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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 25912 del 12-11-2009
  


Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
 
         Roma, 12-11-2009
         Messaggio n. 25912
 
 
OGGETTO:
Applicazione Sospensione Mutui per i destinatari di interventi a sostegno del reddito. Rliascio procedura in internet.
1. Disciplina
L’accordo quadro firmato il 25 marzo 2009 tra l’Associazione Bancaria Italia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall’art. 12 del D.L. n.185/08, convertito nella L.n.2/09, prevede tra l’altro l’impegno, da parte delle banche emittenti, come misure urgenti per il sostegno a famiglie, di sospendere, per almeno 12 mesi, il pagamento delle rate di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale nei casi in cui il sottoscrittore del mutuo, o un componente del nucleo familiare convivente abbia usufruito, dalla data di sottoscrizione del protocollo d’intenti previsto al predetto art. 12 e fino al 31 dicembre 2011, di interventi di sostegno al reddito per la sospensione dal lavoro ovvero abbia subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero abbia i requisiti per l'assegnazione della somma una tantum di cui all'articolo 19, comma 2, D.L. n. 185/08,convertito nella L. n. 2/09.
Per semplificare gli adempimenti e favorire una corretta applicazione delle previsioni contenute nell’accordo quadro è stata stipulata il 5 agosto 2009 una convenzione tra ABI MEF ed INPS con la quale, per consentire la verifica del requisito autocertificato dagli assicurati necessario per la prevista sospensione delle rate del mutuo, l’INPS si impegna a rendere disponibile alle Banche la consultazione delle informazioni strettamente necessarie al controllo dei requisiti attraverso una connessione telematica fra reti informatiche, secondo modalità previste dalla convenzione stessa.
 
2. Aspetti applicativi
L’accesso alla procedura predisposta dall’INPS per il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione ricevute dalle Banche, è riservato esclusivamente a funzionari delle suddette Banche.
Lo scambio delle informazioni tra l’INPS e gli Istituti di Credito sottoscrittori della convenzione, avviene attraverso una procedura telematica – improntata a criteri di massima sicurezza - che prevede due diverse modalità di accesso:
- Modalità di accesso WEB SERVICES per le grandi utenze;
- Modalità di accesso WEB APPLICATION tramite PIN individuali per le Banche che richiedono un numero limitato di utenze.
In entrambe le modalità le Banche si impegnano a consentire l’accesso ai servizi telematici solo a soggetti in rapporto di lavoro subordinato con gli Istituti medesimi.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici ha inoltre attivato una casella di posta elettronica “SospensioneMutui@inps.it” per tutte le comunicazioni del caso.
La procedura prevede il rilascio di
quattro tipologie di stampe
:
 
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Stampa stato di non percettore
·
Stampa stato di percettore
·
Stampa sospensione del mutuo
·
Stampa annullamento sospensione del mutuo
 
 
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Mauro Nori
 
 
 
Allegati:
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accordo quadro ABI e MEF del 25 marzo 2009;
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convenzione ABI,MEF e INPS del 5 agosto 2009;
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4 modelli di stampa:
 
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4
Allegato N.5
Allegato N.6