Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 104 del 1-12-2008.htm
articolo 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 - Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i c.d. voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi
Direzione centrale Entrate
Direzione centrale Organizzazione
Direzione centrale Sistemi Informativi
Direzione centrale Bilancio e Servizi fiscali
Ufficio Legislativo
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 1 Dicembre 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
104
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
n. 3
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
articolo 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008
n.133 - Utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, attraverso i
c.d. voucher o buoni lavoro, nel settore commercio, al turismo e ai servizi e
nell’ambito dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice
civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Il lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro
(voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi
3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro
occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel commercio, al turismo e ai servizi
4. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio
5. Buoni (voucher) per lavoro occasionale
6. A. Procedura con voucher telematico
6A.1.Accreditamento anagrafico dei prestatori
6A.2.Registrazione committenti
6A.3.Richiesta dei voucher da parte del
committente
6A.4.Versamento all’INPS del corrispettivo dei
voucher
6A.5.Rendicontazione dei voucher utilizzati e
pagamento al prestatore
6A.6.Accredto contributivo
6
B. Procedura con voucher cartaceo
6B.1 Buoni cartacei
6B.2 Acquisto dei buoni da parte del committente
6B.3 Comunicazione preventiva a cura del
committente
6B.4 Intestazione dei buoni utilizzati
6B.5 Riscossione del buon da parte del prestatore
6B.6 Rendicontazione ad INPS del pagamento dei
buoni
6B.7 Accredito contributivo
7.0 Adempimenti delle Sedi periferiche
7.1 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher virtuale
7.2 Impegni delle Sedi INPS nel caso di utilizzo del voucher cartaceo
8. Aspetti contabili
9. Validità dei buoni utilizzati in agricoltura
1.
Premessa
L’art. 22 del Decreto Legge n.
112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, ha
introdotto modifiche alla disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio,
di cui agli artt. 70-73 del d.lgs. 276/03 (all. 1), ampliandone il campo di
applicazione (oggettivo e soggettivo) e semplificandone l’utilizzo. Viene
abrogato, in particolare, l’art. 71 del D.lgs n. 276/03 che ne limitava
l’utilizzo con riferimento a soggetti a rischio di esclusione sociale o
comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro (giovani/studenti), ovvero
in procinto di uscirne (pensionati).
Alla luce della piena ed
immediata vigenza della nuova disciplina normativa, considerato l’esito
positivo della sperimentazione del nuovo sistema di regolazione delle
prestazioni occasionali di tipo accessorio in agricoltura in occasione delle
vendemmie (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 – all. 2), la sua operatività è
stata estesa, con la circolare n. 94 del 27 ottobre 2008 (all. 3), oltre che
alle vendemmie, anche alle altre attività agricole previste dall’art. 22 del
D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133.
In attesa di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici per avviare
la piena messa a regime dell’istituto, così come recentemente modificato
dalla ricordata legge 6 agosto n. 133/2008, in tutti i settori e per le
attività/tipologie previste dall’articolo 70 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, con la presente circolare si intende dare piena
operatività al sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo
accessorio anche nei settori del commercio, del turismo e dei servizi,
peraltro, con un regime di applicabilità, solo parziale per le imprese
familiari operanti
nell’ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g).
La presente circolare propone -
con l’eccezione delle imprese familiari operanti nell’ambito del citato articolo 70, comma 1, lettera g) -
le stesse modalità operative già
definite nelle circolari 81 del 31 luglio 2008 e 94 del 27 ottobre 2008,
riproponendo sia l’utilizzo del c.d. ‘voucher telematico’ sia quello del
buono cartaceo da 10 euro e del buono ‘multiplo’ da 50 euro.
Il voucher da 10 euro ed il
buono ‘multiplo’ da 50 euro possono essere usati anche in combinazione tra di
loro per determinare l’esatto importo del corrispettivo di una prestazione di
lavoro occasionale. Ad esempio: una prestazione di lavoro il cui
corrispettivo ammonti a 70 euro potrà essere retribuita con un buono ‘multiplo’
da 50 euro più 2 voucher da 10 euro, oppure con 7 voucher da 10 euro.
