Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 107 del 23-6-2003.htm
Articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Soppressione dell’INPDAI. Istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche e di posizioni assicurative.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Struttura
Previdenza
Dirigenti
Aziende Industriali
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 23
Giugno 2003
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 107
e,
per conoscenza,
Al
Commissario Straordinario
Al
Vice Commissario Straordinario
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Soppressione
dell’INPDAI. Istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche e di
posizioni assicurative.
SOMMARIO
:
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria
2003), ha previsto la soppressione
dell’INPDAI disponendo il trasferimento delle relative funzioni
all’INPS. Si forniscono i criteri per l’accertamento del diritto e la
determinazione della misura delle prestazioni da liquidare agli iscritti al
soppresso Istituto e per l’utilizzazione della contribuzione fatta valere
nell’assicurazione generale obbligatoria.
Premessa
L'articolo
42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha
soppresso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967.
Dal 1°
gennaio 2003 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i
titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici
diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. Tale
iscrizione, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, avviene,
tanto per i titolari di trattamenti pensionistici, quanto per i titolari di posizioni
assicurative, con evidenza contabile separata.
I
dirigenti di aziende industriali, il cui rapporto di lavoro decorre dal 1°
gennaio 2003, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, nel
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, come precisato con circolare n. 83 del 24 aprile 2003 e
pertanto sono assoggettati al
relativo regime pensionistico.
Le
istruzioni operative relative all'assunzione in carico delle pensioni in
essere presso il suddetto soppresso Istituto e quelle riguardanti la gestione
delle nuove domande di pensione sono state fornite con circolare n. 44 del 26
febbraio 2003. Con la medesima circolare sono state fornite le prime
istruzioni in ordine ai
trasferimenti, alle ricongiunzioni e alle ricostituzioni delle posizioni assicurative.
Si
forniscono ulteriori indicazioni relative alle prestazioni pensionistiche da
erogare a seguito della soppressione dell'INPDAI riguardanti anche le
modalità di utilizzo, ai fini pensionistici, della contribuzione esistente
nell'assicurazione generale obbligatoria, computabile nella sua interezza a
titolo non oneroso.
Il
passaggio all’assicurazione generale obbligatoria consente la liquidazione di
un unico trattamento che tiene conto di tutta la contribuzione versata con la
determinazione della retribuzione media pensionabile sugli ultimi anni di
retribuzione.
Gli
oneri relativi alle quote di pensione di cui all'unico trattamento
pensionistico sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
1 - Pensioni con decorrenza anteriore o
pari al 1° gennaio 2003
1.1 - Pensioni già liquidate
A
norma dell'articolo 42, comma 1, della citata legge i trattamenti
pensionistici diretti e ai superstiti già erogati dal soppresso Istituto, a
partire dal 1° gennaio 2003 sono a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata.
Dal 1° giugno 2003, al pagamento dei trattamenti
pensionistici in argomento provvede direttamente l’INPS con le modalità
adottate per la generalità dei propri pensionati.
Con il messaggio n. 152 del 19 maggio 2003 (allegato 1) sono
state comunicate le modalità utilizzate per l’assunzione in carico delle
pensioni in essere.
1.2 - Pensioni da liquidare
Per le
pensioni da liquidare con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003 si
applica la disciplina vigente presso il soppresso INPDAI.
2 - Pensioni con decorrenza successiva al
1° gennaio 2003
2.1 - Pensioni dirette
Ai
sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge n. 289/2002, dal 1° gennaio 2003
il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato a
quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le nuove
disposizioni sono applicabili alle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio
2003.
2.1.1 - Requisiti per il diritto alla
pensione
Ai
fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione nei
confronti dei dirigenti di aziende industriali si applica la disciplina in
vigore per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Ai
fini dell'accertamento dei requisiti contributivi e assicurativi, deve essere
considerata l’intera posizione assicurativa esistente sia nell’INPDAI per i
periodi anteriori al 1° gennaio 2003, sia nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, con evidenza contabile separata, dal 1° gennaio 2003 in poi.
2.1.2 - Misura
Nel
rispetto del principio del pro-rata di cui al comma 3 del citato articolo 42,
l'importo della pensione è determinato dalla somma di più quote:
la quota corrispondente alle
anzianità contributive acquisite presso il soppresso Istituto alla data
del 31 dicembre 2002, comprese quelle oggetto di trasferimento in
applicazione dell'articolo 5 della legge n. 44/73 o di ricongiunzione, a
seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 2002;
la quota corrispondente
all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, gestione contabile separata, dal 1° gennaio 2003.
