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Versione Testuale
Circolare numero 107 del 6-6-2002

Direzione Centrale

delle Prestazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 6 Giugno 2002

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  107

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Legge 7 marzo 2001, n.62, recante:”Nuove norme sull editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n.416” e successive modificazioni apportate con decreto legge 5 aprile 2001, n.99, convertito nella legge 9 maggio 2001, n.198. 

 

SOMMARIO:

Pensionamento anticipato dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali in possesso di almeno 32 anni di contribuzione con l attribuzione di un incremento convenzionale di 3 anni, fino al raggiungimento di una anzianità contributiva non superiore ai 35 anni.

 

1- PREMESSA

 

In materia di pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali, sono recentemente intervenute nuove norme che hanno introdotto sostanziali modifiche rispetto alla previgente disciplina.

 

Le nuove disposizioni sono contenute nella legge 7 marzo 2001, n.62, entrata in vigore il 5 aprile 2001 e nel successivo decreto legge rettificativo 5 aprile 2001, n.99, (convertito nella legge 9 maggio 2001, n.198) entrato in vigore nella stessa data del 5 aprile 2001.

 

Si illustrano di seguito le innovazioni introdotte.

 

 

2- CONTENUTO DELLE MODIFICHE

 

Come è noto l’articolo 37 della legge n.416/1981 prevedeva, per l'accesso al beneficio del prepensionamento, il possesso  di una anzianità contributiva di almeno trenta anni, da aumentare di un periodo pari a cinque anni: l'anzianità contributiva riconosciuta non doveva comunque risultare superiore a quaranta anni.

 

L’articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n.62, come rettificato dal decreto legge n.99, ha sostituito il citato articolo 37 elevando, tra l’altro, il requisito contributivo da far valere nell'assicurazione generale obbligatoria ai fini del beneficio del prepensionamento.

 

La nuova norma dispone che entro il limite delle unità autorizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i lavoratori debbono essere in possesso di almeno 384 contributi mensili o 1664 contributi settimanali di cui rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488 (e successive modificazioni).

 

Per effetto delle modifiche di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 14 in esame, il trattamento di pensionamento anticipato è concesso sulla base dell'anzianità contributiva fatta valere dall'assicurato, aumentata di un periodo pari a tre anni; i periodi di sospensione,  per i quali è ammesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione.

 

L'anzianità contributiva riconosciuta non può comunque risultare superiore a 35 anni.

 

Il comma 2 dell'articolo 14, infine, con disciplina transitoria dispone che l'articolo 37, comma 1 lettera a) e comma 2, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 14 in esame, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici delle imprese, indicate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge n.62 (cioè antecedentemente al 5 aprile 2001), accordi sindacali in ordine al riconoscimento delle causali di intervento di cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 35 della legge n.416/1981.

 

3- AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Le nuove disposizioni trovano applicazione per la liquidazione di trattamenti anticipati di pensione autorizzati con decreti ministeriali recanti, tra l’altro, esplicito riferimento all’articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n.62.

 

4- TRATTAMENTO DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO

 

4.1- DESTINATARI

 

Il trattamento di pensionamento anticipato può essere richiesto dai lavoratori poligrafici di imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di stampa a diffusione nazionale e di imprese editrici di periodici, in possesso dei requisiti soggettivi e contributivi di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) della legge n.416/1981 come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 7 marzo 2001, n.62, rettificato dal decreto legge n.99, per le quali sia stato emanato un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 35 della legge n.416 e dell’articolo 14 della legge n.62, che rientrano nel contingente numerico di prepensionamenti autorizzati per ciascuna azienda dallo stesso Dicastero.

 

Il trattamento in questione può essere richiesto anche dai giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, che entro il 30 giugno 2001 abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.S., a norma dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (v. circolare n.83 del 3 aprile 2001).

 

L'articolo 14 della legge n.62 in esame ha sostituito, riformulandolo, l’articolo 37, senza riproporre il comma 2 di quest'ultimo che prevedeva il diritto al trattamento di prepensionamento anche per i lavoratori, dipendenti da imprese per le quali era intervenuto un decreto di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale, indipendentemente dalla circostanza di essere posti o meno in cassa integrazione guadagni  straordinaria. 

 

Pertanto, ai fini del diritto al trattamento di pensionamento anticipato, il richiedente deve essere stato  collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria.

