Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 88 del 09/07/2009
Ufficio
Legislativo
Direzione
Centrale Entrate
Direzione
Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale Organizzazione
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione
Centrale Bilanci e Servizi fiscali
Ai
Dirigenti centrali
e periferici
Ai
Direttori delle
Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma,
09/07/2009
periferici dei
Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
88
e, per conoscenza,
Al
Commissario
Straordinario
Al
Presidente e ai
Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai
Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei
Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi
agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Allegati n. 1
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
OGGETTO:
Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge 9
aprile 2009, n. 33 ‘conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, recante
misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi’, pubblicata sul
Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009.
Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
SOMMARIO
:
Premessa
:
nuovo quadro normativo
1. Prestatori
:
studenti, pensionati,
casalinghe e percettori di prestazioni di integrazione salariale e di
sostegno del reddito
2. Attività
3. Committenti
4. Modalità di applicazione del sistema di regolazione del lavoro
occasionale di tipo accessorio.
Premessa: nuovo quadro normativo
La presente circolare fornisce
indicazioni in merito alle innovazioni normative in materia di lavoro
occasionale di tipo accessorio per dare piena operatività al sistema di
regolazione dei “buoni lavoro”, con riferimento a tutte le tipologie di
attività, di prestatori e di committenti, come individuati dalla più recente
evoluzione del quadro normativo.
La Legge n. 33 del 9 aprile 2009 di conversione del D.L. n.
5 del 10 febbraio 2009 - pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 della
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 aprile 2009, in vigore dal 12 aprile 2009 – ha infatti apportato significative modifiche all’art. 70 del
D.Lgs. n. 276/2003 in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di
tipo accessorio. In particolare il comma 12 dell’art. 7-ter della L. n. 33/2009
prevede che:
«All
’
articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
:
a
)
al comma 1, la lettera d
)
é sostituita dalla seguente
:
«d
)
di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;
b
)
al comma 1, la lettera e
)
é sostituita dalla seguente
:
«e
)
di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l
’
università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
c
)
al comma 1, lettera f
)
, dopo le parole
:
«di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», sono inserite le seguenti
:
«, da casalinghe»;
d
)
al comma 1, é aggiunta, in fine, la seguente lettera
:
«h-bis
)
di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
e
)
dopo il comma 1, é inserito il seguente
:
«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall
’
articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L
’
INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
Il nuovo dettato normativo amplia, quindi, l’ambito di
applicazione del sistema di regolazione dei “buoni lavoro”, inserendo ulteriori
attività e nuovi committenti, sempre nell’ambito tuttavia di prestazioni di
tipo accessorio e occasionale.
La natura di accessorietà comporta che le attività
disciplinate dall’articolo 70 del citato decreto legislativo n. 276/2003
debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della
prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è
dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale,
mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per
svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della
somministrazione.
Si ricorda del resto che per prestazioni di lavoro
occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura
meramente occasionale e ‘accessorie’, non riconducibili a tipologie
contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere
prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele
minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro
nero e irregolare.
Prestatori: studenti, casalinghe, pensionati e percettori di
prestazioni di integrazione salariale e di sostegno del reddito
Per quanto riguarda
l’ambito soggettivo, le novità introdotte dal comma 12 dell’art. 7-ter della
legge n. 33/2009, interessano gli studenti, le casalinghe, i pensionati e i
percettori di
prestazioni integrative del salario o
sostegno al reddito.
Di seguito si indicano le specifiche innovazioni
normative relative alle varie tipologie di prestatori.
1)
Gli
studenti
con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti
ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e
grado possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche
il sabato e la
domenica,
oltre che nei periodi di vacanza e
compatibilmente
con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera e).
E’
utile rammentare che gli studenti possono essere impiegati, nei periodi sopra
indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese
nell’ambito di
qualsiasi settore produttivo
.
Il
riferimento alla compatibilità con gli impegni scolastici del giovane con meno
di 25 anni ha la finalità assicurare la frequenza del normale orario delle
lezioni, secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti scolastici.
Lo
svolgimento di prestazioni lavorative di tipo accessorio può essere comunque
effettuato nei periodi liberi da impegni scolastici.
Restano
ferme le indicazione contenute nella Circolare dell’INPS n. 104 del 1 dicembre
2008, per l’individuazione dei “periodi di vacanza”, secondo la quale si
considerano:
a)
“vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b)
“vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì
successivo il lunedì dell’Angelo;
c)
“vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
2) Le
casalinghe
che possono svolgere prestazioni di
natura occasionale rese nell’ambito di
attività agricole di carattere
stagionale
(art. 70, comma 1, lettera f), come già previsto per pensionati
e studenti.
