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Circolare numero 42 del 17-3-2009.htm

  
Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995.   

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Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Entrate

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 17 Marzo 2009

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  42

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di

Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995.

 

SOMMARIO:

Con la presente circolare si chiarisce che il massimale contributivo non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva precedente al 1 gennaio 1996

 

 

 

 

          Con la circolare n. 177 del 7 settembre 1996 l’Istituto ha fornito istruzioni in ordine all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 ai lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1.1.1996  a forme pensionistiche obbligatorie.

          In particolare,  la circolare in commento ha previsto che nel momento in cui il livello retributivo dei predetti lavoratori si attesti al di sopra del massimale contributivo annuo i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di  periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva.

          In caso affermativo i datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione pensionistica l’intera retribuzione senza cioè applicare il massimale contributivo.

 

          In via preliminare si chiarisce che la contribuzione versata anteriormente al 1°gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica  obbligatoria (1), anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo.

 

 

1) Lavoratori che possono vantare periodi anteriori all’1.1.96 utilizzabili a domanda (accrediti figurativi e riscatti)

 

 

          L’ingresso di anzianità assicurative derivanti da operazioni descritte in epigrafe determina la loro collocazione temporale nei periodi cui gli eventi si riferiscono.

          Si è, quindi, posto il problema dei soggetti che possono vantare periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e che, azionando la relativa domanda nel corso del tempo, possano acquisire tali anzianità dopo che nei loro confronti è stato applicato il massimale in argomento.

          Al riguardo si chiarisce che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1 gennaio 1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente.

          Pertanto, a decorrere dalla predetta data, per i  lavoratori in esame la contribuzione pensionistica deve essere calcolata  sull’intera retribuzione di riferimento  senza cioè applicare massimale contributivo.

          Al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione (2)  al proprio datore di lavoro dell’avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo  alla sede Inps territorialmente competente fornendo copia della  ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda.

          Ad eccezione di quanto fin qui indicato si precisa che i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art 51, comma 2, della legge 488/1999, svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 335/95 da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti “inoccupati” ai sensi dell’art.1, comma 77, della Legge 24.12.2007 n. 247, collocati antecedentemente il 1.1.1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo non modificano lo status di “nuovo iscritto” del lavoratore e quindi non incidono sull’applicazione del massimale contributivo (vedi anche circolare n. 29 dell’11.3.2008).

          Si precisa infine che l’accredito della contribuzione figurativa a domanda, riferito a periodi antecedenti il 1.1.1996, facendo assumere al lavoratore la qualità di “vecchio iscritto”, ai fini della non applicazione del massimale contributivo, vale quale “utilizzo” della contribuzione figurativa stessa ai fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all’esercizio della facoltà di rinuncia all’accredito.

 

 

2) Effetti del mancato pagamento dell’onere o della reiezione della domanda

 

 

          Nel caso di riscatto l’acquisizione da parte  dell’interessato della qualità di “vecchio iscritto” alle gestioni pensionistiche obbligatorie è subordinata, comunque, all’assolvimento del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata).

          Conseguentemente nei casi di mancato  assolvimento del predetto onere il lavoratore torna ad essere considerato “nuovo iscritto” e, quindi, è soggetto, ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica,  all’applicazione del massimale contributivo.

          Anche in tale fattispecie il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione del mancato  pagamento dell’onere di riscatto al datore di lavoro il quale deve provvedere all’applicazione del massimale contributivo e, per il periodo pregresso, presentare domanda di rimborso della contribuzione  indebitamente versata.

          L’onere della comunicazione sussiste in capo al lavoratore anche nei casi di mancato accoglimento della domande di riscatto ovvero di accredito figurativo (es. mancanza dei requisiti).   

  

          Affinché si provveda ad una rapida sistemazione della posizione contributiva del lavoratore interessato si sottolinea l’importanza della tempestività della predetta comunicazione.  

 

 

3) Regolarizzazione dei periodi pregressi

 

 

          Considerato, inoltre,  che la definizione del quadro di operatività del massimale contributivo nelle singole fattispecie ha richiesto un particolare approfondimento e che soltanto con la presente circolare vengono forniti chiarimenti, si fa presente che ai fini della sistemazione delle differenze contributive troverà applicazione la delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

 

          Pertanto la sistemazione delle differenze contributive potrà essere effettuata nei previsti termini prescrizionali entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione della presente circolare, senza aggravio di oneri accessori, con la procedura delle regolarizzazioni contributive.

 

 

                                                                                   Il Direttore generale

                                                                                              Crecco

 

 

 

 

 

NOTE

 

(1)  Gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, Casse per liberi professionisti. Per i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva ante 1.1.96 in Paesi della CEE o  convenzionati si veda la circolare n. 21 del 29 gennaio 2001.

(2)  Nel caso in cui la comunicazione al datore venga fatta in ritardo la sistemazione della posizione contributiva del lavoratore sarà effettuata nel mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione.