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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 57 del 14-4-2009.htm
  
Art.  21,  comma  6  della  legge 23  luglio 1991,  n. 223,  sostituito dall’ art. 1, comma 65 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2008.
  


 
Direzione centrale
Entrate
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma, 14 Aprile 2009
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.  57
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Commissario Straordinario
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
 
 
all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
 
 
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
 
 
per l’accertamento e la riscossione
 
 
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 2
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
 
 
OGGETTO:
Art.  21,  comma  6  della  legge 23  luglio 1991,  n. 223,  sostituito dall’ art. 1, comma 65 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2008.
 
SOMMARIO:
- Premessa 
- Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi  anagrafici  valevoli per l’anno 2008
- Adempimenti delle aziende
- Adempimenti delle sedi
 
 
1. Premessa
Con circolare n. 102 del 26 novembre 2008, alla quale si rimanda per ogni utile approfondimento, sono state illustrate le novità normative in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni negli elenchi anagrafici, alle dipendenze di aziende agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle aree dichiarate colpite da avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
 
Come chiarito nella circolare citata, le aziende i cui lavoratori hanno diritto all’integrazione salariale devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e  ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:
 
-
        
l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296;
-
        
alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere/decreti;
-
        
le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
 
2. Riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2008
 
 
Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al già citatoall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
Nell’anno 2008, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile.
 
Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
 
Per la compilazione degli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2008, tenendo conto delle giornate di integrazione salariale, come annunciato dalla più volte citata circolare n. 102/2008, viene rilasciata apposita procedura fruibile dal sito Internet dell’Istituto.
 
Tramite tale procedura le aziende interessate dovranno dichiarare lo stato calamitoso, al fine di consentire agli operai a tempo determinato che sono stati alle loro dipendenze nel corso dell’anno 2008, di usufruire del beneficio alle condizioni e nei limiti posti dalla norma. 
 
3. Adempimenti delle aziende
 
 
Le aziende trasmetteranno per via telematica le dichiarazioni di calamità avvalendosi del sito Internet dell’Istituto direttamente o per mezzo degli intermediari abilitati.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da decreti/delibera regionale.
L’applicazione è raggiungibile, nella sezione “Servizi Online”, con la dicitura “dichiarazione di calamità aziende agricole” ed è accessibile con le consuete modalità di accesso dell’invio telematico del Dmag-Unico.
 
Per la corretta compilazione della dichiarazione si allega alla presente circolare apposito manuale (allegato 1).
 
Per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti presenteranno istanza cartacea come da fac-simile allegato (allegato 2).
 
La trasmissione, sia telematica che cartacea, dovrà avvenire entro la data del 30 aprile 2009, per dar  modo alle sedi di procedere alla validazione delle domande, entro il 6 maggio 2009.
 
 
 
4. Adempimenti delle sedi
 
 
In INTRANET – Servizi per l’Agricoltura – SUBORDINATI – è stata inserita la procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità).
 
Gli operatori abilitati potranno visualizzare le dichiarazioni di calamità inviate dalle aziende, dall’opzione “Valutazione Dichiarazioni di Calamità”.                             Cliccando sul campo ‘Info’ si procede alla valutazione dei dati trasmessi dall’azienda (verifica del decreto/delibera di Giunta Regionale  di calamità ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296 già inserito in procedura a cura delle Direzioni Regionali).
 
Si precisa che le Direzioni Regionali provvedono all’acquisizione anche di decreti ministeriali e/o delibere regionali che non fanno riferimento all’articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ciò al fine di fornire un quadro completo delle calamità che hanno interessato, per l’anno 2008, le aziende agricole.
 
Per la  validazione delle domande ai fini dell’integrazione salariale, le sedi dovranno fare riferimento esclusivamente ai decreti/delibere Regionali che delimitano i territori ai sensi del già citato articolo 1, comma 1079 della Legge n. 296/06.                                                                                           
 
L’operatore procede con la successiva Azione – Lavora, prendendo in carico la richiesta per l’attività di approvazione o reiezione della domanda, cliccando sul pulsante ‘Salva e continua’. 
Nel caso di reiezione è obbligatorio compilare il campo “Motivazioni del rigetto” per completare l’esito dell’operazione.
Dopo aver concluso le operazioni è possibile consultare le domande dall’opzione del Menù principale “Consultazione dichiarazione di calamita” da dove è possibile stampare il file PDF dell’esito dell’operazione.
 
Le istanze cartacee dei concedenti i terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare dovranno essere acquisite manualmente.
Per la verifica del decreto di calamità può essere utilizzata la procedura sopra detta.
 
Le operazioni descritte devono essere completate entro il 6 maggio 2009.
 
 
 
 
                                                                                   Il Direttore generale
                                                                                              Crecco
 
Allegato N.1
Allegato N.2