Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 125 del 6-8-2004.htm
Fondo telefonici - Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite - Equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia.
Direzione
Centrale
delle
Prestazioni
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 6
Agosto 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 125
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Fondo telefonici - Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite - Equiparazione della pensione di anzianità a quella di vecchiaia.
SOMMARIO
:
Le pensioni di anzianità erogate a carico del Fondo telefonici, ai
sensi dell’art. 10 della legge 22 ottobre 1973, n.672, sono equiparate a
quelle di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile stabilita per
quest’ultima con la cessazione della
riduzione percentuale di cui al comma 3 del citato art.10.I trattamenti di
pensione interessati vanno ricostituiti d’ufficio.I giudizi in corso verranno
abbandonati per cessata materia del contendere.
L’articolo 10
della legge n. 672 del 1973 stabiliva al comma 3 – ormai abrogato con
decorrenza 1° febbraio 1997 dall’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
4 dicembre 1996, n.658, di
armonizzazione delle norme del Fondo a quelle dell’Assicurazione Generale
Obbligatoria – che l’importo della pensione di anzianità venisse diminuito in
misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni
anno di anticipo del pensionamento rispetto all’età pensionabile e fosse
invece aumentato nella misura stessa, ma non oltre l’importo dell’intera
pensione spettante, per ogni anno di contribuzione oltre i 36.
Il successivo
comma 6 equiparava a tutti gli effetti la pensione di anzianità a quella di
vecchiaia quando il titolare avesse compiuto l’età pensionabile.
L’Istituto, nel
dare esecuzione alla predetta disposizione, riteneva rimanesse fermo il
meccanismo di riduzione applicabile ai sensi del citato comma 3 nella
determinazione della pensione di vecchiaia.
La
Corte di Cassazione a Sezioni Unite
con sentenze n.7266 e 7268 del 12 febbraio – 16 aprile 2004, e n. 8435
del 12 febbraio - 4 maggio 2004 ha affermato invece il seguente principio di
diritto: “ Le pensioni di anzianità erogate dal Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, regolate dall’art. 10
della legge 22 ottobre 1973, n.672, al compimento dell’età stabilita per il
pensionamento di vecchiaia sono equiparate a tutti gli effetti al relativo
trattamento, per il quale non trova più applicazione, da tale momento, la
riduzione della prestazione prevista dal terzo comma dello stesso articolo”.
Al
principio sopra richiamato dovranno attenersi le Sedi dell’Istituto.
Pertanto i
titolari di pensioni di anzianità liquidate con decorrenza compresa fra il 1°
dicembre 1973 ed il 1° gennaio 1997, con la riduzione percentuale di che
trattasi, hanno diritto, al compimento dell’età stabilita per il
pensionamento di vecchiaia, alla ricostituzione d’ufficio delle pensioni nei
limiti della prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 del codice
civile, da computarsi con riferimento alla data di emanazione della presente
circolare, fermi restando, secondo la comune disciplina codicistica, gli
effetti di eventuali atti interruttivi di cui all’art. 2943 del codice
stesso.
Alla
ricostituzione d’ufficio hanno diritto altresì i superstiti di pensionato
secondo i criteri sopra indicati.
A seguito della
predetta ricostituzione vanno
corrisposti, nei limiti della prescrizione decennale, gli interessi legali e
la rivalutazione monetaria secondo la normativa nel tempo vigente a
decorrere dal 121° giorno successivo
al compimento dell’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
In relazione a
quanto precede le Sedi dell’Istituto sono invitate a dare istruzioni agli
Uffici Legali affinché vengano abbandonati i giudizi in corso.
Dovranno
ritenersi accolte d’ufficio anche le domande presentate per ottenere la
cessazione della riduzione in argomento che siano state respinte.
Ciò vale anche per i ricorsi amministrativi
definiti negativamente.
Si fa presente
che è in corso di aggiornamento la procedura di calcolo per far cessare
l’operatività della riduzione percentuale dal momento in cui l’interessato
compie l’età per il pensionamento di vecchiaia.
IL
DIRETTORE GENERALE
Crecco