Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 35 del 11/02/2011
Direzione centrale entrate
Direzione centrale pensioni
Direzione centrale bilanci e servizi fiscali
Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
11/02/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
35
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n.
6
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Soppressione
dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST).
Aspetti
contributivi legati al trasferimento all’Istituto delle funzioni già
esercitate da IPOST. Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni
al piano dei conti.
SOMMARIO
:
Istruzioni relative al versamento
dei contributi dovuti per i lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza ed
alle gestioni previdenziali ed assistenziali dell’Istituto Postelegrafonici.
Istruzioni per la rilevazione contabile.
PREMESSA
L’art.
7, co. 2, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge
30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione, a far tempo dal 31 maggio
2010, dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST).
Il
successivo terzo comma ha disposto il trasferimento delle funzioni dell’IPOST
all’INPS, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
Con
la presente circolare vengono illustrate le istruzioni relative alla
compilazione delle denunce mensili ed al versamento dei contributi dovuti per i
lavoratori già iscritti al Fondo di quiescenza ed alle gestioni previdenziali
ed assistenziali obbligatorie dell’Istituto Postelegrafonici.
L’IPOST,
ente pubblico non economico, ha gestito forme di previdenza, assistenza,
credito e mutualità a favore del personale dipendente di Poste Italiane S.p.a.
e società collegate.
L’organizzazione
e le funzioni dell’Istituto, già disciplinate dal D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542,
sono state rideterminate dal D.M. 12 giugno 1995, n. 329 e dal D.M. 18 dicembre
1997, n. 523, anche in relazione ai nuovi compiti attribuiti all’ente dall’art.
6 del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n.
71.
In
particolare, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12 giugno 1995, n. 329, l’Istituto
Postelegrafonici provvedeva ad erogare il trattamento di quiescenza e
previdenza nonché le prestazioni di assistenza e mutualità in favore degli
iscritti sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di
accordi di lavoro.
1.
Contribuzioni dovute per il finanziamento dei trattamenti di quiescenza e
previdenza in favore degli iscritti ex IPOST
Le
prestazioni di quiescenza e previdenza erogate, rispettivamente, dalla gestione
quiescenza nonché dalla gestione assistenza e dalla gestione fondo credito,
sono finanziate da contribuzione obbligatoria posta a carico di Poste Italiane
s.p.a. e degli altri datori di lavoro già tenuti al versamento della predetta
contribuzione nei confronti di IPOST, nonché degli iscritti stessi, tramite
prelievo sulla retribuzione mensile.
Nei
successivi paragrafi vengono indicate, per ciascun fondo, le basi imponibili ai
fini contributivi nonché le relative aliquote.
2.
Fondo quiescenza
L’INPS,
in virtù dell’assegnazione delle funzioni già attribuite all’IPOST, provvede –
ai sensi dell’art. 6, comma 7, del D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito
con modificazioni nella legge n. 71/1994 (all. 1) – alla erogazione del
trattamento di quiescenza in favore degli iscritti ”
applicando le norme
previste per il personale statale
” dal D.P.R. n. 1092/1973 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Con
riferimento all’IPOST tale obbligo era stato ribadito dall’art. 53, comma 6,
della legge n. 449/97 (all. 2).
2.1
Determinazione della base imponibile contributiva
Ai
fini della determinazione della base imponibile su cui opera il prelievo
contributivo, trova applicazione la normativa di cui al D.P.R. n. 1092/1973,
come modificata dall’art. 15, comma 1, della legge n. 724/1994, secondo cui “c
on
decorrenza dal 1 gennaio 1995, ai soli fini dell’assoggettamento a ritenuta in
conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni
pensionabili, con esclusione dell’indennità integrativa speciale di cui alla
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e
degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari
funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi
diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale
prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177
”
.
Successivamente
l’art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995 (all. 3) ha stabilito che, a far
tempo dall’1.1.1996, ha stabilito che, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’AGO, si applica, ai fini della
determinazione della base contributiva e pensionabile, l’art. 12 della legge n.
