Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 1 del 10/01/2011
Direzione Centrale
Prestazioni a
Sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
10/01/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
1
E,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
di Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati
n. 4
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Assegni familiari
e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2011.
I.
Tabelle
dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o
riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di
maggiorazione di pensione.
II.
Limiti di
reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli
assegni familiari
.
SOMMARIO
:
Dal 1° gennaio
2011 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della
cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle
quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per
l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Le
presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi
dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei
coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui
continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati
delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi
la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei
confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa
concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla
corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti
disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri
diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Inoltre,
ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
-
Euro
8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli
coltivatori diretti per i figli;
-
Euro
10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori
autonomi per il coniuge e i figli.
I) TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO
FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA
CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI
PENSIONE PER L'ANNO 2011
Ai fini della
cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle
quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito
familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso
d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le
precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione
programmato per il 2010 è stata pari all’1,5 % per cento.
Con riferimento a
quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da 1 a 4 ), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2011 nei confronti dei soggetti esclusi dalla
normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.
***
Le procedure di
calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di
reddito.
II) LIMITI DI REDDITO MENSILI DA
CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER
L'ANNO 2011
In applicazione
delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal
1° gennaio 2011 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 467,43.
In relazione a tale
trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini
dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del
riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per
tutto l'anno 2011:
-
Euro 658.29
per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
-
Euro
1152,02 per due genitori.
I nuovi limiti di
reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese
note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti
(indice unitario di mantenimento).
Le Sedi sono
invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori
interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle
Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato
1
TABELLA
PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI
LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI
DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL 1° GENNAIO 2011
Da
applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli
indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4.
Nucleo
Familiare
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e
relativi equiparati (*)
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
1 persona
(**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
- euro 8.698,92
- euro 14.434,88
- euro 18.560,53
- euro 22.165,88
- euro 25.774,30
- euro 29.210,51
- euro 32.646,10
-
- euro 17.287,30
- euro 22.224,52
- euro 26.544,95
- euro 30.865,40
- euro 34.981,33
- euro 39.096,56
(*) Per
l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli
adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori
affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i
fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si
considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno
e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come
esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**)
L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico
componente il nucleo familiare.
Allegato
2
TABELLA PER
LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI
LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI
DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL
1° GENNAIO 2011
Da
applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di
maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano
nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente,
abbandonato/a, celibe o nubile.
Nucleo
familiare
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e
relativi equiparati (*)
(+10 per cento)
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per
cento)
1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
- euro 9.568,51
- euro 15.880,32
- euro 20.415,12
- euro 24.383,82
- euro 28.350,11
- euro 32.131,31
- euro 35.909,51
-
- euro 19.015,47
- euro 24.446,12
- euro 29.199,51
- euro 33.952,93
- euro 38.479,17
- euro 43.005,43
(*) Per
l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli
adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori
affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i
fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si
considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno
e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come
esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**)
L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico
componente il nucleo familiare.
Allegato
3
TABELLA PER
LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI
LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI
DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL
1° GENNAIO 2011
Da
applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le
quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente
inabili.
Nucleo
Familiare
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e
relativi equiparati(*)
(+50 per cento)
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 50 per
cento)
1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
- euro 13.045,00
- euro 21.650,49
- euro 27.836,51
- euro 33.248,84
- euro 38.658,10
- euro 43.812,71
- euro 48.967,95
-
- euro 25.928,21
- euro 33.336,16
- euro 39.815,31
- euro 46.296,91
- euro 52.468,89
- euro 58.641,48
(*) Per
l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli
adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori
affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i
fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si
considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno
e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come
esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**)
L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico
componente il nucleo familiare.
Allegato
4
TABELLA
PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI
LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI
DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)
DAL
1° GENNAIO 2011
Da
applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di
maggiorazione per i figli ed equiparati (*) minori e che siano nella condizione
di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o
nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali
possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili.
Nucleo
Familiare
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e
relativi equiparati(*)
(+ 60 per cento)
Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione
di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
(+ 60 per cento)
1 persona (**)
2 persone
3 persone
4 persone
5 persone
6 persone
7 o più persone
- euro 13.915,82
- euro 23.094,09
- euro 29.692,33
- euro 35.463,71
- euro 41.235,11
- euro 46.734,75
- euro 52.230,74
-
- euro 27.656,36
- euro 35.557,16
- euro 42.471,10
- euro 49.382,59
- euro 55.964,95
- euro 62.550,96
(*) Per
l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli
adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori
affidati dagli Organi competenti a norma di legge (sono, quindi, esclusi i
fratelli, le sorelle ed i nipoti).
Si
considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno
e la matrigna, nonchè le persone alle quali l'interessato fu affidato come
esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).
(**)
L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico
componente il nucleo familiare.