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Messaggio numero 3247 del 02-02-2010

  
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Direzione Centrale Entrate

 





         Roma, 02-02-2010



         Messaggio n. 3247

 


 

OGGETTO:

Fondi interprofessionali per la formazione continua e operazioni societarie. Riflessi sulle attività gestionali. Ulteriori precisazioni.

 

 

Con circolare n. 54 dell’8/04/2009 sono stati indicati alcuni adempimenti che le aziende e le sedi devono osservare in caso di operazioni societarie per assicurare la corretta imputazione ai Fondi in oggetto delle quote di pertinenza.

 

Si richiama in proposito l’attenzione sulla necessità di velocizzare tali adempimenti, curando in particolare gli aspetti connessi alla decorrenza dei Fondi, al fine di evitare parentesi che - in assenza di continuità nelle adesioni - producono effetti sull’attribuzione delle risorse finanziarie che vengono trasferite al Fondo di rotazione.

 

Dette interruzioni comportano interventi successivi di sistemazione “manuale”, con conseguente dilatazione dei tempi e svolgimento di complesse operazioni di gestione, di seguito sintetizzate:

·   riesame delle denunce contributive;

·   quantificazione dell’ammontare delle quote di spettanza;

·   recupero degli importi diversamente destinati;

·   attribuzione di dette somme al Fondo indicato dal datore di lavoro.

 

Nel quadro di riferimento generale, appare, invece, sempre più pressante l’esigenza di ottimizzare compiti e attività gestionali per agevolare l’accesso alle risorse economiche destinate alla formazione,  in un’ottica complessiva di miglioramento  dei rapporti con i Fondi  e con le aziende  e, soprattutto, in linea con le recenti innovazioni  introdotte dalla legge 2/2009 (1).

 

Le nuove disposizioni, in particolare, incidono sulla disciplina che regola il funzionamento dei Fondi interprofessionali sotto il profilo delle adesioni/revoche e degli effetti finanziari che ne scaturiscono - anche in termini di “mobilità” tra gli stessi - e producono notevoli cambiamenti, organizzativi e procedurali, che sono stati oggetto di  approfondimenti con la recente circolare n. 107 dell’1/10/2009.

In particolare è stata introdotta, per le aziende interessate, la "portabilità", ovvero la possibilità  - nel rispetto delle condizioni di legge - di trasferire ad un nuovo Fondo il 70 per cento del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi. 

Anche in tal caso si rende necessario che le aziende interessate alla mobilità inseriscano, nella denuncia contributiva, il codice di revoca “REVO” e/o “REDI” del  Fondo precedente scelto e - contestualmente - includano il codice del nuovo Fondo al quale vogliono aderire.

 

Si conferma che non possono in alcun modo essere prese in considerazione modifiche di adesioni a Fondi non accompagnate da espresse e contestuali indicazioni di revoca.

 

 

                       

                        Il Direttore generale 

                                  Nori

 

 

 

 

Note:

(1). La legge 28 gennaio 2009, n. 2, all’articolo 19, comma 7-bis, ha modificato l’impianto normativo previsto, in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua, dall’articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni. La legge 9 aprile 2009, n. 33, all’art. 7-ter, c. 10, ha recato variazioni al testo della legge n. 2.