Istituto Nazionale della Previdenza Sociale | ||
|
|
|
| ||
Messaggio numero 3872 del 05-02-2010 | ||
Direzione Generale | ||
| ||
OGGETTO: | Avvio procedura UNIEMENS. Chiarimenti |
Si fa seguito al messaggio n. 27125 del 25 novembre 2009 con il quale è stato comunicato il rilascio della procedura UNIEMENS INDIVIDUALE ed è stato reso disponibile il software di controllo (versione 1.0) utile alla verifica ed alla certificazione del nuovo flusso che sostituisce i flussi EMens e DM10.
Nel ribadire che l’entrata a regime della nuova procedura, per la generalità delle aziende, è fissata a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2010, da presentare entro la fine di febbraio 2010, si fa tuttavia presente, a seguito di sollecitazioni da parte di aziende, associazioni di categoria e consulenti del lavoro che, ove impedimenti di carattere organizzativo ovvero connessi all’approntamento del nuovo software, non consentano di presentare in tempo utile il flusso UNIEMENS INDIVIDUALE, dovrà essere ancora utilizzata la procedura di “UNIEMENS AGGREGATO”. Detta procedura continuerà ad essere disponibile anche per le denunce di gennaio, febbraio e marzo 2010 (da presentare, rispettivamente, entro la fine di febbraio, marzo e aprile 2010).
Come noto, la procedura UNIEMENS AGGREGATO consente la gestione dei tradizionali flussi EMENS e DM10, senza alcun cambiamento delle procedure aziendali.
I datori di lavoro che continueranno a utilizzare il flusso aggregato non dovranno, per gli stessi mesi, produrre il flusso unificato.
Con l’occasione, in relazione ai quesiti pervenuti in merito alla portata della norma contenuta nell’art. 1, c. 6 del D.L. D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (decreto milleproroghe 2010), che proroga al mese di gennaio 2011 il temine precedentemente fissato al mese di gennaio 2010, si precisa che detta norma di proroga riguarda esclusivamente la “mensilizzazione del mod.
Detta norma, infatti, proroga ulteriormente, al mese di gennaio 2011, previa sperimentazione da avviare già nel 2010 tra Agenzia delle entrate e Inps, il termine fissato dall’art. 42, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (mille proroghe 2009) con il quale veniva a sua volta prorogato il termine di cui all’art. 44 bis del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni della legge 326/2003, articolo introdotto dalla legge n. 244/2007 (art. 1. c. 121).
Quest’ultima norma, si affianca, a quella prevista dall’art. 44 dello stesso D.L. 269/2003 che , come sottolineato nel citato messaggio n. 27125 del
Il Direttore Generale
Nori