2.
Il
lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher) nel
commercio, al turismo e ai servizi
Con specifico riferimento al
commercio, al turismo e ai servizi si ricorda, in primo luogo, che l’articolo
70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e
integrazioni prevede la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, limitatamente appunto al commercio, al turismo e
ai servizi.
Il sistema dei buoni lavoro, in questi settori, può tuttavia trovare
ampia applicazione, da parte di tutte le tipologie di datori di lavoro e
imprese, anche con riferimento ai giovani con meno di 25 anni di età,
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto
scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza (come
quelli oramai prossimi delle vacanze natalizie) e per qualunque tipologia di
attività lavorativa, nonché con riferimento a manifestazioni sportive,
culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, ai lavori
di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e
monumenti, alla consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa
quotidiana e periodica.
Con riferimento ai giovani studenti, per la individuazione dei
“periodi di vacanza” si richiama quanto già precisato dal Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali in materia di lavoro intermittente, con la
circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 secondo cui s’intende:
a) per “vacanze natalizie”
il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla
domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno
al 30 settembre.
Con specifico riferimento,
invece, alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, si precisa che, limitatamente al commercio, al
turismo e ai servizi, l’impresa familiare può fare ampio ricorso al sistema
dei buoni per qualunque tipologia di attività o prestazione, anche di quelle
espressamente non contemplate nelle lettere b), d), e), h), nei limiti ovviamente
fissati dalla legge dei 10mila euro all’anno e secondo il regime contributivo
ordinario come precisato dal comma 4 bis dell’articolo 72 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Tuttavia, là dove l’impresa familiare non intenda operare nell’ambito
generale dell’articolo 70, comma 1, lettera g), bensì intenda avvalersi dei
buoni lavoro secondo i regimi delle restanti lettere di cui al comma 1
dell’articolo 70, allora troverà applicazione il normale regime dei buoni
lavoro con il relativo regime contributivo e assicurativo agevolato
applicabile a tutti i settori e a tutte le tipologie di imprese comprese
ovviamente le imprese familiari del commercio, del turismo e dei servizi,
fermo restando il tetto dei 10mila euro annui stabilito al comma 3 dell’articolo
70.
Quanto al regime contributivo, infatti, il comma 4 bis dell’articolo
72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dispone la applicazione
della normale disciplina contributiva e assicurativa dei rapporti di lavoro
dipendente unicamente per l’ampia e generica ipotesi di cui all’articolo 70,
comma 1, lett. g), ma non quando l’impresa familiare utilizzi, al pari di
tutte le altre imprese, i buoni lavoro per le attività o le tipologie
contemplate nelle restanti lettere dell’articolo 70, comma 1.
Pertanto, e in via esemplificativa, se l’impresa familiare,
indipendentemente dal fatto di operare nel settore del commercio, del turismo
o dei servizi o in altri settori produttivi, utilizza, nel limite dei 10mila
euro annui e per le sole attività di lavoro accessorio, giovani studenti con
meno di 25 anni di cui alla lettera e) dell’articolo 70, comma 1, troverà
applicazione il regime con aliquota contributiva del 13 per cento da
versare alla gestione separata e non
quello speciale di cui alla lettera g) dell’articolo 70, comma 1, a cui fa
specifico ed esclusivo riferimento il comma 4 bis dell’articolo 72 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Allo stesso modo, per i giovani studenti con meno di 25 anni di cui
allalettera e) dell’articolo 70, comma 1,
sarà possibile prestare lavoro occasionale a favore di datori di
lavoro e imprese di ogni dimensione e tipologia (anche a carattere non
familiare) e in ogni settore produttivo, ivi compreso il commercio, il
turismo e i servizi. Anche in questo caso, rientrando nel campo di
applicazione della lettera e), e non della lettera g), alla impresa familiare
che utilizzi giovani studenti con il sistema dei buoni lavoro troverà applicazione il regime agevolato con
aliquota contributiva del 13 per cento da versare alla gestione separata e non quello speciale di cui alla lettera
g) dell’articolo 70, comma 1, a cui fa specifico ed esclusivo riferimento il
comma 4 bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.
