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Circolare numero 89 del 7-10-2008.htm

  
Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decreto ministeriale 24 giugno 2008 (G.U. n. 190 del 14 agosto 2008).   

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Direzione Centrale Entrate Contributive

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 7 Ottobre 2008

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  89

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 3

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Art. 29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decreto ministeriale 24 giugno 2008 (G.U. n. 190 del 14 agosto 2008).

 

 

SOMMARIO:

Determinazione per l’anno 2008 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative. 

 

 

L'articolo 1, c. 51 della legge n. 247/2007 (allegato 1) - modificando l’originario testo del decreto legge n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 - ha reintrodotto in maniera stabile, a decorrere dall’anno 2008, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 della citata legge n. 341/1995.

 

La nuova previsione legislativa prevede che, entro il 31 maggio di ogni anno, il governo verifichi la possibilità di confermare ovvero di rideterminare (con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 luglio) la misura della riduzione contributiva.

La legge introduce, altresì, un meccanismo automatico di applicazione dell’aliquota dell’anno precedente che opera - in assenza di decreto ministeriale - decorsi 30 giorni dal 31 luglio e sino all’adozione del previsto decreto, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione alla misura effettivamente accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre.

Il D.M. Lavoro/Economia 24 giugno 2008 (allegato 2) - pubblicato nella G.U. n. 190 del 14 agosto 2008 - determina per l’anno 2008 nella misura dell’11,50 per cento la riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la pratica attuazione di quanto previsto dal sopra citato decreto.

 

Al riguardo, si evidenzia che, stante l’assenza di una espressa previsione di efficacia retroattiva del nuovo dettato normativo e atteso che il beneficio in argomento ha in precedenza prodotto effetti sino al 31/12/2006, la riduzione contributiva in oggetto decorre esclusivamente dal 1° gennaio 2008 e non opera, quindi, con riferimento all’anno 2007.

 

 

 1. Caratteristiche della riduzione contributiva.

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell’11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.

Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui si applica la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (1).

Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo, saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2008.

A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo dovrà essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005 (2); la determinazione della base di calcolo dovrà inoltre avvenire al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (3).

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici ISTAT dal “45.11” al “45.45.2”.

Si osserva che l’agevolazione:

-        compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2008;

-        non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (4);

-        è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile.

Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento /reinserimento, ecc.) (5).

 

Va altresì osservato che sulla materia è intervenuta la legge 4 agosto 2006, n. 248, la quale - in sede di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 - ha introdotto all’art. 36-bis, c. 8, ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile:

-        devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;

-        non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

 

La citata legge n. 248/2006, quindi, contiene di fatto specifiche disposizioni per il settore edile, che si affiancano a quelle previste dall’art. 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale ultima norma, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (6).

Di conseguenza, tenendo conto che la verifica del possesso dei requisiti sopra menzionati avverrà secondo le modalità ordinariamente previste per tutti i datori di lavoro, le aziende attesteranno mediante autodichiarazione, nelle more della realizzazione di un eventuale modello unico di dichiarazione valido nei confronti degli Enti previdenziali interessati (7), la sola assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente.

A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di responsabilità (allegato 3), da far pervenire alla Sede INPS competente per territorio.

Tale dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

 

Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995, convertito in legge n. 341/1995.

 

 2. Modalità operative.

Fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il riconoscimento del beneficio introdotto dall’art. 29, c. 2, del D.L. n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.

Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue:

-        calcoleranno l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo esporranno nel quadro “D” del DM10, con il già previsto codice “L206”;

-        determineranno l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante - ove non già operata (8) - per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2008”, e lo indicheranno nel quadro “D” del DM10, accompagnato dal già previsto codice “L207”; tale ultima operazione dovrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare (9).

 

 

 

Il Direttore generale

Crecco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Si veda, in materia, quanto dettagliatamente riportato nell'allegato n. 2 della circolare n. 209/1995.

(2) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001, la circolare n. 3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n. 73 del 19 maggio 2006.

(3) Misure previste dall’art. 10 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’art. 1, c. 764, della legge n. 296/2006, e dall’art. 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal c. 766 della legge finanziaria 2007.

(4) A decorrere dall’anno 2005, è previsto che l’Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l’intero ammontare del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi.

(5) Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni già fornite con le circolari n. 209 del 27/7/1995, n. 269 del 30/10/1995, n. 9 del 18/1/1997 e n. 81 del 27/3/1997.

(6) Si veda, al riguardo, la circolare n. 51 del 18 aprile 2008.

(7) Si vedano il messaggio n. 11126 del 15 maggio 2008 e il messaggio n. 20067 dell’11 settembre 2008.

(8) I datori di lavoro che hanno già operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) in relazione a periodi pregressi (comunque non anteriori a “gennaio 2008”) non dovranno effettuare, per gli stessi periodi, alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.

(9) Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

 

Allegato 1

 

 

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007)

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

 

1. Il comma 5 dell’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all’adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento».


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

 

Decreto 24 giugno 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14-8-2008 )

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma 2 della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato al comma 5 dell'articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l'anno 2008.

 

IL DIRETTORE GENERALE

per le politiche previdenziali del Ministero

del lavoro, della salute e delle politiche sociali

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE

dello Stato del Ministero

dell'economia e delle finanze

 

 

Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al  versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1;

Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento;

Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2007, con il quale, per l'anno 2006, la riduzione di cui al citato comma 2 e' stata fissata all'11,50 per cento;

Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n.  341 del 1995 evidenziano nell'anno 2007 rispetto all'anno 2006 un aumento della base imponibile, con conseguente incremento del gettito contributivo, tale da compensare la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento fissata con il citato decreto ministeriale 5 marzo 2007;

Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2008, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento;

Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Decreta:

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2008, nella misura dell'11,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2008

 

Il direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Geroldi

 

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze

Canzio

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3


 



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 

 


Riduzione contributiva per il settore edile ex art. 29 d.l. n. 244/1995, convertito con modificazioni nella legge n. 341/1995.

 

Dichiarazione di responsabilità ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/11/2000, n. 445).

 

 

Alla Sede INPS di ………………………………….

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….., nato/a a ……………………… in provincia di …………………….. il ……/…../……… , titolare/legale rappresentante della Ditta ………………………………………………………………, matricola INPS …………………………, codice fiscale …………………………………………. chiede di usufruire della riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2008.

 

A tal fine, preso atto di quanto disposto dall’art. 36-bis, comma 8, del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2006, n. 248,

 

DICHIARA (1)

che il datore di lavoro non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………, datore di lavoro/rappresentante del datore di lavoro, è consapevole che:

-        le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

-        l’Istituto procederà, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, al recupero delle somme indebitamente fruite.

 

 

 

Data

Firma

 

 

(1) Art. 46 del TU n. 445/2000.


 


Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, si comunica che i dati contenuti nella dichiarazione verranno utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale sono stati richiesti.

 

 

 

 

(Nel caso in cui venga trasmessa per posta o tramite soggetti diversi dal dichiarante, la presente dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento).

 

La presente dichiarazione è stata sottoscritta alla presenza del funzionario INPS

 

……………………………………………                                  …………………………………….

            nome e cognome                                                                     firma

………………………………………..

             qualifica, ufficio