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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 69 del 4-7-2008.htm
  
Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009.
  


 
Coordinamento generale Statistico-attuariale
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 4 Luglio 2008
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  69
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Ai
Consiglieri di Amministrazione
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009.
 
SOMMARIO:
A decorrere dal 1° luglio 2008 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
 
Ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare l'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, dispone che i livelli di reddito familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
   In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno  2006 e l'anno 2007 è risultata pari all’1,7%.
 
   In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008 con il predetto indice.
 
   Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
 
   Per consentire una  immediata consultazione anche nei casi  in cui i componenti il nucleo superino il numero di  sette  - o sei per la tabella 12 - , le tabelle da 11 a 19 sono state sviluppate tenendo conto di  un numero di componenti  fino a dodici.  Pertanto, gli importi delle colonne oltre la settima - o la sesta per la tabella 12 - sono stati determinati applicando le maggiorazioni previste nelle note in calce a ciascuna tabella, sia in valore percentuale che fisso, sulla base degli importi della colonna sette - o sei per la tabella 12 -  per ogni componente oltre il settimo - o sesto per la tabella 12 -.
 
   Gli stessi livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
 
    Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.
 
Il Direttore generale
Crecco
 
Allegato N.1