Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Messaggio numero 5859 del 07-03-2008.htm
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Roma, 07-03-2008
Messaggio n. 5859
OGGETTO:
TFR
destinato al Fondo di Tesoreria e/o a FONDINPS. Rivalutazioni delle quote e
versamento dell’imposta sostitutiva. Compilazione del flusso EMens. Misure
compensative. Ulteriori precisazioni e chiarimenti. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.
Con la
circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 (allegato 1) l’Agenzia delle Entrate ha
fornito chiarimenti in merito agli aspetti fiscali relativi alla previdenza
complementare ex D.lgs n. 252/2005 e al Fondo di Tesoreria ex lege 27
dicembre 2006, n. 296. Con il presente messaggio si forniscono alcune
precisazioni che attengono più da vicino alla materia di competenza
dell’Istituto. Si forniscono altresì chiarimenti in merito alla compilazione
del flusso EMens e alle misure compensative previste, da quest'anno, dal DL
30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005 n. 248.
1.
Conferimento del TFR e somme aggiuntive.
I decreti
interministeriali Lavoro – Economia del 30 gennaio 2007, attuativi delle
disposizioni di cui alla legge finanziaria 2007, hanno stabilito che le quote
di TFR conferite in sede di prima devoluzione alle forme pensionistiche
complementari e al Fondo di Tesoreria, sono gravate di una somma aggiuntiva
corrispondente alle rivalutazioni,
calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso
d’incremento del TFR applicato al 31 dicembre dell’anno precedente,
rapportato al periodo intercorrente tra la data di assunzione e quella di
effettivo versamento. A tale proposito si fa presente che – al 31 dicembre
2007 - il coefficiente di rivalutazione ex art. 2120 del c.c. è risultato
pari al 3,485981% e che, ai fini del versamento, lo stesso deve essere
utilizzato con troncamento alle sole due cifre decimali (
3,48
%) (1).
Come già
precisato, il riferimento ai criteri dettati in tema di rivalutazione
dall’articolo 2120 del c.c. va inteso come un semplice meccanismo indicato
dal legislatore al fine di individuare un “tasso di interesse” in linea con
questa tipologia di versamento.
Al
riguardo, con la circolare di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate ha precisato
(v. punto 2.1.1) che nel caso di conferimento alle forme pensionistiche
complementari detti importi devono considerarsi componenti accessori alla
quota di TFR maturando, con la conseguenza che gli stessi concorrono a
formare la prestazione pensionistica soggetta ad imposizione fiscale al
momento della erogazione della prestazione stessa.
Nel
secondo caso (conferimento al Fondo di Tesoreria), le somme aggiuntive
destinate a tale Fondo, pur rappresentando comunque una somma accessoria al
TFR, non sono destinate ad incrementare la posizione individuale del singolo
dipendente e quindi non assumono rilievo fiscale nei riguardi del lavoratore.
Circa le
modalità e i termini di versamento dei predetti importi, si richiamano le
istruzioni diramate con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 (Fondo di
Tesoreria) e con la circolare n. 113 del 6 agosto 2007 e il successivo
messaggio 22789 del 19 settembre 2007 (FONDINPS).
1.1 Riflessi sul flusso EMens.
Ai fini
della compilazione del flusso EMens, nell’elemento <Contribuzione>
presente in <MeseTesoreria>, deve essere riportato - a livello
individuale - l’importo del versamento effettuato sul DM10 con i codici CF01
e CF02 e non anche quello riferito al codice CF11; nell’elemento
<MeseFONDINPS>, invece, deve essere
indicato quanto versato con il mod. F24 con la causale FOIN
comprensivo delle somme aggiuntive.
2. Fondo di Tesoreria. Rivalutazioni del
TFR e imposta sostitutiva.
Come noto,
l’articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di
fine rapporto -
con esclusione di quella maturata nell'anno
- devono
essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un
tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato
dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il
TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun
anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento
– al netto dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del
singolo lavoratore.
Il costo
della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Con
riferimento all’imposta sostitutiva (11%) che, a far tempo dall’anno 2001,
grava sulle rivalutazioni del TFR, l’Agenzia delle Entrate (v. punto 7) ha
precisato che l’applicazione e il versamento della stessa - con riferimento
sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il
datore di lavoro sia a quella maturata presso il Fondo di Tesoreria -
dovranno essere effettuati, nei termini stabiliti dall’articolo 11, c. 4 del
D. lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, dal
datore di lavoro.
Questi
provvederà poi a conguagliare l’importo versato relativamente alla
rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di
Tesoreria nella denuncia contributiva DM10, compensando il credito maturato
attraverso l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con i contributi dovuti
per i propri dipendenti.
Si precisa
che detto meccanismo opera da subito con riferimento ai lavoratori il cui
rapporto di lavoro cessa nel corso dell'anno 2008 mentre - per gli altri casi
- troverà applicazione alla fine del corrente anno, a decorrere dal quale
andrà a regime.
