Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 33 del 10/02/2011
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di
Gestione
Coordinamento Generale Statistico Attuariale
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
10/02/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
33
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Controllo delle
principali prestazioni previdenziali, sgravi e riduzioni contributive poste a
conguaglio nel quadro D del modello Dm10 - Conguaglio delle indennità di
malattia.
SOMMARIO
:
1. Premessa
2. Il quadro D del modello
DM10
3. Analisi dell’indice di
rischio per i conguagli di malattia
4. Attività di verifica
amministrativa
A) Fase preliminare
B) Fase istruttoria
C) Fase conclusiva
5. Conclusione
dell’attività
Si fa seguito alla circolare n. 23
del 16 febbraio 2010 per dare avvio al processo di controllo degli importi
posti a conguaglio nel quadro D del DM10 e fornire le specifiche istruzioni
operative relativamente all’attività di verifica amministrativa sul conguaglio
delle indennità di malattia.
1. Premessa
L’Istituto,
con la circolare n. 102 del 12 agosto 2009, emanata in applicazione delle
determinazioni del Commissario Straordinario n. 36 e n. 140 del 2009, ha delineato il proprio nuovo modello organizzativo descrivendo le nuove attività e le nuove
funzioni delle proprie strutture centrali e periferiche.
Nel
quadro della rinnovata organizzazione, con la circolare n. 23 del 16 febbraio
2010 si è provveduto a fornire le prime indicazioni organizzative e
amministrative finalizzate alla concreta attuazione della nuova funzione di
accertamento e verifica amministrativa, da intendersi come sforzo proattivo
dell’Istituto finalizzato alla rimodulazione dei rapporti con il soggetto
contribuente che dovrà, tra l’altro, portare ad un’attività costante di analisi
sistematica sui comportamenti irregolari.
Questa
nuova modalità di lavoro ha lo scopo principale di ridurre l’area di incertezza
nell’analisi dei dati contributivi, di accrescere significativamente il livello
di conformità al sistema normativo e procedurale delle dichiarazioni
contributive, nonché di elevare a sistema i controlli automatizzati basati su
sistemi predittivi.
L’attività
di verifica amministrativa è finalizzata all’analisi delle denunce retributive
e contributive aziendali, al fine di individuare situazioni “anomale”, da
sottoporre a specifico controllo, attraverso controlli incrociati con dati
interni ed esterni ( dati contributivi e retributivi, denunce fiscali, modello
770, etc).
Tale
obiettivo sarà perseguito anche attraverso una attenta verifica degli importi
posti a conguaglio, da parte delle aziende, nel quadro D del modello DM10.
L’elevata
variabilità dei dati contenuti nel quadro D, riconducibile ad ogni particolare
situazione aziendale che rende “unica” l’azienda stessa, rende necessaria una
maggiore e più accurata valutazione amministrativa di alcuni aspetti
significativi: “personalità” dell’azienda, “cluster” di appartenenza,
comportamento contributivo e fiscale , tipologia di lavoratori alle dipendenze
e localizzazione dell’attività, raffronto con aziende omogenee attraverso
un’analisi comparata, esame di ciascuna tipologia di conguagli dichiarati nel
quadro D e quantificazione degli stessi, che va ad aggiungersi ai controlli
formali automatizzati già in uso, mirati a focalizzare le diverse tipologie di
irregolarità contributive.
La
personalità dell’azienda può essere studiata attraverso la correttezza dei
comportamenti aziendali, comportamenti che possono essere valutati attraverso
un rapporto di
“qualità contributiva”
, laddove i flussi retributivi e
contributivi appaiono corretti ed un rapporto di
“quantità contributiva”
laddove alcuni fenomeni riconducibili ad un eccessivo uso del part-time oppure
una percentuale di importi conguagliati superiore alla media possono offrire
degli “alert” sulla strumentalizzazione di tipologia di lavoratori o di
conguagli sulla contribuzione da versare che impongono una verifica a tutto
tondo dell’azienda.
Tale
procedimento di verifica deve tendere, laddove la situazione aziendale lo
richiedesse, alla piena integrazione tra le diverse fasi dell’attività amministrativa
e l’attività di vigilanza ispettiva.
