Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 82 del 6-8-2008.htm
Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Decreto Interministeriale 7 maggio 2008. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Modalità operative per richiedere il beneficio.
Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Sistemi Informativi e
Telecomunicazioni
Presidio Unificato Previdenza Agricola
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 6 Agosto 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
82
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
3
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67.
Decreto Interministeriale 7 maggio 2008. Sgravio contributivo per
l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Modalità operative
per richiedere il beneficio.
SOMMARIO:
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti
e precisazioni in materia di sgravio contributivo per il datore di lavoro e
per il lavoratore, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2008, sulle
erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, sgravio che
sostituisce il precedente regime di decontribuzione abrogato dalla stessa
data. Si comunicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno
seguire per richiedere lo sgravio in questione, modalità che prevedono la richiesta esclusivamente in via
telematica e si forniscono le
specifiche tecniche per accedere alla procedura di trasmissione delle domande
di ammissione che saranno soggette a
graduatoria nei limiti delle risorse assegnate dalla legge e secondo i
criteri di priorità previsti dal decreto. L’apertura della procedura per
l’invio delle domande sarà portata a
conoscenza in tempo utile
Premessa.
L’articolo 1, comma 67 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto - con effetto dal 1° gennaio 2008
- l'abrogazione del regime contributivo delle erogazioni previste dai
contratti di secondo livello di cui all'articolo 2 del DL 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135
(decontribuzione).
In sua sostituzione, il medesimo
comma 67 ha introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al
2010, a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo entro i limiti delle
risorse stabilite dalla legge.
Per l'attuazione pratica del
nuovo incentivo, la legge tuttavia rimanda all'emanazione di un apposito
decreto interministeriale Lavoro - Economia.
Il Decreto
interministeriale 7 maggio 2008
(allegato 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008,
nell’attuare le misure previste nel citato intervento legislativo, stabilisce
altresì i criteri di priorità in base ai quali le aziende saranno ammesse al
nuovo beneficio contributivo e ne affida all’Istituto la gestione, anche con
riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.
Con la presente circolare si
forniscono chiarimenti e precisazioni in materia e si indicano, inoltre, le
modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio
previsto dalla legge n. 247/2007.
1)
Contenuto della norma.
L'art. 1 del decreto ripartisce
la dotazione finanziaria a disposizione dell’apposito Fondo (650 milioni di
euro, per ciascuno dei tre anni 2008, 2009 e 2010) previsto dalla legge n.
247/2007, per il finanziamento di sgravi contributivi concessi per
l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.
Dette risorse sono assegnante
nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per
cento alla contrattazione territoriale. In caso di mancato utilizzo
dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie
contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua venga attribuita
all’altra tipologia.
2)
Oggetto del beneficio.
Dal 1° gennaio 2008, il DM
prevede la concessione di uno sgravio contributivo sugli importi previsti
dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo
livello, entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua dei
lavoratori.
Atteso il carattere sperimentale
del beneficio, il provvedimento ministeriale prevede che – limitatamente
all’anno in corso e in relazione al monitoraggio delle domande e delle
risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 3% possa essere
rideterminato con decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30
settembre 2008, fermi restando il limite di spesa complessivo (650 milioni di
euro annui) e il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal
comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007 nella misura del 5%.
3)
Retribuzione contrattuale
.
Per la determinazione del limite
entro il quale è possibile fruire del nuovo sgravio contributivo, assume
rilevanza la retribuzione “contrattuale”.
A tale riguardo, il termine
"contrattuale" va ricondotto al significato onnicomprensivo di
disciplina pattizia della retribuzione quale obbligazione fondamentale del
datore di lavoro e
comprende
quanto stabilito sia dai contratti ed
accordi collettivi di lavoro - anche aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello - sia da quelli individuali, ivi compresi i premi oggetto di
sgravio
.
Ciò anche in considerazione
dell’espresso richiamo operato dall’articolo 3, c. 4 del DM alla disposizione
di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella
legge 7.12.1989, n. 389.
Quanto agli elementi che
concorrono a determinare il limite massimo della retribuzione, il decreto
ministeriale precisa che tali componenti sono quelli imponibili ai sensi
dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dal
D.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successive modifiche e integrazioni. Per
“retribuzione contrattuale”, quindi, si deve intendere quella imponibile annua
ai fini previdenziali.
4)
Misura dello sgravio.