In definitiva, il comma 1, lettera g), dell’articolo 70 ha la funzione
di indicare una tipologia agevolata di imprese, quelle familiari del
commercio del turismo e del terziario, che, a differenza di tutte le altre
imprese e alla sola condizione di applicare il regime contributivo e
assicurativo ordinario, possono ampiamente fare ricorso ai buoni a
prescindere dalla tipologia di attività e/o dalle caratteristiche soggettive
dei lavoratori, ma non certo quella di precludere alle imprese familiari del
commercio, del turismo e dei servizi di avvalersi, al pari di tutte le altre
imprese, del sistema dei buoni lavoro per le attività/tipologie espressamente
e tassativamente indicate nelle altre lettere dello stesso articolo 70.
Peraltro, per le imprese familiari operanti nel regime generale di cui
alla lettera g) dell’articolo 70, stante la specificità della disciplina
prevista e la necessità di realizzare apposite modalità procedurali, in
questa prima fase di attuazione, non saranno operativi i buoni lavoro a
regime ordinario e cioè con la disciplina contributiva e assicurativa dei
rapporti di lavoro dipendente. Per tale particolare fattispecie si fa riserva
di fornire, entro gennaio 2009, le specifiche istruzioni operative. Di
conseguenza, fino all’emanazione delle nuove istruzioni, solo per la suddetta
tipologia diimpresa familiare rimane sospesa
la possibilità di utilizzare lavoro occasionale di tipo accessorio, salvo i
casi in cui la prestazione rientri nelle fattispecie previste dall’art. 70
nelle lettere b), d), e), h). In tali casi, anche le imprese familiari
potranno utilizzare i buoni lavoro sia di tipo cartaceo che telematico.
3. Modalità di applicazione del sistema di regolazione
del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i buoni lavoro (voucher)
nel commercio, al turismo e ai servizi
Per l’operatività del sistema dei buoni lavoro nel settore del
commercio, del turismo e dei servivi, secondo il campo di applicazione
precisato al paragrafo che precede, si ricorda ora che ’Istituto, nel suo
ruolo di concessionario, ha predisposto due modalità di applicazione del
sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso i
buoni lavoro (voucher):
A.
un processo
che prevede l’accredito del corrispettivo della prestazione attraverso
procedure telematiche (
c.d. voucher
telematico)
. Il sistema è operativo su tutto il territorio nazionale ed
utilizza una carta magnetica – tipo ‘bancomat’ – per l’accredito del
corrispettivo della prestazione. Il voucher telematico si presta in
particolare all’utilizzo per attività occasionali che tuttavia possono
ripetersi nel tempo, caratteristica propria di molte attività nel settore
commercio, turismo e servizi.
B.
un processo
che prevede l’acquisto e la riscossione di buoni (voucher) cartacei. I buoni
(voucher) sono disponibili per l’acquisto su tutto il territorio nazionale,
presso le sedi provinciali INPS.
La riscossione dei buoni da parte dei
prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul
territorio nazionale.
Il flusso procedurale, descritto ai successivi punti 6 e 7, è stato
predisposto in modo da consentire al committente e al prestatore/lavoratore
la più ampia scelta di canali di accesso, sia nella fase di
registrazione/accreditamento che in quelle di pagamento (acquisto dei voucher
e riscossione), riducendo al minimo gli adempimenti per ciascuna delle due
parti, per assolvere ai quali potrà utilizzare, a sua discrezione:
Contact
center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
Sito
internet
www.inps.it;
Sedi
Inps;
Centri
per l’Impiego (CPI),
Associazioni
di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.
All’interno del flusso sono ricomprese le comunicazioni all’INAIL, da
effettuarsi
prima dell’inizio della
prestazione
, concernenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata
al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonchè i dati anagrafici
del committente e del prestatore. Tali comunicazioni devono intendersi
riferite anche alle eventuali variazioni sopravvenute del periodo di lavoro
(cessazione/nuova assunzione, con conseguente modifica del periodo di
attività) che devono essere trasmesse all’INAIL sempre preventivamente
rispetto all’inizio della medesima variazione.