Per le
modalità di determinazione degli elementi di calcolo delle predette quote si
rinvia al punto 8 della presente circolare.
2.2 - Pensioni ai superstiti
Ai
fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione ai superstiti
si applica la disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
2.2.1 - Pensioni di reversibilità
Ai
fini della determinazione dell'importo delle pensioni di reversibilità a
favore dei superstiti di pensionati si applicano le aliquote di
reversibilità, previste dalla disciplina dell'assicurazione generale
obbligatoria, alle pensioni dirette in pagamento al momento del decesso.
2.2.2 - Pensioni indirette
Ai
fini della determinazione dell'importo delle pensioni indirette spettanti ai
superstiti di assicurati si applicano le aliquote di reversibilità previste
dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria alle pensioni
calcolate applicando i criteri illustrati al punto 8.
3 -
Utilizzazione di periodi di
contribuzione anteriori al 1° gennaio 2003 nel fondo pensioni lavoratori
dipendenti, non trasferiti
3.1 - Pensioni con decorrenza anteriore o
pari al 1° gennaio 2003
I
titolari di pensioni liquidate o da liquidare dall'INPDAI, con decorrenza
anteriore o pari al 1° gennaio 2003, poste a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria con evidenza contabile separata dal 1° gennaio 2003,
che possono far valere, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
periodi di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione non
trasferiti possono utilizzare tali periodi per la liquidazione di una
pensione autonoma o supplementare con le modalità previste nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
3.2 - Pensioni con decorrenza successiva
al 1° gennaio 2003
I
periodi di contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, anteriori
al 1° gennaio 2003, non trasferiti all’INPDAI, possono essere utilizzati ai
fini della liquidazione di un unico trattamento pensionistico il cui diritto
deve essere accertato tenendo conto della posizione assicurativa complessiva
fatta valere dagli interessati sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
sia presso il soppresso INPDAI, escludendo ai predetti fini eventuali periodi
temporalmente sovrapposti.
La
quota di pensione derivante dalla contribuzione accreditata nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti è da calcolare secondo le norme
dell’assicurazione generale obbligatoria ed è posta a carico del Fondo
stesso.
4 -
Utilizzazione dei periodi di
contribuzione accreditati presso le gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi
4.1- Pensioni con decorrenza anteriore o
pari al 1° gennaio 2003
I
titolari di pensioni liquidate o da liquidare dall'INPDAI con decorrenza
anteriore o pari al 1° gennaio 2003, poste a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria con evidenza contabile separata dal 1° gennaio 2003,
che possono far valere presso una gestione previdenziale dei lavoratori
autonomi periodi di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione,
non utilizzati, possono utilizzare tali periodi per la liquidazione di una
pensione autonoma o supplementare con le modalità previste nella gestione
previdenziale dei lavoratori autonomi.
4.2 - Pensioni con decorrenza successiva
al 1° gennaio 2003
I
periodi di contribuzione non coincidenti con quelli esistenti presso
l’INPDAI, accreditati nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi
che non siano stati ricongiunti a norma dell'articolo 2 della legge 29/79,
possono essere utilizzati per la liquidazione di un'unica pensione, il cui
diritto deve essere accertato secondo la disciplina prevista per le gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi, escludendo ai predetti fini periodi
temporali sovrapposti.
L'importo
della pensione è determinato dalla somma delle quote calcolate in base alla
contribuzione versata nelle diverse gestioni seguendo i criteri definiti
dall’articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
La
quota relativa alle anzianità contributive acquisite presso il soppresso
INPDAI sarà determinata a norma del comma 3, articolo 42 della legge n.
289/2002.
Gli
oneri relativi alle quote di pensione di cui all'unico trattamento
pensionistico sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
5 -
Utilizzazione dei periodi di
contribuzione accreditati successivamente alla decorrenza della pensione
liquidata dall'INPDAI
I
periodi di contribuzione successivi alla decorrenza della pensione a suo
tempo liquidata dall'INPDAI, accreditati presso lo stesso INPDAI o nelle
gestioni dei lavoratori autonomi o nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti
possono essere utilizzati per la liquidazione di supplementi di pensione con
la periodicità prevista dall’articolo 7 della legge n. 155/1981. Anche ai
fini della determinazione dell'importo del supplemento si applica il
principio del pro-rata come enunciato dal comma 3, articolo 42 della legge n.