153/1969 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il
successivo comma 10 ha specificato che “
nei casi di applicazione dei commi 1
e 2 dell’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro della
quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma
9 opera per la parte eccedente l’incremento della base pensionabile previsto
dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177
”
.
Dal
combinato disposto delle predette norme deriva pertanto che le competenze
accessorie sono assoggettabili a contribuzione ex art. 12 della legge n. 153/1969
solo per la eventuale parte eccedente la maggiorazione del 18% della base
imponibile di cui all’art. 15, co. 1, legge n. 724/94 (all. 4).
2.2
Aliquota contributiva
L’articolo
1, comma 240, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto che "
a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 dicembre 1996, il
contributo a carico dell’Ente poste italiane per il trattamento di quiescenza
degli iscritti all’Istituto postelegrafonici e’ elevato al 23,80 per cento
della retribuzione imponibile. L’aliquota contributiva a carico dei lavoratori
dell’Ente poste italiane iscritti all’Istituto postelegrafonici e’ fissata
nella misura dell’8,55 per cento, comprensiva degli incrementi contributivi di
cui all’articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
"
Successivamente,
l’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto che "
con effetto dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di
finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle
forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento,
per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento,
le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma
delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento
".
Al riguardo, si veda la circolare n. 23 del 24.1.2007.
Pertanto
dal 1° gennaio 2007 l’aliquota di finanziamento del trattamento di quiescenza è
pari a 32,65%, di cui 23,80% a carico del datore di lavoro e 8,85% a carico del
lavoratore.
3.
Gestione assistenza. Base imponibile ed aliquota contributiva
L’erogazione
di benefici assistenziali a favore dei figli degli iscritti all’IPOST (borse
di studio, centri vacanze, sussidi scolastici, ecc.) è alimentata dal
contributo di cui all’art. 3, della legge n. 1408/1942 e all’art. 3, co. 3,
della legge n. 208/1952 (all. 5).
Tale
norma pone a totale carico dei lavoratori iscritti alla gestione il versamento
di un contributo pari allo 0,40%, calcolato sull’80% delle voci retributive
fisse (stipendio tabellare, aggiunta di famiglia, indennità pensionabile ed
indennità di funzione, calcolati al netto delle relative ritenute previdenziali),
come chiarito dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con circolari 23
gennaio 1974 n. 4 e 19 febbraio 1974, n. 11.
4.
Gestione fondo credito. Base imponibile e aliquota contributiva
Detta
gestione eroga piccoli prestiti e prestiti pluriennali in favore degli
iscritti. Per il finanziamento della gestione è dovuto, a carico dei soli lavoratori
iscritti, ai sensi dell’art. 1, commi 242 e 246, della legge n. 662/1996 (all.
6), un contributo obbligatorio pari allo 0,35% della retribuzione contributiva
e pensionabile determinata ai sensi dell’art. 2, commi 9 e 10, della legge 8
agosto 1995, n. 335.
Il
contributo dello 0,35% in argomento è, pertanto, calcolato sulla stessa base
imponibile del contributo dovuto al fondo quiescenza, illustrato al precedente
p. 2.1.
5. Istruzioni
operative.
5.1 Codifica
aziende.
Alle
posizioni contributive riferite a Poste Italiane S.p.A. e agli altri datori di
lavoro già tenuti al versamento dei contributi all’ex-Ipost, sarà
automaticamente assegnato, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2011” il codice di autorizzazione
“1V”
, che assume il nuovo significato di “
posizione
relativa a personale iscritto ex-IPOST
”.
5.2
Modalità di versamento.
Gli
oneri relativi alle contribuzioni sopra descritte confluiranno nel saldo
dell’UniEmens, insieme con le contribuzioni cd. minori che le aziende di cui al
punto 5.1 erano già solite dichiarare. Il versamento andrà pertanto effettuato
complessivamente, utilizzando il modello F24 con causale “DM10”, entro il 16
del mese successivo a quello di riferimento.
5.3
Modalità di esposizione nel flusso UniEmens individuale.
