Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 21 del 31/01/2011
Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito
Coordinamento
Generale Medico Legale
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
31/01/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
21
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Art.
25 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
SOMMARIO
:
Trasmissione
telematica dei certificati di malattia ai sensi dell’art. 25 della legge n.
183/2010.
L’art. 25 della legge n. 183/2010 ha
stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore
privato, le modalità relative al rilascio e alla trasmissione della
certificazione di malattia vengano uniformate a quelle già previste per i
lavoratori del settore pubblico ai sensi dell’art. 55-septies del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Ciò al fine di assicurare un quadro
completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato e una
maggiore efficacia al sistema dei controlli.
Con tale disposizione si è voluto
compiere un ulteriore passo in avanti nel processo di telematizzazione in corso
mediante il riconoscimento dell’obbligo, per i medici del SSN o con esso
convenzionati, di utilizzare le modalità di trasmissione telematica dei
certificati attestanti la malattia dei lavoratori di datori di lavoro privati.
L’eventuale inosservanza di tale obbligo comporta l’irrogazione di sanzioni
disciplinari nei confronti dei medici inadempienti, così come previsto nella
circolare 1 del 19.3.2010 del Dipartimento della Funzione pubblica e del
Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e
innovazione tecnologica.
Peraltro, la legittimazione
istituzionale a ricevere tale certificazione è sancita dal medesimo art. 25
laddove recita “al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per
malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di
controllo delle stesse”, in tutti i casi di assenza per malattia dei lavoratori
di datori di lavoro privato è prevista la modalità di trasmissione telematica dei
certificati di malattia, mediante accesso al Sistema di Accoglienza Centrale
(SAC).
Infatti, la normativa vigente (tra
le diverse norme si citano l’art. 5 della legge n. 300/1970 nonché l’art. 5, c.
12, del decreto legge n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983) assegna
all’Istituto l’obbligo di effettuare visite mediche domiciliari anche dietro
richiesta del datore di lavoro privato e nei confronti di lavoratori non
assicurati Inps.
L’art. 25 in esame non intende invece apportare alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale
inerente la prestazione economica dell’indennità di malattia erogata dall’Inps
ai lavoratori del settore privato ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legge n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e successive
modificazioni.
Pertanto, rimane sempre riconosciuta
al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante,
anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la
certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa.
Il Direttore
Generale
Nori