 

4.2- REQUISITI

 

Hanno diritto al trattamento di pensione anticipata i lavoratori poligrafici, a qualsiasi età, quando:

 

-  sia stato emanato per le aziende specificate al punto 4.1. un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge n.416/1981 e dell’articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n.62;

 

-  siano stati individualmente posti in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di decreto ministeriale;

 

-  possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali, di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, e successive modificazioni.

 

5- TERMINE PER LA  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Restano invariati per i lavoratori i termini per l'opzione facoltativa al pensionamento anticipato, rispetto a quelli stabiliti dall’articolo 37 della citata legge n.416/1981 e cioè: entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui alla legge n.416/1981, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi previsti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14.

 

Del pari resta fermo che nel caso che il decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale venga pubblicato in un momento successivo alla decorrenza del trattamento stesso, i 60 giorni per l'esercizio dell'opzione devono essere calcolati dalla data di pubblicazione del decreto (per coloro che a tale data abbiano già perfezionato il requisito contributivo) ovvero dalla data di perfezionamento di tale requisito se successiva alla data di pubblicazione.

 

Restano altresì confermati i termini per la risoluzione del rapporto di lavoro che deve comunque intervenire entro il periodo di validità del decreto ministeriale, cioè entro la data terminale del periodo stesso, ovvero entro il 60° giorno successivo alla data della sua pubblicazione qualora tale 60° giorno venga a scadere successivamente alla data terminale del periodo di validità.

 

6- DECORRENZA DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE

 

Il trattamento di pensionamento anticipato, analogamente a quanto previsto dalla previgente normativa, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro e cioè dalla data di cessazione del godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale.

 

7- MISURA DELLE PENSIONI

 

L'articolo 14 della legge n.62 in esame, come precisato al punto 2, prevede la liquidazione del trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva posseduta dall’interessato, aumentata di un periodo pari a tre anni interi e comunque fino al raggiungimento di una anzianità contributiva non superiore ai trentacinque anni.

 

Poiché la norma richiede almeno 384 contributi mensili o 1664 settimanali, l'anzianità contributiva massima utile, ai fini del calcolo della pensione, è di 420 contributi mensili ovvero 1820 contributi settimanali.

 

Ai fini del perfezionamento del requisito anzidetto vanno considerati tutti i contributi accreditati e quindi anche quelli figurativi, volontari o da riscatto. La contribuzione figurativa deve essere utilizzata senza alcuna esclusione, secondo quanto precisato con messaggio n.25044 del 26 marzo 1999.

 

8- TRATTAMENTO DI REVERSIBILITA'

 

Il trattamento di pensionamento anticipato derivante dai provvedimenti in esame costituisce pensione diretta dell'assicurazione obbligatoria I.V.S. a tutti gli effetti per cui nei confronti dei superstiti di chi ha già presentato domanda di pensione, ricorrendone il diritto, si applicano le aliquote di reversibilità sull'intera pensione determinata con le modalità previste nella presente circolare.

 

9- REGIME NORMATIVO

 

Agli effetti del cumulo del trattamento anticipato di pensione con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.

 

10- ESCLUSIONE DAL TRATTAMENTO ED INCOMPATIBILITA’

 

Sono esclusi dal trattamento di pensionamento anticipato i titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria ivi compresi i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità.

 

Il trattamento anticipato di pensione di cui trattasi non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 

11- ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

 

Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda alle Sedi di competenza, unitamente alla documentazione di rito, corredandola altresì della dichiarazione del datore di lavoro da cui deve risultare, tra l’altro, da quale data il lavoratore è stato posto in cassa integrazione guadagni straordinaria nonché la precisazione che l'interessato rientra tra le unità lavorative prepensionabili attribuite all’azienda dal decreto ministeriale di cui deve essere indicato il numero e la data di emissione.

 

Nel caso di aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, la domanda deve essere corredata anche di dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente  negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici (articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n.67).

 

12- ONERE

 

L’onere derivante dai prepensionamenti di cui trattasi è posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.88.

 

13- SEGNALAZIONE DATI

 

Ai fini della liquidazione dei trattamenti anticipati in esame dovrà essere acquisito, oltre ai consueti dati, anche la lettera  O  nel terzo byte del codice natura.

 

La disponibilità della procedura di liquidazione delle pensioni aggiornata sarà comunicata con apposito messaggio.

 

L’esatta indicazione dei predetti dati consentirà l’individuazione negli archivi magnetici dei pensionamenti anticipati liquidati a norma delle disposizioni legislative di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n.62, e modificazione di cui al decreto legge 5 aprile 2001, n.99, convertito nella legge 9 maggio 2001, n.198.

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

               TRIZZINO