Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 111 del 17-12-2008.htm
Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e attività dei call center. Chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle circolari ministeriali n. 1/2004, n. 17/2006 e n. 4/2008.
Direzione generale
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 17 Dicembre 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
111
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto
e attività dei call center. Chiarimenti in merito alla corretta applicazione
delle circolari ministeriali n. 1/2004, n. 17/2006 e n. 4/2008.
SOMMARIO:
1.
Premessa
2.
Indicazioni operative per
l’attività di verifica delle
collaborazioni a progetto
3.
Conclusioni
1. Premessa
Con nota n. 25/I/0016984 del 27 novembre 2008, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di espletamento dell’attività
di vigilanza, con particolare riferimento alla corretta applicazione delle
circolari n. 1/2004, n. 17/2006 e 4/2008
(allegato 1) dettate in materia di collaborazioni coordinate e
continuative nella modalità a progetto e di attività dei call center. Tali
chiarimenti sono stati necessari alla luce delle nuove disposizioni
esplicitate nella Direttiva del Ministro del 18 settembre 2008 (allegato 2),
emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n.124, con la quale il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ha fornito precisi indirizzi operativi ai soggetti
incaricati della vigilanza, ivi compreso l’INPS.
2.
Indicazioni operative per l’attività di verifica delle
collaborazioni a progetto.
Ai fini della attività di
verifica delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a
progetto, la Direttiva del Ministro detta differenti modalità comportamentali
a seconda che si sia fatto o meno ricorso all’istituto della “certificazione
dei contratti di lavoro” di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276 del 2003:
A)
contratti già sottoposti al vaglio di una delle previste
commissioni di certificazione, in quanto positivamente certificati o ancora
in fase di valutazione.
Tali tipologie di contratti «
saranno
oggetto di verifica ispettiva
soltanto
a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché
sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica»
ovvero «
salvo
che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese
incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di
esecuzione del rapporto di lavoro»;
B)
contratti non certificati o non sottoposti
al vaglio di alcuna delle previste commissioni di certificazione.
Per tali tipologie di
contratti, invece,
«l’ispettore» «dovrà acquisire,
confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese
dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso
collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione
del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1
del 2004 e n. 17 del 2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e
delle preclusioni contenute nella circolare n. 4 del 2008, da ritenersi
complessivamente non coerenti con l’impianto e le finalità della «legge
Biagi»), evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e
notificazione col quale si disconosca la natura autonoma del rapporto
investigato, contrastando l’uso fraudolento del contratto di collaborazione».
In ogni caso, si precisa che per poter procedere alla contestazione
della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
nella modalità a progetto, non sarà sufficiente invocare la mera genericità
del corrispondente contenuto negoziale o la sua non perfetta rispondenza alla
fattispecie contrattuale di riferimento, costituendo, questi ultimi, elementi
meramente indiziari.
Inoltre, non si dovrà più tenere conto delle “presunzioni di subordinazione” introdotte
dalla circolare ministeriale n. 4/2008 per determinate attività lavorative
specificamente elencate.
Occorrerà, di contro, fare riferimento esclusivamente agli indirizzi
operativi forniti dalla già citata nota del Ministero. Quest’ultima, infatti,
opera una distinzione tra gli elementi propriamente qualificanti la
collaborazione e gli elementi aventi una valenza meramente indiziaria e
presuntiva e, come tali, di per sé non idonei a far disconoscere la natura
autonoma del rapporto di lavoro investigato.
Si potrà pertanto riscontrare l’esistenza di un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, laddove
il collaboratore stesso, unilateralmente
e discrezionalmente, determini, senza necessità di preventiva autorizzazione
o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la
collocazione temporale della stessa.
Costituiranno, invece, esclusivamente
indizi ed elementi meramente presuntivi
ai fini della
riconduzione del rapporto di lavoro alla fattispecie di cui all’articolo 2094
c.c., gli elementi di seguito indicati:
1. che l’esecuzione dell’attività di collaborazione, conforme ai
requisiti di legge (quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un
progetto o programma di lavoro), nell’ambito di una attività organizzata del
committente, rientri anche nel suo
core
business.
Tale ipotesi non sussiste nella diversa circostanza in cui vi
sia una mera sovrapposizione tra attività del committente e attività del
collaboratore;
2. che siano utilizzati esclusivamente mezzi, materiali e strumenti
messi a disposizione dal committente;
3. che siano utilizzati sistemi di chiamata in automatico, i quali,
fornendo indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza
del collaboratore, mettono in comunicazione il collaboratore medesimo, resosi
in quel momento disponibile, con l’utente telefonico;
4. che lo svolgimento della prestazione avvenga all’interno di una
struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di
chiusura, ma che non vincoli il collaboratore al rispetto di quell’orario né
a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazione. In
questi casi il collaboratore avrà pertanto la possibilità di operare con
flessibilità, ossia, potrà decidere se eseguire la prestazione e in quali
giorni, a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera
e, infine, se e per quanto tempo sospenderla;
5. che il committente si sia impegnato a corrispondere un compenso
sul prodotto realizzato o “venduto” dal collaboratore nell’ambito di una
specifica campagna, eventualmente variabile in maggiorazione al
raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato;
6. che siano state fornite istruzioni di massima da parte del
committente al collaboratore, nell’ambito del potere di coordinamento, circa
una corretta modalità di comportamento dell’operatore, con riferimento alla
descrizione del prodotto o del servizio offerto, nonché alle modalità di
comunicazione delle informazioni (anche ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196
nonché del d.lgs. 6.09.2005, n. 206), ove siano del tutto specificative di
quanto già chiarito nel progetto o programma di lavoro ovvero nel contratto
di collaborazione. Le suddette istruzioni non dovranno, tuttavia, concretizzarsi
in indicazioni di dettaglio riconducibili all’esercizio da parte del
committente di un vero e proprio potere di controllo gerarchico funzionale
alla etero-determinazione della prestazione di lavoro.
In questa prospettiva, laddove non sia presente l’elemento essenziale
della subordinazione, anche i collaboratori trovati a svolgere attività di
promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie in generale, saranno
riconducibili alla fattispecie in oggetto.
Pertanto, ai fini di un corretto utilizzo, sul piano probatorio,
degli indizi ed elementi presuntivi sopra elencati, va ricordato che, ai
sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, le
collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 409, n. 3, del
Codice di Procedura Civile devono essere riconducibili a uno o più progetti
specifici, programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente, ma
«
gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con
la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione della attività lavorativa
».
3. Conclusioni.
Alla luce dei nuovi principi ispiratori dell’attività di vigilanza e
dei nuovi indirizzi operativi sopra delineati, considerato che la finalità
propria dell’attività di vigilanza è quella di garantire l’effettività dei
diritti previdenziali dei lavoratori e che, in quanto attività
amministrativa, la stessa deve ispirarsi ai princìpi di economicità ed
efficienza, sarà necessario attenersi alle citate direttive.
In particolare, occorrerà evitare di dar corso ad ispezioni che,
oltre ad essere eccessivamente dispendiose in termini di impegno e di mezzi
utilizzati, non consentono nemmeno di conseguire un reale ed immediato
vantaggio per l’Istituto in termini di recupero contributivo, considerato
anche il consistente e non sempre favorevole contenzioso che spesso ne
scaturisce.
Tra l’altro, una eccessiva
attenzione per tale fenomeno appare, oggi, ancor meno utile se si considera
che attualmente per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa
è comunque prevista una significativa imposizione contributiva pari
all’aliquota del 24%, manifestazione della volontà del legislatore di
accordare sempre maggiori tutele anche a questo tipo di contratto.
Tali valutazioni dovranno, quindi, essere tenute nella debita
considerazione in sede di programmazione dell’attività di vigilanza, i cui
obiettivi, si ricorda, rimangono quelli del contrasto ad ogni forma di lavoro
nero e di emersione delle aziende totalmente sconosciute all’Istituto.
Il
Direttore generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2