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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 107 del 23-6-2003.htm
  
Articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Soppressione dell’INPDAI. Istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche e di posizioni assicurative.
  


Direzione Centrale
delle Prestazioni
Struttura Previdenza
Dirigenti Aziende Industriali
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 23 Giugno 2003
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  107
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
 Vice Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
 
 
di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Soppressione dell’INPDAI. Istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche e di posizioni assicurative.
 
SOMMARIO
:
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha previsto la soppressione   dell’INPDAI disponendo il trasferimento delle relative funzioni all’INPS. Si forniscono i criteri per l’accertamento del diritto e la determinazione della misura delle prestazioni da liquidare agli iscritti al soppresso Istituto e per l’utilizzazione della contribuzione fatta valere nell’assicurazione generale obbligatoria.
 
 
Premessa
 
L'articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha soppresso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967.
 
Dal 1° gennaio 2003 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. Tale iscrizione, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, avviene, tanto per i titolari di trattamenti pensionistici, quanto per i titolari di posizioni assicurative, con evidenza contabile separata.
 
I dirigenti di aziende industriali, il cui rapporto di lavoro decorre dal 1° gennaio 2003, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, come precisato con  circolare n. 83 del 24 aprile 2003 e pertanto sono assoggettati  al relativo regime pensionistico.
 
Le istruzioni operative relative all'assunzione in carico delle pensioni in essere presso il suddetto soppresso Istituto e quelle riguardanti la gestione delle nuove domande di pensione sono state fornite con circolare n. 44 del 26 febbraio 2003. Con la medesima circolare sono state fornite le prime istruzioni  in ordine ai trasferimenti, alle ricongiunzioni e alle ricostituzioni delle posizioni assicurative.
 
Si forniscono ulteriori indicazioni relative alle prestazioni pensionistiche da erogare a seguito della soppressione dell'INPDAI riguardanti anche le modalità di utilizzo, ai fini pensionistici, della contribuzione esistente nell'assicurazione generale obbligatoria, computabile nella sua interezza a titolo non oneroso.
 
Il passaggio all’assicurazione generale obbligatoria consente la liquidazione di un unico trattamento che tiene conto di tutta la contribuzione versata con la determinazione della retribuzione media pensionabile sugli ultimi anni di retribuzione.
 
Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui all'unico trattamento pensionistico sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
 
 
1 - Pensioni con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003
 
 
1.1 - Pensioni già liquidate
 
A norma dell'articolo 42, comma 1, della citata legge i trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già erogati dal soppresso Istituto, a partire dal 1° gennaio 2003 sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata.
 
Dal 1° giugno 2003, al pagamento dei trattamenti pensionistici in argomento provvede direttamente l’INPS con le modalità adottate per la generalità dei propri pensionati.
 
Con il messaggio n. 152 del 19 maggio 2003 (allegato 1) sono state comunicate le modalità utilizzate per l’assunzione in carico delle pensioni in essere.
 
 
1.2 - Pensioni da liquidare
 
Per le pensioni da liquidare con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003 si applica la disciplina vigente presso il soppresso INPDAI.
 
 
2 - Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003
 
 
2.1 - Pensioni dirette
 
Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge n. 289/2002, dal 1° gennaio 2003 il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le nuove disposizioni sono applicabili alle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2003.
 
 
2.1.1 - Requisiti per il diritto alla pensione
 
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione nei confronti dei dirigenti di aziende industriali si applica la disciplina in vigore per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
 
Ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi e assicurativi, deve essere considerata l’intera posizione assicurativa esistente sia nell’INPDAI per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata, dal 1° gennaio 2003 in poi.
 
 
2.1.2 - Misura
 
Nel rispetto del principio del pro-rata di cui al comma 3 del citato articolo 42, l'importo della pensione è determinato dalla somma di più quote:
 
la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso il soppresso Istituto alla data del 31 dicembre 2002, comprese quelle oggetto di trasferimento in applicazione dell'articolo 5 della legge n. 44/73 o di ricongiunzione, a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 2002;
 
la quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestione contabile separata, dal 1° gennaio 2003.
 