289/2002.
6 – Pensioni supplementari per
contribuzione da dirigente di azienda industriale
I
titolari di trattamento pensionistico a carico di forme previdenziali
obbligatorie per i lavoratori dipendenti sostitutive o esonerative
dell'assicurazione generale obbligatoria diverse dall'INPDAI, che,
successivamente al conseguimento del diritto alla pensione abbiano versato
contributi all'INPDAI fino al 31 dicembre 2002, e, a seguito della
soppressione del suddetto Istituto, siano iscritti, con separata evidenza
contabile, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003, hanno
diritto ad una pensione supplementare ex articolo 5, legge n. 1338/1962
allorché tale contribuzione versata non dia diritto ad una pensione autonoma
da liquidare presso il predetto Fondo. Anche tale pensione sarà calcolata con
il criterio del pro-rata.
7 -
Pensioni da liquidare con decorrenza
dal 1° gennaio 2003 in regime internazionale e con contribuzione nei Fondi
speciali di previdenza
Per
tali situazioni si fa riserva di fornire successive istruzioni.
8 -
Modalità di calcolo
I
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti aventi decorrenza fino al
1° gennaio 2003 sono erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell’assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata,
secondo i principi ed i criteri di calcolo in essere presso il soppresso
INPDAI.
Per le
pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 al fine di stabilire il
sistema di calcolo da applicare – retributivo, misto o contributivo – a norma
della legge 8 agosto 1995, n 335, occorre far riferimento all’anzianità
contributiva complessivamente maturata fino al 31 dicembre 1995 (maggiore o
minore di 18 anni, oppure uguale a zero) sia nel soppresso INPDAI che
nell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS.
La
pensione con sistema retributivo è calcolata, nel rispetto del principio del
pro - rata di cui al comma 3 dell’articolo 42, secondo i criteri di seguito
illustrati.
La
pensione con sistema misto è calcolata per la parte relativa alle anzianità
contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 con i criteri dettati per il
sistema retributivo; per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 si
applicano i criteri di calcolo della pensione contributiva, a nulla rilevando
se maturati nel Fondo pensioni dell’INPS o nel soppresso INPDAI.
8.1
- Pensioni retributive
Per le
pensioni retributive con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 il metodo
di calcolo tiene conto dei seguenti elementi:
La retribuzione media
pensionabile
è calcolata sugli ultimi 5 o 10 anni di copertura
contributiva, indipendentemente dalla gestione assicurativa di
appartenenza (INPDAI o INPS). Per le retribuzioni che concorrono alla
determinazione della quota di pensione relativa alle anzianità
contributive dei periodi INPDAI anteriori al 1° gennaio 2003, si applica
il massimale annuo stabilito dall’articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181, indicizzato per gli anni successivi
al 2002.
L’anzianità contributiva
riferita ai periodi INPDAI è verificata in base alle regole vigenti in
tale Fondo, mentre per i periodi dal 1° gennaio 2003 segue la disciplina
vigente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal
fine si tiene conto sia della posizione assicurativa acquisita presso
l’INPDAI anche per effetto del trasferimento ex art. 5 legge 44/73 o per
articolo 2 della legge n. 29/79 che di quella maturata presso il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
Le aliquote di rendimento e le
fasce di retribuzione
si applicano seguendo il criterio del riferimento
temporale dei vari periodi contributivi.
Di
seguito si specificano le modalità di determinazione dell’importo della
pensione, tenendo conto del principio del pro – rata.
