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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 38 del 22/02/2011


Direzione centrale Entrate
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
22/02/2011
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
38
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
 
 
 
OGGETTO:
Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l’anno 2011
 
 
SOMMARIO
:
1. versamenti volontari nelle gestioni artigiani e commercianti
2. versamenti volontari nella Gestione separata
 
1) Artigiani e Commercianti
 
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v.
circolare n. 96 del 2003
).
 
La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
 
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
 
 
Artigiani
Commercianti
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni
20,00 %
20,09 %
collaboratori di età non superiore ai 21 anni
17,00 %
17,09 %
 
Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2011. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.
 
ARTIGIANI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 1/01/2011)
 
Classi di reddito
 
Reddito medio imponibile
 
 
Contribuzione mensile
20%
17%
 1
Fino € 14.552
14.552
242,53
206,15
 2
da € 14.553 a € 19.300
16.927
282,12
239,80
 3
da € 19.301 a € 24.048
21.675
361,25
307,06
 4
da € 24.049 a € 28.796
26.423
440,38
374,33
 5
da € 28.797 a € 33.544
31.171
519,52
441,59
 6
da € 33.545 a € 38.292
35.919
598,65
508,85
 7
da € 38.293 a € 43.041
40.667
677,78
576,12
 8
da € 43.042
43.042
717,37
609,76
 
 
COMMERCIANTI
Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria
(Decorrenza 01/01/2011)
 
 
 
Classi di reddito
 
Reddito medio imponibile
 
Contribuzione mensile
 
20,09%
17,09%
 1
Fino € 14.552
14.552
243,62
207,24
 2
da € 14.553 a € 19.300
16.927
283,39
241,07
 3
da € 19.301 a € 24.048
21.675
362,88
308,69
 4
da € 24.049 a € 28.796
26.423
442,37
376,31
 5
da € 28.797 a € 33.544
31.171
521,85
443,93
 6
da € 33.545 a € 38.292
35.919
601,34
511,55
 7
da € 38.293 a € 43.041
40.667
680,83
579,17
 8
da € 43.042
43.042
720,59
612,99
 
N.B.
La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".
 
2) Gestione separata
 
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
 
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l’anno 2011, come peraltro indicato nella circolare n. 30 /2011, al 26,00%.
 
Poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato, per l’anno  in € 14.552,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.784,00, su base annua, e ad € 315,33 su base mensile.
 
Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:
 
-
     
30 giugno 2011
per il 1° trimestre 2011 (gennaio – marzo)
-
     
30 settembre 2011
per il 2° trimestre 2011 (aprile – giugno)
-
     
31 dicembre 2011
per il 3° trimestre 2011 (luglio – settembre)
-
     
31 marzo 2012
per il 4° trimestre 2011 (ottobre – dicembre)
 
 
 
 
 
 
 
Il Direttore Generale
                       Nori