900403 STRUTTURA PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO-LEGALI Circolare n. 83 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Prestazioni economiche di maternita'. Provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro. STRUTTURA PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' E CONTROLLI MEDICO-LEGALI Roma, 26 aprile 1988 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza, Circolare n. 83 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI Allegati 2 AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO:Legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Prestazioni economiche di maternita'. Provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da tempo interessato dalla scrivente per un approfondito esame della questione concernente la legittimita' dei provvedimenti di proroga della astensione anticipata dal lavoro per maternita' disposti dall'Ispettorato del Lavoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 1204/1971 (1) in costanza di rapporto di lavoro successivamente concluso nel corso del periodo di efficacia dell'autorizzazione concessa dall'Ispettorato medesimo, ha reso noto il parere acquisito al riguardo in via consultiva da parte del Consiglio di Stato (v. allegati). Secondo tale parere, l'interdizione obbligatoria disposta dall'Organo di Vigilanza in virtu' del gia' richiamato art. 5 e' assimilabile, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche di maternita', a quella spettante in virtu' del precedente art. 4, nel presupposto che l'esistenza e l'attualita' del rapporto di lavoro siano influenti ai fini del rilascio dell'apposito provvedimento a patto che sussistano le condizionoi previste dall'art. 17, 2 comma della piu' volte citata L. 1204/1971. Detta linea interpretativa, come si evince dal contesto del surrichiamato parere, si fonda sulla costatazione che, secondo quanto statuito dal medesimo art. 17, l'indennita' su cui si controverte compete "...anche nei casi di risoluzione del rapporto che, in deroga al divieto di licenziamento (disposto dall'art. 2), si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro (con la sola eccezione del caso di licenziamento per colpa grave della lavoratirce) e spetta finanche alle lavoratrici che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, purche' tra l'inizio della sospensione, della assenza o della disoccupazione e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi piu' di sessanta giorni". Nel prendere atto del nuovo orientamento assunto in materia dal gia' menzionato Ministero in conformita' al parere del Consiglio di Stato, questa Direzione Generale ritiene necessario disporre che la copertura assicurativa di cui all'art. 17, 2 c. debba valere anche nei casi di astensione anticipata disposta con provvedimento dell'Ispettorato del Lavoro. In particolare poiche' le situazioni sottoindicate: a) risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione dell'attivita' dell'azienda, o per ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o per la scadenza del termine; b) sospensione dal lavoro; c) assenza dal lavoro senza retribuzione; d) stato di disoccupazione; possono collegarsi temporalmente in modo vario con l'astensione anticipata di cui all'oggetto, si ipotizzano di seguito le diverse fattispecie, indicando le relative istruzioni. 1 caso L'evento di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) si verifica anteriormente al primo provvedimento di astensione anticipata: il diritto all'indennita' di maternita' di cui all'art. 15, 1 c. della legge n. 1204/1971 va riconosciuto sempreche' non siano trascorsi piu' di sessanta giorni tra la data di inizio dell'evento stesso e quello del periodo di interdizione disposto, ai sensi dell'art. 5 della legge citata. 2 caso L'evento di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) si verifica durante il periodo di efficacia del provvedimento rilasciato dall'Ispettorato del Lavoro: il diritto all'indennita' gia' riconosciuto in virtu' di tale provvedimento permane ovviamente fino alla scadenza dell'intero periodo di astensione anticipata. 3 caso L'evento di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) si verifica durante il periodo di efficacia del provvedimento di astensione anticipata cui fa seguito, con soluzione di continuita', un provvedimento di proroga della originaria autorizzaione: il diritto all'indennita' di maternita' per il periodo successivo va riconosciuto a condizione che tra la fine del primo periodo di autorizzazione e l'inizio di quello successivo non siano intercorsi piu' di sessanta giorni. In particolare, ai fini del computo, si precisa che la decorrenza si fissa nel giorno successivo a quello conclusivo del periodo di astensione anticipata nel corso del quale si e' verificato l'evento di cui alle lettere a) b) c) e d). 