8.1.1 -
Pensioni con anzianità contributiva
trasferita all’INPDAI ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 44/73
L’importo
della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:
quota corrispondente all’anzianità
contributiva acquisita presso il soppresso INPDAI fino al 31 dicembre
2002, comprensiva della posizione trasferita dall’INPS, determinata
secondo i criteri vigenti presso l’INPDAI:
per l’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992
,
la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 5 anni di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, con il limite
del massimale stabilito dal comma 7, articolo 3 del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 181, indicizzato per gli anni successivi al 2002. La
retribuzione media pensionabile così determinata si utilizza per
determinare la quota di pensione corrispondente all’anzianità
contributiva esistente al 31 dicembre 1992. Le aliquote di rendimento e
le fasce di retribuzione sono quelle utilizzate dall’INPDAI prima della
soppressione;
per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993
al 31 dicembre 2002,
la
retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 10 anni di
contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, determinata
secondo i criteri sopra indicati. La retribuzione media pensionabile
così determinata si utilizza per determinare la quota di pensione
corrispondente all’anzianità contributiva esistente dal 1° gennaio 1993
al 31 dicembre 2002. Le aliquote di rendimento e le fasce di
retribuzione sono quelle del soppresso INPDAI;
per le anzianità contributive
trasferite da altre gestioni,
la retribuzione media è calcolata sugli ultimi 5 o 10 anni di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione INPDAI, secondo
le aliquote di rendimento e le fasce vigenti presso le gestioni di
provenienza.
quota corrispondente alla
anzianità contributiva acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti dal 1° gennaio 2003 fino alla data di decorrenza della
pensione. In questa quota la retribuzione media pensionabile è calcolata
sugli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della
pensione, indifferentemente se assicurati presso l’INPDAI o presso
l’INPS, tenendo conto delle retribuzioni assoggettate a contribuzione.
L’anzianità contributiva è quella acquisita presso il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003 in poi, così come le aliquote
di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti nel Fondo
stesso.
8.1.2 -
Pensioni con anzianità contributiva non
trasferita all’INPDAI
8.1.2.1 -
Contribuzione del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti dell’INPS
L’importo
della pensione è determinato dalla somma delle seguenti quote:
quota corrispondente all’anzianità
contributiva acquisita presso il soppresso INPDAI al 31 dicembre 2002,
determinata secondo i criteri vigenti presso la stessa assicurazione,
con le modalità di cui al punto
8.1.1;
quota corrispondente all’anzianità
contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti
fino al 31 dicembre 2002, determinata con le modalità di seguito
descritte:
per l’anzianità contributiva
maturata fino al 31 dicembre 1992, la retribuzione media pensionabile è
calcolata sulle retribuzioni degli ultimi 5 anni di contribuzione
precedenti la decorrenza della pensione, indifferentemente se
assicurati presso l’INPDAI o presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti dell’INPS. Il limite del massimale annuo non si applica per
le retribuzioni successive al 31 dicembre 2002 e per quelle precedenti
relative a periodi con contribuzione INPS. La retribuzione media
pensionabile si applica all’anzianità contributiva registrata presso il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti al 31 dicembre 1992. Le aliquote
di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti nel Fondo
stesso;
per l’anzianità contributiva
maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2002 la retribuzione media
pensionabile è calcolata sugli ultimi 10 anni di contribuzione
precedenti la decorrenza della pensione, indifferentemente se
assicurati presso l’INPDAI o presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti dell’INPS. Il limite del massimale annuo non si applica alle
anzianità contributive relative a periodi con contribuzione INPS. Le
aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti
nel Fondo stesso.
quota corrispondente alla
anzianità contributiva acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti dal 1° gennaio 2003 fino alla data di decorrenza della
pensione. In questa quota la retribuzione media pensionabile è calcolata
sugli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della
pensione, indifferentemente se assicurati presso l’INPDAI o presso
l’INPS, tenuto conto delle retribuzioni assoggettate a contribuzione.
L’anzianità contributiva è quella acquisita presso il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003 in poi, così come le aliquote
di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti nel Fondo
stesso.
8.1.2.2 -
Contribuzione del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi dell’INPS
L’importo
della pensione è determinato, oltre che dalla somma delle quote determinate
con le modalità di cui al punto 8.1.2.1, dalla somma delle quote derivanti
dalla contribuzione versata nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
8.2
- Pensioni contributive
La
pensione contributiva è calcolata determinando un unico montante.
9 –
Procedure di liquidazione delle pensioni
In
attesa dell’aggiornamento delle procedure di liquidazione delle pensioni per
la gestione delle pensioni in argomento restano confermate le istruzioni
impartite con la circolare n. 44 del 26 febbraio 2003. La liquidazione delle
pensioni continua a essere pertanto effettuata da parte della struttura ex
INPDAI.
Le
Sedi devono provvedere alla trasmissione all’INPDAI delle domande pervenute
entro il giorno successivo a quello della presentazione.