Entro il tetto della
retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la
concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
Ø
entro
il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro
[1]
;
l’aliquota deve essere considerata al netto delle riduzioni contributive per
assunzioni agevolate; in agricoltura l’aliquota deve essere al netto delle
agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
Ø
totale
sulla quota del lavoratore
[2]
.
Per una
più agevole interpretazione si propone l’esempio che segue.
In una azienda industriale con oltre 50 dipendenti, ad
un operaio con una retribuzione presunta annua di € 24.000,00, é corrisposto
un premio di risultato di € 1.000,00.
Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà
operarsi come segue:
§
retribuzione
presunta annua del lavoratore
€ 25.000
(
comprensivi del premio
);
§
sgravio
contributivo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello,
nei limiti del 3% della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a
25 punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta
sull’erogazione per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto
attiene la quota del lavoratore;
§
tetto
dell’erogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = € 25.000,00
x 3% =
€ 750,00
;
§
sgravio
a favore dell’azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico (€ 750,00
x 25% =
€ 188,00
);
§
sgravio
a favore del lavoratore = 9,49%, pari all’intera quota a suo carico (€ 750,00
x 9,49% =
€ 71,00
);
§
sgravio
complessivo richiesto =
€ 259,00
(€ 188,00 azienda e € 71,00 lavoratore).
5)
Condizioni di accesso.
Per accedere allo sgravio
contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di
secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:
·
essere sottoscritti dai datori di lavoro e
depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso
le Direzioni provinciali del Lavoro entro 30 giorni dalla data della loro
stipulazione ovvero, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del decreto -
e non già depositati
- entro 30
giorni da quest’ultima data;
·
prevedere erogazioni incerte nella corresponsione
o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di
produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come
indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Ai
fini dell’accesso al beneficio, il decreto precisa che è sufficiente la
sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri (aumenti di
produttività, qualità ed altri elementi) .
Nel
caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione
di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere
saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Come può evincersi dall’impianto legislativo, per
l’accesso al beneficio è vincolante il deposito - presso la Direzione
provinciale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di
lavoro.
Ne consegue che, in assenza, i contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello non potranno
essere ammessi allo sgravio contributivo.
Con
riferimento alle imprese di somministrazione lavoro di cui al D.lgs. 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo
sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello
sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa
aderisce.
Per
espressa previsione legislativa, la concessione dello sgravio è, inoltre,
subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175
della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto
della parte economica degli accordi e contratti collettivi
[3]
.
In
caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva
l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono
tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni
civili previste dalle vigenti disposizioni.
6)
Esclusioni.
Sono escluse dal beneficio in
trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti
pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata
all’ARAN.
Lo sgravio, inoltre, non compete
per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di
riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
7)
Modalità di accesso.
Le modalità di accesso al
beneficio sono indicate nell'art. 3 del decreto.
Le
aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati
[4]
- dovranno inoltrare,
esclusivamente in via telematica
,
apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti
previdenziali.
La
domanda - che dovrà essere trasmessa anche con riferimento ai
contratti collettivi aziendali e
territoriali, ovvero di secondo livello, sottoscritti e depositati entro il 31 dicembre 2007 - deve contenere
i dati sottoelencati e potrà riguardare una singola matricola (acquisizione
di una singola domanda) ovvero una pluralità di matricole (caricamento flusso
XML). Per le aziende agricole la matricola è rappresentata, come è noto, dal
codice azienda:
a)
i
dati identificativi dell’azienda;
b)
la
data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di
secondo livello
[5]
;
c)
la data
di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competente
[6]
;
d)
l’importo
annuo complessivo delle erogazioni che si prevede possano essere ammesse allo
sgravio, entro il limite massimo individuale del 3% della retribuzione
imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi;
e)
l’ammontare
dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore
di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a
suo carico;
f)
l’ammontare
dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali
dovuti dal lavoratore;
g)
l’indicazione
dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici
[7]
.
La
indicazione degli importi di cui alle lettere d), e) ed f), va riferita a
ciascuno degli anni per i quali sono dovute le erogazioni contrattuali.
In
relazione alla necessaria messa a punto delle procedure telematiche su
internet e alla indispensabile verifica delle funzionalità e delle
performances, in considerazione dell’elevato numero delle imprese
interessate, si comunica che le domande potranno essere inviate a partire
dalle ore 15.00 del 15 settembre p.v. secondo le specifiche tecniche allegate
alla presente circolare.
8)
Contratti
territoriali.