Si
riepilogano di seguito le istruzioni per la compilazione del flusso UniEmens,
che meglio saranno specificate all’interno del documento tecnico reperibile sul
sito Internet dell’Istituto.
Nel
flusso UniEmens individuale i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro in
parola, saranno individuati all’interno dell’elemento <
DatiRetributivi
>
con il nuovo codice <
TipoLavoratore
> “
PS
” avente il
significato di “lavoratori iscritti ex-IPOST”.
Si
precisa che i dipendenti con qualifica di dirigente iscritti all’ex’IPOST
dovranno essere indicati nel flusso UniEmens valorizzando in corrispondenza
dell’elemento <
TipoContribuzione
> il codice “
61
”, al posto del tipo contribuzione “72”, finora utilizzato.
·
Nell’elemento
<Imponibile> andrà indicata la somma degli elementi imponibili fissi e
accessori corrisposti nel mese, con esclusione della maggiorazione del 18%.
Nell’elemento
<Contributo> andrà indicato l’importo della contribuzione dovuta (IVS,
contribuzioni minori) calcolata sull’imponibile di cui sopra.
·
Per
il versamento del contributo dovuto alla gestione Fondo Credito dovrà essere
valorizzato l’elemento <
AltreADebito
> indicando in corrispondenza
dell’elemento <
CausaleADebito
> il nuovo codice causale “
M174
”;
in corrispondenza dell’elemento <
AltroImponibile
> andrà indicato l’imponibile,
come meglio specificato al precedente punto 4, sul quale è calcolato il
contributo e nell’elemento <
ImportoADebito
> l’importo del
contributo stesso.
·
Per
il versamento della contribuzione dovuta alla Gestione Assistenza dovrà essere
valorizzato l’elemento <
AltreADebito
> indicando in corrispondenza
dell’elemento <
CausaleADebito
> il nuovo codice causale “
M175
”;
in corrispondenza dell’elemento <
AltroImponibile
> andrà indicato l’imponibile,
come meglio specificato al precedente punto 3, sul quale è calcolato il
contributo e nell’elemento <
ImportoADebito
> l’importo del
contributo stesso.
·
Infine,
nell’elemento <
FondoIntegrativo
> andrà valorizzato l’elemento <
ImponibileFondoIntegr
>
indicando l’eventuale differenza tra la maggiorazione del 18% e le competenze
accessorie e nell’elemento <
ContributoFondoIntegr
> l’importo
della sola contribuzione IVS calcolato sul suddetto imponibile.
Il datore di lavoro dovrà altresì
valorizzare,
all’interno dell’elemento <
FondiSpecial
i>, i
seguenti nuovi elementi:
Elemento <
ExIPOST
> che
contiene i seguenti elementi:
<
DatiMese
>
Le
retribuzioni presenti nei dati mese vengono esposte facendo riferimento a
quanto effettivamente corrisposto.
<
PreavvisoIPOST
>
Contiene
le retribuzioni particolari calcolate sull
’
indennità
sostitutiva del mancato preavviso.
<ContribSindAnnoIPOST>
Elemento
obbligatorio se <TipoLavoratore>
PS
e presente CA
1V
.
Contribuzione
integrativa sindacalisti ex L.177/76.
Ø
All’interno
dell’elemento <
DatiMese
> andranno valorizzati poi seguenti
elementi:
Elemento
<
Retribuzioni
> che contiene i seguenti elementi:
<
Retribuzione177
>
Elemento
obbligatorio che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).
Retribuzione
ex art 15 L.177/76, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore
indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità
degli importi.
<
GiorniRetribuitiIPOST
>
Elemento
obbligatorio che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).
Giorni (secondo
i criteri dell’anno commerciale) per il diritto a pensione e, in mancanza dell’elemento
<GiorniUtili>, per il calcolo della pensione – al netto delle assenze
integrabili con accredito figurativo.
<GiorniUtili>
Devono
essere presenti in caso di rapporto di lavoro di part-time. Indicano il valore
dei giorni utili per il calcolo di pensione.