10
- Contribuzione individuale
10.1 - Trasferimenti di contribuzione
Con la
circolare n. 44 del 26 febbraio 2003 sono state definite le modalità di
trattazione delle domande presentate fino al 31 dicembre 2002 per il
trasferimento dei contributi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 5
della legge n. 44/73, per la ricongiunzione a titolo oneroso in applicazione
dell'articolo 2 della legge n. 29/79, per la ricostituzione della posizione
assicurativa in applicazione dell'articolo 22 del DPR n. 58/76.
Come
precisato con la citata circolare, ferma restando la definizione di tali
domande con i criteri vigenti entro il 31 dicembre 2002, nessun trasferimento
di contribuzione deve avvenire dall'INPS all'INPDAI (ai sensi dell'articolo 5
della legge n. 44/73 e dell'articolo 2 della legge n. 29/79) e dall'INPDAI
all'INPS (ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 58/76).
A
seguito della soppressione dell’INPDAI la facoltà di cui all’articolo 5 è da
ritenere superata.
10. 2 -
Riscatto di laurea
Per le
domande il riscatto di laurea presentate dopo il 31 dicembre 2002, ferma
restando la collocazione temporale dei periodi, si applicano i criteri di
calcolo descritti al punto 3.2, considerando i periodi da riscattare come
periodi acquisiti nell’evidenza contabile separata del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
10.3 -
Servizio militare
Per la
contribuzione figurativa relativa al servizio militare, si applica la
disciplina in vigore presso il soppresso INPDAI per le domande di accredito
presentate fino al 31 dicembre 2002 e quella in vigore nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, evidenza contabile separata, per le domande di
accredito presentate a partire dal 1° gennaio 2003. Resta ferma la
collocazione temporale di tali periodi.
IL DIRETTORE GENERALE
f.f.
PRAUSCELLO
Allegato
1
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
STRUTTURA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
AI
DIRETTORI REGIONALI
AI
DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
Oggetto:
Pagamento delle pensioni ex INPDAI
Con
circolare n. 44 del 26 febbraio 2003 sono state fornite le prime istruzioni
operative in merito all’assunzione in carico delle pensioni in essere, alla
gestione delle domande di pensione e ai trasferimenti, ricongiunzioni e
ricostituzioni di posizioni assicurative del soppresso Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
I
pagamenti delle rate da gennaio a maggio 2003 sono stati effettuati con le
modalità in uso presso l’ex INPDAI: invio mensile di un flusso di pagamenti
esecutivi alla Banca di Roma (Tesoriere dell’INPDAI), che provvedeva a disporre
i bonifici con le modalità richieste dai pensionati.
A
partire dalla rata di giugno 2003, come indicato al punto 1 della citata
circolare n. 44, sono stati inseriti sul data base delle pensioni i dati
utili per effettuare il pagamento delle pensioni in argomento.
Il
caricamento dei dati sull’archivio delle pensioni è stato effettuato sulla
base di un flusso di informazioni fornite dall’ex INPDAI e descritte di
seguito.
Fino a
dicembre 2003 la struttura ex INPDAI predisporrà gli importi dei pagamenti
mensili per i quali fornirà un flusso mensile al fine di aggiornare il data
base delle pensioni e predisporre i pagamenti con la generalità delle
pensioni INPS.
Prima
dell’inizio delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno
2004 verrà effettuato il caricamento di tutti i dati per la gestione delle
pensioni ex INPDAI.
1 – Flusso di dati fornito da INPDAI
Per
l’aggiornamento degli archivi INPS, l’INPDAI ha fornito le seguenti
informazioni:
-
dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo del
titolare della pensione;
-
dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo del
delegato o del tutore;
-
tipologia della pensione;
-
importi mensili;
-
modalità di pagamento;
-
importo del pagamento da disporre per il mese di
giugno 2003 e relativi componenti.
L’INPDAI
ha fornito anche i dati necessari per il pagamento delle quote disgiunte per
i contitolari di pensioni di reversibilità, per i beneficiari di assegno
divorzile, di assegno alimentare all’ex coniuge e ai figli e per i
pignoramenti.