2.1 Adempimenti a carico del datore di
lavoro.
Con
riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2007 sono state versate quote
di TFR al Fondo di Tesoreria e i cui rapporti di lavoro cessano nel corso del
corrente anno, i datori di lavoro – all’atto della liquidazione del TFR -
provvederanno a recuperare dal Fondo di Tesoreria le quote precedentemente
versate (cod. PF10 e PF20), comprensive della rivalutazione ex art. 2120 c.c.
operata sulle stesse al netto dell'imposta sostitutiva.
L'importo
di quest'ultima sarà riportato sul quadro "D" del DM10, preceduto
dal codice di nuova istituzione
"
PF30
"
con il significato di "
importo imposta sostitutiva TFR Fondo di
Tesoreria
".
Le
medesime operazioni di rivalutazione dovranno, altresì, essere effettuate
alla fine dell’anno con riferimento ai lavoratori che proseguono nel rapporto
di lavoro.
2.2 Riflessi sul flusso EMens.
Ai fini
della compilazione del flusso EMens, dovrà essere riportato nell’elemento
<Rivalutazione>, presente in
<Contribuzione>, l’importo relativo alla rivalutazione ex art.
2120 c.c. delle quote TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine
di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo
dell’imposta sostitutiva.
Quest’ultima
dovrà essere indicata nell’elemento <ImpostaSostitutiva>, presente in
<Prestazione>.
3. Misure compensative ex art. 8 del DL
30/9/2005, n. 203. Ulteriori precisazioni.
Con
circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 sono state illustrate le misure
compensative previste – a partire
dall’anno
in corso – dall’articolo 8 del DL 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 – nel testo novellato dal
comma 766 della legge finanziaria 2007.
Al
riguardo è stato chiarito che, ai fini della fruizione mensile di dette
misure, devono essere utilizzati i codici TF13 e TF14.
Per i
lavoratori neo assunti e, in ogni caso, per il recupero di eventuali periodi
pregressi, si rende,tuttavia, necessario istituire nuovi codici di recupero.
Qualora
l’azienda non abbia effettuato mensilmente il recupero della misura
compensativa spettanteex art. 8 del DL 203/2005, a decorrere dalla
prima denuncia utile, potrà conguagliare gli importi arretrati utilizzando i
codici di nuova istituzione:
“
TF15
” avente il significato
di “Rec arretrati Contr. DL
203/2005 prev. Compl”.
e
“
TF16
” avente il significato
di “Rec arretrati Contr. DL
203/2005 Fondo Tesoreria”.
Nelle
ipotesi, invece, in cui le aziende dovessero trovarsi nella condizione di
dover restituire quote delle misure compensative già fruite in relazione alle
somme in precedenza versate al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro
opereranno come segue:
-
determineranno l’ammontare della misura compensativa fruita in eccedenza;
-
indicheranno l’importo da restituire nel quadro “B/C” del DM10 con il codice
di nuova istituzione
“M123”.
Per
l’eventuale restituzione di misure compensative connesse alla previdenza
complementare, i datori di lavoro provvederanno ad indicarne il relativo
importo con il codice di nuova istituzione del quadro B/C “
M124”.
In
corrispondenza dei detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei
lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere
indicato nei campi “giornate” e “retribuzione”.
Si coglie
l’occasione per precisare che le misure compensative abbattono - in
proporzione al TFR conferito da ciascun dipendente a previdenza complementare
ovvero versato al Fondo di tesoreria - le aliquote intere relative alle
contribuzioni minori (2) dovute per
ciascun lavoratore e per ciascun settore aziendale. Nel caso di
incapienza, le aziende potranno attingere - fino a concorrenza della quota
spettante - da qualunque altro contributo versato all'INPS (compreso
l'IVS) e
non ad altri Enti
.
La misura
compensativa, infine, non opera con riferimento ai lavoratori per i quali non
è dovuto alcun contributo da parte del datore di lavoro (es. lavoratori
assunti ex lege n. 407/1990 da imprese del mezzogiorno o da imprese artigiane);
spetta, invece, per intero - sempre
in misura proporzionale al TFR
conferito - con riferimento agli apprendisti. Nei confronti dei lavoratori
parzialmente agevolati la misura compensativa spetta in proporzione alla
contribuzione ridotta (vedi esempi).
Esempio 1
:
Apprendista
- dipendente da azienda industriale che occupa più di 9 addetti ma meno di 50
– il cui TFR è conferito, in misura pari al 40%, a un Fondo di previdenza
complementare.
Aliquota a
carico del datore di lavoro 10%;
misura
compensativa spettante: 0,076%;
codice da
utilizzare TF13.
Retribuzione
mensile € 1.200,00 x 10% = €
120,00 (contributi a carico del
datore di lavoro).
