Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 69 del 4-7-2008.htm
Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009.
Coordinamento generale Statistico-attuariale
Direzione centrale Prestazioni a sostegno del
reddito
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 4 Luglio 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
69
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno
2009.
SOMMARIO:
A decorrere dal 1° luglio 2008 sono stati
rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
Ai fini della corresponsione dell’assegno per il
nucleo familiare l'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con
modificazioni, dalla L. 153/88, dispone che i livelli di reddito familiare
sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in
misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di
riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno
immediatamente precedente.
In base
ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei
prezzi al consumo tra l'anno 2006 e
l'anno 2007 è risultata pari all’1,7%.
In
relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in
vigore per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008 con il predetto indice.
Si
allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i
corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio
2008 al 30 giugno 2009, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Per
consentire una immediata
consultazione anche nei casi in cui i
componenti il nucleo superino il numero di
sette - o sei per la tabella
12 - , le tabelle da 11 a 19 sono state sviluppate tenendo conto di un numero di componenti fino a dodici. Pertanto, gli importi delle colonne oltre la settima - o la
sesta per la tabella 12 - sono stati determinati applicando le maggiorazioni
previste nelle note in calce a ciascuna tabella, sia in valore percentuale che
fisso, sulla base degli importi della colonna sette - o sei per la tabella 12
- per ogni componente oltre il
settimo - o sesto per la tabella 12 -.
Gli
stessi livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi
giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Le
Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle
relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di
Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente
circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato N.1