2- Inserimento delle nuove posizioni sul data base delle pensioni
Come
indicato al punto 2 della circolare n. 44 del 26 febbraio 2003, le pensioni
ex INPDAI sono contraddistinte dalle categorie indicate nella seguente
tabella:
Tipo pensione
Categoria alfabetica
Categoria numerica
pensione
vecchiaia o di anzianità
VDAI
082
pensione
inabilità o assegno di invalidità
IDAI
083
pensione
ai superstiti
SDAI
084
In
fase di caricamento le pensioni sono state attribuite alla Sede di
competenza, sulla base della residenza del soggetto segnalata da INPDAI.
Le
pensioni dei residenti all’estero sono state attribuite alla Sede presso la
quale è in gestione una pensione INPS; in assenza di altre pensioni INPS,
alla Sede nel cui ambito territoriale si colloca il comune di nascita del
pensionato; se il pensionato è nato all’estero, alla Sede provinciale di
Roma.
Il
numero di certificato è uguale alle prime sei cifre del trattamento ex
INPDAI.
I dati
forniti da INPDAI hanno consentito il caricamento di pensioni nelle seguenti
aree del data base delle pensioni:
Area
Dati
GP1
decorrenza
della pensione, indirizzo, dati del delegato e/o del tutore e
localizzazione del pagamento;
GP2
dati
delle pensioni abbinate;
GP3
dati
anagrafici del soggetto;
GP5
importo
mensile da giugno 2003;
GP8
dati
relativi al pagamento della rata di giugno 2003.
2.1 – Localizzazione del pagamento
L’INPDAI
ha fornito le coordinate per il pagamento della rata mensile: codice ABI,
codice CAB, numero di conto corrente, modalità di pagamento (assegno circolare
non trasferibile a domicilio, accredito in conto corrente, accredito su
libretto a risparmio, riscossione allo sportello).
Le
pensioni in pagamento con assegno circolare a domicilio del pensionato sono
state localizzate presso la Banca di Roma ed è stato memorizzato il codice
ABI 3002 e il codice CAB 7922222.
Anche
le pensioni in pagamento all’estero sono state localizzate presso la Banca di
Roma ed è stato memorizzato il codice ABI 3002 e il codice CAB 7911111. La
Banca provvederà a disporre il pagamento con le modalità fin qui utilizzate.
2.2 – Dati per il pagamento della rata
mensile
L’INPDAI,
per il pagamento della rata di giugno 2003, ha fornito i seguenti dati:
-
importo netto da pagare, registrato in GP8MD02E;
-
ritenute erariali, registrate in GP8MD04E;
-
importi dei conguagli a credito o a debito,
registrati con codice in GP8MD52 e importo in GP8MD53E;
-
importo dell’arrotondamento della rata di maggio
2003.
Per il
momento è prevista la memorizzazione dei seguenti conguagli:
GP8MD52
codice
Descrizione
105
arrotondamento
precedente
448
addizionale
regionale
449
addizionale
comunale
468
rimborso
di addizionale comunale
473
rimborso
di addizionale regionale
476
conguagli
a credito del pensionato
477
conguagli
a debito del pensionato
111
quota
corrisposta ad altro contitolare
112
assegno
alimentare per i figli
113
assegno
divorzile all’ex coniuge superstite
127
assegno
alimentare per il coniuge
158
trattenute
per pignoramento
Tutti
i dati trasmessi da INPDAI per il titolare della pensione sono memorizzati
sul data base delle pensioni.
Per i
mesi residui dell’anno 2003 l’importo netto da porre in pagamento è
determinato dall’INPDAI. Con l’estrazione della rata mensile le procedure
INPS provvedono ad arrotondare l’importo da pagare e ad abbinare le pensioni
per il pagamento.
Per la
rata di giugno 2003 non è stato operato alcun abbinamento; il pagamento
abbinato con le altre pensioni del soggetto sarà effettuato a partire dai
prossimi mesi.
2.2.1 - Dati per il pagamento delle quote
disgiunte
Le
quote disgiunte da corrispondere ai contitolari di pensioni di reversibilità,
ai beneficiari di assegno divorzile, di assegno alimentare all’ex coniuge e
ai figli, ai beneficiari di pignoramento sono memorizzate sull’ARCHIVIO
CONGUAGLI.
Con l’estrazione
della rata mensile di pensione, le quote disgiunte sono memorizzate sul data
base delle pensioni con le modalità in uso per le quote disgiunte delle
pensioni INPS, con nuovo GP8 con tipo documento al campo GP8MC01 da 51 a 59.
