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Messaggio numero 25537 del 09-11-2009

  
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Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 





         Roma, 09-11-2009



         Messaggio n. 25537

 


 

OGGETTO:

Assegni straordinari erogati dal fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale degli ex monopoli di Stato. Adeguamento contrattuale, CCNL comparto agenzie fiscali del 29 gennaio 2009 e CCNL industria alimentare del 22 settembre 2009.

 

Premessa
L’articolo 9 del DM n. 88/2002, che individua le prestazioni erogate dal fondo in oggetto e le relative modalità di quantificazione, stabilisce, al comma 3, che “nell’ipotesi in cui i rapporti di lavoro degli aventi diritto al fondo siano in futuro disciplinati da altra contrattazione collettiva in attuazione delle previsioni del decreto legislativo n. 283/98, l’ammontare delle voci retributive utili per la quantificazione dell’assegno sarà convenzionalmente considerato con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato a ordinamento autonomo e sue successive evoluzioni, ovvero dai contratti delle società di provenienza”.
 
A) CCNL comparto agenzie fiscali del 29 gennaio 2009
 
In data 29 gennaio 2009 è stato sottoscritto un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto agenzie fiscali per il biennio economico 2008/2009.
Di conseguenza, ai sensi del citato articolo 9, è stato adeguato l’importo dell’assegno straordinario agli aventi diritto.
In particolare, i benefici economici hanno riguardato i lavoratori ammessi al fondo di solidarietà negli anni 2003 -2006, inquadrati nella categoria contrattuale delle amministrazioni autonome dei monopoli di Stato titolari di prestazioni straordinarie vigenti alle decorrenze previste dal contratto.
 
Decorrenza degli aumenti contrattuali
 
Il CCNL del 29 gennaio 2009 prevede le seguenti decorrenze:
a) dal 1° gennaio 2008 (il nuovo importo lordo è stato memorizzato nel campo GP2BB in sostituzione del dato preesistente);
b) dal 1° gennaio 2009 (l'importo lordo spettante è stato memorizzato in una nuova riga).
 
1) Modalità di attribuzione del beneficio sugli assegni straordinari in essere
 
Il nuovo importo è stato corrisposto con la mensilità di agosto 2009, unitamente agli arretrati spettanti al 31 luglio 2009.
 
1.1) Determinazione e consultazione dei conguagli
 
Gli arretrati calcolati, suddivisi per anno di competenza, sono consultabili da GAPNE, indicando nel campo “FUNZIONE” la lettera “C”, e nella procedura ARTE con la dicitura "Conguaglio arretrati", estinto perché estratto con la mensilità di agosto 2009.
 
L’attribuzione dell’incremento è stata inoltre memorizzata su Diario, accessibile da GAPNE, indicando nel campo “FUNZIONE” la lettera “D”, con il codice 0581 - “Ricostituzione batch conguagli contratto BAT”.
L’elenco delle posizioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione “0581” – “RICOSTITUZIONI BATCH D'UFFICIO”, la categoria interessata e la data del 3 luglio2009.
 
1.2) Mensilità di agosto 2009
 
Il nuovo importo è stato corrisposto ai beneficiari dalla rata di agosto 2009.
Con il pagamento di agosto 2009 sono stati corrisposti anche gli arretrati spettanti.
Nel segmento GP8, è stato registrato:
l’importo lordo del conguaglio in GP8MD53E con l’indicazione del codice 122 in GP8MD52;
l’importo netto del conguaglio in GP8MD53E con l’indicazione del codice 133 in GP8MD52.
 
2) Modalità di attribuzione del beneficio sulle prestazioni straordinarie cessate
 
Per gli aventi diritto titolari di trattamenti cessati (eliminati, oppure vigenti con importo in pagamento pari a zero euro a seguito di scadenza dell’assegno), la Direzione centrale pensioni ha provveduto a determinare il conguaglio lordo e l'azienda esodante ha effettuato il relativo finanziamento.
I dati sono stati comunicati, a cura della Direzione centrale pensioni, agli interessati e alle Sedi.
Il pagamento viene effettuato utilizzando la procedura Rate maturate e non riscosse.
 