In
altri termini, il procedimento di verifica amministrativa potrà concludersi:
·
con il recupero degli
importi posti indebitamente a conguaglio, in tutti i casi in cui si evidenzi la
non congruità degli elementi presenti negli archivi o gli ulteriori elementi
prodotti dal contribuente in sede di contraddittorio siano tali da consentire
l’immediata quantificazione della contribuzione erroneamente conguagliata;
·
con l’impulso all’attività
di vigilanza ispettiva, nei casi in cui emerga la necessità di verificare l’azienda
nella sua interezza.
L’accesso
ispettivo quindi verrà attivato sistematicamente su tutte le situazioni
ritenute ad alto rischio di evasione contributiva.
L’analisi
della posizione contributiva del soggetto contribuente, effettuata attraverso
un vero e proprio controllo sostanziale degli importi conguagliati ed il
successivo riscontro dei risultati ottenuti, per il tramite del Coordinamento
Generale Statistico Attuariale, renderà possibile l’elaborazione di indicatori
di rischio comportamentale che consentiranno la messa a punto di nuovi indici
di rischio e quindi di procedere a nuovi e più mirati controlli.
2. Il quadro D del modello DM10
Com’è noto, il modello DM10 è stato
utilizzato dal datore di lavoro per denunciare all'Inps le retribuzioni mensili
corrisposte ai lavoratori dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale
conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'Inps, degli sgravi e
delle riduzioni o agevolazioni contributive.
Attualmente, le informazioni
contributive già contenute nel DM10, pervengono, congiuntamente ad altri dati
aziendali, con il sistema Uniemens che è il risultato dell’unificazione degli
adempimenti contributivi (Dm10) e retributivi (Emens) posti a carico del datore
di lavoro.
I
modelli Dm10, trasmessi mensilmente “on/line”, riportano le informazioni
relative agli adempimenti contributivi suddivise nei diversi quadri di cui il
modello si compone.
Gli
importi relativi alle prestazioni previdenziali anticipate dal datore di lavoro
e conguagliate con i contributi dovuti, gli sgravi e le riduzioni contributive
sono esposti nel quadro “D” del DM10.
Al
riguardo, nell’ambito di questa attività, si è deciso di focalizzare
l’attenzione, in prima battuta, sui conguagli esposti nel quadro D del DM10 a
titolo di indennità di malattia.
Le successive fasi di controllo degli
importi posti a conguaglio nel quadro D si estenderanno a tutte le prestazioni
anticipate per conto dell'Inps ( ad esempio assegni al nucleo familiare, etcc) ,
agli sgravi e alle riduzioni contributive.
3. Analisi dell’indice di rischio per i conguagli di malattia
L’attività
di analisi, per individuare l’indice di rischio per il conguaglio malattia ed
estrarre le aziende da sottoporre a verifica, è stata effettuata congiuntamente
al Coordinamento Generale Statistico Attuariale.
Tale
attività ha portato all’individuazione di probabili situazioni di non
congruità, che definiamo:
-
“formale”,
per la mancata corrispondenza tra le giornate di malattia dichiarate, i
conguagli effettuati ed i certificati medici che attestano l’evento di
malattia;
-
“sostanziale”,
per lo scompenso tra l’attività produttiva aziendale e l’elevato numero di
giornate di malattia conguagliate che, di fatto, dovrebbero ridurre tale
attività.
L’attività
di verifica amministrativa tenderà, quindi, da una parte a recuperare, ove
necessario, la contribuzione indebitamente conguagliata per effetto di fenomeni
di malattia per i quali non è stata prodotta la dovuta certificazione medica,
dall’altra a individuare improbabili eventi di malattia conguagliati o
eventuali rapporti di lavoro non dichiarati, anche attraverso l’attivazione di
specifiche attività di vigilanza per le quali la funzione di verifica
amministrativa svolge un ruolo di impulso.
Un
confronto costruttivo con le aziende sottoposte a verifica dovrà prevedere, ove
necessario, la richiesta di documentazione inerente le giornate di malattia, ed
attività di accertamento e verifica dei rapporti di lavoro per i quali è stata
dichiarata “l’assenza” a seguito di malattia nel periodo contributivo in esame.
Al
fine di individuare correttamente le dinamiche del fenomeno in esame si è
tenuto conto di una serie di dati presenti negli archivi interni (DM, E-mens,
certificati di malattia, visite mediche di controllo), creando un “data base”
integrato da arricchire con ulteriori informazioni provenienti da archivi
esterni (ad esempio, le dichiarazioni fiscali).
