Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 137 del 21-12-2007.htm
Estensione alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste, iscritte alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995, delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità). Introduzione di un’indennità per congedo parentale a favore dei collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla medesima Gestione Separata. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del
Reddito
Direzione Centrale Entrate Contributive
Direzione Centrale Prestazioni
Direzione Centrale Organizzazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale Sistemi informativi e Telecomunicazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 21 Dicembre 2007
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
137
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Estensione alle lavoratrici a progetto e
categorie assimilate, associate in
partecipazione e libere professioniste, iscritte alla Gestione separata di
cui all’art. 2, comma 26, L. 335/1995, delle disposizioni di cui agli artt.
16, 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della maternità/paternità).
Introduzione di un’indennità per congedo
parentale a favore dei collaboratori a progetto e categorie assimilate
iscritti alla medesima Gestione Separata. Istruzioni contabili. Variazioni al
piano dei conti.
SOMMARIO:
A decorrere
dal 7/11/2007 (data di entrata in vigore del D.M. 12/07/2007), ai
committenti e agli associanti in partecipazione è esteso il divieto di
adibire al lavoro le lavoratrici a progetto e categorie assimilate e
le associate in partecipazione iscritte alla Gestione separata di cui
alla L. 335/1995, durante i periodi di cui all’art. 16 (congedo di
maternità) e di cui all’art. 17 (interdizione anticipata e prorogata)
del D.Lgs.151/2001- T.U. della maternità/paternità. Le libere
professioniste iscritte alla citata Gestione separata possono accedere
all’indennità di maternità subordinatamente all’effettiva astensione
dall’attività lavorativa durante i periodi di cui alle sopracitate
disposizioni. La tutela è riconosciuta anche in caso di adozione e
affidamento nonché in favore dei lavoratori padri appartenenti ad una
delle categorie considerate, iscritti alla gestione medesima.
A decorrere
dal 1° gennaio 2007, i
lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla
Gestione separata hanno diritto al congedo parentale per un periodo complessivo di tre mesi
entro il primo anno di vita del bambino. Il diritto è riconosciuto
anche in caso di adozione e affidamento.
1. CONGEDO DI MATERNITÀ E/O PATERNITÀ
In attuazione dell’art. 1, comma 791, della Legge n. 296
del 27 dicembre 2006 (Finanziara
per il 2007), il D.M. 12/07/2007 (all. 1), pubblicato
sulla G.U. n. 247 del 23/10/2007, ha previsto l’estensione in favore delle
lavoratrici
a progetto e categorie assimilate
,
associate
in partecipazione
e
libere professioniste
iscritte alla gestione
separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995, delle disposizioni
di cui agli artt. 16, 17 e 22 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della
maternità/paternità).
Sono
assimilate alle collaboratrici a progetto le collaboratrici coordinate e
continuative, mentre ad esse non possono essere equiparate le lavoratrici che
svolgono prestazioni occasionali ( cioè inferiori a trenta giorni di durata
nell’anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso
committente ).
In forza del citato decreto, è fatto divieto ai
committenti ed agli associanti in partecipazione di adibire al lavoro,
rispettivamente, le collaboratrici a progetto e le collaboratrici assimilate
nel senso sopra specificato nonché le associate in partecipazione durante i
periodi in cui, ai sensi dell’art. 16 del T.U. maternità, è inibito alle
lavoratrici dipendenti lo svolgimento dell’attività lavorativa.
L’astensione effettiva dal lavoro nei periodi di cui al
sopracitato art. 16 è prevista anche per le libere
professioniste iscritte alla medesima gestione separata come condizione
per accedere all’indennità di
maternità eventualmente spettante alle stesse per il titolo in questione
(art. 2).
L’estensione della disciplina di cui agli artt. 16, 17 e
22 del T.U. (congedo “ordinario”, periodo intercorrente tra data presunta e
data effettiva del parto, “parto prematuro”,
flessibilità, interdizione anticipata e prorogata e correlativi
trattamenti economici), così come operata dal D.M. 12/07/2007 , trova
applicazione per i parti e gli ingressi in famiglia la cui data ricada dal
7.11.2007 (compreso) in poi.
