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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 31250 del 10-12-2010
  


Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
 
         Roma, 10-12-2010
         Messaggio n. 31250
 
 
OGGETTO:
Congedo straordinario ex art. 42, c. 5, del D.Lgs 151/2001 ed Ente previdenziale competente all'erogazione dell'indennità.
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 29.9.2010, evidenziando la natura assistenziale del congedo straordinario, ha ridefinito i precedenti orientamenti forniti, ripristinando, indipendentemente dall’Ente pensionistico a cui il datore di lavoro versa la contribuzione per IVS, la possibilità di conguaglio degli importi erogati a titolo di indennità per congedo straordinario. Si precisa che tale possibilità è prevista solo per i datori di lavoro privati.
Secondo le istruzioni già impartite a suo tempo con circolare n. 64 del 15 marzo 2001 (punto 6), l’indennità per il congedo in questione, previa autorizzazione dell’INPS, dovrà essere anticipata dal datore di lavoro privato secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità. Il datore di lavoro potrà successivamente conguagliare gli importi anticipati, nell’ambito della denuncia contributiva mensile. A tale scopo dovrà compilare il flusso UniEmens valorizzando – all’interno dell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>
 
– il codice causale “L070” e il relativo <ImportoRecMat>.
Per i dipendenti di lavoro pubblici, che hanno ugualmente diritto al congedo straordinario, l’onere dell’indennità e dei relativi contributi previdenziali resta, invece, a carico all’Ente e/o Amministrazione pubblica di appartenenza.
 
 
Il Direttore generale
     
Nori