Per tali comunicazioni l’INAIL mette a disposizione il fax n.
800.657657.
4. Limiti economici delle prestazioni occasionali di tipo accessorio
Per il prestatore/lavoratore
l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non può dare luogo nel
corso di un anno solare a compensi superiori a
5.000 euro da parte di
ciascun singolo committente.
Si ricorda inoltre che il
compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale
accessoria
è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato
di disoccupato o inoccupato
(d.lgs. 276/03, art. 72, c. 3).
Le attività di lavoro
occasionale di tipo accessorio non danno titolo a prestazioni di malattia, di
maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo familiare.
Quanto alla impresa familiare si ribadisce, per i
settori del commercio, del turismo e dei servizi il tetto annuale dei 10mila
euro relativo a ogni attività/tipologia di prestazione indipendentemente
dalla circostanza di operare nell’ambito della lettera g) del comma 1
dell’articolo 70 ovvero nell’ambito delle restanti lettere del comma 1 del
medesimo articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
5. Buoni (voucher) per
lavoro occasionale
Il valore nominale di ogni
singolo buono o voucher è pari a
10 euro
, fermo restando che si
provvederà a rendere disponibile anche un carnet, o buono ‘multiplo’, del
valore di
50 euro
equivalente a cinque buoni non separabili.
Il valore nominale è
comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS
(convenzionalmente stabilita dall’art 72, comma 4 della D.Lgs.276/2003 e
successive modifiche, per questa tipologia lavorativa, nell’aliquota del
13%
),
di quella in favore dell’INAIL (
7%
)
e di una quota pari al 5% per la gestione del servizio.
Il valore
netto del voucher da
10 euro
nominali, cioè il corrispettivo netto
della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a
7,50 euro
.
Il valore netto del buono ‘multiplo’ da
50 euro
, cioè il corrispettivo
netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a
37,50
euro
.
Se tuttavia la prestazione è attivata da imprese
familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile, ai sensi della
lettera g), comma 1, dell’articolo 70, allora il regime contributivo e
assicurativo sarà quello ordinario, così come dispone espressamente il comma
4 bis dell’articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
per la cui applicazione si forniranno, come già detto, specifiche istruzioni
operative.
In sostanza ogni buono–Voucher
incorpora sia la assicurazione anti-infortuni dell’INAIL che il contributo INPS,
che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore
che, ove non presente, sarà aperta d’ufficio dall’Istituto. Giova ripetere
che il compenso è esente da
imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupazione o in occupazione.
6.
A. Procedura con “voucher telematico”
6A.1 Accreditamento anagrafico dei prestatori
I prestatori interessati a svolgere prestazioni di lavoro occasionale
di tipo accessorio per le attività del commercio, turismo e servizi, previste
dall’art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, hanno
a disposizione vari canali per effettuare il proprio accreditamento
anagrafico, che costituisce l’ingresso al sistema INPS, necessario per la
gestione delle posizioni contributive individuali:
tramite
contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164);
via
Internet, collegandosi al sito
www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il cittadino - Lavoro
Occasionale Accessorio oppure utilizzando l’apposita icona presente
nella ‘home page’ del sito
(in tal caso, anche se con l’assistenza
di enti di patronato o associazioni di categoria, l’iscrizione avverrà
sempre in modo soggettivo ed in assoluta sicurezza, essendo prevista la
successiva verifica dell’identità
del richiedente da parte del contact center );
presso le
sedi Inps;
presso i
servizi al lavoro competenti ai sensi dell’ art. 1 lett. g) del d.lgs.
297 del 2002 che potranno fungere da strutture di assistenza e
consulenza nella registrazione. La registrazione verrà effettuata via
Internet sul sito internet dell’Inps a nome del prestatore.
A seguito dell’accreditamento anagrafico, Poste Italiane invia al
prestatore/ lavoratore:
la carta
magnetica (
INPS Card
), con la
quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni
eseguite (di tale invio Poste dà inoltre comunicazione all’Inps); la
carta, utilizzabile come
borsellino
elettronico ricaricabile e con funzioni di bancomat,
potrà essere
usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle legate
alla prestazione di lavoro occasionale;
del
materiale informativo;
dei
prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.
