Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 57 del 14-4-2009.htm
Art. 21, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall’ art. 1, comma 65 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2008.
Direzione centrale
Entrate
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 14 Aprile 2009
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
57
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente
e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Art. 21, comma
6 della legge 23
luglio 1991, n. 223, sostituito dall’ art. 1, comma 65 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.Adempimenti per la compilazione degli elenchi
nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2008.
SOMMARIO:
- Premessa
- Riconoscimento del beneficio ai fini
dell’iscrizione negli elenchi
anagrafici valevoli per l’anno
2008
- Adempimenti delle aziende
- Adempimenti delle sedi
1. Premessa
Con
circolare
n. 102 del 26 novembre 2008, alla quale si rimanda per ogni utile approfondimento,
sono state illustrate le novità normative in materia di integrazione
salariale per gli operai agricoli a tempo determinato che siano stati per
almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni negli elenchi
anagrafici, alle dipendenze di aziende agricole di cui all’articolo 2135 del
codice civile, ricadenti nelle aree dichiarate colpite da avversità
atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale,
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Come chiarito nella circolare
citata, le aziende i cui lavoratori hanno diritto all’integrazione salariale
devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e
ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:
-
l’area calamitata deve
essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27
dicembre 2006, n. 296;
-
alla delimitazione delle
aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;
-
le avversità atmosferiche
devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
2. Riconoscimento del beneficio ai fini
dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2008
Il beneficio consiste nel
riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle
giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al
raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei
medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei
benefici di cui al già citatoall’articolo 1, comma 3 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Nell’anno 2008, il lavoratore
deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa
agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Il beneficio si applica anche
ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Per la compilazione degli
elenchi anagrafici dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2008, tenendo
conto delle giornate di integrazione salariale, come annunciato dalla più
volte citata circolare n. 102/2008, viene rilasciata apposita procedura
fruibile dal sito Internet dell’Istituto.
Tramite
tale procedura le aziende interessate dovranno dichiarare lo stato
calamitoso, al fine di consentire agli operai a tempo determinato che sono
stati alle loro dipendenze nel corso dell’anno 2008, di usufruire del
beneficio alle condizioni e nei limiti posti dalla norma.
3. Adempimenti delle aziende
Le aziende trasmetteranno per
via telematica le dichiarazioni di calamità avvalendosi del sito Internet
dell’Istituto direttamente o per mezzo degli intermediari abilitati.
Le dichiarazioni di calamità
devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma
1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibera
regionale.
L’applicazione è raggiungibile,
nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità
aziende agricole” ed è accessibile con le consuete modalità di accesso
dell’invio telematico del Dmag-Unico.
Per
la corretta compilazione della dichiarazione si allega alla presente
circolare apposito manuale (allegato 1).
Per la concessione del
beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti
presenteranno istanza cartacea come da fac-simile allegato (allegato 2).
La trasmissione, sia telematica
che cartacea, dovrà avvenire entro la data del 30 aprile 2009, per dar modo alle sedi di procedere alla
validazione delle domande, entro il 6 maggio 2009.
4. Adempimenti delle sedi
In INTRANET – Servizi per
l’Agricoltura – SUBORDINATI – è stata inserita la procedura DDC
(Dichiarazioni Di Calamità).
Gli operatori abilitati
potranno visualizzare le dichiarazioni di calamità inviate dalle aziende,
dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”. Cliccando sul campo ‘Info’ si procede alla
valutazione dei dati trasmessi dall’azienda (verifica del decreto/delibera di
Giunta Regionale di calamità ai sensi
dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 già inserito
in procedura a cura delle Direzioni Regionali).
Si precisa che le Direzioni Regionali
provvedono all’acquisizione anche di decreti ministeriali e/o delibere
regionali che non fanno riferimento all’articolo 1, comma 1079 della legge 27
dicembre 2006, n. 296; ciò al fine di fornire un quadro completo delle
calamità che hanno interessato, per l’anno 2008, le aziende agricole.
Per la
validazione delle domande ai fini dell’integrazione salariale, le sedi
dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere Regionali che
delimitano i territori ai sensi del già citato articolo 1, comma 1079 della
Legge n. 296/06.
L’operatore procede con la
successiva Azione – Lavora, prendendo in carico la richiesta per l’attività
di approvazione o reiezione della domanda, cliccando sul pulsante ‘Salva e
continua’.
Nel caso di reiezione è
obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto” per completare
l’esito dell’operazione.
Dopo aver concluso le
operazioni è possibile consultare le domande dall’opzione del Menù principale
“Consultazione dichiarazione di calamita” da dove è possibile stampare il
file PDF dell’esito dell’operazione.
Le istanze cartacee dei
concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare dovranno
essere acquisite manualmente.
Per la verifica del decreto di
calamità può essere utilizzata la procedura sopra detta.
Le operazioni descritte devono
essere completate entro il 6 maggio 2009.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2