<Tredicesima>
Importo
della tredicesima mensilità – è presente solo nel mese di corresponsione. Il
valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la
generalità degli importi.
<CompetenzeAccessorie
>
Importo
delle competenze accessorie. Il valore indicato deve essere conforme alle
caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<IndennitaIntegrSpec>
Elemento
obbligatorio, che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).
Importo
dell’indennità integrativa speciale. Il valore indicato deve essere conforme
alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<RetribuzioneUltimoGiorno>
che
contiene i
seguenti elementi :
<Retribuzione177>
Elemento
obbligatorio.
Retribuzione
mensile ex art 15 L.177/76 con esclusione della maggiorazione del 18%.
spettante all’ultimo giorno. Il valore indicato deve essere conforme alle
caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<IndennitaIntegrSpec>
Elemento
obbligatorio, che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).
Importo
dell’indennità integrativa speciale dell’ultimo giorno. Il valore indicato deve
essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<Benefici336>
Importo dei benefici di cui alla
legge 336/1970. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche
previste per la generalità degli importi.
Elemento
<Figurativi>
che
contiene i seguenti elementi:
<Retribuzione177>
Elemento
obbligatorio.
Retribuzione
ex art 15 L.177/76, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore
indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità
degli importi.
<GiorniRetribuitiIPOST>
Elemento
obbligatorio.
Giorni
(secondo i criteri dell’anno commerciale) accreditabili in modo figurativo per
il diritto a pensione e, in mancanza dell’elemento <GiorniUtili>, per il
calcolo della pensione.
<GiorniUtili>
Devono
essere presenti in caso di rapporto di lavoro di part-time. Indicano il valore
dei giorni utili per il calcolo di pensione.
<Tredicesima>
Importo
della tredicesima mensilità – è presente solo nel mese di corresponsione. Il
valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la
generalità degli importi.
<CompetenzeAccessorie>
Importo
delle competenze accessorie. Il valore indicato deve essere conforme alle
caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<IndennitaIntegrSpec>
Elemento
obbligatorio, che, ove previsto, può assumere il valore 0 (zero).
Importo dell’indennità integrativa
speciale. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste
per la generalità degli importi.
Ø
All’interno
dell’elemento <
PreavvisoIPOST
> andranno valorizzati poi seguenti
elementi:
<Retribuzione177>
Può essere
presente anche NON contestualmente alla data di cessazione. In tal caso sarà
considerato aggiuntivo di quanto a suo tempo dichiarato all’atto della
cessazione.
Retribuzione
ex art 15 L.177/76, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore
indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità
degli importi.
<GiorniRetribuitiIPOST>
Elemento
obbligatorio quando il preavviso viene espresso contestualmente alla data di
cessazione. Diversamente, non deve essere presente.
Giorni
(secondo i criteri dell’anno commerciale) per il diritto a pensione e, in
mancanza dell’elemento <GiorniUtili>, per il calcolo della pensione.
<GiorniUtili>
Elemento
obbligatorio quando il preavviso viene espresso contestualmente alla data di
cessazione e limitatamente ai lavoratori a tempo parziale. Diversamente, non
deve essere presente.
Indicano il
valore dei giorni utili per il calcolo di pensione.
<Tredicesima>
Importo
della tredicesima mensilità: è presente solo se corrisposta. Il valore indicato
deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli
importi.
<CompetenzeAccessorie>
Importo
delle competenze accessorie. Il valore indicato deve essere conforme alle
caratteristiche previste per la generalità degli importi.
<IndennitaIntegrSpec>
Può essere
presente anche NON contestualmente alla data di cessazione. In tal caso sarà
considerato aggiuntivo di quanto a suo tempo dichiarato all’atto della
cessazione.
Importo dell’indennità integrativa
speciale. Il valore indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste
per la generalità degli importi.
Ø
All’interno
dell’elemento <
ContribSindAnnoIPOST
> andranno valorizzati poi
seguenti elementi:
<Anno>
Attributo
obbligatorio.
Anno di riferimento della
contribuzione aggiuntiva espresso nel formato “AAAA”.