I
dati integrati sono stati esaminati con tecniche parametriche aventi
l’obiettivo di individuare un indice di rischio aziendale la cui realizzazione
è stata effettuata con particolare riferimento a quelle variabili esplicative
che maggiormente lo possono influenzare, quali ad esempio la variabile
geografica, quella settoriale e quella aziendale.
In
questa prima fase le elaborazioni hanno portato ad individuare un lotto di
aziende attive con un elevato valore dell’indice di rischio; tali aziende hanno
dimensione compresa tra 3 e 10 dipendenti, e non hanno mai richiesto
l’effettuazione di visite di controllo per i propri dipendenti.
La
lista delle aziende estratte verrà trasmessa tramite PEI alle sedi Regionali che
provvederanno ad inoltrarle alle competenti Sedi provinciali.
A
conclusione di questa fase, che non dovrà protrarsi oltre il 31 marzo 2011, le
risultanze delle verifiche effettuate andranno ad arricchire il “data base”
integrato su cui verrà costruito un modello statistico predittivo che
consentirà di associare ad ogni azienda uno “score” di probabilità di
inadeguatezza dei conguagli per malattia e, conseguentemente, di individuare le
aziende più a rischio.
Al
fine di avere a disposizione ulteriori dati significativi per le nuove
elaborazioni, il “file” che verrà trasmesso conterrà, oltre all’elenco delle
aziende, anche altri campi relativi ad informazioni e notizie che dovranno
essere acquisite nelle varie fasi dell’attività di verifica.
4. Attività di verifica amministrativa
L’iter
procedurale da seguire, relativamente al controllo del conguaglio di malattia
esposto nel quadro D, dovrà concretizzarsi nei seguenti tre momenti di uguale
importanza.
A) Fase preliminare:
1)
composizione
della prima parte del “file” con le notizie che vanno ad integrare la posizione
della singola azienda, intesa anche come lavoratore autonomo, oppure come
committente o socio, etc;
2)
controllo
sulla documentazione relativa ai periodi di malattia provvedendo, in caso di
carenza e previa verifica anche dei certificati cartacei pervenuti, a
richiederla all’azienda;
3)
predisposizione
della documentazione reddituale per l’anno o gli anni interessati alla
verifica.
B) Fase istruttoria:
1)
momento del
contraddittorio con l’azienda al fine di verificare la congruenza tra
l’attività aziendale e la diminuzione della forza lavoro;
2)
redazione
dell’apposito questionario relativo alle informazioni e notizie di interesse
per le lavorazioni successive;
3)
verifica
della documentazione aziendale (libri paga e matricola, LUL).
C) Fase conclusiva:
1)
analisi
della documentazione acquisita;
2)
valutazione
approfondita sulle osservazioni fatte dal titolare dell’azienda (o dall’intermediario);
3)
stesura di
un documento conclusivo sulla congruità riscontrata che dovrà essere esaustivo
in tutti i suoi aspetti;
4)
eventuale
recupero contributivo, qualora ne ricorrano i presupposti e comunque in tutti i
casi in cui la documentazione medica risulti carente;
5)
attivazione
della vigilanza nei casi in cui le informazioni fornite non siano state
ritenute sufficienti o perlomeno probanti relativamente alla congruità.
Con
riferimento a tale ultimo punto, l’attività di vigilanza dovrà essere attivata
in tempi brevi in quanto una verifica completa della situazione delle aziende
interessate potrà dare
un significativo apporto
per inquadrare nella
giusta dimensione la problematica in esame.
Inoltre,
le informazioni delle risultanze ispettive andranno ad arricchire il “data base”
integrato, contribuendo a migliorare la costruzione dello “score” di
probabilità.
5. Conclusione dell’attività
La
seconda fase di controllo degli importi posti a conguaglio relativamente alle
indennità di malattia sarà estesa ad una più ampia platea di aziende che, sulla
base delle elaborazioni effettuate presenteranno un elevato indice di rischio.
L’affinamento
dei metodi di indagine che sarà conseguito anche con l’acquisizione delle
informazioni e delle notizie da parte degli operatori addetti alle attività di
verifica amministrativa, permetterà di strutturare i sistemi di analisi sulla
congruità contributiva, rilevata anche con gli effetti dei cosiddetti
conguagli, nonché su tutti i dati dichiarati che incidono sull’ammontare della
contribuzione da versare.
Il Direttore
Generale
Nori