Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 5 del 13/01/2011
Direzione centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
13/01/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
5
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8-8-1995, n.335.
Chiarimenti
in ordine all’obbligo contributivo sui compensi percepiti per la
partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o
elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle
professioni.
SOMMARIO
:
Chiarimenti
in ordine all’obbligo contributivo sui compensi percepiti per la
partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o
elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle
professioni alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 105 del
12 dicembre 2001.
Con Circolare n. 201 del 17 ottobre 1996, è stato affermato che “i
corrispettivi dei liberi professionisti per l'attività prestata negli
organi collegiali di governo della professione ovvero negli organi degli
Enti di previdenza di categoria, in quanto non derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale, costituiscono redditi di lavoro autonomo di
cui all'art. 49, comma 2, lett. a) [l’attuale articolo 50, comma 1, lettera
c-bis)] del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e non redditi professionali”. Secondo
la suddetta interpretazione, pertanto, tali redditi sarebbero pertanto soggetti
a contribuzione nell’ambito della gestione separata.
Su tale materia è successivamente intervenuta l’Agenzia delle
Entrate, che, con circolare n. 105 del 12 dicembre 2001, ha tra l’altro chiarito la corretta interpretazione dell’attuale articoli 50, comma 1, lettera
c-bis) del citato Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), nella parte
in cui afferma che “costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente” le somme e i valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore,
sindaco o revisore”, “sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino
nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui
all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o
nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.
L’Agenzia ha chiarito che, “
sulla base delle richiamate
disposizioni, per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello
di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l'ufficio rientra
nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono
riconducibili all'attività professionale. La disposizione in esame ha quindi
affermato un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei
rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco e
revisore di società ed enti, collaborazione a giornali riveste ecc,
partecipazione a collegi e commissioni) che atipici (altre attività di
collaborazione) che risultino inerenti all'attività artistica o professionale
esercitata dal contribuente. In sostanza, i compensi derivanti dall'attività di
collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell'oggetto tipico
dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, non sono
qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura
professionali.
”
Del tutto conseguentemente le istruzioni al modello Unico 2010
affermano che concorrono alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale
o artistica (da denunciare nel rigo RE2, colonna 2), “
i compensi lordi
derivanti da attività rientranti nell’oggetto proprio dell’arte o professione o
anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare
competenza anche se non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione (ad
esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio
nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da
dottori commercialisti o ragionieri per l’ufficio di sindaco o revisore
ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere
amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere
dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla
legge a carico del soggetto che li corrisponde.
”
Le suddette precisazioni assumono rilevanza dal punto di vista
contributivo, atteso che – anche in virtù del richiamo alla normativa fiscale
operato dall’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – il
regime contributivo della gestione separata deve essere coerente con la natura
ed il trattamento fiscale dei redditi oggetto del prelievo.
Con circolare n. 112 del 25 maggio 1996, l’Istituto aveva già
affermato che “
non si considerano redditi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa i redditi prodotti nell'esercizio
dell'arte o professione svolta dal contribuente. Si cita, a titolo di esempio,
l'attività di sindaco di società esercitata da ragionieri e dottori
commercialisti iscritti negli albi professionali
”.
Analogamente occorre precisare che i redditi derivanti dalla
partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di
appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle
professioni, percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale ed
abituale attività legata all’esercizio di arti e professioni (di cui
all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.), concorrendo alla formazione del
reddito derivante dall’attività professionale o artistica, non sono soggetti a
contribuzione nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge n. 335/1995 (1), dovendo invece essere assoggettati a prelievo
contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione
al reddito professionale.
Il Direttore Generale
Nori
(1) La possibilità di configurare un obbligo nei confronti della gestione separata si avrebbe nel solo caso (di scuola, ma nei fatti non verificatosi) in cui gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi avessero deliberato l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).