B) CCNL industria alimentare del 22 settembre2009
 
In data 22 settembre 2009 è stato sottoscritto un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’industria alimentare per gli anni 2009/2012.
Pertanto, ai sensi del citato articolo 9, viene adeguato l’importo dell’assegno straordinario in favore degli aventi diritto.
In particolare, i benefici economici riguardano i lavoratori ammessi al fondo di  solidarietà nell’anno 2007, inquadrati nella categoria contrattuale degli alimentaristi titolari di prestazioni straordinarie vigenti alle decorrenze previste dal contratto.
 
 
 
Decorrenza degli aumenti contrattuali
 
Il CCNL del 22 settembre 2009 prevede le seguenti decorrenze:
a) dal 1° ottobre 2009 (il nuovo importo lordo è stato memorizzato nel campo GP2BB in sostituzione del dato preesistente);
b) dal 1° aprile 2010;
c) dal 1° aprile 2011;
d) dal 1° giugno 2012.
 
Decorrenza 1° ottobre 2009
 
1) Modalità di attribuzione del beneficio sugli assegni straordinari in essere
 
Per l’attribuzione del beneficio economico sugli assegni straordinari vigenti viene utilizzata l’apposita procedura di ricostituzione automatica.
Il nuovo importo previsto per la decorrenza 1° ottobre 2009 sarà corrisposto con la mensilità di dicembre 2009, unitamente agli arretrati spettanti al 30 novembre 2009.
 
1.1) Determinazione e consultazione dei conguagli
 
Gli arretrati calcolati per la decorrenza contrattuale 1° ottobre 2009 possono essere consultati da GAPNE, indicando nel campo “FUNZIONE” la lettera “C”, e nella procedura ARTE con la dicitura "Conguaglio arretrati", estinto perché estratto con la mensilità di dicembre 2009.
 
L’attribuzione dell’incremento è stata inoltre memorizzata su Diario, accessibile da GAPNE, indicando nel campo “FUNZIONE” la lettera “D”, con il codice 0581 - “Ricostituzione batch conguagli contratto BAT”.
L’elenco delle posizioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione “0581” – “RICOSTITUZIONI BATCH D'UFFICIO”, la categoria interessata e la data del 26 e del 27 ottobre 2009.
 
1.2) Mensilità di dicembre 2009
 
Il nuovo importo lordo relativo alla prima decorrenza contrattuale viene corrisposto ai beneficiari dalla rata di dicembre 2009.
Con il pagamento di dicembre 2009 vengono corrisposti anche gli arretrati spettanti.
Nel segmento GP8, viene registrato:
l’importo lordo del conguaglio in GP8MD53E con l’indicazione del codice 122 in GP8MD52;
l’importo netto del conguaglio in GP8MD53E con l’indicazione del codice 133 in GP8MD52.
 
1.3) Comunicazione dell’aumento contrattuale
 
La comunicazione agli interessati viene inviata a cura della Sede di competenza.
 
2) Modalità di attribuzione del beneficio sulle prestazioni straordinarie cessate
 
Per gli aventi diritto titolari di trattamenti cessati (eliminati, oppure vigenti con importo in pagamento pari a zero euro a seguito di scadenza dell’assegno), la Direzione centrale pensioni ha provveduto a determinare il conguaglio lordo da chiedere in finanziamento all'azienda esodante.
Dopo aver ottenuto il finanziamento, i dati saranno comunicati alle Sedi, le quali dovranno effettuare il pagamento utilizzando la procedura Rate maturate e non riscosse.
 
2.1) Comunicazione dell’aumento contrattuale
 
La comunicazione agli interessati viene inviata a cura della Direzione centrale pensioni.
 
Ulteriori decorrenze degli aumenti contrattuali
 
Per le decorrenze contrattuali 1° aprile 2010, 1° aprile 2011 e 1° giugno 2012, si fa riserva di successive comunicazioni.
 
Il messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
 
 
                                     IL DIRETTORE GENERALE f.f.
                                                       Nori