3 – Comunicazione ai pensionati
Ai
pensionati INPDAI viene inviata a mezzo POSTEL la comunicazione riportata in
allegato 1.
In
occasione del pagamento della rata mensile è prevista la consueta
comunicazione, inviata dall’Ente pagatore. I pensionati riceveranno inoltre
dall’INPDAI la comunicazione con il dettaglio degli importi.
5 – AGENDA1
I
pagamenti delle pensioni in argomento vengono memorizzati in AGENDA1 e sono
consultabili con le consuete modalità.
6 – Archivio locale DS78
Le
pensioni in argomento sono state rese disponibili per il caricamento
sull’archivio locale DS78.
7 –
Tassazione cumulata in applicazione
dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
Perequazione cumulata in applicazione dell’articolo 34 della legge 23
dicembre 1998, n. 448
Per
l’anno 2003, considerato che in attesa del caricamento definitivo la gestione
delle pensioni rimane alla struttura ex INPDAI e l’INPS gestisce direttamente
soltanto i pagamenti, la tassazione cumulata e la determinazione della
perequazione cumulata saranno operate con riferimento alla prestazione
memorizzata nel Casellario centrale dei pensionati con codice ente 9932 e non
con riferimento alla pensione di categoria 082, 083 e 084.
8 –
Dati reddituali
Per
l’anno 2003, le procedure faranno riferimento alle prestazioni memorizzate
nel Casellario centrale dei pensionati con codice ente 9932, anche per
l’individuazione dei dati reddituali (procedura QRED).
***
Si
invitano le Sedi ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per fornire
agli interessati le informazioni relative all’operazione.
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
Prauscello
Allegato
1
INPS
Sede
di ………………… Data………………….....…………
Chiave pensione
………….………….
Titolare ………………………….…...
Codice fiscale ………………………..
Al/Alla
Signor/Signora
XXXX/YYYY
Via
xxxxxxxxxx
Città
Oggetto:
Nuove modalità di pagamento della sua
pensione
Gentile
Signore/a,
Come le
è noto, l’articolo 42 della legge finanziaria 2003 prevede che, con effetto dal
gennaio 2003, i titolari di pensioni presso il soppresso INPDAI siano iscritti
all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Da
gennaio a maggio 2003 ha riscosso la pensione con le modalità già in uso presso
l’INPDAI.
A
partire da giugno 2003 la pensione le sarà pagata con le modalità che adottiamo
per la generalità dei nostri pensionati.
Il pagamento avviene ogni mese, con
valuta del 1° giorno del mese al quale il pagamento si riferisce. Qualora
il 1° giorno del mese sia festivo o sia un sabato, la valuta è posticipata
al primo giorno utile. La pensione di giugno le sarà pagata con valuta 3
giugno.
I titolari di più pensioni
riceveranno con un unico pagamento tutti i trattamenti.
La pensione può essere accreditata
sul conto corrente bancario, sul libretto di risparmio, può essere pagata
con assegno circolare o in contanti allo sportello. In tal caso dovrà
presentare questa lettera unitamente ad un documento di identità. Se
vuole, può richiedere in qualsiasi momento di trasferire la sua pensione
presso un’altra Banca o presso un altro ufficio delle Poste Italiane Spa
da lei prescelti. I moduli da utilizzare per il trasferimento della sua
pensione sono reperibili presso le banche, gli uffici postali o le Sedi
INPS.
Se riscuote la pensione in contanti
può anche rilasciare delega ad una persona di sua fiducia.
All’inizio di ogni anno le verrà
inviato, dall’INPS, un documento (Mod. OBISM) sul quale sono riportati gli
importi della pensione aggiornata e le trattenute previste. Per i mesi nei
quali si verificano variazioni (per pagamento di conguagli o per nuove
trattenute) sarà inviata apposita comunicazione.
La
informiamo inoltre che la gestione della sua pensione viene affidata alla
nostra Sede territorialmente competente e più vicina alla sua residenza.
La Sede
di riferimento per lei è:
Nome Sede
Indirizzo Sede
Il nuovo riferimento della sua pensione è
Categoria
Sede
Numero
di certificato
Per
ulteriori informazioni si potrà comunque rivolgere a un qualsiasi ufficio
dell’INPS o chiamare InpsInforma al numero 16464.
Distinti
saluti
IL
DIRETTORE GENERALE f.f.
Prauscello