Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 132 del 20/10/2010
Direzione Centrale
Pensioni
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
20/10/2010
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
132
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati
n.
3
OGGETTO:
Nuovi
regolamenti comunitari: prestazioni di disoccupazione e formulari U1 , U2 e
U3.
SOMMARIO
:
Premessa.
1.
Documento portatile U1: “Periodi da prendere in considerazione per la
concessione delle prestazioni di disoccupazione”.
2.
Documento portatile U2: “Conservazione del diritto alle prestazioni di
disoccupazione”.
3.
Documento portatile U3: “Circostanze che possono modificare il suo diritto a
prestazioni di disoccupazione”.
4.
Lavoratore
comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione e
lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro
Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione: a
dempimenti
dei Centri per l’impiego e delle Sedi INPS.
Premessa
Si fa
seguito alla
circolare n. 82 del 1° luglio 2010
, avente per oggetto:
“Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal
regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione
(CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei
sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di carattere generale” e
alla
circolare n. 85 del 1° luglio 2010
, avente per oggetto: “R
egolamento
(CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988
del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16
settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284
del 30 ottobre 2009, relativi al
coordinamento dei sistemi nazionali
di sicurezza sociale - disposizioni in materia di prestazioni di disoccupazione
e rimborsi tra istituzioni”, per comunicare quanto segue.
Come noto,
dal 1° maggio 2010 sono applicabili le nuove disposizioni in materia di
prestazioni
di disoccupazione e di rimborso tra istituzioni, in applicazione degli articoli
da 61 a 65 del regolamento di base n. 883/2004, degli articoli da 54 a 57 e dell’articolo 70 del regolamento di applicazione n. 987/2009.
Con la
presente circolare vengono trasmessi, in versione compilabile, i formulari
comunitari U1, U2 (di competenza dell’INPS) e U3 (di competenza dei Centri per
l’impiego), pubblicati dai competenti organismi comunitari in applicazione
delle citate disposizioni. Tali formulari sono denominati anche “documenti
portatili”, in quanto costituiscono certificazioni che l’istituzione competente
rilascia alla persona interessata la quale, portandoli con sé e presentandoli
all’istituzione dell’altro Stato, può dimostrare direttamente quanto attestato.
Si
evidenzia, infine, che, non appena pubblicati dai competenti organismi
comunitari nella versione linguistica italiana, saranno trasmessi, così come
gli altri, anche i PAPER SED citati nella presente circolare. Nel frattempo le
Sedi dovranno continuare ad utilizzare, ove possibile, i formulari comunitari
della serie E.
1.
Documento portatile U1: “
Periodi da prendere in considerazione per
la concessione delle prestazioni di disoccupazione”
L’articolo 54 del regolamento n.
987/2009 precisa che, alle disposizioni dettate in materia di totalizzazione
dall’articolo 61, si applicano i criteri generali previsti dall’articolo 12 del
regolamento n.987/2009. La seconda frase dell’articolo 54 prevede, inoltre,
che: “
f
atti
salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata
può presentare all'istituzione competente un documento, rilasciato
dall'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetta nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi
maturati sotto tale legislazione”.
Pertanto, nel caso sia necessario
far ricorso alla totalizzazione, la persona interessata, unitamente alla
domanda di prestazione di disoccupazione, può presentare all’istituzione
competente il documento che attesta i periodi di attività lavorativa svolta in
un altro o in altri Stati membri, il cd. documento portatile U1 (ex E301).
Il
formulario U1, che rappresenta l’unico documento utile che l’interessato può
presentare per la certificazione dei periodi di assicurazione, occupazione e
di attività autonoma compiuti in un determinato Stato, viene trasmesso in
allegato (allegato 1).
Al riguardo
si precisa che, nel compilare il documento in questione, le Sedi dovranno
indicare nel punto 2.1 i veri e propri periodi di assicurazione fatti valere in
Italia e, nel punto 2.2, gli eventuali periodi in cui il lavoratore ha
esercitato un’attività, anche autonoma, non coperta dall’assicurazione contro
la disoccupazione. A tal fine, nel caso in cui l’informazione non sia già in
possesso dell’Istituto, dovrà essere fornita dagli interessati la necessaria
documentazione.
2.
Documento portatile U2: “
Conservazione del diritto alle prestazioni di
disoccupazione”
L’articolo 55 del
regolamento n. 987/2009 detta i criteri di applicazione delle disposizioni
contenute nell’articolo 64 del regolamento n. 883/2004, disciplinando gli
adempimenti cui sono tenuti la persona disoccupata che si reca in cerca di
occupazione in uno Stato membro diverso da quello competente, le istituzioni e
gli uffici del lavoro.
In particolare, la
persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro, per conservare il
diritto alle prestazioni deve, prima della partenza, informarne l’istituzione
competente e chiedere il rilascio di un documento, il documento portatile U2
(allegato 2), con il quale viene attestato che la stessa continua ad avere
diritto alle prestazioni.
L’istituzione
competente, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale
mercato del lavoro per il tempo prescritto di quattro settimane (salvo deroga
da parte dell’istituzione competente), informa la persona interessata degli
obblighi da adempiere e rilascia l’attestazione richiesta utilizzando il citato
documento portatile U2 (ex E303). Nel documento devono essere indicate le
seguenti informazioni:
a) il
periodo concesso (vedi l’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento di base) per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione
nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
b) il
periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere
mantenuto ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento di base;
c) i fatti che possono modificare il diritto alle
prestazioni.