Per le modalità di determinazione degli elementi di calcolo delle predette quote si rinvia al punto 8 della presente circolare.
 
 
2.2 - Pensioni ai superstiti
 
Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione ai superstiti si applica la disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
 
 
2.2.1 - Pensioni di reversibilità
 
Ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni di reversibilità a favore dei superstiti di pensionati si applicano le aliquote di reversibilità, previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, alle pensioni dirette in pagamento al momento del decesso.
 
 
2.2.2 - Pensioni indirette
 
Ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni indirette spettanti ai superstiti di assicurati si applicano le aliquote di reversibilità previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria alle pensioni calcolate applicando i criteri illustrati al punto 8.
 
 
3 -
Utilizzazione di periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 2003 nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, non trasferiti
 
 
3.1 - Pensioni con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003
 
I titolari di pensioni liquidate o da liquidare dall'INPDAI, con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003, poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata dal 1° gennaio 2003, che possono far valere, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, periodi di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione non trasferiti possono utilizzare tali periodi per la liquidazione di una pensione autonoma o supplementare con le modalità previste nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
 
 
3.2 - Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003
 
I periodi di contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, anteriori al 1° gennaio 2003, non trasferiti all’INPDAI, possono essere utilizzati ai fini della liquidazione di un unico trattamento pensionistico il cui diritto deve essere accertato tenendo conto della posizione assicurativa complessiva fatta valere dagli interessati sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sia presso il soppresso INPDAI, escludendo ai predetti fini eventuali periodi temporalmente sovrapposti.
 
La quota di pensione derivante dalla contribuzione accreditata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti è da calcolare secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria ed è posta a carico del Fondo stesso.
 
 
4 -
Utilizzazione dei periodi di contribuzione accreditati presso le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi
 
 
4.1- Pensioni con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003
 
I titolari di pensioni liquidate o da liquidare dall'INPDAI con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003, poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata dal 1° gennaio 2003, che possono far valere presso una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi periodi di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione, non utilizzati, possono utilizzare tali periodi per la liquidazione di una pensione autonoma o supplementare con le modalità previste nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.
 
 
 
4.2 - Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003
 
I periodi di contribuzione non coincidenti con quelli esistenti presso l’INPDAI, accreditati nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi che non siano stati ricongiunti a norma dell'articolo 2 della legge 29/79, possono essere utilizzati per la liquidazione di un'unica pensione, il cui diritto deve essere accertato secondo la disciplina prevista per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, escludendo ai predetti fini periodi temporali sovrapposti.
 
L'importo della pensione è determinato dalla somma delle quote calcolate in base alla contribuzione versata nelle diverse gestioni seguendo i criteri definiti dall’articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
 
La quota relativa alle anzianità contributive acquisite presso il soppresso INPDAI sarà determinata a norma del comma 3, articolo 42 della legge n. 289/2002.
 
Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui all'unico trattamento pensionistico sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
 
 
5 -
Utilizzazione dei periodi di contribuzione accreditati successivamente alla decorrenza della pensione liquidata dall'INPDAI
 
I periodi di contribuzione successivi alla decorrenza della pensione a suo tempo liquidata dall'INPDAI, accreditati presso lo stesso INPDAI o nelle gestioni dei lavoratori autonomi o nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti possono essere utilizzati per la liquidazione di supplementi di pensione con la periodicità prevista dall’articolo 7 della legge n. 155/1981. Anche ai fini della determinazione dell'importo del supplemento si applica il principio del pro-rata come enunciato dal comma 3, articolo 42 della legge n. 289/2002.
 