4 caso L'evento di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) si verifica successivamente alla conclusione dei periodo di efficacia del provvedimento di astensione anticipata e precedentemente ad un provvedimento di proroga dell'originaria autorizzazione: il diritto all'indennita' di maternita' va riconosciuto a condizione che tra la data in cui si e' verificato l'evento di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) e l'inizio del periodo successivo non siano decorsi piu' di sessanta giorni. 5 caso L'evento di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) si verifica durante o successivamente alla conclusione del periodo di efficacia del provvedimento di astensione anticipata e precedentemente al periodo di astensione obbligatoria: la condizione per il riconoscimento del diritto alla indennita' e' rispettivamente la stessa di cui al terzo ed al quarto caso. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ................... (1) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 73 ALLEGATO 1 Roma,li' 21.2.1987 MINISTERO DEL LAVORO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DEI SEDE CENTRALE - AREA PRESTAZIONI RAPPORTI DI LAVORO ECONOMICHE DI MALATTIA E MATERNITA' DIV VI REPARTO 40/3 Via Ciro il Grande 00144 R O M A N. 3283/LN N. 1 e p.c. ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO 02100 R I E T I Rif:lettera 1 luglio 1986 n.1062/1204 OGGETTO: Legge 30.12.1971 n. 1204 - Prestazioni economiche di maternita'. Provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro. Lav.Boldreghini Gianna Chiara. Si fa riferimento alla lettera sopra indicata, con la quale lo scrivente aveva comunicato, in via interlocutoria, a codesto Istituto di aver investito il Consiglio di Stato in merito alla questione relativa alla legittimita' della proroga dell'interdizione anticipata, ex art. 5 legge 1204/71, disposta perdurando il rapporto di lavoro, successivamente concluso nel corso del periodo di efficacia dell'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro. Il parere del Consiglio di Stato, nel frattempo pervenuto e di cui si unisce copia, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, assimila l'astensione obbligatoria disposta dall'Ispettorato del Lavoro di cui all'art. 5 della legge 1204 a quella di cui al precedente art. 4, ai fini della corresponsione dell'indennita' giornaliera, ritenendo pertanto ininfluente l'esistenza e l'attualita' del rapporto di lavoro per il rilascio del provvedimento di interdizione da parte dell'Ispettorato, purche' sussistano le condizioni di cui al 2 c. dell'art. 17 (cioe' che non siano trascorsi piu' di sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto). Risulta, di conseguenza irrilevante stabilire se nel caso in esame il provvedimento di proroga dell'Ispettorato rivesta un carattere di autonomia, ovvero se esso debba essere considerato una semplice integrazione al primo provvedimento emanato, dato che, in ogni caso, la lavoratrice ha diritto all'indennita'. Si prega pertanto codesto Istituto di tenere conto del suddetto parere nel definire la pratica relativa alla lavoratrice indicata in oggetto. IL DIRETTORE GENERALE Allegato 2 CONSIGLIO DI STATO Adunanza della Sezione seconda 19 novembre 1986 Sezione 2176/86 LA SEZIONE OGGETTO: L. 30.12.1971, n. 1204 art. 5 lett. a) (artt.15 e 17). QUESITO Concernente tutela delle lavoratrici madri. Vista la relazione in data 8 ottobre 1986 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Direzione Generale rapporti di lavoro - Div. X) con la quale si chiede il parere in merito ad un quesito relativo all'interpretazione della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri. Esaminati gli atti ed udito il relatore; PREMESSO: In ordine al sistema normativo desumibile dagli artt. 5, 15 e 17 L. 30 dicembre 1971 n. 1204, l'Amministrazione riferisce che e' sorta questione in relazione all'ammissibilita' della proroga dell'interdizione anticipata dal lavoro ex art. 5, lett. a), disposta in costanza di rapporto di lavoro, quando, nel periodo di efficacia del primo provvedimento, il rapporto di lavoro si sia estinto per scadenza del termine o