Al
fine di qualificare la categoria delle ‘casalinghe’, si ritiene utile far
riferimento a definizioni giuridiche previste da precedenti disposizioni
normative, in base alle quali per “casalinga” deve intendersi un soggetto che
svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a
responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle
dipendenze di terzi.
Peraltro,
in considerazione delle peculiarità della categoria in esame e al fine di dare
certezza agli operatori sull’esatto ambito di applicazione della normativa sul
lavoro accessorio in ordine alle casalinghe impegnate in attività agricole di
carattere stagionale, si ritiene di specificare la categoria in esame in linea
con quanto stabilito dall’ “Avviso comune in materia di lavoro e previdenza in
agricoltura”, sottoscritto dalla Parti Sociali in data 26 giugno 2009.
In
via sperimentale e nell’ottica di un monitoraggio dell’accesso al lavoro
accessorio in agricoltura si dovrà pertanto intendere per “casalinga” quel
soggetto che - al di là dell’accezione di genere - non abbia prestato lavoro
subordinato in agricoltura nell’anno in corso e in quello precedente.
3)
I
pensionati
possono svolgere attività di natura occasionale in
qualsiasi
settore produttivo
(art. 70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle
altre attività previste dall’art. 70, comma 1.
Per
tutte le tipologie di prestatori resta fermo il limite massimo delle erogazioni
fissato dall’articolo 70 del d.lgs. n. 276/2003, in un compenso non superiore a
5.000 euro nel corso di un
anno solare
con riferimento al medesimo
committente.
In
analogia con i criteri che regolano le posizioni assicurative nella gestione
separata, il limite del compenso erogabile dal singolo committente deve
intendersi per il prestatore come netto. Di conseguenza il limite di importo
lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti a 4.995 euro netti).
4) Inoltre, il nuovo comma 1-bis dell’art. 70, prevede, in
via sperimentale per l’anno 2009, che le prestazioni di lavoro occasionale
accessorio possano essere svolte
in tutti i settori produttivi
da
percettori
di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito
, a condizione
che siano comunque compatibili con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del
d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il quale subordina il diritto a percepire qualsiasi
trattamento di sostegno al reddito, previsto dalla legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, alla dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro o
, a seconda della specifica
tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.
Le categorie di destinazione della disposizione di cui al
comma 1-bis dell’art. 70 del d.lgs. 276 possono essere individuate nei:
·
percettori di prestazioni di integrazione salariale;
·
percettori di prestazioni connesse con lo stato di
disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di
disoccupazione edili).
In tali casi la norma prevede che il limite
massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di
lavoro occasionale accessorio è di
3.000 euro per anno solare,
limite,
quindi, inferiore rispetto a quello di 5.000 euro per anno solare per singolo
committente
stabilito in via generale ai fini
dell’individuazione delle prestazioni occasionali.
Quindi la nuova norma consente di
cumulare
per
intero le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di
sostegno del reddito con i compensi derivanti dai “voucher” entro il limite di
3.000 euro per anno solare, a prescindere dal numero dei committenti.
Per quanto riguarda gli eventuali compensi corrisposti a
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito che
superino il limite dei 3.000 euro di cui al comma 1-bis dell’art. 70 del d.lgs.
276, nel caso del lavoro accessorio, data l’occasionalità della prestazione,
resta ferma la piena
compatibilità
delle remunerazioni di tali
prestazioni con le diverse forme di integrazioni salariali e le altre
prestazioni di tutela del reddito.
Con riguardo al regime della
cumulabilità
per i
compensi superiori ai 3.000 euro si rinvia alla circolare n. 75 dell’INPS del
26 maggio 2009, nonché ad una prossima circolare ricognitiva delle diverse
fattispecie verificabili nella materia.
Il comma 1 bis dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 dispone infine
che l’INPS provvede allo storno della contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito dagli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Anche su tale
specifico aspetto ci si riserva di fornire indicazioni.
Infine, per rispondere a numerose richieste di chiarimento,
si fa presente che agli studenti, ai pensionati e ai percettori di prestazioni
integrative del salario o sostegno al reddito, ai quali la normativa consente
di svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio indipendentemente
dalla tipologia di attività e in favore di qualsiasi committente, anche quando
operino nell’ambito dell’impresa familiare nei settori previsti del commercio,
del turismo e dei servizi, si applica il normale regime contributivo dei buoni
lavoro, e non quello specifico dell’impresa familiare di cui al comma 4-bis
dell’art. 72 del d.lgs. n. 276.