La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscrizione del
contratto relativo all’utilizzo della carta magnetica (
INPS Card
) da parte del prestatore e l’attivazione della carta
presso un qualsiasi ufficio postale.
Come già indicato quest’ultima fase tuttavia non è rilevante ai fini
della gestione del processo e, se il prestatore sceglie di non attivare la
INPS Card
, il pagamento avverrà
attraverso bonifico domiciliato, riscuotibile presso tutti gli uffici
postali.
6A.2.
Registrazione
committenti
I committenti che intendono
avvalersi del lavoro occasionale di tipo accessorio - per le attività del
commercio, turismo e servizi,
previste dall’art. 22 del D.L. 112/08, convertito in legge 6 agosto
2008 n. 133 - utilizzando la procedura del voucher telematico, per
registrarsi e svolgere tutte le successive fasi, possono operare attraverso
diversi canali:
tramite contact center Inps/Inail (numero
gratuito 803.164), se sono già presenti sugli archivi ARCA dell’Inps;
via Internet, collegandosi al sito
www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il
cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio
, se sono già presenti
sugli archivi INPS e già provvisti di PIN;
presso le sedi Inps, previa esibizione di un
documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora
presenti sugli archivi INPS),
tramite le Associazioni di categoria dei datori
di lavoro, firmatarie del CCNL di settore.
Il Contact Center o le sedi
provvedono all’occorrenza al rilascio del PIN secondo le consuete regole.
6A.3. Richiesta dei voucher da parte del committente
Dopo essersi registrato, il committente può individuare i
prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio e
può, quindi, concretamente ricorrere a tale tipo di prestazione. A tale scopo
deve (attraverso i canali sopra indicati) inviare all’INPS la richiesta dei
voucher
, che dovrà contenere :
l’anagrafica
di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale,
la data
di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa,
il luogo
dove si svolgerà la prestazione,
il numero
di buoni presunti per ogni prestatore.
Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni
il
committente assolve contestualmente agli obblighi di
:
comunicazione preventiva all’INAIL
(cui l’INPS
riverserà
tempestivamente l’informazione di inizio attività lavorativa);
intestazione
(provvisoria)
dei
buoni lavoro
.
Tuttavia, come riportato in premessa, ove sopravvengano variazioni
sia nei periodi di inizio e fine lavoro che relativamente ai prestatori, tali
variazioni dovranno essere preventivamente comunicate direttamente all’INAIL
con le modalità di cui al successivo punto 6.B3.
6 A.4. Versamento all’Inps del
corrispettivo dei voucher.
Il valore complessivo dei buoni
effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti – prima
dell’inizio della prestazione, per consentire un tempestivo pagamento del
corrispettivo della prestazione stessa al prestatore/lavoratore - con una
delle modalità che di seguito si indicano:
tramite modello F24 indicando – nella sezione
INPS del modello il codice sede e il codice fiscale - la causale LACC
appositamente istituita e il periodo di riferimento della prestazione;
rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l’acquisto di
voucher telematici - è opportuno sottolineare che i relativi accrediti
ai lavoratori sono materialmente possibili soltanto dopo l’avvenuta
contabilizzazione nei conti
dell’INPS degli importi versati con F24, il che avviene, in
media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall’effettuazione del pagamento;
tramite versamento sul conto corrente postale
89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
tramite pagamento on line attraverso il sito
www.inps.it nella sezione Servizi OnLine - per il
cittadino - Lavoro Occasionale Accessorio
tramite addebito su cc
postale BPIOL/BPOL o su Postepay o carta di credito VISA-MAstercard.
6A.5. Rendicontazione dei voucher utilizzati e pagamento al
prestatore
Al termine della prestazione lavorativa, con i consueti canali e
procedure di riconoscimento, il committente deve dichiarare (confermando o
variando i dati indicati con la richiesta dei voucher di cui al punto 6A.3),
per ciascun prestatore, l’entità della prestazione svolta.