Viceversa, relativamente ai parti ed agli ingressi in
famiglia già verificatisi alla data del 7.11.2007, continua ad essere
applicata la disciplina previgente, fermo restando comunque, anche per tali
eventi, l’obbligo di astensione per i periodi di congedo successivi alla data
di entrata in vigore del decreto in esame.
Destinatarie della tutela sono le lavoratrici iscritte
alla Gestione separata che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale
obbligatoria e non siano pensionate.
Tali sono le lavoratrici già tenute al versamento della
contribuzione maggiorata dello 0,50 per cento, le quali, a far data dal
07/11/2007, hanno l’obbligo di versare
un’aliquota aggiuntiva,
pari
allo
0,22 per cento,
destinata al finanziamento delle prestazioni
previste dal decreto in questione (art. 7). Per gli aspetti inerenti alla
contribuzione si rinvia alle
istruzioni fornite con messaggio n. 027090 del 9/11/2007.
Il riconoscimento in favore delle lavoratrici interessate
dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. della
maternità/paternità comporta la
necessità di assumere a riferimento la
data presunta del parto
.
Pertanto, le lavoratrici medesime hanno l’onere di
corredare la domanda di maternità del
certificato medico di gravidanza
attestante la suddetta data, da presentare in busta chiusa prima dell’inizio del
congedo, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 21 del sopracitato
T.U..
In mancanza del suddetto certificato medico di
gravidanza, ai fini della determinazione del periodo indennizzabile a titolo
di maternità, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto, con
conseguente riconoscimento, in favore dell’interessata, di un periodo
indennizzabile pari ai due mesi precedenti la data effettiva del parto ed ai
tre mesi successivi alla data stessa (periodo complessivamente pari a 5 mesi
ed un giorno).
Il congedo di maternità può essere richiesto anche dalle
lavoratrici madri
adottive o affidatarie
appartenenti alla categoria di cui trattasi
durante i
primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia
di un
bambino che, al momento dell’
adozione o affidamento
nazionale,
non abbia
superato i sei anni di età. In
caso di
adozione
o affidamento preadottivo internazionale
il congedo
spetta sempre per il medesimo periodo anche se il minore abbia superato i sei
anni, fino al compimento della maggiore età dello stesso. In tali ipotesi,
ovviamente, ai fini della determinazione del periodo di congedo di maternità e del correlativo trattamento economico si
tiene conto della
data di effettivo ingresso
del minore nella famiglia adottiva/affidataria.
L’obbligo di astensione dall’attività si estende, stante
l’espresso rinvio all’art.17 del T.U.
(v. art. 3 D.M. 12/07/2007), anche ad eventuali periodi di
interdizione
anticipata e/o prorogata
riconoscibili, in forza del
presente decreto, alle lavoratrici appartenenti alla categoria in questione
in forza di provvedimento autorizzativo del Servizio ispettivo della Direzione
provinciale del lavoro.
Nel caso di provvedimenti di interdizione anticipata e/o
prorogata la cui decorrenza si collochi in data antecedente all’entrata in
vigore del decreto in esame (7.11.2007), ma la cui efficacia si protragga
oltre la data suddetta, per i periodi
di interdizione ricadenti dal 7.11.2007 in poi l’interessata ha l’obbligo di
astensione dal lavoro e potrà altresì percepire il trattamento economico
correlativo a condizione che il parto
o l’ingresso in famiglia si sia verificato dal 7.11.2007 in poi.
Tenuto conto delle differenti tipologie di attività
lavorativa che danno titolo alla iscrizione alla gestione separata, il D.M.
12/07/2007 ha previsto l’applicazione integrale della norma contenuta
nell’art. 17 T.U. in favore di collaboratrici a progetto (e assimilate) e
associate in partecipazione ed ha limitato, invece, nei confronti delle
esercenti attività libero professionale, la riconoscibilità dell’interdizione
alla sola ipotesi di “
gravi complicanze
nella gestazione o pregresse forme morbose”
di cui all’art. 17, comma 2,
lett.
a
) del medesimo T.U..
Nei limiti sopra illustrati, per i periodi di congedo di
cui agli artt. 16 e 17 del T.U. è corrisposta alle lavoratrici interessate
l’indennità
di maternità
di cui al D.M. 04/04/2002,
relativamente alla quale sono state già impartite istruzioni operative con
circc. 138/2002 e 93/2003, alle quali si rinvia per quanto non espressamente
modificato dalle istruzioni contenute nella presente circolare.