Attività
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, l’art. 70, comma 1,
lettera d) è stato riformulato inserendo tra le attività per le quali è
possibile ricorrere ai buoni lavoro anche le manifestazioni
fieristiche.
Con
riferimento agli ambiti di attività previsti dalla lettera d) - manifestazioni
sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di
solidarietà - si precisa che il ricorso ai buoni lavoro può essere utilizzato
per prestazioni strettamente connesse alla natura e alla finalità dell’evento
svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il
tramite di intermediari.
3.
Committenti
Il comma 12 dell’art. 7-ter della L. n. 33/2009 nel riformulare la lettera d) dell’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha previsto inoltre
che
le prestazioni relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà
,
possono essere utilizzate anche da
committenti pubblici.
Per committenti pubblici si
intendono ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 /2001 “
tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine
e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane
e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali,regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l
’
ARAN
(
Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
)
e le Agenzie
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
”
.
Nel
far presente che l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, in attuazione
della legge 30/2003, stabilisce che il contenuto del decreto stesso “non trova
applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale”, s
i evidenzia che la
legge 33/2009 introduce
un’eccezione esplicita all’esclusione delle amministrazioni pubbliche dal campo
di applicazione del decreto 276/2003, la quale consente espressamente al committente
pubblico di avvalersi dei buoni lavoro per lo svolgimento di prestazioni
relative a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e
di lavori di emergenza o di solidarietà quali attività ricomprese nelle
funzioni amministrative proprie di molti enti pubblici, in special modo gli
enti locali.
Pertanto
anche nel settore pubblico può trovare applicazione il ricorso al lavoro
occasionale di tipo accessorio, anche se esclusivamente per le attività
individuate dal comma 1, lettera d), dell’articolo 70 purché rese direttamente
dal prestatore, senza il tramite di intermediari, e finalizzate, ad esempio
allo svolgimento di attività istituzionali a carattere sociale e solidale,
quali i cosiddetti ‘nonni vigili’, o prestazioni rientranti nei piani di
intervento a favore dei soggetti beneficiari del sistema integrato di
interventi e servizi sociali ( ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328) o
per ricorrere a prestazioni occasionali in caso di situazioni di emergenza
(calamità naturali, terremoti, ecc.).
In
merito alla possibilità da parte dei
dipendenti pubblici di svolgere
lavoro
occasionale di tipo accessorio
si precisa che per questi trova applicazione
l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, in tema di incumulabilità, cumulo di impieghi
e incarichi, che prevede la richiesta di autorizzazione, da parte di soggetti
sia pubblici che privati, all’amministrazione di appartenenza per lo
svolgimento di “
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e nei doveri d
’
ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi
forma, un compenso
”
(art. 53, comma 6)
.
La norma esclude
dalla richiesta di autorizzazione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento, i
docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti
pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di
attività libero-professionali.
La
richiesta può essere effettuata, ai sensi del comma 10 del citato art. 53, da
parte dello stesso dipendente o dei soggetti pubblici e privati che intendono
avvalersi delle prestazioni del lavoro occasionale. L’impiego di dipendenti
pubblici, senza la preventiva autorizzazione, comporta - per il dipendente e
per l’amministrazione pubblica interessata - le sanzioni previste dai commi 7 e
8 dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
Modalità di
applicazione del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo
accessorio
Considerando
l’estensione del campo di applicazione del lavoro occasionale accessorio,
introdotto dalla L. n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione del D.L. n. 5 del
10 febbraio 2009, si fornisce in allegato (all.1) un quadro riepilogativo delle
modalità applicative del sistema di regolazione del lavoro occasionale di tipo
accessorio con riferimento alle tipologie di attività interessate.
Per
quanto riguarda le caratteristiche dei buoni lavoro e le modalità procedurali
del sistema dei voucher, si rinvia alle indicazioni contenute nelle circolari
emanate dall’Istituto per l’applicazione del lavoro occasionale di tipo
accessorio al settore agricolo e ai settori del commercio, turismo e servizi,
settore domestico, impresa familiare (circolare n. 81 del 31 luglio 2008 e n.
94 del 27 ottobre 2008, circolare n. 104 del 1° dicembre 2008, circolare n. 44
del 24 marzo 2009, circolare n. 76 del 26 maggio 2009), nonché alle indicazioni
disponibili sul sito
www.inps.it,
nella
sezione Informazioni – Prestazioni Occasionali di tipo accessorio oppure
utilizzando l’apposita icona presente nella ‘home page’ del sito.
IL
Direttore generale
Crecco
Allegato
N.1