cassazione dell'attivita' dell'impresa. L'amministrazione in passato, pur in assenza di un indirizzo formalizzato al riguardo, aveva ritenuto di non poter dare ingresso ad istanze di proroga presentate dalle lavoratrici dopo la cessazione del rapporto. Riprendendo in considerazione le proprie precedenti determinazioni, l'amministrazione sarebbe ora orientata a ritenere che il requisito della esistenza attuale del rapporto di lavoro come condizione necessaria perche' l'Ispettorato dia ingresso all'istanza di interdizione ex art. 5 lett. a, operi senz'altro quanto si tratta della prima istanza di interdizione, ma non gia', invece, quando la lavoratrice, nei cui confronti e' stato gia' disposto un provvedimento di interdizione, presenti una nuova istanza in questo senso, motivandola con il perdurare di quelle gravi complicazioni che vennero assunte a base del precedente provvedimento: in questo caso, infatti, ad avviso dell'Amministrazione, il provvedimento non avrebbe una propria individualita' autonoma e distinta rispetto a quella del precedente, ma l'uno e l'altro si fonderebbero su un unico atto amministrativo la cui efficacia iniziale viene a cadere in un momento in cui sussisteva il richiamato requisito dell'attualita' del rapporto. Chiede pertanto l'Amministrazione il parere di questo Consiglio. CONSIDERATO: L'esistenza attuale del rapporto di lavoro non sembra alla Sezione requisito necessario perche' l'Ispettorato dia ingresso all'istanza di interdizione ex art. 5 lett. a) della L. 30 dicembre 1971 n. 1204. Tanto sembra possa desumersi dalla situazione normativa che e' la seguente: mentre, ai sensi dell'art. 4 della legge citata, e' vitato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, e che tale astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto, quando le lavoratrici sono occupate in lavori che con decreto del Ministro del Lavoro sono dichiarati gravosi o pregiudizievoli per le donne in stato di avanzata gravidanza, l'art. 5 prevede la possibilita' per l'Ispettorato del Lavoro di disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, anche per uno o piu' periodi antecedenti a quelli sopra indicati: a) nel caso di gravi complicazioni della gestazione...... b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute...... c) quando la lavoratrice non possa essere spostata a lavori non pericolosi, faticosi od insalubri. Tutti i periodi di astensione obbligatoria ai sensi degli articoli ora citati senza distinzione tra gli uni e gli altri devono essere computati nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia ed alle ferie (art.6) ed assicurano alle lavoratrici il diritto ad una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione (art.15). Tale indennita' e' corrisposta, secondo quanto statuisce il successivo art. 17, anche nei casi di risoluzione del rapporto che, in deroga al divieto di licenziamento(disposto dall'art. 2), si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro (con la sola eccezione del caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice) e spetta finanche alle lavoratrici che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro,sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, purche' tra l'inizio della sospensione, della assenza o della disoccupazione e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi piu' di sessanta giorni. Dalle disposizioni ora citate dall'art. 17 si desume pertanto che il diritto all'indennita' giornaliera per tutti i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dagli art.4 e 5 spetta, nei casi indicati dalla legge, anche in assenza della costanza ed attualita' del rapporto di lavoro, se e' vero che puo' spettare nel caso di risoluzione del rapporto (sopravvenuta) o di disoccupazione (iniziata addirittura anteriormente all'inizio del periodo di astensione). Ritiene, percio', la Sezione che l'Ispettorato del lavoro al quale sia stata presentata istanza di interdizione dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, finalizzata all'ottenimento della indennita' giornaliera di cui agli artt. 15 e 17 della legge, possa e debba avviare la relativa procedura, a prescindere dall'esistenza e dall'attualita' del rapporto di lavoro, purche' ricorrano i presupposti per la corresponsione dell'indennita' medesima. P.Q.M. Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione. Per estratto dal verbale IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE Visto IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE