900330 SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 134417 SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI N. 926 Circolare n. 113 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Prestazioni economiche di maternita' per astensione obbligatoria. Lavoratrici mezzadre e colone. Reddito medio giornaliero colonico. Biennio 1982-1983. Riliquidazione. SERVIZIO PRESTAZIONI ASSICURAZIONI GENERALI OBBLIGATORIE N. 134417 SERVIZIO ELABORAZIONE AUTOMATICA DATI N. 926 Roma, 26 maggio 1984 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 113 e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Prestazioni economiche di maternita' per astensione obbligatoria. Lavoratrici mezzadre e colone. Reddito medio giornaliero colonico. Biennio 1982-1983. Riliquidazione. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha stabilito, con Decreto del 30 aprile 1984, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (1), che il reddito medio giornaliero colonico da valere per il biennio 1982-1983, ai fini della determinazione della misura dell'indennita' di maternita' in favore delle lavoratrici mezzadre e colone, e' pari a 27.400 lire. Con circolare n. 134386 A.G.O./83 del 6 aprile 1982 (2) sono state, come noto, fornite istruzioni secondo cui per le lavoratrici agricole il periodo da prendere a riferimento ai fini della determinazione della misura dell'indennita' giornaliera di maternita' per astensione obbligatoria dal lavoro e' l'ultima giornata utile o lavorativa precedente l'inizio della predetta astensione. Pertanto, la prestazione economica in questione deve essere, in via definitiva, corrisposta per l'astensione obbligatoria dal lavoro che ha avuto inizio nel periodo 3 gennaio 1982-2 gennaio 1984 nella misura pari a 21.920 lire (cioe' l'80% di 27.400 lire). Il predetto importo giornaliero sara' erogato, in via provvisoria e salvo conguaglio, anche per i periodi di astensione obbligatoria che hanno avuto inizio successivamente al 2 gennaio 1984. Le Sedi riliquideranno (3) le pratiche di che trattasi utilizzando l'opzione di "riliquidazione singola pratica"; per l'individuazione delle pratiche liquidate alle lavoratrici mezzadre e colone potra' essere attivata l'opzione 12 sub opzione 1, di estrazione selettiva dell'archivio, dopo aver fornito come elementi di selezione: il periodo decorrente "DA 0182 A ..." ed il codice di qualifica "CM" (v. parte 3a circolare n. 805 E.A.D./259 del 27 dicembre 1982 in Atti ufficiali 1982, pag. 3743). IL DIRETTORE GENERALE FASSARI --------------------------- (1) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73. (2) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1420. (3) Le pratiche concernenti i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro che hanno avuto inizio il 1 o il 2 gennaio 1982, periodi indennizzati nella misura di 16.400 lire, cioe' l80% dell'importo di 20.500 lire indicato dal D.M. 10 novembre 1982 di cui alla circolare n. 134398 A.G.O./9 del 10 gennaio 1983, in Atti ufficiali 1983, pag. 194, non devono, ovviamente, essere riliquidate.