Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 15 del 31/01/2011
Direzione Centrale
Prestazioni a sostegno del reddito
Direzione Centrale
Pensioni
Direzione Centrale
Organizzazione
Direzione Centrale
Entrate
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento
Generale Legale
Coordinamento
Generale Medico Legale
Progetto Nazionale Gestione
Surrogazione verso terzi
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
31/01/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
15
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei
Comitati provinciali
Allegati n. 1
OGGETTO:
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE D’ASSICURAZIONI
(ANIA), PER FAVORIRE L’ESERCIZIO DELLE AZIONI SURROGATORIE E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.
SOMMARIO
:
Finalità
della Convenzione INPS-ANIA.
In data 24 dicembre 2010, con
determinazione del Presidente dell’Istituto n. 200, è stata approvata e conseguentemente,
l’11 gennaio 2011, sottoscritta una Convenzione con
l’Associazione Nazionale
Imprese d’Assicurazione (ANIA)
al fine di consentire all’INPS, nei
casi previsti dalla vigente normativa in materia, il corretto e celere
esercizio dell’azione surrogatoria.
Si
illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione
della
Convenzione
.
Com’è noto l’INPS, in caso d’infortunio causato
da fatti dolosi o colposi di terzi e, in particolare, derivante da incidente
stradale, è tenuto comunque all’erogazione dell’indennità di malattia
in caso d’incapacità temporanea al lavoro
o della pensione d’inabilità o dell’assegno ordinario
d’invalidità quando la capacità di lavoro dell’assicurato danneggiato viene a
essere soppressa o ridotta a meno di un terzo.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1916 c.c., per l’indennità
di malattia, e dell’articolo 14 legge 12 giugno 1984, n. 222, per le
prestazioni erogate a titolo di assegno ordinario d’invalidità e pensione
d’inabilità, l’Istituto ha diritto di rivalersi sul terzo responsabile e sulla
sua compagnia di assicurazione.
D’altra parte, anche l’articolo 142 del Codice delle
Assicurazioni (decreto legislativo n. 209/2005) ribadisce l’obbligo per le
imprese di assicurazione di rimborsare le spese sostenute dall’Istituto per le
prestazioni erogate al danneggiato.
In particolare, il comma 2 dell’articolo in parola dispone
che l’impresa di assicurazione, prima di provvedere alla liquidazione del
danno, è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante se lo
stesso ha o non ha diritto a prestazioni da parte di Istituti che gestiscono
assicurazioni sociali obbligatorie. Nel caso in cui il danneggiato dichiari di
avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne
comunicazione all’INPS, che deve rispondere entro quarantacinque giorni (per le
indennità di malattia con la modifica apportata dall’art. 42, comma 3, legge n.
183/2010 oggi quindici giorni), decorsi i quali, senza dichiarazione di volersi
surrogare nei diritti del danneggiato
,
l'impresa di
assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del
danneggiato
.
Occorre evidenziare che la recente legge n. 183 del 4
novembre 2010 “Collegato lavoro“, all’articolo 42, comma 1, ha previsto l’obbligo del medico (la cui inosservanza configura illecito disciplinare che, se
reiterato, comporta il licenziamento o la decadenza della convenzione con il
SSN), ove costati un’infermità comportante incapacità lavorativa che derivi da
responsabilità di terzi, a farne segnalazione nei certificati di malattia, al
fine di consentire all’INPS l’esercizio delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
Il successivo comma 2, inoltre, impone all’impresa di
assicurazione, in caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto
all’indennità di malattia erogata dall’INPS e imputabile a responsabilità di
terzi, di darne immediata comunicazione all’INPS prima di procedere
all’eventuale risarcimento del danno.
Il comma 3, poi, (integrando le disposizioni del già
richiamato articolo 142, comma 2, del Codice delle Assicurazioni) prescrive
che, entro quindici giorni (non più quarantacinque) dal ricevimento della
comunicazione di cui al precedente comma, l’INPS trasmetta all’impresa di
assicurazione un certificato d’indennità corrisposte (CIR) attestante la
liquidazione dell’indennità di malattia e il relativo importo, mentre il comma
4 prevede che l’impresa assicuratrice proceda, conseguentemente, ad accantonare
e rimborsare preventivamente all’INPS l’importo certificato.