In particolare, fermo restando l’accertamento
dell’effettivo accreditamento di almeno tre
mensilità di contribuzione maggiorata (dello 0,50% fino
all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi
successivi ) si rileva che i relativi dodici mesi di riferimento, coincidenti
con i 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (art. 5, comma
2, D.M. 12/07/2007), vanno individuati, diversamente da quanto previsto in
merito dalla circ. 138/2002, in relazione alla
data presunta
del parto, anziché in relazione a quella effettiva. Il
medesimo arco temporale va preso in considerazione anche ai fini
dell’individuazione del reddito di riferimento, utile ai fini del calcolo
dell’indennità di maternità.
In mancanza della data presunta del parto, il periodo dei
dodici mesi di riferimento sarà
individuato, in conformità alle precedenti istruzioni, sulla base della data
effettiva del parto. Il periodo suindicato sarà ovviamente preso in
considerazione anche ai fini del computo del trattamento economico spettante
all’interessata.
Nel caso di esercizio della
flessibilità
di cui
all’art. 20 del T.U. nonché nell’ipotesi di astensione a titolo di
interdizione
anticipata
ai sensi dell’art. 17 del testo unico medesimo, il requisito
contributivo di cui sopra dovrà essere reperito, ovviamente, nei 12 mesi
interi precedenti l’inizio del
diverso
periodo di congedo richiesto
dall’interessata.
La corresponsione dell’indennità di maternità per i
periodi di cui agli artt. 16 e 17 T.U. è subordinata all’effettiva astensione
dall’attività lavorativa, previa relativa attestazione nelle forme della
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà
da parte della lavoratrice e del
committente (o associante in partecipazione) o della libera professionista.
I periodi di astensione dall’attività lavorativa per i
quali è corrisposta l’indennità di maternità sono coperti da
contribuzione
figurativa
ai fini del diritto alla
pensione e della determinazione della misura stessa (art. 6, D.M. 12/07/2007
).
I
lavoratori padri
iscritti alla medesima gestione separata hanno diritto ad astenersi
dall’attività lavorativa durante i periodi per i quali, secondo le istruzioni
contenute della circ. 138/2002-par. 1.3, gli stessi beneficiano
dell’indennità di paternità di cui all’art. 3 del D.M. 04/04/2002.
Fermi restando i limiti temporali ed i requisiti per il
riconoscimento del diritto al suddetto trattamento economico, già illustrati
nella sopra citata circolare, l’astensione effettiva dal lavoro costituisce
in tale ipotesi condizione attraverso la quale i lavoratori medesimi possono
accedere all’indennità eventualmente spettante al titolo in questione.
Ai fini della presentazione
delle domande di congedo di maternità e/o paternità dovrà essere utilizzato il nuovo
modello mod.MAT./GEST.SEP. appositamente aggiornato (prelevabile dal
sito internet dell’Istituto-
www.Inps.it-
sezione “modulistica”).
Nelle more della pubblicazione
del suindicato modello, è utilizzabile la vecchia modulistica, da integrare
mediante l’indicazione di tutti gli elementi (ad es.: dichiarazione di stato
di gravidanza, richiesta di flessibilità, ecc.) non presenti nel modulo
ancora in uso.
2. RICONOSCIMENTO DEL
DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE
L’art. 1, comma 788, della
legge n. 296/2006 (Finanziaria per l’anno 2007) prevede la corresponsione, in
favore dei
lavoratori a progetto e
categorie assimilate
iscritti alla gestione separata, di un’indennità per
congedo parentale,
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo
anno di vita del bambino.
Come già precisato al punto 1,
per “categorie assimilate” si intendono i collaboratori coordinati e
continuativi,
mentre non possono essere
equiparati ai lavoratori a progetto i soggetti che svolgono prestazioni
occasionali ( cioè inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con
un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente ).
Destinatari
della tutela sono i lavoratori non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie né pensionati, tenuti al versamento della contribuzione
maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello
0,72% per i periodi successivi).
Fermi restando i sopra citati
limiti temporali (tre mesi entro il primo anno di vita del bambino),
l’erogazione del trattamento economico in esame sarà effettuata dall’Istituto
relativamente ad eventi di parto o
ingressi in famiglia (nel caso di adozioni o affidamenti) verificatisi dal
1° gennaio 2007.