La persona disoccupata
deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del
lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti, e presentare all’istituzione di tale Stato il documento
portatile U2.
3. Documento
portatile U3: “
Circostanze che possono modificare il suo diritto a
prestazioni di disoccupazione”
Il citato articolo
55 del regolamento n. 987/2009 prevede, inoltre, al paragrafo 4, che
l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata è
tenuta ad informare l’istituzione competente, con il PAPER SED U010, e la
persona interessata, con il formulario U3, dei fatti che possono modificare il
diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di
conservazione del diritto.
In particolare, è
denominato U3 (allegato 3) il documento portatile con il quale l’istituzione
dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata comunica
all’interessato il mutamento di circostanze che può portare l’istituzione che
eroga le prestazioni di disoccupazione a sospendere le medesime. Pertanto,
nelle avvertenze del formulario, l’interessato è invitato a contattare senza
indugio, in caso di contestazioni, l’istituzione che eroga le prestazioni.
Nel caso di
lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione,
spetta al Centro per l'impiego informare del mutamento di circostanze, ossia
del verificarsi di fatti che producono effetti sul diritto alla prestazione di
disoccupazione, l'istituzione comunitaria che eroga la prestazione con il PAPER
SED U010 e l'interessato con l'U3. L'istituzione estera può decidere di
sospendere la prestazione, comunicandolo con il PAPER SED U011 al Centro per
l’impiego.
4.
Lavoratore
comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione e
lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro
Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione: a
dempimenti
dei Centri per l’impiego e delle Sedi INPS
a)
Lavoratore comunitario disoccupato che viene in Italia in cerca di occupazione
Si coglie
l’occasione per precisare, ad integrazione della citata circolare n. 85 del 1°
luglio 2010, punto 6, che in presenza di lavoratori comunitari disoccupati che
si recano in Italia in cerca di occupazione, il Centro per l’impiego è tenuto:
·
a
rivolgersi, nel caso in cui la persona disoccupata non presenti il documento
portatile U2 che attesta la conservazione del diritto alle prestazioni di
disoccupazione, all’istituzione estera competente che eroga le prestazioni
medesime (PAPER SED U007) per ottenere le informazioni necessarie (PAPER SED
U008);
·
a trasmettere senza indugio copia del PAPER SED U008 alla
competente Sede INPS, affinché quest'ultima possa utilizzare le informazioni
ricevute per un'eventuale applicazione dell’articolo 64 del regolamento n.
883/2004 per il lavoratore diverso dal frontaliero (vedi circolare n. 85 del 1°
luglio 2010, Parte II, punto 3, lett.b);
·
a
trasmettere senza indugio all’istituzione competente le informazioni relative alla
data d’iscrizione presso gli uffici del lavoro e al nuovo indirizzo della
persona interessata (PAPER SED U009);
·
a informare l’istituzione competente (PAPER SED U010) e la
persona interessata (U3) dei fatti che possono modificare il diritto alle
prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel periodo di conservazione del
diritto;
·
a trasmettere mensilmente (PAPER SED U013), a richiesta
dell’istituzione competente (PAPER SED U012), le informazioni relative alla
situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest’ultima
è ancora iscritta presso gli uffici del lavoro e se rispetta le procedure di
controllo predisposte.
b)
Lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si reca in un altro
Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione
Come già
evidenziato, il lavoratore comunitario rimasto disoccupato in Italia che si
reca in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione,
prima della partenza deve informarne la Sede INPS competente e richiedere il documento portatile U2, iscriversi come persona in cerca di occupazione presso
gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, nel rispetto delle
modalità e dei termini prescritti, e presentare all’istituzione di tale Stato
il documento portatile U2.
Inoltre, la persona
disoccupata, prima della partenza, deve essere stata iscritta come persona in
cerca di lavoro presso il competente Centro per l’impiego ed essere rimasta a
disposizione dello stesso, di norma, per almeno quattro settimane. Tuttavia, al
fine di favorire la ricerca di un’occupazione all’estero da parte
dell’interessato, sarà sufficiente che lo stesso si sia iscritto anche per un
solo giorno presso il competente Centro per l’impiego perché le prestazioni di
disoccupazione, senza pregiudizio degli ulteriori requisiti richiesti, possano
essere esportate nello Stato in cui egli cerca una nuova occupazione (cfr.
circolare n. 2039 Prs. del 22 dicembre 1972, parte III, B b).
La sede INPS, come
detto, è tenuta a rilasciare il documento portatile U2 e, a richiesta
dell’interessato, il documento portatile U1 relativo ai periodi di
assicurazione.
L'ufficio
del lavoro o l’istituzione dello Stato estero deve:
·
trasmettere senza indugio all’INPS le informazioni relative
alla data d’iscrizione presso gli uffici del lavoro e al nuovo indirizzo della
persona interessata (PAPER SED U009);
·
informare
l’INPS (PAPER SED U010) e la persona interessata (U3) dei fatti che possono
modificare il diritto alle prestazioni, qualora gli stessi si verifichino nel
periodo di conservazione del diritto
.
La sede INPS che
eroga la prestazione di disoccupazione valuterà i fatti e, se del caso,
assumerà le decisioni in merito alla sospensione della prestazione,
comunicandole, con il PAPER SED U011, all’ufficio del lavoro o all’istituzione
dello Stato estero che ha inviato il PAPER SED U010. Inoltre, comunicherà, con
il PAPER SED U014, all’ufficio del lavoro o all’istituzione dello Stato estero
l’eventuale rientro in Italia della persona disoccupata.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato
N.1Allegato
N.2Allegato
N.3