 
6 – Pensioni supplementari per contribuzione da dirigente di azienda industriale
 
I titolari di trattamento pensionistico a carico di forme previdenziali obbligatorie per i lavoratori dipendenti sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria diverse dall'INPDAI, che, successivamente al conseguimento del diritto alla pensione abbiano versato contributi all'INPDAI fino al 31 dicembre 2002, e, a seguito della soppressione del suddetto Istituto, siano iscritti, con separata evidenza contabile, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003, hanno diritto ad una pensione supplementare ex articolo 5, legge n. 1338/1962 allorché tale contribuzione versata non dia diritto ad una pensione autonoma da liquidare presso il predetto Fondo. Anche tale pensione sarà calcolata con il criterio del pro-rata.
 
 
7 -
Pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 2003 in regime internazionale e con contribuzione nei Fondi speciali di previdenza
 
Per tali situazioni si fa riserva di fornire successive istruzioni.
 
 
8 - Modalità di calcolo
 
I trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti aventi decorrenza fino al 1° gennaio 2003 sono erogati dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata, secondo i principi ed i criteri di calcolo in essere presso il soppresso INPDAI.
 
Per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 al fine di stabilire il sistema di calcolo da applicare – retributivo, misto o contributivo – a norma della legge 8 agosto 1995, n 335, occorre far riferimento all’anzianità contributiva complessivamente maturata fino al 31 dicembre 1995 (maggiore o minore di 18 anni, oppure uguale a zero) sia nel soppresso INPDAI che nell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS.
 
La pensione con sistema retributivo è calcolata, nel rispetto del principio del pro - rata di cui al comma 3 dell’articolo 42, secondo i criteri di seguito illustrati.
La pensione con sistema misto è calcolata per la parte relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 con i criteri dettati per il sistema retributivo; per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 si applicano i criteri di calcolo della pensione contributiva, a nulla rilevando se maturati nel Fondo pensioni dell’INPS o nel soppresso INPDAI.
 
 
8.1 - Pensioni retributive
 
Per le pensioni retributive con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 il metodo di calcolo tiene conto dei seguenti elementi:
 
La retribuzione media pensionabile
è calcolata sugli ultimi 5 o 10 anni di copertura contributiva, indipendentemente dalla gestione assicurativa di appartenenza (INPDAI o INPS). Per le retribuzioni che concorrono alla determinazione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive dei periodi INPDAI anteriori al 1° gennaio 2003, si applica il massimale annuo stabilito dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, indicizzato per gli anni successivi al 2002.
 
L’anzianità contributiva
riferita ai periodi INPDAI è verificata in base alle regole vigenti in tale Fondo, mentre per i periodi dal 1° gennaio 2003 segue la disciplina vigente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine si tiene conto sia della posizione assicurativa acquisita presso l’INPDAI anche per effetto del trasferimento ex art. 5 legge 44/73 o per articolo 2 della legge n. 29/79 che di quella maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
 
Le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione
si applicano seguendo il criterio del riferimento temporale dei vari periodi contributivi.
 
Di seguito si specificano le modalità di determinazione dell’importo della pensione, tenendo conto del principio del pro – rata.
 
 
8.1.1 -
Pensioni con anzianità contributiva trasferita all’INPDAI ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 44/73
 
 
L’importo della pensione è costituito dalla somma delle seguenti quote:
 
quota corrispondente all’anzianità contributiva acquisita presso il soppresso INPDAI fino al 31 dicembre 2002, comprensiva della posizione trasferita dall’INPS, determinata secondo i criteri vigenti presso l’INPDAI:
 
per l’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992
, la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 5 anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, con il limite del massimale stabilito dal comma 7, articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, indicizzato per gli anni successivi al 2002. La retribuzione media pensionabile così determinata si utilizza per determinare la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva esistente al 31 dicembre 1992. Le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle utilizzate dall’INPDAI prima della soppressione;
 
per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993
al 31 dicembre 2002,
la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, determinata secondo i criteri sopra indicati. La retribuzione media pensionabile così determinata si utilizza per determinare la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva esistente dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2002. Le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle del soppresso INPDAI;
 
per le anzianità contributive trasferite da altre gestioni,
la retribuzione media è calcolata sugli ultimi 5 o 10 anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione INPDAI, secondo le aliquote di rendimento e le fasce vigenti presso le gestioni di provenienza.
 
quota corrispondente alla anzianità contributiva acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003 fino alla data di decorrenza della pensione. In questa quota la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, indifferentemente se assicurati presso l’INPDAI o presso l’INPS, tenendo conto delle retribuzioni assoggettate a contribuzione. L’anzianità contributiva è quella acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003 in poi, così come le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti nel Fondo stesso.
 
