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Circolare numero 12 del 02/02/2010


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Direzione Centrale Entrate

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 02/02/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 12 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n. 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 dicembre 2009 “ Modifica del saggio di interesse legale”.

 

 

SOMMARIO:

Variazione all ’1% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2010. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 291 del 15 dicembre 2009 è stato pubblicato il Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010,  è stata fissata all’1% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile.

 

L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n.388 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali 1.

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle  condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

 

La misura dell’1%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2010.

 

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

 

 

1 Circolare n. 88 del 9 maggio 2002

 


                                                                                                       Allegato 1)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


DECRETO 4 dicembre 2009
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 291 del 15 dicembre 2009

 

Modifica del saggio di interesse legale.

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

  Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,

recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel

fissare al 5 per cento  il  saggio  degli  interessi  legali  di  cui

all'art. 1284, comma 1, del codice civile, prevede  che  il  Ministro

dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base

del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato  di  durata  non

superiore a dodici mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di  inflazione

registrato nell'anno;

  Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2007,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la

misura del tasso di interesse legale e' stata fissata al 3 per  cento

in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;

  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia);

  Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei  predetti  titoli

di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

  La misura del saggio degli interessi legali di  cui  all'art.  1284

del codice civile e' fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza

dal 1° gennaio 2010.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 4 dicembre 2009

 

                                                Il Ministro: Tremonti

 

 


 

                                                                                      Allegato 2)

 

 

 

Tasso interessi  legali

 

 

Periodo di validità

 

5%

 

 

fino al 15/12/1990

 

10%

dal 16/12/1990

 

al 31/12/1996

 

5%

dal 1/1/1997

 

al 31/12/1998

 

2,5%

dal 1/1/1999

 

al 31/12/2000

 

3,5%

dal 1/1/2001

 

al 31/12/2001

 

3,0%

dal 1/1/2002

 

al 31/12/2003

 

 

2,5%

 

dal 1/1/2004

 

al 31/12/2007

 

 

3,0%

 

dal 1/1/2008

 

al 31/12/2009

 

 

1,0%

 

 

dal 1/1/2010