È esclusa pertanto
l’indennizzabilità di periodi di congedo parentale che, benché ricadenti
nell’anno 2007, si riferiscano ad eventi (parti o ingressi in famiglia)
intervenuti antecedentemente alla data suindicata.
Hanno diritto all’indennità
per congedo parentale soltanto quei soggetti (madri/padri
biologici,
adottivi e affidatari
) per i quali sia riscontrato
l’accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata sopra
indicata
nei
dodici mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione
dell’indennità di maternità/paternità.
Il diritto ai periodi di
congedo, in caso di
parto plurimo
,
è riconoscibile
per ogni bambino
,
nel rispetto, ovviamente, del limite temporale previsto per tale
categoria di lavoratori in relazione
all’età del neonato (fino a 3 mesi per ciascun figlio, entro il primo anno di
vita).
La domanda di congedo parentale
deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo stesso,
essendo indennizzabili, in caso contrario, soltanto i periodi successivi alla
domanda.
I periodi di congedo parentale
sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di
lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo
parentale ed all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
2.1 Requisito contributivo e misura
dell’indennità
a) Lavoratrici madri
Il diritto al
congedo parentale e al relativo trattamento economico è riconosciuto
alle
lavoratrici a progetto
e categorie assimilate,
iscritte alla Gestione
Separata, a condizione che le stesse risultino in possesso del requisito
contributivo minimo previsto ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di maternità.
Anche per
l’indennità a titolo di congedo parentale è richiesto, pertanto,
l’accreditamento di almeno tre
mensilità di contribuzione
maggiorata
( dello 0,50% fino all’entrata in vigore del D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per
i periodi successivi )
nei
dodici mesi
precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di
maternità di cui all’art.16 del T.U. della maternità/paternità.
In caso di
adozione e affidamento
sia nazionali
che internazionali (s
i rammenta che in caso di affidamenti
internazionali ci si riferisce soltanto a quelli preadottivi),
il congedo parentale,
compreso il relativo trattamento economico, è riconoscibile per un periodo
complessivo di tre mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del
minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia
superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i dodici anni di
età.
In tale ipotesi il requisito
minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito, ovviamente,
nei
dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore
nella famiglia della lavoratrice.
L’indennità è
calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari
al 30 per cento di 1/365 del reddito
derivante da attività di lavoro a progetto o
assimilata,
percepito negli stessi dodici mesi
presi a
riferimento per l’accertamento del requisito contributivo, come sopra
individuato.
b) Lavoratori padri
Con eguale decorrenza (parti
verificatisi dal 1° gennaio 2007), hanno diritto al congedo parentale,
con relativo trattamento economico,
anche i padri lavoratori a progetto e categorie assimilate,
iscritti alla Gestione Separata,
per i quali sia
riscontrato il requisito minimo contributivo (almeno tre mesi di
contribuzione maggiorata dello 0,5 per cento fino all’entrata in vigore del
D.M. 12/07/2007, dello 0,72% per i periodi successivi )
nei dodici mesi
precedenti l’insorgenza di una delle situazioni
(morte o grave infermità
della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al
padre) previste per il riconoscimento dell’indennità di paternità di cui
all’art. 3 del D.M. 04/04/2002.
L’indennità è
calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari
al 30 per cento di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a
progetto o
assimilata,percepito
nei dodici mesi precedenti il
verificarsi di una delle predette situazioni.
Il diritto in oggetto è
riconosciuto anche al
padre adottivo o
affidatario
a condizione che sussista, in capo allo stesso, il sopradetto
requisito contributivo minimo nei
dodici mesi precedenti la data di
effettivo ingresso
del minore nella famiglia del lavoratore e sempre che
la madre non ne faccia richiesta.
In tale ultima ipotesi, il
reddito di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità è quello percepito
nei dodici mesi precedenti l’ingresso in famiglia del minore.
2.2
Contribuzione
figurativa
I
periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta
l’indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai
fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa,
secondo quanto disposto dall’art. 35 comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (T.U. della
maternità/paternità).