 
8.1.2 -
Pensioni con anzianità contributiva non trasferita all’INPDAI
 
8.1.2.1 -
Contribuzione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS
 
L’importo della pensione è determinato dalla somma delle seguenti quote:
 
 
quota corrispondente all’anzianità contributiva acquisita presso il soppresso INPDAI al 31 dicembre 2002, determinata secondo i criteri vigenti presso la stessa assicurazione, con le modalità  di cui al punto 8.1.1;
 
quota corrispondente all’anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 31 dicembre 2002, determinata con le modalità di seguito descritte:
 
per l’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992, la retribuzione media pensionabile è calcolata sulle retribuzioni degli ultimi 5 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, indifferentemente se assicurati presso l’INPDAI o presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS. Il limite del massimale annuo non si applica per le retribuzioni successive al 31 dicembre 2002 e per quelle precedenti relative a periodi con contribuzione INPS. La retribuzione media pensionabile si applica all’anzianità contributiva registrata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti al 31 dicembre 1992. Le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti nel Fondo stesso;
 
per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2002 la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, indifferentemente se assicurati presso l’INPDAI o presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS. Il limite del massimale annuo non si applica alle anzianità contributive relative a periodi con contribuzione INPS. Le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti nel Fondo stesso.
 
quota corrispondente alla anzianità contributiva acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003 fino alla data di decorrenza della pensione. In questa quota la retribuzione media pensionabile è calcolata sugli ultimi 10 anni di contribuzione precedenti la decorrenza della pensione, indifferentemente se assicurati presso l’INPDAI o presso l’INPS, tenuto conto delle retribuzioni assoggettate a contribuzione. L’anzianità contributiva è quella acquisita presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003 in poi, così come le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione sono quelle vigenti nel Fondo stesso.
 
 
8.1.2.2 -
Contribuzione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi dell’INPS
 
L’importo della pensione è determinato, oltre che dalla somma delle quote determinate con le modalità di cui al punto 8.1.2.1, dalla somma delle quote derivanti dalla contribuzione versata nelle gestioni dei lavoratori autonomi.
 
 
8.2 - Pensioni contributive
 
La pensione contributiva è calcolata determinando un unico montante.
 
 
9 – Procedure di liquidazione delle pensioni
 
In attesa dell’aggiornamento delle procedure di liquidazione delle pensioni per la gestione delle pensioni in argomento restano confermate le istruzioni impartite con la circolare n. 44 del 26 febbraio 2003. La liquidazione delle pensioni continua a essere pertanto effettuata da parte della struttura ex INPDAI.
 
Le Sedi devono provvedere alla trasmissione all’INPDAI delle domande pervenute entro il giorno successivo a quello della presentazione.
 
 
10 - Contribuzione individuale
 
 
10.1 - Trasferimenti di contribuzione
 
Con la circolare n. 44 del 26 febbraio 2003 sono state definite le modalità di trattazione delle domande presentate fino al 31 dicembre 2002 per il trasferimento dei contributi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 44/73, per la ricongiunzione a titolo oneroso in applicazione dell'articolo 2 della legge n. 29/79, per la ricostituzione della posizione assicurativa in applicazione dell'articolo 22 del DPR n. 58/76.
 
Come precisato con la citata circolare, ferma restando la definizione di tali domande con i criteri vigenti entro il 31 dicembre 2002, nessun trasferimento di contribuzione deve avvenire dall'INPS all'INPDAI (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 44/73 e dell'articolo 2 della legge n. 29/79) e dall'INPDAI all'INPS (ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 58/76).
 