L’articolo 3 c. 4 del decreto
stabilisce che, fermo restando le procedure per l’ammissione allo sgravio,
specifiche modalità operative possano essere previste dall’Istituto
limitatamente ai contratti territoriali.
A tale particolare riguardo, si
fa presente che le domande delle aziende che aderiscono agli accordi
territoriali potranno essere presentate in unico file, anche per pluralità di accordi
territoriali (es. tessili, chimici ecc.), dagli intermediari autorizzati.
Tenuto conto dei criteri di
priorità illustrati al punto successivo, le domande formalmente corrette
saranno
globalmente
ammesse al
beneficio contributivo,
nei limiti
delle risorse disponibili.
9)
Criteri
di priorità.
Nel rispetto dei limiti di spesa
complessivamente previsti, l’articolo 4 del decreto stabilisce i seguenti
criteri di priorità per la concessione dello sgravio contributivo:
a)
contratti
aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati
alla data del 31 dicembre 2007 i cui effetti si protraggono successivamente
alla predetta data, secondo l’ordine cronologico di inoltro della domanda di
ammissione, fermo restando, per i contratti territoriali, quanto precisato al
precedente punto 8.
b)
contratti
aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello stipulati e depositati
dal 1° gennaio 2008, secondo l’ordine cronologico di inoltro della domanda di
ammissione, considerando prioritariamente la data di stipula del contratto.
A tutte le domande trasmesse, sia singolarmente che
tramite flusso, sarà assegnato dalla procedura un numero di protocollo
informatico. Relativamente alle domande trasmesse tramite flusso, si fa
presente che alle stesse sarà attribuita la stessa data ed ora di
trasmissione
[8]
.
10)
Ammissione allo sgravio.
Il Decreto interministeriale,
nello stabilire che l’ammissione al beneficio avvenga con cadenza periodica,
affida all’Istituto la definizione delle relative modalità.
A tal fine si precisa che, entro
i 45 giorni successivi alla data dalla quale è possibile inoltrare le domande
di accesso al beneficio, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende
allo sgravio contributivo, dando tempestiva comunicazione alle stesse e agli
intermediari autorizzati dell’esito della domanda. La concreta fruizione del
beneficio, come precisato al punto 5, resta tuttavia subordinata alla
verifica da parte dell’istituto del possesso dei requisiti di regolarità
contributiva che saranno accertati secondo la procedura illustrata con la
circolare n. 51 del 18 aprile 2008 e con il successivo messaggio 14521 del 25
giugno 2008.
Con successivo messaggio saranno
rese note le modalità operative per la fruizione delle somme spettanti con effetto dal 1° gennaio 2008 e per la
regolarizzazione, mediante compensazione, di quanto eventualmente fruito a titolo di decontribuzione ex L. 135/97, così come previsto all’art.
5, comma 1 del decreto in oggetto
[9]
.
11)
Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione
allo sgravio contrattuale di secondo livello.
La trasmissione telematica delle
domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello, è
consentita alle sottoelencate categorie:
-
datori
di lavoro;
-
intermediari
incaricati dai datori di lavoro, abilitati a svolgere gli adempimenti di cui
all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
L’accesso al servizio on-line in
argomento è possibile solo previa registrazione dell’utente e assegnazione,
da parte dell’Istituto, di un apposito PIN (Personal Identification Number).
Le istruzioni relative al rilascio del PIN sono state fornite con la circolare
n. 191 del 30 ottobre 2001 e n. 32 del 17 febbraio 2004, cui si fa rinvio per
ulteriori approfondimenti.
Si
precisa che le categorie sopra citate già titolari di PIN e abilitate alla
trasmissione delle denunce mensili obbligatorie (DM10, EMens, DMAG, ecc.) non
dovranno effettuare alcun adempimento; il nuovo servizio on-line sarà
automaticamente aggiunto al portafoglio di servizi telematici già in loro
possesso.
L’accesso alla procedura avviene
mediante selezione dei “Servizi Online” presenti sul sito INTERNET
dell’Istituto (
http://www.inps.it).
Individuando la voce “Aziende,
consulenti e professionisti” nel menù “Per tipologia di utente” e richiamando
la funzione “Servizi per aziende e consulenti”, viene richiesta l’identificazione
dell’utente mediante immissione del codice fiscale e del PIN; completata
correttamente l’autenticazione, nella pagina “Servizi per aziende e
consulenti” i soggetti abilitati potranno accedere al nuovo servizio “Sgravio
contrattazione secondo livello”.
Si
forniscono in allegato la guida operativa e le specifiche tecniche.
Il
Direttore generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3