Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 25 del 04/02/2011
Direzione Centrale
Prestazioni a sostegno del Reddito
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
04/02/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
25
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Importi massimi dei
trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione ed importo
dell’assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2011.
SOMMARIO
:
Si
riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2011, degli importi massimi dei
trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione – al lordo
ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura
dell’importo mensile dell’assegno per l’attività socialmente utili.
Premessa.
L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007
prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui
all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n.
427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti
di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione, relativi agli importi
mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei
ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per
l’applicazione del massimale più alto – sono determinati nella misura del 100
per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2.
Trattamenti di integrazione salariale.
Si
riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale
di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’art. 1, comma 5,
della legge 19 luglio 1994, n. 451, e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la
quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli
importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione
prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è
pari al 5,84 per cento
Trattamenti di
integrazione salariale
Retribuzione
(euro)
Tetto
Importo
lordo (euro)
Importo
netto (euro)
Inferiore
o uguale a
1.961,80
Basso
906,80
853,84
Superiore
1.961,80
Alto
1.089,89
1.026,24
Detti
importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto
dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura
ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi
in favore delle imprese del settore edile e lapideo
per intemperie
stagionali
.
Trattamenti di
integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali
)
Retribuzione
(euro)
Tetto
Importo
lordo (euro)
Importo
netto (euro)
Inferiore
o uguale a
1.961,80
Basso
1.088,16
1.024,61
Superiore
1.961,80
Alto
1.307,87
1.231,49
3.
Indennità di mobilità.
Si
riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale
dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in
relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010, nonché la
retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il
massimale più alto.
Gli
importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione
prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente
è pari al 5,84 per cento.
Indennità di
mobilità
Retribuzione
(euro)
Tetto
Importo
lordo (euro)
Importo
netto (euro)
Inferiore
o uguale a
1.961,80
Basso
906,80
853,84
Superiore
1.961,80
Alto
1.089,89
1.026,24
4.
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia.
Per
i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per
l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n.
223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio
1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo
3.
Per
i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia
di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato
ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato,
per l’anno 2011, in: euro
592,89
che al netto della riduzione del 5,84
per cento è pari ad euro
558,27.
5.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola.
Gli
importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola
con requisiti normali, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26
della legge 41/86, sono pari, per il 2011, ad euro
906,80
e ad euro
1.089,89.
Per
quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con
requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da
liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2010, trovano
invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella
circolare n
18
del
5/2/2010
(euro
892,96
ed euro
1.073,25
).
6.
Assegno per attività socialmente utili.
L’importo
mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente
utili è pari, dal 1° gennaio 2011, ad euro
541,38
.Anche a tale
prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge 41/86.
Per
quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, si precisa che per tale prestazione non operano né la
rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge
17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro
413,16
mensili.
Il Direttore
Generale
Nori