Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 42 del 17-3-2009.htm
Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995.
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 17 Marzo 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
42
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo
di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995.
SOMMARIO:
Con la presente circolare si chiarisce che il massimale contributivo
non si applica ai lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che
abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva precedente al 1 gennaio
1996
Con la
circolare
n. 177 del 7 settembre 1996 l’Istituto ha fornito istruzioni in ordine
all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile
di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 ai lavoratori privi di
anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie.
In particolare,
la circolare in commento ha previsto che nel momento in cui il livello
retributivo dei predetti lavoratori si attesti al di sopra del massimale
contributivo annuo i datori di lavoro devono acquisire da parte degli stessi
una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità
contributiva.
In caso
affermativo i datori di lavoro devono sottoporre a contribuzione
pensionistica l’intera retribuzione senza cioè applicare il massimale
contributivo.
In via
preliminare si chiarisce che la contribuzione versata anteriormente al 1°gennaio
1996 in qualsiasi gestione pensionistica
obbligatoria (1), anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96,
comporta la non applicazione del massimale contributivo.
1)
Lavoratori che possono vantare periodi anteriori all’1.1.96 utilizzabili a domanda
(accrediti figurativi e riscatti)
L’ingresso di anzianità assicurative derivanti da
operazioni descritte in epigrafe determina la loro collocazione temporale nei
periodi cui gli eventi si riferiscono.
Si è, quindi, posto il problema dei soggetti che
possono vantare periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e che, azionando la
relativa domanda nel corso del tempo, possano acquisire tali anzianità dopo
che nei loro confronti è stato applicato il massimale in argomento.
Al riguardo si chiarisce che i lavoratori assunti
successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda,
anzianità contributiva pregressa al 1 gennaio 1996 non sono più soggetti
all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile
di cui all’art. 2, comma 18, della L. 335/1995 a partire dal mese successivo
a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo
alla sede Inps territorialmente competente.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data, per i lavoratori in esame la contribuzione
pensionistica deve essere calcolata
sull’intera retribuzione di riferimento senza cioè applicare massimale contributivo.
Al fine di consentire il corretto adempimento degli
obblighi contributivi il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione
(2) al proprio datore di lavoro
dell’avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito
figurativo alla sede Inps
territorialmente competente fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda.
Ad
eccezione di quanto fin qui indicato si precisa che i riscatti dei rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa previsti dall’art 51, comma 2,
della legge 488/1999, svolti in periodi antecedenti l’istituzione
dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata di cui all’art.2, comma 26,
della legge 335/95 da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure
i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti
“inoccupati” ai sensi dell’art.1, comma 77, della Legge 24.12.2007 n. 247,
collocati antecedentemente il 1.1.1996 e accreditati nella gestione
pensionistica prescelta dall’assicurato, in quanto utili per il diritto e la
misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il
sistema contributivo non modificano lo status di “nuovo iscritto” del
lavoratore e quindi non incidono sull’applicazione del massimale contributivo
(vedi anche
circolare
n. 29 dell’11.3.2008).
Si
precisa infine che l’accredito della contribuzione figurativa a domanda,
riferito a periodi antecedenti il 1.1.1996, facendo assumere al lavoratore la
qualità di “vecchio iscritto”, ai fini della non applicazione del massimale
contributivo, vale quale “utilizzo” della contribuzione figurativa stessa ai
fini delle prestazioni ed è quindi causa ostativa all’esercizio della facoltà
di rinuncia all’accredito.
2) Effetti del mancato pagamento dell’onere o della
reiezione della domanda
Nel caso di riscatto l’acquisizione da parte dell’interessato della qualità di “vecchio
iscritto” alle gestioni pensionistiche obbligatorie è subordinata, comunque, all’assolvimento
del relativo onere economico (pagamento di almeno una rata).
Conseguentemente nei casi di mancato assolvimento del predetto onere il
lavoratore torna ad essere considerato “nuovo iscritto” e, quindi, è
soggetto, ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica, all’applicazione del massimale
contributivo.
Anche in tale fattispecie il lavoratore è tenuto a dare
tempestiva comunicazione del mancato
pagamento dell’onere di riscatto al datore di lavoro il quale deve
provvedere all’applicazione del massimale contributivo e, per il periodo
pregresso, presentare domanda di rimborso della contribuzione indebitamente versata.
L’onere della comunicazione sussiste in capo al
lavoratore anche nei casi di mancato accoglimento della domande di riscatto
ovvero di accredito figurativo (es. mancanza dei requisiti).
Affinché si provveda ad una rapida sistemazione della posizione
contributiva del lavoratore interessato si sottolinea l’importanza della
tempestività della predetta comunicazione.
3) Regolarizzazione dei periodi pregressi
Considerato, inoltre, che la
definizione del quadro di operatività del massimale contributivo nelle
singole fattispecie ha richiesto un particolare approfondimento e che
soltanto con la presente circolare vengono forniti chiarimenti, si fa
presente che ai fini della sistemazione delle differenze contributive troverà
applicazione la delibera consiliare n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con
D.M. 7 ottobre 1993.
Pertanto la sistemazione delle differenze contributive
potrà essere effettuata nei previsti termini prescrizionali entro il giorno
16 del terzo mese successivo alla emanazione della presente circolare, senza
aggravio di oneri accessori, con la procedura delle regolarizzazioni contributive.
Il Direttore generale
Crecco
NOTE
(1) Gestioni pensionistiche obbligatorie
dei lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, Casse per liberi
professionisti. Per i lavoratori che abbiano maturato anzianità contributiva
ante 1.1.96 in Paesi della CEE o
convenzionati si veda la
circolare
n. 21 del 29 gennaio 2001.
(2) Nel
caso in cui la comunicazione al datore venga fatta in ritardo la sistemazione
della posizione contributiva del lavoratore sarà effettuata nel mese
successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione.