Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 76 del 16-4-2007.htm
Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n.335/1995. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
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Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 16 Aprile 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
76
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per l’accertamento
e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori
a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui
all’art. 2 comma 26 della legge n.335/1995. Istruzioni contabili. Variazioni
al piano dei conti.
SOMMARIO:
1.
Premessa
2.
Ambito
di applicazione
3.
Certificazione
di malattia
4.
Eventi
esclusi
5.
Requisito
contributivo e reddituale
6.
Controlli
7.
Misura
e durata della prestazione
8.
Domanda
9.
Contenzioso
10.
Istruzioni
procedurali
11.
Istruzioni
contabili
1.
PREMESSA
L’art. 1 comma 788 della legge
n.296 del 27 dicembre 2006
(finanziaria 2007), ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e
categorie assimilate, a decorrere dal 1°gennaio 2007, una speciale indennità giornaliera di
malattia. A tale riguardo il comma in
questione testualmente recita: “a
decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie
assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità
giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni
pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque
non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli
eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.
Per la
predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali
previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore
dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta
prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di
indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale
categoria di lavoratori.
Resta
fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di
centottanta giorni nell’arco dell’anno solare.
Per la
certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla
predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n.33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di
cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie
di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5,
comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e successive
modificazioni”.
Ai fini dell’attuazione della
predetta disposizione legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni
operative.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il legislatore ha individuato quali destinatari della
prestazione i lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla
Gestione Separata
di cui all’art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto
1995 n.335, purché non siano iscritti ad altra forma previdenziale
obbligatoria e non siano titolari di pensione.
Considerata la formulazione
della norma si ritiene che i soggetti destinatari siano, o
ltre ai collaboratori a progetto di cui all’ art.
61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, anche i collaboratori coordinati e continuativi
nonché i collaboratori occasionali, intendendosi per questi ultimi i soggetti
titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva
superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero di durata anche
inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5000 euro.
In
tal senso si è anche espresso il Ministero del Lavoro, interpellato al
riguardo.
La nuova tutela trova
applicazione per gli
eventi morbosi
insorti
a partire dal 1°gennaio 2007
.
3. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
A decorrere dal 1° gennaio
2007 si applica ai soggetti individuati al punto 2 la disposizione di cui
all’art. 2 del D.L. n.663/1979, convertito nella legge n.33/1980 e successive
modificazioni, che prevede l’onere di presentare o inviare rispettivamente
all’INPS ed al “datore di lavoro” (in tal caso si tratta del committente),
entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, il certificato e
l’attestato di malattia compilato dal medico curante. In caso di
presentazione o invio oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto
applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente
alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo
del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.
Si fa, infine, presente che il
certificato medico OPM-INPS verrà
modificato inserendo tra le categorie lavorative a pagamento diretto una
specifica dedicata ai lavoratori a progetto ed assimilati.
4. EVENTI ESCLUSI
Sono esclusi dalla nuova
tutela economica gli eventi morbosi di durata inferiore ai 4 giorni. A tal
riguardo si precisa che l’esclusione dell’indennizzabilità va limitata ai
soli eventi di durata inferiore a
quattro giorni e non può essere estesa ad eventi di durata superiore
ovvero agli eventi che configurino continuazione o ricaduta rispetto ad un
precedente evento morboso: entrambi i tipi di evento dovranno quindi essere
indennizzati per l’intera durata, compresi i primi tre giorni di malattia.
A tal fine, in caso di eventi
di durata inferiore a quattro giorni, il lavoratore deve comunque inviare o
presentare entro il termine previsto, rispettivamente all’INPS ed al
committente, il certificato e l’attestato di malattia.
5. REQUISITI CONTRIBUTIVI E REDDITUALI
Condizione per il diritto alla
prestazione è la sussistenza del requisito contributivo e reddituale previsto
dal D.M. 12.1.2001 ai fini della tutela per malattia in caso di degenza
ospedaliera, a favore dei medesimi soggetti . Pertanto l’indennità di
malattia spetta se:
·
nei 12 mesi precedenti l’evento risultino
attribuiti, cioè accreditati, almeno 3 mesi, anche non continuativi, di
contribuzione nella Gestione Separata di cui trattasi;
·
nell’anno solare che precede quello in cui è
iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo presso la
gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui
all’art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 35, valido per lo stesso anno
(1)
.
Con riguardo al requisito
contributivo, l’art. 1 comma 770 della L . 296/2006 prevede che, a decorrere
dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti
alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme previdenziali
obbligatorie è pari al 23%. Pertanto l’aliquota contributiva complessiva (comprensiva
del contributo dello 0,50 % istituito dall’art. 59 della L. 449/1997 e
successive modificazioni ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità,
dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per
degenza ospedaliera) è pari, per il 2007, al 23,50 %. Il contributo mensile
utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi,
per il 2007, applicando l’aliquota del 23,50 % sul minimale di reddito di cui
all’art. 1 comma 3 della L . 233/90 che è pari, per l’anno 2007, ad euro
13.598. Conseguentemente, il contributo utile è pari ad euro 266,29.
Si ricorda che, invece, il
contributo mensile utile per il 2006 era pari ad Euro 202,40 (ottenuto
applicando sul minimale di reddito di Euro 13.345 fissato per il 2006 l’aliquota
contributiva del 18,20% prevista per lo stesso anno).
Infine, occorre sottolineare
che i periodi di malattia sono indennizzabili subordinatamente alla
sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo
in cui si colloca la prognosi contenuta nel certificato medico ed
all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
6. CONTROLLI
A decorrere dal 1° gennaio
2007 ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in
materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di
malattia. Pertanto, a decorrere da tale data, l’Istituto è abilitato a
disporre, d’ufficio o su richiesta del committente , l’effettuazione di
visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello
stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare
espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti
ad indicare sul certificato e sull’attestato di malattia l’esatto e completo
indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a
comunicare tempestivamente, all’Inps e al committente, ogni eventuale
variazione dello stesso.
Eventuali assenze
ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, dovranno
essere sanzionate secondo i criteri e
le modalità già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto
all’indennità di malattia.
Si precisa tuttavia che, in
caso di eventi di durata inferiore ai quattro giorni, potranno essere
disposte visite di controllo solo su eventuale richiesta del committente e
non d’ufficio.
(1)
Per gli eventi insorti nel 2007 il limite di
reddito corrisponde a Euro 59.834,6 (= 70% del massimale 2006, pari a Euro
85.478,00)
7. MISURA E DURATA DELLA PRESTAZIONE
La misura della prestazione è
pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza
ospedaliera a favore dei medesimi soggetti individuati al punto 2. Pertanto
l’indennità andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o
dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi
precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene
dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2 comma 18 della
L . n.335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le
malattie iniziate nell’anno 2007, anno nel quale il massimale contributivo
suddetto è risultato pari a euro 87.187,00 l’indennità sarà calcolata su euro
238,87 (euro 87.187 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata
indennizzabile, a:
·
euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti
l’evento risultano accreditate da 3 a
4 mensilità di contribuzione;
·
euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti
l’evento risultano accreditate da 5 a
8 mensilità di contribuzione;
·
euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti
l’evento risultano accreditate da 9 a
12 mensilità di contribuzione.
L'evento di malattia è indennizzato
per un numero massimo di giornate pari ad un sesto della durata complessiva
del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni. Per “durata
complessiva del rapporto di lavoro” deve intendersi il numero delle giornate
lavorate o comunque retribuite, nell’ambito dei rapporti di collaborazione in
essere nei 12 mesi precedenti l'inizio della malattia, lo stesso periodo
preso a riferimento per la verifica
dei requisiti contributivi e reddituali.
Il numero di giornate indennizzabili
per gli eventi di malattia, che si verificano in uno stesso anno solare, non
può superare il limite massimo annuale di 61 giorni pari ad 1/6 di 365 (o 366
qualora nel periodo di riferimento sia compreso un anno bisestile). Un limite
annuale ridotto di 20 giorni è riconosciuto a coloro che non possono far
valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli
eventi dell'anno.
L'indennità spetta per tutte le giornate
di malattia non sanzionate, comprese le festività, fino al raggiungimento del
limite indennizzabile per evento o per anno solare.
La prestazione di cui trattasi
è autonoma ed aggiuntiva rispetto all’indennità già prevista per i casi di
degenza ospedaliera a favore dei medesimi lavoratori iscritti alla gestione
separata: con riguardo alla tutela per malattia in caso di degenza
ospedaliera restano fermi i limiti ed i criteri di erogazione indicati nel
D.M. 12.1.2001 ed illustrati nella
circolare
n.147 del 2001. Infine, in considerazione del
fatto che l’art. 1 comma 788 della legge n.296 del 27 dicembre 2006, come
detto in premessa, ha introdotto un’indennità giornaliera di malattia senza
fare alcun riferimento alla tutela specifica prevista per i lavoratori
dipendenti, come invece avvenuto per i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato, per gli eventi indennizzati a tale titolo non verrà accreditata
contribuzione figurativa .
8. MODELLO DI DOMANDA
Il lavoratore interessato
dovrà presentare formale domanda, come da facsimile del nuovo modello MOD.MAL.2/GEST.SEP. appositamente predisposto
(prelevabile dal sito internet dell’Istituto-www.Inps.it-sezione modulistica)
contenente i seguenti dati:
·
durata del/i rapporto/i di lavoro di cui il
soggetto richiedente è stato parte nel corso dei 12 mesi precedenti
l’insorgenza della malattia
·
ammontare degli emolumenti (lordi) percepiti
nell’anno di insorgenza dell’evento morboso ed in quello precedente.
A corredo della domanda, il
soggetto richiedente la prestazione dovrà produrre copia del/i contratto/i di
lavoro.
Inoltre, laddove gli elementi
presenti negli archivi contributivi (estratto-conto lavoratori
parasubordinati, E-MENS, etc.) non siano sufficienti a determinare il diritto
alla prestazione e la relativa misura, le Sedi provvederanno a richiedere
agli interessati copia della documentazione fiscale e contributiva (modelli
770, CUD, F24, etc.) necessaria per determinare la base imponibile ed
accertare l’esatto adempimento degli obblighi contributivi.
9.
CONTENZIOSO
Competente a decidere in unica istanza i ricorsi
inerenti la prestazione in oggetto è il Comitato Amministratore per la
Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/1995. L’istruttoria
relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle Direzioni Regionali
territorialmente competenti mediante la procedura D.I.C.A., secondo le
disposizioni impartite con la
circolare
13 del 2.2.2006.
10. ISTRUZIONI PROCEDURALI
I certificati
presentati e le visite mediche di controllo disposte debbono essere gestiti
utilizzando le specifiche procedure automatizzate. Al fine di individuare i
certificati presentati dai lavoratori beneficiari delle prestazioni in
oggetto, è stato istituito il codice “8”, da immettere nel campo “categoria a
pagamento diretto” del certificato, in fase di acquisizione o variazione
dello stesso.
Per il pagamento delle
indennità di malattia, in attesa della realizzazione e del rilascio della
procedura specifica di gestione di tali trattamenti, le Sedi debbono
utilizzare la procedura dei “Pagamenti Vari” che è disponibile dalle utenze
di modulo base selezionando le
opzioni:
02. PROCEDURE COBOL
PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE
10. PAGAMENTI VARI.
La procedura consente di
corrispondere le indennità agli assicurati e di gestire le ritenute fiscali
operate. A riguardo si rammenta che per i Collaboratori Coordinati e
Continuativi l’indennità da percepire è assimilabile a reddito da lavoro
dipendente e le aliquote da applicare sono quelle previste per i lavoratori
dipendenti, con riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per il periodo
indennizzato.
Per la corretta gestione delle
ritenute fiscali è necessario attribuire gli importi negli appropriati campi
della collezione, operazione che produce effetti immediati sulla
comunicazione che accompagna il pagamento e, successivamente, sulle
certificazioni fiscali da rilasciare agli interessati ed al fisco.
La
collezione da utilizzare per liquidare le indennità in argomento ha le
seguenti caratteristiche:
-
“NOME” composto dal prefisso “PARASUBMAL” e da
altri 2 caratteri che identificano la struttura operativa che effettua il
pagamento. Il “nome” è attribuito alla collezione in fase di creazione della
stessa (opzione PF1). Automaticamente la collezione viene così inizializzata
:
-
Nei campi “NOMI/CONTI” sono presenti le seguenti sigle:
-
“INDENAP”
per l’importo lordo dell’indennità da corrispondere per periodi di malattia
di anni precedenti quello di pagamento;
-
“IRPEFAP” per l’importo delle ritenute fiscali
trattenute sulle indennità da corrispondere per periodi di malattia di anni
precedenti quello di pagamento;
-
“INDENAC” per l’importo lordo dell’indennità da
corrispondere per periodi di malattia dell’anno in corso;
-
“IRPEFAC” per l’importo delle ritenute fiscali
calcolate sulle indennità da corrispondere per periodi di malattia dell’anno
in corso;
-
“DIRPEAC” per l’importo delle detrazioni fiscali
riconosciute per periodi di malattia dell’anno corrente;
i successivi campi sono
impostati con i conti di imputazione previsti al successivo punto
11.
