Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 38 del 22/02/2011
Direzione centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
22/02/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
38
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Lavoratori
autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2011
SOMMARIO
:
1.
versamenti volontari nelle gestioni artigiani e commercianti
2. versamenti volontari nella
Gestione separata
1)
Artigiani e Commercianti
Il contributo
dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni
degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come
è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3
della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v.
circolare n. 96 del 2003
).
La relativa
contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il
versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto
classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da
attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente
inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di
attività.
L’importo dei
contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per
il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
Artigiani
Commercianti
titolari di
qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni
20,00 %
20,09 %
collaboratori di
età non superiore ai 21 anni
17,00 %
17,09 %
Sulla base delle
predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le
tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2011.
I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei
redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei
redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione
mensile relativi alle predette classi.
ARTIGIANI
Classi
di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza
1/01/2011)
Classi di reddito
Reddito medio
imponibile
Contribuzione
mensile
20%
17%
1
Fino € 14.552
14.552
242,53
206,15
2
da € 14.553 a € 19.300
16.927
282,12
239,80
3
da € 19.301 a € 24.048
21.675
361,25
307,06
4
da € 24.049 a € 28.796
26.423
440,38
374,33
5
da € 28.797 a € 33.544
31.171
519,52
441,59
6
da € 33.545 a € 38.292
35.919
598,65
508,85
7
da € 38.293 a € 43.041
40.667
677,78
576,12
8
da € 43.042
43.042
717,37
609,76
COMMERCIANTI
Classi
di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza
01/01/2011)
Classi di reddito
Reddito medio
imponibile
Contribuzione
mensile
20,09%
17,09%
1
Fino € 14.552
14.552
243,62
207,24
2
da € 14.553 a € 19.300
16.927
283,39
241,07
3
da € 19.301 a € 24.048
21.675
362,88
308,69
4
da € 24.049 a € 28.796
26.423
442,37
376,31
5
da € 28.797 a € 33.544
31.171
521,85
443,93
6
da € 33.545 a € 38.292
35.919
601,34
511,55
7
da € 38.293 a € 43.041
40.667
680,83
579,17
8
da € 43.042
43.042
720,59
612,99
N.B.
La
classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o
immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i
contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli
importi indicati sub "reddito medio imponibile".
2)
Gestione separata
L’importo
del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato
in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè
applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione
precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della
Gestione.
Ai
fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione
esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela
previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno
2011, come peraltro indicato nella circolare n. 30 /2011, al 26,00%.
Poiché
il minimale per l’accredito contributivo è fissato, per l’anno in € 14.552,00,
per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della
gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.784,00, su base annua, e ad
€ 315,33 su base mensile.
Poiché
la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il
contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per
trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti
autorizzati:
-
30 giugno
2011
per
il 1° trimestre 2011 (gennaio – marzo)
-
30
settembre 2011
per
il 2° trimestre 2011 (aprile – giugno)
-
31
dicembre 2011
per
il 3° trimestre 2011 (luglio – settembre)
-
31 marzo
2012
per
il 4° trimestre 2011 (ottobre – dicembre)
Il Direttore
Generale
Nori