Trova in INPS

Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 125 del 16/12/2009


 
 
 
Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito
 
Direzione Centrale Organizzazione
 
Direzione Centrale Sistemi Informativi
E Tecnologici
 
 
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
16/12/2009
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
125
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n. 1
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Convenzione 5 agosto 2009 fra INPS, MIUR e Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali. Per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
 
 
SOMMARIO:
1. Premessa;
2. Beneficiari e D.I.D.;
3. Domanda, termini e modalità di presentazione;
4. Requisiti;
5. Durata della prestazione;
6. Liquidazione;
7. Aspetti procedurali.
 

 

 

 

1. PREMESSA
 
In data 5 agosto 2009 è stata sottoscritta la Convenzione in oggetto – che si allega - volta ad agevolare il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già destinatario nell’anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche,  non ha avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa  previsti dall’art. 64 del decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6/8/2008.
A detto personale spetta, per i periodi di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte.
Per i periodi di “non lavoro” durante l’anno solare, il personale precario docente e ATA  avrà diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione.
La Convenzione
in oggetto ha durata triennale salvo modifiche dovute al mutare del quadro normativo.
 
E’ intervenuto, successivamente, il Decreto Legge n. 134 del 25/9/2009 che ha dettato ulteriori disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno scolastico 2009/2010. Il citato decreto, prevede che “ l’amministrazione scolastica assegni le supplenze, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di Istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento.
L’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola, percettori dell’indennità di disoccupazione, a cui può essere corrisposta un’indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione delle Regioni”.
 
2. BENEFICIARI E D.I.D.
 
I soggetti  interessati sono i docenti e gli amministrativi, tecnici e ausiliari delle Istituzioni Scolastiche già titolari di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009 che non otterranno un analogo nuovo contratto nell’anno scolastico 2009/2010. Come è noto questi lavoratori sono assicurati contro la disoccupazione involontaria ed ai medesimi, ricorrendone le condizioni, spetta l’indennità di disoccupazione ordinaria.
Ai sensi dell’art. 19 comma 10 del D.L. n. 185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009 nonché del punto 4 della Convenzione in argomento per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale, pena la relativa decadenza utilizzando l’apposito campo del modello di domanda.
 
3. DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
 
Per ottenere la prestazione, i lavoratori devono presentare la domanda utilizzando l’apposito modello DS21, scaricabile dal sito www.inps.it.
 
La domanda deve essere presentata:
a) direttamente alla struttura INPS di residenza del lavoratore e contestualmente copia della domanda o attestazione dell’avvenuta presentazione a INPS, presso la Scuola dove è stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009;
b) per il tramite di un Ente di Patronato, e contestualmente copia o attestazione dell’avvenuta presentazione, anche alla Scuola dove e’ stato prestato servizio nell’anno scolastico 2008/2009;
Le domande eventualmente già giacenti presso le Istituzioni Scolastiche dovranno pervenire, nel più breve tempo possibile, alla struttura INPS territorialmente competente, a cura delle stesse Istituzioni Scolastiche.
 
Nella fattispecie si possono verificare i seguenti casi:
1)
         
nell’ipotesi in cui il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa viene considerata valida;
2)
         
nell’ipotesi in cui il lavoratore non ha ancora presentato la domanda di disoccupazione sono valide le modalità sopra descritte.
 
Al fine di agevolare questa tipologia di lavoratori che potranno alternare periodi di disoccupazione a periodi di supplenze è sufficiente, fermo restando il limite temporale dell’anno scolastico 2009/2010:
 
a)
  
la presentazione di una sola domanda anche in caso di riprese lavorative superiori ai 5 giorni;
b)
  
una sola dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a una offerta formativa congrua all’atto della presentazione della domanda (D.I.D.).
 
Resta fermo che il lavoratore deve recarsi al Centro per l’Impiego competente in base alla residenza, al fine di certificare il proprio status di disoccupato.
Le singole Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire la regolarità della erogazione della prestazione da parte dell’INPS, devono tempestivamente comunicare all’Istituto, attraverso UNILAV ed Emens, così come previsto nel punto 3 della convenzione, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e la data di cessazione delle medesime.
E’ data facoltà, comunque, al lavoratore, di comunicare alla Struttura INPS di residenza,  la supplenza o la cessazione della medesima.
 
Inoltre, le Istituzioni Scolastiche, devono tempestivamente comunicare alla Struttura INPS di residenza del lavoratore, in via cartacea ed in attesa di concordare le modalità per lo scambio telematico dei flussi informativi,  i casi di rifiuto immotivato delle offerte di contratti di supplenza temporanea, con l’indicazione dei dati anagrafici del lavoratore (compreso il codice fiscale), e della data del rifiuto.
Il mancato puntuale invio di dette informazioni per l’aggiornamento degli archivi sopra indicati,
può comportare, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 del D.I. 19 maggio 2009, responsabilità per danno erariale.
 
Resta ferma la modalità di richiesta per l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per l’eventuale personale docente e ATA avente diritto.
 
 
4. REQUISITI
 
Ai sensi della normativa vigente, per beneficiare dell’indennità occorre possedere:
a) requisito assicurativo: 2 anni di anzianità assicurativa;
b) requisito contributivo: 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali contro la disoccupazione) nel biennio.
 
 
5. DURATA E MISURA DELLA PRESTAZIONE
 
L’indennità viene corrisposta per un massimo di 8 mesi, al lavoratore disoccupato con età inferiore ai 50 anni; per il disoccupato ultracinquantenne, l’indennità può essere corrisposta fino a 12 mesi, ed in entrambe le ipotesi spetta, nelle seguenti percentuali:
per i primi 6 mesi il 60% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;
per i 2 mesi successivi, il 50% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione;
per i restanti mesi, il 40% della retribuzione media degli ultimi tre mesi precedenti l’inizio del periodo i disoccupazione.
 
I contratti di supplenza stipulati per l’anno scolastico 2009/2010, prorogano il periodo di durata della prestazione, di cui alla domanda presentata come al punto 3,  in misura pari alla durata del contratto.
 
 
 
 
 
6. LIQUIDAZIONE
 
Per consentire la sollecita liquidazione della prestazione, in applicazione delle disposizioni emanate con la circolare n. 115/2008, in caso di mancato aggiornamento della banca dati e degli archivi UNILAV e E-mens, le strutture possono, ove lo ritengano necessario, per assicurare la tempestiva erogazione, consultare il  sito del MEF www.spt.mef.gov.it sull’icona Contratti Scuola.
 
 
7. ASPETTI PROCEDURALI
 
Il MIUR dovrà far pervenire all’INPS, in via telematica, l’elenco di tutto il personale potenzialmente beneficiario della prestazione.
Successivamente sarà resa disponibile la consultazione di detto elenco agli utenti di sede mediante apposito link nella Banca dati percettori.
 
 
 
 
Il Direttore generale f.f.
Nori
 
 
Allegato N.1