, in modo da utilizzare i totali
degli importi ad essi abbinati per la
composizione del biglietto contabile:
-
“PAR30105” per l’importo delle competenze lorde
relative agli anni precedenti (in DARE del biglietto contabile);
-
“PAR30175” per l’importo delle competenze lorde
relative agli anni in corso (in DARE del biglietto contabile);
-
“GPA27009” per l’importo delle ritenute fiscali
operate (in AVERE del biglietto contabile);
-
“PAR10030” per l’importo netto corrisposto agli
assicurati (in AVERE del biglietto contabile);
-
come “CAUSALE GENERICA” compare la dicitura
“Indennità di malattia ai lavoratori parasubordinati”
In acquisizione dei dati
propri della pratica vanno inseriti obbligatoriamente: l’importo netto da
pagare, il periodo indennizzato, la modalità di pagamento della prestazione
(con assegno, con accredito bancario o postale, allo sportello) e gli importi
accanto alle sigle sopra specificate che consentono di gestire gli aspetti
fiscali e contabili della pratica. Infatti il campo “Agg.to archivio fiscale
(S/N)” risulta impostato con “S” per far comparire, una volta completata
l’acquisizione della pratica, il pannello fiscale precompilato con gli
importi acquisiti accanto alle sigle sopra specificate, e, successivamente in
fase di elaborazione della collezione, per registrare il pagamento stesso e le ritenute
nell’archivio fiscale PNP.
Nel pannello fiscale i dati
relativi alle indennità da corrispondere vengono esposti attribuendo loro il
valore rappresentato dalle sigle dei campi di acquisizione. Tali dati debbono
essere completati con le date di inizio e fine malattia e con le giornate
solari di prestazione e di detrazione, calcolate contando i giorni del
periodo indennizzato. Se questo è a cavallo di due anni, il periodo va
suddiviso in due sottoperiodi: il primo con termine al 31.12 dell’anno di inizio
dell’evento ed il secondo con inizio dall’1.1 dell’anno successivo. Questa
suddivisione è necessaria per la corretta attribuzione delle indennità
corrisposte ai fini fiscali e contabili.
La procedura può essere
utilizzata in tutte le sue funzioni per listare, totalizzare ed elaborare le
posizioni contenute nelle collezioni così predisposte.
11.
ISTRUZIONI
CONTABILI
Ai fini della
rilevazione contabile dell’indennità giornaliera di malattia di che trattasi
sono stati istituiti i seguenti conti:
PAR 30/105 – per
l’imputazione dell’indennità giornaliera di malattia di competenza degli anni
precedenti;
PAR 30/175 – per
l’imputazione dell’indennità giornaliera di malattia di competenza dell’anno
in corso.
L’Ufficio
amministrativo, sulla base della documentazione prodotta dalla procedura
“pagamenti vari” di cui al precedente punto
10.
, provvede a predisporre apposito biglietto contabile di mod.
SC 3 contenente la seguente scrittura in P.D.:
PAR 30/105 a PAR 10/030
(competenza
anni precedenti) (debito
verso i beneficiari)
PAR 30/175 GPA 27/009
(competenza anno in corso) (ritenute erariali)
GPA
2./…
(eventuali
ritenute addizionali)
Nel momento in cui
verrà rilasciata la specifica procedura automatizzata di liquidazione e
gestione delle prestazioni in argomento la suddetta scrittura contabile sarà
predisposta dalla stessa procedura.
All’atto del
pagamento, l’importo da corrispondere ai beneficiari va naturalmente imputato
in DARE del conto PAR 10/030.
Eventuali somme
non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate, nell’ambito del
partitario del conto GPA 10/031, con il codice di bilancio esistente “03041”.
Le somme relative
alle partite in argomento che al termine dell’esercizio risultino ancora da
definire devono essere imputate al conto esistente PAR 10/033.
Eventuali recuperi
devono essere rilevati al conto esistente PAR 24/033. I relativi crediti
risultanti alla fine dell’esercizio vanno imputati al conto esistente PAR
00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita
dalla procedura “recupero crediti per prestazioni”.
I crediti divenuti
eventualmente inesigibili devono essere evidenziati, nell’ambito del
partitario del conto GPA 00/069, con il codice di bilancio esistente “01040”
– Prestazioni temporanee indebite – PAR.
In allegato si riportano i conti di nuova
istituzione PAR 30/105 e PAR 30/175 nonché i
conti PAR 10/030, PAR 10/033 e PAR 24/033 ai quali è stata adeguata la
denominazione.
Il Direttore Generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2