<Retribuzione177>
Elemento
obbligatorio.
Retribuzione
ex art 15 L.177/76, con esclusione della maggiorazione del 18%. Il valore
indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità
degli importi.
<Tredicesima>
Importo della tredicesima mensilità
– è presente solo se il periodo comprende il mese di corresponsione. Il valore
indicato deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità
degli importi.
6. Istruzioni
contabili.
In
sede di bilancio di previsione per l’esercizio 2011, è stata istituita
un’apposita gestione per tenere conto della specificità della normativa che
regolamentava l’ex Ipost:
FT –
Gestione speciale di previdenza per il personale delle “Poste Italiane S.p.A.”-
Art. 7, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30
luglio 2010, n. 122
La
gestione è articolata in tante contabilità separate per quante sono le
tipologie di attività da rappresentare. In particolare, per ciò che riguarda la
rilevazione della contribuzione dovuta per i lavoratori già iscritti al Fondo
di quiescenza, alla Gestione assistenza e al Fondo credito, le contabilità
separate sono le seguenti:
FTR –
Gestione assicurativa a ripartizione, che rileva i fatti connessi con
l’erogazione del trattamento pensionistico al personale postelegrafonico;
FTU –
Gestione assistenza, che rileva i fatti connessi con l’erogazione di benefici
di natura assistenziale a favore dei figli dei dipendenti postelegrafonici e
dei pensionati ex Ipost;
FTV – Fondo
credito, che rileva i fatti connessi con l’erogazione di piccoli prestiti e
prestiti pluriennali a favore del personale postelegrafonico.
Ai
fini della rilevazione contabile delle somme esposte dai datori di lavoro nel
modello UniEmens per la contribuzione obbligatoria, secondo le modalità
indicate nei precedenti punti, sono istituiti i seguenti conti:
Contributo IVS per il
finanziamento del trattamento di quiescenza
FTR21110 – per i contributi di
competenza degli anni precedenti;
FTR21170 – per i contributi di
competenza dell’anno in corso
Contributo per il finanziamento
dei benefici assistenziali
FTU21110 – per i contributi di
competenza degli anni precedenti;
FTU21170 – per i contributi di
competenza dell’anno in corso
Contributo per il finanziamento
dei piccoli prestiti e prestati pluriennali
FTV21110 – per i contributi di
competenza degli anni precedenti;
FTV21170 – per i contributi di
competenza dell’anno in corso
I
suddetti conti vengono riportati nell’allegato n. 7.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato n. 7
VARIAZIONE AL
PIANO DEI CONTI
Tipo
variazione
I
Codice
conto
FTR21110
Denominazione
completa
Contributi
dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza degli anni
precedenti
Denominazione
abbreviata
CTR
EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.P.
Tipo
variazione
I
Codice
conto
FTR21170
Denominazione
completa
Contributi
dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza dell'anno in
corso
Denominazione
abbreviata
CTR
EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.C.
Tipo
variazione
I
Codice
conto
FTU21110
Denominazione
completa
Contributi
dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza degli anni precedenti
Denominazione
abbreviata
CTR
EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.P.
Tipo
variazione
I
Codice
conto
FTU21170
Denominazione
completa
Contributi
dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al versamento
con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza dell'anno in corso
Denominazione
abbreviata
CTR
EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.C.
Tipo
variazione
I
Codice
conto
FTV21110
Denominazione
completa
Contributi
dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza degli anni
precedenti
Denominazione
abbreviata
CTR
EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.P.
Tipo
variazione
I
Codice
conto
FTV21170
Denominazione
completa
Contributi
dovuti per i lavoratori ex Ipost da aziende tenute alla denuncia e al
versamento con il sistema di cui al D.M. 5/2/69 - di competenza dell'anno in
corso
Denominazione
abbreviata
CTR
EX IPOST DA AZIENDE SISTEMA EX DM 5-2-69 - A.C.
Allegato
N.1Allegato
N.2Allegato
N.3Allegato
N.4Allegato
N.5Allegato
N.6