A seguito della soppressione dell’INPDAI la facoltà di cui all’articolo 5 è da ritenere superata.
 
 
10. 2 - Riscatto di laurea
 
Per le domande il riscatto di laurea presentate dopo il 31 dicembre 2002, ferma restando la collocazione temporale dei periodi, si applicano i criteri di calcolo descritti al punto 3.2, considerando i periodi da riscattare come periodi acquisiti nell’evidenza contabile separata del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
 
 
10.3 - Servizio militare
 
Per la contribuzione figurativa relativa al servizio militare, si applica la disciplina in vigore presso il soppresso INPDAI per le domande di accredito presentate fino al 31 dicembre 2002 e quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, evidenza contabile separata, per le domande di accredito presentate a partire dal 1° gennaio 2003. Resta ferma la collocazione temporale di tali periodi.
 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
             PRAUSCELLO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
 
STRUTTURA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI
 
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
 
 
AI DIRETTORI REGIONALI
                                                                           AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
 
 
Oggetto:
Pagamento delle pensioni ex INPDAI
 
 
Con circolare n. 44 del 26 febbraio 2003 sono state fornite le prime istruzioni operative in merito all’assunzione in carico delle pensioni in essere, alla gestione delle domande di pensione e ai trasferimenti, ricongiunzioni e ricostituzioni di posizioni assicurative del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).
 
I pagamenti delle rate da gennaio a maggio 2003 sono stati effettuati con le modalità in uso presso l’ex INPDAI: invio mensile di un flusso di pagamenti esecutivi alla Banca di Roma (Tesoriere dell’INPDAI), che provvedeva a disporre i bonifici con le modalità richieste dai pensionati.
 
A partire dalla rata di giugno 2003, come indicato al punto 1 della citata circolare n. 44, sono stati inseriti sul data base delle pensioni i dati utili per effettuare il pagamento delle pensioni in argomento.
 
Il caricamento dei dati sull’archivio delle pensioni è stato effettuato sulla base di un flusso di informazioni fornite dall’ex INPDAI e descritte di seguito.
 
Fino a dicembre 2003 la struttura ex INPDAI predisporrà gli importi dei pagamenti mensili per i quali fornirà un flusso mensile al fine di aggiornare il data base delle pensioni e predisporre i pagamenti con la generalità delle pensioni INPS.
 
Prima dell’inizio delle operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento per l’anno 2004 verrà effettuato il caricamento di tutti i dati per la gestione delle pensioni ex INPDAI.
 
 
1 – Flusso di dati fornito da INPDAI
 
Per l’aggiornamento degli archivi INPS, l’INPDAI ha fornito le seguenti informazioni:
 
-
         
dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo del titolare della pensione;
-
         
dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo del delegato o del tutore;
-
         
tipologia della pensione;
-
         
importi mensili;
-
         
modalità di pagamento;
-
         
importo del pagamento da disporre per il mese di giugno 2003 e relativi componenti.
 
L’INPDAI ha fornito anche i dati necessari per il pagamento delle quote disgiunte per i contitolari di pensioni di reversibilità, per i beneficiari di assegno divorzile, di assegno alimentare all’ex coniuge e ai figli e per i pignoramenti.
 
 
2- Inserimento delle nuove posizioni sul data base delle pensioni
 
Come indicato al punto 2 della circolare n. 44 del 26 febbraio 2003, le pensioni ex INPDAI sono contraddistinte dalle categorie indicate nella seguente tabella:
 
Tipo pensione
Categoria alfabetica
Categoria numerica
pensione vecchiaia o di anzianità
VDAI
082
pensione inabilità o assegno di invalidità
IDAI
083
pensione ai superstiti
SDAI
084
 
In fase di caricamento le pensioni sono state attribuite alla Sede di competenza, sulla base della residenza del soggetto segnalata da INPDAI.
 
Le pensioni dei residenti all’estero sono state attribuite alla Sede presso la quale è in gestione una pensione INPS; in assenza di altre pensioni INPS, alla Sede nel cui ambito territoriale si colloca il comune di nascita del pensionato; se il pensionato è nato all’estero, alla Sede provinciale di Roma.
 
