Circolare numero 12 del 02/02/2010 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Entrate
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Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 02/02/2010 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 12 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Commissario Straordinario |
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Al |
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati n. 2 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 dicembre 2009 “ Modifica del saggio di interesse legale”. |
SOMMARIO: |
Variazione all ’1% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2010. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. |
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 15 dicembre 2009 è stato pubblicato il Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è stata fissata all’1% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile.
L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n.388 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali 1.
Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dell’1%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2010.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
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Il Direttore Generale Nori
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1 Circolare n. 88 del 9 maggio 2002
Allegato 1)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 dicembre 2009 (Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 291 del 15 dicembre 2009
Modifica del saggio di interesse legale.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel
fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui
all'art. 1284, comma 1, del codice civile, prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base
del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione
registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2007, con il quale la
misura del tasso di interesse legale e' stata fissata al 3 per cento
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284
del codice civile e' fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza
dal 1° gennaio 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2009
Il Ministro: Tremonti
Allegato 2)
Tasso interessi legali |
Periodo di validità
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5% |
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fino al 15/12/1990
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10% |
dal 16/12/1990 |
al 31/12/1996
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5% |
dal 1/1/1997 |
al 31/12/1998
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2,5% |
dal 1/1/1999 |
al 31/12/2000
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3,5% |
dal 1/1/2001 |
al 31/12/2001
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3,0% |
dal 1/1/2002 |
al 31/12/2003
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2,5% |
dal 1/1/2004 |
al 31/12/2007
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3,0% |
dal 1/1/2008 |
al 31/12/2009
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1,0%
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dal 1/1/2010 |
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