Il sistema di gestione, ricevuta la dichiarazione a consuntivo da
parte del committente, effettua le seguenti operazioni:
verifica
preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro
utilizzate, confrontando i versamenti effettuati dal committente prima
della conclusione del rapporto lavorativo occasionale con il complessivo
onere dovuto per lo stesso,
in
relazione all’esito della verifica di cui al punto precedente
-
nel caso in
cui sia positivo (presenza di versamenti ad integrale copertura dell’onere),
invia le disposizioni di pagamento a favore del prestatore (secondo la
modalità conseguenti all’avvenuta
attivazione o meno della INPS Card),
-
nel caso in
cui risulti negativo (totale assenza di versamenti o presenza a copertura
soltanto parziale dell’onere), notifica al committente un sollecito di
pagamento per la somma non versata, dandone notizia ai prestatori
interessati.
Il sistema di gestione, disposto il pagamento, provvede a notificare
:
al
prestatore, via e-mail e/o sms ovvero per posta, comunicando i dati di
sintesi (nome, cognome, voucher utilizzati, importo corrisposto e
modalità di pagamento adottata ed istruzioni per la riscossione in caso
di bonifico domiciliato);
al
committente (o alla sua associazione di categoria) mediante un
rendiconto:
-
inviato per
posta o via e-mail, nel caso in cui la rendicontazione sia stata effettuata
tramite Contact Center;
-
risultante
dalla ricevuta di presentazione, nel caso in cui la rendicontazione sia stata
effettuata via Internet o presso le sedi.
6A.6. Accredito contributivo
Il processo si chiude con l’accredito dei contributi sulle posizioni
assicurative individuali dei prestatori – lavoratori. Ciò avviene mediante
l’invio da parte del sistema di gestione di un flusso dati verso gli archivi
della Gestione Separata, le cui caratteristiche tecniche sono analoghe a
quelle del flusso E-MENS. La suddetta contribuzione sarà identificata dal
codice rapporto “16”, di nuova istituzione, relativo alle ‘prestazioni
occasionali di tipo accessorio’.
6.
B. Procedura con voucher cartaceo
In aggiunta al buono telematico
descritto al paragrafo 6A, può essere utilizzato anche un sistema di
pagamento della prestazione di lavoro occasionale di tipo accessorio
attraverso un buono “voucher” cartaceo di 10 euro ovvero un buono ‘multiplo’
di 50 euro.
Di seguito si descrive il
flusso semplificato che regola tale sistema di pagamento.
6B.1 Buoni cartacei
L’Istituto curerà la stampa (in
modalità protetta contro le falsificazioni) e la distribuzione dei buoni
cartacei, che saranno acquistabili singolarmente . Ciascun buono è
contraddistinto da un numero identificativo univoco.
6B.2 Acquisto dei buoni da parte del committente
Su tutto il territorio
nazionale, i committenti interessati all’utilizzo del buono cartaceo possono
ritirare i buoni (voucher) e/o i carnet presso le sedi provinciali INPS,
esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto
corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.
Il ritiro dei buoni da parte
dei committenti/datori di lavoro può avvenire, con le stesse modalità di
pagamento suindicate, anche per il tramite delle Associazioni rappresentative
dei datori di lavoro, fornite di delega da parte dei singoli datori di
lavoro, onde consentire all’Istituto l’identificazione degli effettivi
utilizzatori dei buoni.
L’eventuale rimborso dei buoni
cartacei acquistati dai datori di lavoro e non utilizzati può avvenire
esclusivamente presso le Sedi provinciali INPS, che rilasceranno ricevuta e
disporranno un bonifico per il loro controvalore.
6B.3 Comunicazione preventiva a cura del committente
Prima dell’inizio delle attività,
i committenti devono effettuare la comunicazione preventiva verso l’INAIL,
attraverso
·
il contact center Inps/Inail (numero gratuito
803.164),
·
il numero di fax gratuito INAIL 800.657657,
-
indicando, oltre ai propri dati anagrafici e codici fiscali,
-
l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice
fiscale,
-
il luogo dove si svolgerà la prestazione,
-
la date presunte di inizio e di fine dell’attività
lavorativa; in caso dello spostamento delle suddette date, dovrà essere
effettuata, con le stesse modalità, nuova comunicazione di variazione
all’INAIL.