Il numero di certificato è uguale alle prime sei cifre del trattamento ex INPDAI.
 
I dati forniti da INPDAI hanno consentito il caricamento di pensioni nelle seguenti aree del data base delle pensioni:
 
Area
Dati
GP1
decorrenza della pensione, indirizzo, dati del delegato e/o del tutore e localizzazione del pagamento;
GP2
dati delle pensioni abbinate;
GP3
dati anagrafici del soggetto;
GP5
importo mensile da giugno 2003;
GP8
dati relativi al pagamento della rata di giugno 2003.
 
 
2.1 – Localizzazione del pagamento
 
L’INPDAI ha fornito le coordinate per il pagamento della rata mensile: codice ABI, codice CAB, numero di conto corrente, modalità di pagamento (assegno circolare non trasferibile a domicilio, accredito in conto corrente, accredito su libretto a risparmio, riscossione allo sportello).
 
Le pensioni in pagamento con assegno circolare a domicilio del pensionato sono state localizzate presso la Banca di Roma ed è stato memorizzato il codice ABI 3002 e il codice CAB 7922222.
 
Anche le pensioni in pagamento all’estero sono state localizzate presso la Banca di Roma ed è stato memorizzato il codice ABI 3002 e il codice CAB 7911111. La Banca provvederà a disporre il pagamento con le modalità fin qui utilizzate.
 
 
2.2 – Dati per il pagamento della rata mensile
 
L’INPDAI, per il pagamento della rata di giugno 2003, ha fornito i seguenti dati:
 
-
         
importo netto da pagare, registrato in GP8MD02E;
-
         
ritenute erariali, registrate in GP8MD04E;
-
         
importi dei conguagli a credito o a debito, registrati con codice in GP8MD52 e importo in GP8MD53E;
-
         
importo dell’arrotondamento della rata di maggio 2003.
 
Per il momento è prevista la memorizzazione dei seguenti conguagli:
GP8MD52
codice
Descrizione
105
arrotondamento precedente
448
addizionale regionale
449
addizionale comunale
468
rimborso di addizionale comunale 
473
rimborso di addizionale regionale
476
conguagli a credito del pensionato
477
conguagli a debito del pensionato
111
quota corrisposta ad altro contitolare
112
assegno alimentare per i figli
113
assegno divorzile all’ex coniuge superstite
127
assegno alimentare per il coniuge
158
trattenute per pignoramento
 
Tutti i dati trasmessi da INPDAI per il titolare della pensione sono memorizzati sul data base delle pensioni.
 
Per i mesi residui dell’anno 2003 l’importo netto da porre in pagamento è determinato dall’INPDAI. Con l’estrazione della rata mensile le procedure INPS provvedono ad arrotondare l’importo da pagare e ad abbinare le pensioni per il pagamento.
 
Per la rata di giugno 2003 non è stato operato alcun abbinamento; il pagamento abbinato con le altre pensioni del soggetto sarà effettuato a partire dai prossimi mesi.
 
 
2.2.1 - Dati per il pagamento delle quote disgiunte
 
Le quote disgiunte da corrispondere ai contitolari di pensioni di reversibilità, ai beneficiari di assegno divorzile, di assegno alimentare all’ex coniuge e ai figli, ai beneficiari di pignoramento sono memorizzate sull’ARCHIVIO CONGUAGLI.
 
Con l’estrazione della rata mensile di pensione, le quote disgiunte sono memorizzate sul data base delle pensioni con le modalità in uso per le quote disgiunte delle pensioni INPS, con nuovo GP8 con tipo documento al campo GP8MC01 da 51 a 59. 
 
 
 
 
3 – Comunicazione ai pensionati
 
Ai pensionati INPDAI viene inviata a mezzo POSTEL la comunicazione riportata in allegato 1.
 
In occasione del pagamento della rata mensile è prevista la consueta comunicazione, inviata dall’Ente pagatore. I pensionati riceveranno inoltre dall’INPDAI la comunicazione con il dettaglio degli importi.
 
