Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 56 del 8-5-2008.htm
art. 7, comma 2, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. Proroga del termine di cui all’art. 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria per il 2007) in materia di emersione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria
Direzione centrale delle Entrate contributive
Presidio unificato Previdenza agricola
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 8 Maggio 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
56
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
art. 7, comma 2, della legge 28 febbraio 2008,
n. 31 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248. Proroga del
termine di cui all’art. 1, comma 1192, della legge 27 dicembre 2006 n. 296
(legge Finanziaria per il 2007) in materia di emersione dei rapporti di
lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria
SOMMARIO:
-
proroga
al 30 settembre 2008 del termine entro il quale i datori di lavoro, previo
accordo sindacale, possono presentare all’INPS istanza di regolarizzazione
per i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione
obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non
denunciati
-
impugnabilità
delle decisioni collegiali
L’art. 7 comma 2 della legge
28 febbraio 2008, n. 31di
conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante “Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria intervenendo sull’articolo 1, comma 1192, della legge 27
dicembre 2006, n. 296- Finanziaria 2007, differisce dal 30 settembre 2007 al
30 settembre 2008 il termine entro il quale i datori di lavoro, previo
accordo sindacale, possono presentare all’INPS istanza di regolarizzazione
per i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione
obbligatoria, al fine di far emergere i rapporti di lavoro subordinato non
denunciati.
Per effetto del citato
intervento, pertanto, la “finestra temporale”, prevista dal comma 1192
dell’art. 1 della Finanziaria per il 2007 per i datori di lavoro che avessero
voluto presentare istanza di regolarizzazione di rapporti di lavoro non
risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, è stata
prolungata fino al 30 settembre 2008.
Di conseguenza, i datori di
lavoro che per la prima volta utilizzeranno la procedura di emersione possono
regolarizzare, per ciascun dipendente interessato, l’intero periodo non
assicurato e non soggetto alla prescrizione quinquennale fino al mese di
settembre 2008 compreso.
I datori di lavoro che hanno già utilizzato l’emersione
per periodi fino a settembre 2007, nel rispetto di tutte le altre
disposizioni previste dal citato comma 1192, potranno avvalersi della proroga
soltanto per lavoratori diversi da quelli inseriti nella precedente
agevolazione in corso di pagamento.
Considerato, inoltre, che sono pervenuti quesiti in tema
di funzionamento e competenze del Collegio dei direttori, cui la norma affida
la definizione delle istanze di emersione, si precisa che, al riguardo, il
Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’attività ispettiva – in data
27/12/2007 ha emanato la nota che si allega.
In essa l’Ispettorato ribadisce che all’Istituto compete
solo l’attività istruttoria, mentre il provvedimento decisorio è interamente
da imputare al Collegio nell’ambito del coordinamento di cui all’art. 5 del
D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124; coordinamento affidato al Direttore della
Direzione provinciale del lavoro competente.
Contro le decisioni, qualificabili come provvedimenti
amministrativi emessi da un organo collegiale, non è esperibile il ricorso
gerarchico né proprio né improprio. Il primo perché non esiste un organo
superiore, il secondo perché non previsto da alcuna specifica norma.
Avverso detto provvedimento che, essendo espressione di
volontà collegiale, è definitivo, può essere esperito soltanto un ricorso al
TAR o al Capo dello Stato, ed, in tal caso, sono litisconsorzi necessari
tutti gli Enti interessati che si sono collegialmente pronunciati.
Per quanto riguarda gli aspetti operativi e le modalità
e le condizioni cui la regolarizzazione è subordinata si richiamano la
circolare
INPS n. 116 del 7.9.2007 e i
messaggi
n. 23286 del 26.9.2007,
n.23416
del 28.9.2007,
n.23837
del 2.10.2007,
n.25137
del 16.10.2007,
n.25280
del 18.10.2007 e
n.29513
del 6.12.2007.
Il
Direttore generale
Crecco
Allegato N.1