Misura compensativa spettante:
retribuzione mensile € 1.200,00 x
0,076% = € 0,91 (importo da
indicare con il codice TF13 € 1,00)
Esempio 2
:
Apprendista
- dipendente da azienda industriale che occupa più di 50 addetti – il cui TFR
è conferito, in misura totale, al Fondo di Tesoreria.
Aliquota a
carico del datore di lavoro 10%;
misura
compensativa spettante: 0,19%;
codice da
utilizzare TF14.
Retribuzione
mensile € 1.200,00 x 10% = €
120,00 (contributi a carico del
datore di lavoro).
Misura compensativa spettante:
retribuzione mensile € 1.200,00 x
0,19% = € 1,19 (importo da
indicare con il codice TF14 € 1,00)
Esempio 3
:
Operaio -
il cui TFR è integralmente versato al Fondo di Tesoreria – assunto ex art. 8,
c. 9 della legge n. 407/1990 da una azienda industriale con oltre 50 addetti
operante nel centro-nord.
Aliquota a
carico del datore di lavoro senza la misura compensativa 32,08%
(41,57% - 9,49%)
32,08% x
50% = 16,04% + (quota carico datore
lavoro)
9,49% =
(quota carico lavoratore)
25,53% aliquota "nettizzata" da utilizzare per il
calcolo dei contributi
Retribuzione
mensile € 1.500,00 x 25,53% = € 383,00 (contributi da indicare con il cod.
158 di cui a carico del datore di lavoro
€ 240,60).
Misura
compensativa spettante: 0,19%
Determinazione
dell'importo da indicare con il codice TF14:
Aliquota a
carico del datore di lavoro al netto della misura compensativa 31,89%
(41,57% - 9,49% - 0,19%)
Retrib.mensile
€ 1.500,00 x 31,89 % x 50% = € 239,17 (contributi dovuti a carico del
datore di lavoro)
" "
" 1.500,00 x 32,08 % x 50%
= " 240,60 (contributi a
carico del datore di lavoro -cod.158)
Differenza
240,6 - 239,17 = 1,43 (importo da indicare con il codice TF14 €
1,00).
La riduzione spettante, di
fatto, è pari a € 1.500 x 0,19% x
50%)
4.
Istruzioni contabili.
Gli
importi versati all’Erario a titolo di imposta sostitutiva sulla
rivalutazione del TFR da parte delle aziende e da queste, come specificato al
precedente punto 2.1., recuperati con i modd. DM10 mediante il codice “PF30”,
devono essere imputati ai conti di nuova istituzione TFR 30/112 (competenza
anni precedenti) ovvero TFR 30/172 (competenza anno in corso) (vedi allegato
n. 2).
Gli
importi in questione, pur se rilevati separatamente, sono a tutti gli effetti
da ricomprendere tra le prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria.
Per
assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti
dalle ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM10, si dispone che i
sopra citati conti devono essere movimentati, con il codice documento “95”,
soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli DM
10.
Le somme
per misure compensative spettanti per periodi pregressi a seguito del
conferimento del TFR a previdenza complementare ed evidenziate dai datori di
lavoro nei modd. DM con il codice “TF15” devono essere imputate in DARE dei
conti GAW 37/184 (competenza anno in corso) ovvero GAW 37/114 (competenza
anni precedenti).
Nei casi
di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria, gli importi per le misure
compensative in argomento, evidenziati nei modd. DM10 con il codice “TF16”,
devono essere imputati in DARE del conto GAW 37/185 (competenza anno in
corso) ovvero del conto GAW 37/115 (competenza anni precedenti).
Le
eventuali quote delle misure compensative fruite dalle aziende e risultate
non più spettanti, se sono evidenziate nei modd. DM10 con il codice “M123”,
devono essere imputate in AVERE degli stessi conti GAW 37/185 e GAW 37/115.
Qualora siano evidenziati con il codice “M124”, devono essere imputate in
AVERE del conto GAW 37/184 ovvero del conto GAW 37/114.
Si
rammenta che i conti GAW 37/114, GAW 37/115, GAW 37/184 e GAW 37/185 sopra
menzionati sono stati istituiti con la già citata circolare n. 4 del 14
gennaio 2008.
Il direttore centrale entrate contributive
Il direttore centrale finanza, contabilità e bilancio
Il direttore centrale sistemi informativi e
telecomunicazioni
Ziccheddu
Diamanti
Spadaccia
(1) Per le assunzioni, le cui quote
arretrate dovute al Fondo si collocano a cavallo dell’anno, si applicheranno
i rispettivi tassi di incremento riferiti all’anno precedente.
(2) Sono
oggetto di riduzione le contribuzioni dovute alla gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'esonero contributivo si
applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per
assegni familiari, per maternità e per disoccupazione. Restano in ogni caso
esclusi dalla riduzione contributiva il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297 (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali), nonché il
contributo di cui all'articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845
(0,30%).
Allegato N.1
Allegato N.2