 
5 – AGENDA1
 
I pagamenti delle pensioni in argomento vengono memorizzati in AGENDA1 e sono consultabili con le consuete modalità.
 
 
6 – Archivio locale DS78
 
Le pensioni in argomento sono state rese disponibili per il caricamento sull’archivio locale DS78.
 
 
7 –
Tassazione cumulata in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Perequazione cumulata in applicazione dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
 
Per l’anno 2003, considerato che in attesa del caricamento definitivo la gestione delle pensioni rimane alla struttura ex INPDAI e l’INPS gestisce direttamente soltanto i pagamenti, la tassazione cumulata e la determinazione della perequazione cumulata saranno operate con riferimento alla prestazione memorizzata nel Casellario centrale dei pensionati con codice ente 9932 e non con riferimento alla pensione di categoria 082, 083 e 084.
 
 
8 –
Dati reddituali
 
Per l’anno 2003, le procedure faranno riferimento alle prestazioni memorizzate nel Casellario centrale dei pensionati con codice ente 9932, anche per l’individuazione dei dati reddituali (procedura QRED).
 
 
***
Si invitano le Sedi ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per fornire agli interessati le informazioni relative all’operazione.
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
 
Prauscello
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1
 
INPS
Sede di …………………                                                                 Data………………….....…………
 
Chiave pensione ………….………….
 
Titolare ………………………….…...
Codice fiscale ………………………..
 
 
 
Al/Alla Signor/Signora
 
XXXX/YYYY
 
Via xxxxxxxxxx
 
Città
 
 
Oggetto:
Nuove modalità di pagamento della sua pensione
 
 
Gentile Signore/a,
 
Come le è noto, l’articolo 42 della legge finanziaria 2003 prevede che, con effetto dal gennaio 2003, i titolari di pensioni presso il soppresso INPDAI siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
 
Da gennaio a maggio 2003 ha riscosso la pensione con le modalità già in uso presso l’INPDAI.
 
A partire da giugno 2003 la pensione le sarà pagata con le modalità che adottiamo per la generalità dei nostri pensionati.
 
Il pagamento avviene ogni mese, con valuta del 1° giorno del mese al quale il pagamento si riferisce. Qualora il 1° giorno del mese sia festivo o sia un sabato, la valuta è posticipata al primo giorno utile. La pensione di giugno le sarà pagata con valuta 3 giugno.
 
I titolari di più pensioni riceveranno con un unico pagamento tutti i trattamenti.
 
La pensione può essere accreditata sul conto corrente bancario, sul libretto di risparmio, può essere pagata con assegno circolare o in contanti allo sportello. In tal caso dovrà presentare questa lettera unitamente ad un documento di identità. Se vuole, può richiedere in qualsiasi momento di trasferire la sua pensione presso un’altra Banca o presso un altro ufficio delle Poste Italiane Spa da lei prescelti. I moduli da utilizzare per il trasferimento della sua pensione sono reperibili presso le banche, gli uffici postali o le Sedi INPS.
 
Se riscuote la pensione in contanti può anche rilasciare delega ad una persona di sua fiducia.
 
All’inizio di ogni anno le verrà inviato, dall’INPS, un documento (Mod. OBISM) sul quale sono riportati gli importi della pensione aggiornata e le trattenute previste. Per i mesi nei quali si verificano variazioni (per pagamento di conguagli o per nuove trattenute) sarà inviata apposita comunicazione.
 
La informiamo inoltre che la gestione della sua pensione viene affidata alla nostra Sede territorialmente competente e più vicina alla sua residenza.
 
La Sede di riferimento per lei è:
 
Nome Sede
Indirizzo Sede
 
Il nuovo riferimento della sua pensione è
Categoria
Sede
Numero di certificato
 
Per ulteriori informazioni si potrà comunque rivolgere a un qualsiasi ufficio dell’INPS o chiamare InpsInforma al numero 16464.
 
Distinti saluti
 
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Prauscello