1.3
Modello di domanda
Per l
e
domande di congedo parentale è stato predisposto il nuovo modello AST.FAC./GEST.SEP. ( allegato 3 )
che sarà prelevabile dal sito internet dell’Istituto-
www.Inps.it- sezione “modulistica”.
2.4
Contenzioso
Competente a decidere in unica istanza i ricorsi
inerenti la prestazione in oggetto è il Comitato Amministratore per la
Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/1995.
L’istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere
curata dalle Direzioni Regionali territorialmente competenti mediante la
procedura D.I.C.A., secondo le disposizioni impartite con la circ. 13 del
2.2.06.
3
.
I
struzioni procedurali
Le procedure
informatiche applicative delle presenti istruzioni sono in corso di
adeguamento. Si fa riserva di fornire le istruzioni procedurali con specifici
messaggi operativi.
4. Istruzioni contabili
4.1 Congedo per maternità e/o di paternità
In
considerazione del fatto che le prestazioni di maternità e/o di paternità
relative a periodi di astensione obbligatoria dall’attività lavorativa devono
trovare copertura nel gettito contributivo derivante dall’aliquota dello 0,22
per cento, è necessario che le stesse siano rilevate distintamente dalle
analoghe prestazioni erogate ai sensi del decreto interministeriale del 4
aprile 2002 per le quali il suddetto obbligo non sussiste.
A tal
fine sono stati istituiti i seguenti conti:
PAR
30/104 – per l’imputazione dell’indennità di maternità e di paternità
relativa a periodi di astensione obbligatoria dall’attività lavorativa, di
competenza degli anni precedenti;
PAR
30/174 – per l’imputazione dell’indennità di maternità e di paternità
relativa a periodi di astensione obbligatoria dall’attività lavorativa, di
competenza dell’anno in corso.
Ai
citati conti deve essere imputato, ovviamente, l’importo della prestazione
eccedente la quota a carico dello Stato ex art. 49, comma 1, della legge n.
488/1999 da determinarsi secondo le istruzioni contenute nel punto
5)
della più volte citata circolare n. 138/2002.
Eventuali
recuperi delle prestazioni in questione, per la quota di pertinenza della
Gestione separata (per la corretta imputazione contabile delle somme da
recuperare si fa rinvio ai criteri stabiliti con messaggio n.
2001/0014/000174 del 3.8.2001 richiamato anche dalla suddetta circolare n.
138), vanno imputati al conto PAR 24/134 al quale è abbinato, nell’ambito
della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice di bilancio
esistente “01040”. La stessa procedura provvede ad imputare alla fine dell’esercizio
i relativi crediti al conto PAR 00/030.
I
crediti divenuti eventualmente inesigibili devono essere evidenziati,
nell’ambito del partitario del conto GPA 00/069, con il codice bilancio
esistente “01040 – Prestazioni temporanee indebite – PAR”.
Le
prestazioni di maternità rientranti esclusivamente nella normativa prevista
dal decreto interministeriale del 4 aprile 2002 nonché i relativi recuperi
continuano ad essere imputati, rispettivamente, ai conti PAR 30/017
(competenza anni precedenti), PAR 30/077 (competenza anno in corso) e PAR
24/033.
Peraltro,
a seguito dell’introduzione della nuova normativa, a partire dall’esercizio
2008 il conto PAR 30/077 cessa di funzionare e quindi deve intendersi
soppresso.
4.2 Congedo parentale
Ai fini della
rilevazione contabile dell’indennità per congedo parentale sono stati
istituiti i seguenti conti:
PAR 30/106 – per
l’imputazione dell’indennità per congedo parentale di competenza degli anni
precedenti;
PAR 30/176 – per
l’imputazione dell’indennità per congedo parentale di competenza dell’anno in
corso.
La procedura
automatizzata di liquidazione della prestazione in questione provvede, tra
l’altro, ad emettere un biglietto contabile contenente la seguente scrittura
in P.D.:
PAR 30/106 a PAR 10/030
(competenza
anni precedenti) (debito
verso i beneficiari)
PAR 30/176 GPA 27/009
(competenza anno in corso) (ritenute IRPEF)
GPA
2./…
(eventuali
ritenute addizionali IRPEF)
Peraltro, qualora
la procedura automatizzata non sia stata ancora aggiornata nel momento in cui
sorga la necessità di erogare la prestazione in parola e si debba
eccezionalmente far ricorso alla procedura dei “pagamenti vari”, la scrittura
di cui sopra è cenno deve essere predisposta dall’Ufficio amministrativo con
apposito biglietto contabile fuori cassa di mod. SC 3.
All’atto del
pagamento, l’importo da corrispondere ai beneficiari va naturalmente imputato
in DARE del conto PAR 10/030.
Eventuali somme
non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate, nell’ambito del
partitario del conto GPA 10/031, con il codice di bilancio esistente “03041”.
Le somme relative
alle partite in argomento che al termine dell’esercizio risultino ancora da
definire devono essere imputate al conto esistente PAR 10/033.
Eventuali recuperi
devono essere rilevati al conto esistente PAR 24/033. I relativi crediti
risultanti alla fine dell’esercizio vanno imputati al conto esistente PAR
00/030 sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita
dalla procedura “recupero crediti per prestazioni”.
I crediti divenuti
eventualmente inesigibili devono essere evidenziati, nell’ambito del
partitario del conto GPA 00/069, con il codice di bilancio esistente “01040”
– Prestazioni temporanee indebite – PAR.
Nell’allegato n. 2 si riportano i conti di
nuova istituzione PAR 30/104, PAR 30/174, PAR 30/106, PAR 30/176 e PAR 24/134
nonché i conti PAR 10/030, PAR 10/033
e PAR 24/033 ai quali è stata adeguata la denominazione.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DECRETO 12 Luglio 2007
Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della
maternita' e paternita' nei confronti delle lavoratrici iscritte alla
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
(
GU n. 247 del
23-10-2007)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha
previsto l'istituzione di un'apposita gestione separata presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), in favore di lavoratori privi di
altre forme di tutela previdenziale;
Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha
previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione
separata, della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo
familiare nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico contributo
fissato nella misura dello 0,5 per cento;
Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che,
nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la tutela contro
il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, ha imputato anche tale
onere alle risorse derivanti dal gettito del citato contributo dello 0,5 per
cento;
Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha
interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, nel
senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternita' ed agli assegni al
nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il
lavoro dipendente;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno alla maternita' ed alla paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151;
Visto il decreto interministeriale 4 aprile 2002, con il quale, a decorrere
dal 1 ° gennaio 1998, e' stata stabilita la corresponsione di un'indennita'
di maternita' per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi
successivi alla data stessa in favore delle madri lavoratrici iscritte alla
predetta gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello
0,5 per cento ai sensi del suddetto art. 59, comma 16, della legge n. 449 del
1997;
Visto l'art. 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22
del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, a tutela e sostegno della
maternita' delle lavoratrici iscritte alla gestione separata sopra indicata,
nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo da
determinare con il medesimo decreto;
Vista la valutazione espressa dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale finalizzata alla quantificazione degli oneri derivanti
dall'estensione alle lavoratrici iscritte alla suddetta gestione separata
degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nonché alla
conseguente individuazione dell'aliquota contributiva aggiuntiva necessaria
alla loro copertura;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del predetto decreto previsto
dall'art. 1, comma 791, della citata legge n. 296 del 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art.
16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' esteso ai committenti di
lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito
definita "gestione separata", nonche' agli associanti in
partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla
gestione medesima.
Art. 2.
1. Le esercenti attivita' libero professionale iscritte alla gestione
separata possono accedere all'indennita' di maternita' a condizione che
l'astensione effettiva dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui all'art.
16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia attestata da apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
Art. 3.
1. L'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art.
17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica:
a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all'art. 1;
b) limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17, nei confronti
delle lavoratrici esercenti attivita' libero professionale di cui all'art. 2.
Art. 4.
1. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi
dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno
diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180
giorni, salva piu' favorevole disposizione del contratto individuale.
Art. 5.
1. Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al
versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' corrisposta un'indennita' di
maternita' per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L'indennita' e' corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di
adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati
ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 151 del 2001.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore delle
quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile,
risultino attribuite almeno tre mensilita' della contribuzione dovuta alla
gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui all'art. 7.
3. L'indennita' e' corrisposta nella misura prevista dall'art. 4 del decreto
4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo le modalita' ivi previste, previa
attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e del
committente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'.
Art. 6.
1. Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali e' corrisposta
l'indennita' di maternita', sono accreditati i contributi figurativi ai fini
del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
Art. 7.
1. Le prestazioni economiche previste dal presente decreto in favore delle
lavoratrici tenute ad astenersi dall'attivita' lavorativa nei periodi di cui
agli articoli 1, 2 e 3, sono finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva,
nella misura di 0,22 punti percentuali, della vigente aliquota dello 0,5 per
cento prevista dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Tale aliquota aggiuntiva e' dovuta da tutti gli iscritti alla gestione
separata gia' destinatari della predetta aliquota dello 0,5 per cento.
Art. 8.
1. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato dall'I.N.P.S. a
decorrere dal secondo anno di applicazione del presente decreto, si
verificassero scostamenti rilevanti tra gettito contributivo e prestazioni
erogate, l'aliquota dello 0,22 per cento di cui all'art. 7 sara' modificata
con ulteriore provvedimento, al fine di consentire la copertura degli oneri
sostenuti per le finalita' di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 233
Allegato 2
VARIAZIONI AL
PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
V
Codice conto
PAR 10/030
Denominazione
completa
Debiti per
prestazioni economiche temporanee (assegni per il nucleo familiare,
prestazioni di maternità, indennità per congedo parentale, indennità
giornaliera di malattia e indennità di malattia in caso di degenza
ospedaliera)
Denominazione
abbreviata
DEBITI PER
PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE
Tipo variazione
V
Codice conto
PAR 10/033
Denominazione
completa
Debiti per somme
non riscosse dai beneficiari relative a prestazioni temporanee (assegni per
il nucleo familiare, prestazioni di maternità, indennità per congedo
parentale, indennità giornaliera di malattia e indennità di malattia in
caso di degenza ospedaliera)
Denominazione
abbreviata
DEB.SOMME NON
RISC.DA BENEF.PER PREST.
TEMPORANEE
Tipo variazione
V
Codice conto
PAR 24/033
Denominazione
completa
Entrate varie –
Recuperi e reintroiti di prestazioni economiche temporanee (assegni per il
nucleo familiare, prestazioni di maternità D.I. 4/4/2002, indennità per
congedo parentale, indennità giornaliera di malattia e indennità di
malattia in caso di degenza ospedaliera).
Denominazione
abbreviata
E.V.-RECUPERI DI
PRESTAZIONI ECONOMICHE TEMPORANEE
Tipo variazione
I
Codice conto
PAR 30/104
Denominazione
completa
Indennità di
maternità e di paternità relative a periodi di astensione obbligatoria
dall’attività lavorativa, di competenza degli anni precedenti – Art. 5 del
D.I. del 12 luglio 2007
Denominazione
abbreviata
IND.MATERN.E
PATERN.A.P.-ART.5 D.I.12/07/2007
Tipo variazione
I
Codice conto
PAR 30/174
Denominazione
completa
Indennità di
maternità e di paternità relative a periodi di astensione obbligatoria
dall’attività lavorativa, di competenza dell’anno in corso – Art. 5 del
D.I. del 12 luglio 2007
Denominazione
abbreviata
IND.MATERN.E
PATERN.A.C.-ART.5 D.I.12/07/2007
Tipo variazione
I
Codice conto
PAR 30/106
Denominazione
completa
Indennità per
congedo parentale ai sensi dell'art.1, comma 788, della legge n. 296/2006,
di competenza degli anni precedenti
Denominazione
abbreviata
INDENN.CONGEDO
PARENTALE ART.1 C.788 L.296/06-A.P.
Tipo variazione
I
Codice conto
PAR 30/176
Denominazione
completa
Indennità per
congedo parentale ai sensi dell'art.1, comma 788, della legge n. 296/2006,
di competenza dell’anno in corso
Denominazione
abbreviata
INDENN.CONGEDO
PARENTALE ART.1 C.788 L.296/06-A.C.
Tipo variazione
I
Codice conto
PAR 24/134
Denominazione
completa
Entrate varie –
Recuperi e reintroiti delle indennità di maternità e di paternità di cui
all’art. 5 del D.I. del 12 luglio 2007
Denominazione
abbreviata
E.V.RECUP.IND.MATERN.E
PATERN.ART.5 D.I.12/07/2007
Il Direttore generale
Crecco