6B.4 Intestazione dei buoni
utilizzati
Il committente - prima di consegnare al prestatore i
buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa – deve
provvedere ad intestarli, scrivendo su ciascun buono, negli appositi spazi,
il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la
data della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.
6B.5 Riscossione del buono da parte del prestatore
Il prestatore può riscuotere il
corrispettivo dei buoni ricevuti, intestati e sottoscritti come sopra
descritto, presentandoli all’incasso – dopo averli convalidati con la propria
firma - presso qualsiasi ufficio postale.
6B.6 Rendicontazione ad INPS del pagamento dei buoni
Poste Italiane, effettuato il
pagamento al prestatore, rendiconta ad INPS attraverso un flusso informativo
telematico contenente i dati identificativi presenti su ciascun buono (codice
fiscale del committente, codice fiscale del prestatore, data di inizio e data
di fine della relativa prestazione, tra loro associati).
6B.7 Accredito contributivo
Il processo si chiude con
l’accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei
prestatori – lavoratori. Ciò avviene mediante l’invio da parte del sistema di
gestione di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata, le cui
caratteristiche tecniche sono analoghe a quelle del flusso E-MENS. La
suddetta contribuzione sarà identificata dal codice rapporto “16”, di nuova
istituzione, relativo alle ‘prestazioni occasionali di tipo accessorio’.
7. Adempimenti delle Sedi
periferiche
7.1 Impegni delle Sedi INPS
nel caso di utilizzo del voucher
virtuale
La quasi totalità delle fasi
operative descritte al punto
6 A.
Procedura con “voucher telematico”
) viene svolta da applicativi
informatici e l’interfaccia privilegiata dell’utenza specifica è
rappresentata dal
contact center
e
dal sito Internet istituzionale.
Anche in questo caso, tuttavia,
è prevedibile che una quota di utenti (sia committenti che prestatori)
continui a prediligere l’accesso fisico agli sportelli dell’Istituto, presso
i quali dovrà trovare, come indicato ai punti 6B.1 e 6B.2, la necessaria
assistenza.
7.2 Impegni delle Sedi INPS
nel caso di utilizzo del voucher cartaceo
Le fasi operative descritte al
punto 6 B. Procedura con voucher cartaceo comportano invece - su tutto il
territorio nazionale - un maggiore impegno delle sedi provinciali, le quali
dovranno distribuire ai datori di lavoro che ne faranno richiesta – direttamente
o per il tramite delle loro associazioni rappresentative – i buoni cartacei,
previa verifica dell’avvenuto pagamento del loro corrispettivo. Tale verifica
consisterà nel controllo della ricevuta di versamento sul conto corrente
postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC, che dovrà
essere esibita dal richiedente i buoni e che verrà fotocopiata e poi
annullata con l’apposizione di un timbro della sede INPS.
All’atto della consegna dei
buoni, le sedi dovranno altresì annotare in procedura informatica i dati del
richiedente (cognome, nome e/o eventuale ragione sociale, codice fiscale) e
gli identificativi dei buoni consegnati nonché gli estremi del relativo
versamento in conto corrente postale.Poiché i buoni cartacei rappresentano dei
valori, si raccomanda ai direttori delle sedi provinciali di curarne la
custodia in modalità sicura.
8. Aspetti contabili
Le riscossioni, i pagamenti e i
conseguenti adempimenti contabili sono accentrati presso la Direzione
Generale.
9. Validità dei buoni
utilizzati in agricoltura
Per quanto previsto dalla
presente circolare le Sedi potranno utilizzare anche le giacenze dei buoni
già fornite per il lavoro occasionale in agricoltura, indipendentemente dal
fatto che questi rechino la scadenza al 31.12.2008 o riferimenti
all’applicazione nel settore dell’agricoltura. Tali buoni sono validi anche
per il pagamento presso gli Uffici Postali.
Il
Direttore generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3