Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 48 del 31-3-2009.htm
Contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14.6.1995. Riduzione contributiva ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 28.11.1996, n. 608.
Direzione centrale
Entrate
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 31 Marzo 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
48
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14.6.1995.
Riduzione contributiva ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge 28.11.1996,
n. 608.
SOMMARIO:
Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste
per i contratti di solidarietà successivi al 31/12/2003, in ogni caso
stipulati entro il 31/12/2005
L'art.
6, comma 4, del D.L. 1/10/1996 n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n.
608 (allegato n. 1), prevede, come noto, una riduzione contributiva inerente
ai contratti di solidarietà difensivi stipulati successivamente al 14/6/1995.
La
materia è stata più volte trattata dall’Istituto, da ultimo, con le
circolare
n. 38 del 28 marzo 2008, nella quale, in particolare, sono state fornite
istruzioni con riferimento allo sblocco di benefici per tutti gli accordi di
solidarietà, successivi al 31/12/2002, comunque stipulati entro il
31/12/2003.
Si ricorda, infatti, che la misura
agevolativa trova applicazione nei limiti delle disponibilità allo scopo
preordinate.
Il Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli ammortizzatori
sociali e degli incentivi all’occupazione - con specifica nota
[1]
,
ha autorizzato un nuovo sblocco concernente tutti gli accordi di solidarietà,
successivi al 31/12/2003, in ogni caso stipulati entro il 31/12/2005.
In merito all'applicazione della
riduzione contributiva, si forniscono le seguenti precisazioni.
1.
Ambito soggettivo di applicazione della riduzione contributiva.
Destinatarie della riduzione
contributiva sono le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà
dopo il 14/6/1995, con intervento della Cassa Integrazione guadagni
straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale.
Come espressamente stabilito dalla
norma, la riduzione non è prevista per i contratti di solidarietà stipulati
dai datori di lavoro di cui all'art. 5, commi 5, 7, 8 del D.L. 20/5/1993, n.
148, convertito nella legge 19/7/1993, n. 236.
Stante il significativo arco
temporale interessato, nell’ipotesi di aziende cessate, la riduzione
contributiva potrà essere riconosciuta anche in favore dell’impresa
subentrante a seguito di operazioni societarie.
2.
Modalità di applicazione della riduzione contributiva.
Si richiamano preliminarmente le
disposizioni ed i criteri dettati con le precedenti circolari
[2]
che, per comodità, di seguito si riassumono.
La riduzione è prevista per la
durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi e compete per ogni
lavoratore interessato dall'abbattimento di orario in misura superiore al 20
per cento con erogazione dell'integrazione salariale straordinaria.
La misura della riduzione della
contribuzione previdenziale ed assistenziale è del 25 per cento ed è elevata
al 35 per cento nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario
superiore al 30 per cento.
Conseguentemente, per ogni mese, i
datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 25 per cento ovvero del 35
per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che,
in detto periodo, abbia avuto un orario ridotto rispettivamente più del 20
per cento ovvero del 30 per cento rispetto a quello contrattuale.
Eventuali erogazioni ultramensili,
a carico del datore di lavoro, seguiranno la sorte contributiva legata
all'orario di lavoro effettuato nel mese di corresponsione di dette
competenze secondo previsione contrattuale.
Per le imprese operanti nella aree
individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 1 del regolamento
n. 1260/1999
[3]
, tali
riduzioni sono elevate rispettivamente al 30 per cento e 40 per cento.
Si ricorda, da ultimo, che la
riduzione è alternativa al beneficio degli sgravi degli oneri sociali nei
territori del Mezzogiorno e ad altre forme di riduzioni contributive previste
a qualunque altro titolo nell'ordinamento.
3.
Adempimenti delle Sedi e dei datori di lavoro.
Come più volte precisato, la
procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere
attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato.
La Sede competente - accertata
sulla base della documentazione in proprio possesso, eventualmente integrata
da quella fornita dall'impresa, la sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento della riduzione contributiva nel rispetto dei criteri di cui
in premessa - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il previsto
codice di autorizzazione "
7K
" avente il significato di
"
Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al
14 giugno 1995 ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui
all'art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 608
".
Giacché il periodo di ammissione
al beneficio é già scaduto, il predetto codice sarà attribuito limitatamente
al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10 con la quale viene
operato il conguaglio relativo ai mesi pregressi.
Più ampio periodo di validità
potrà essere attribuito in presenza di recuperi effettuati tramite la
procedura delle regolarizzazioni contributive.
3.1
Compilazione delle denunce contributive DM10.
L'importo delle riduzioni
contributive, spettanti per i periodi di paga già scaduti, per i quali dovrà
essere fornito dal datore di lavoro apposito prospetto di determinazione,
dovrà essere riportato su un separato campo del quadro "D" del DM10
preceduto dal previsto codice "
L508
" .
L'importo da restituire a titolo
di sgravi per Mezzogiorno - ovvero di altre agevolazioni contributive,
alternative con i predetti benefici - sarà indicato nel quadro
"B-C" preceduto dai seguenti codici:
Codici
Significato
M207
REST. SGR
TOTALE TRIENNALE ex art. 44, L. 448/2001 (assunti anno 2002)
M186
DIFFERENZE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Le operazioni di conguaglio sul
DM10 dovranno essere effettuate dai datori di lavoro con una delle denunce
contributive aventi scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello
di emanazione della presente circolare
[4]
.
Per le predette operazioni i
datori di lavoro potranno, altresì, avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive, che, peraltro, dovrà essere necessariamente utilizzata per il
recupero relativo ad aziende cessate.
Al fine di attivare da parte delle
Sedi eventuali controlli sulle somme poste a conguaglio, la procedura di
gestione delle denunce DM10 provvederà a memorizzare, nell'archivio delle
segnalazioni, le denunce che presentano il codice“L508" per la relativa
consultazione.
Il Direttore generale
Crecco
1
Nota protocollo 14/0014668 del 29/10/2008
2
Circolare n. 148 del 5/7/1993, circolare n. 195
del 11/8/1993, circolare n. 192 del 23/6/1994, circolare n. 87 del 7/4/1997,
circolare n. 163 del 27/9/2000, circolare n. 56 del 13 aprile 2006, circolare
n. 104 del 5 ottobre 2006, circolare n. 104 del 5 ottobre 2006 e circolare n.
38 del 28 marzo 2008.
3
Il Regolamento 21/6/1999
n. 1260 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n. L161 e ha definito le arre cui
si applica l'Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari. Per l’Italia, si
tratta delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna.
4
Deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
Allegato 1
D.L. 1.10.1996, n. 510, convertito nella legge
28.11.1996, n. 608 – stralcio -
G.U. 30 novembre 1996, n.
281
art. 6,
comma 4
"4. I datori di lavoro che stipulino il contratto
di solidarietà, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8,
del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle
disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c.
4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare
della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i
lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura
superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento
ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2
del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in
cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento,
la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per
cento".