Inoltre, l’articolo 41, comma 1, della legge 183 prevede
che, ove l’invalidità civile derivi da fatto illecito di terzi, il valore capitale
delle prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennità) in
favore dell’invalido civile ai sensi della legislazione vigente sono recuperate
fino a concorrenza dell’ammontare di dette prestazioni, dall’INPS, nei riguardi
del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
Com’è noto, l’INPS persegue l’obiettivo di ottenere, nella
continua ricerca di più elevati livelli di efficienza e di economicità
dell’azione amministrativa e attraverso la modernizzazione delle procedure, la
semplificazione della modulistica da inviare all’assicurato danneggiato, la
riduzione dei costi, il completo recupero delle prestazioni erogate nei casi di
responsabilità di terzi nell’evento lesivo.
A tale proposito, l’Istituto ha avviato, da tempo, ogni
utile strumento per l’emersione del fenomeno e il contrasto a comportamenti
fraudolenti.
Tutto ciò premesso,
l’INPS
e l’ANIA con la Convenzione allegata si propongono di rendere più efficiente ed
efficace il sistema di comunicazione tra le strutture territoriali
dell’Istituto e imprese di assicurazione, al fine non solo di contrastare
eventuali comportamenti colposi o dolosi dell’assicurato che potrebbero
pregiudicare il diritto di surroga dell’Istituto, ma anche per
velocizzare l’iter di definizione delle azioni surrogatorie
e, conseguentemente, la liquidazione dei sinistri da parte delle imprese
assicuratrici, semplificando gli adempimenti del relativo procedimento. A tale
proposito l’articolo 2 della Convenzione prevede l’adozione di una
dichiarazione tipo, resa ai sensi dell’articolo 142 d.lgs n. 209/2005, conforme
al modello allegato e che è parte integrante della Convenzione, facilmente
comprensibile all’assicurato danneggiato.
Dunque, si creano così le condizioni per
verificare eventuali discordanze tra le dichiarazioni dell’assicurato INPS
danneggiato e le risultanze agli atti dell’Istituto, evitando di dover
ricorrere all’azione di recupero causata dal pregiudizio arrecato
dall’assistito alle ragioni creditorie dell’INPS, ex articolo 1916, comma 3,
c.c., e articolo 142, comma 3, secondo inciso, del d.lgs. 209/2005 e, da ultimo
l’art. 41, comma 2, della legge n. 183/2010.
Fondamenti della Convenzione sono, quindi,
la dichiarazione dell’assicurato INPS danneggiato con l’immediata comunicazione
dell’impresa assicuratrice, tramite ANIA all’INPS, e la tempestiva risposta,
entro e non oltre 15 giorni, da parte dell’Istituto.
Indispensabile, per la corretta
applicazione della recente normativa in materia, sarà l’utilizzo in forma
automatica dell’archivio UniEmens per la quantificazione delle indennità di
malattia corrisposte o da corrispondere.
Inoltre, con la Convenzione l’INPS e l’ANIA si propongono, nella logica della valorizzazione delle sinergie, l’obiettivo comune di
garantire il rispetto della normativa in materia, prevedendo altresì che, nel
caso di giudizi promossi nei confronti delle imprese socie, da danneggiati
iscritti a gestioni INPS che abbiano riportato lesioni personali, l’ANIA
inviterà,
nel generale interesse a un chiaro e trasparente servizio all’utenza,
le medesime imprese a promuovere la chiamata in causa dell’Ente previdenziale.
In tale ottica, le parti s’impegnano ad
attivare un sistema di comunicazioni, volte a fornire indicazioni circa le
modifiche o le fusioni societarie, la costituzione di nuove compagnie
assicurative, nonché eventuali variazioni d’indirizzo delle sedi legali delle
compagnie, rilevanti per garantire all’INPS il recupero
dell’indennità di malattia, delle prestazioni ordinarie
d’invalidità/inabilità erogate agli assicurati e di tutte le prestazioni
collegate all’invalidità civile.
In particolare, l’INPS e l’ANIA attraverso la creazione di
un apposito Osservatorio congiunto, svolgeranno sinergicamente una funzione di
coordinamento volta a:
·
definire indirizzi
operativi;
·
monitorare
qualitativamente e quantitativamente le azioni surrogatorie sul territorio;
·
proporre interventi per
l’attuazione della Convenzione, con particolare riguardo a iniziative rivolte alla
risoluzione di problemi di natura tecnico-amministrativa.
Le parti, inoltre,
nello svolgimento delle attività di competenza si atterranno alla legislazione
vigente in materia di privacy e in particolare agli obblighi che scaturiscono
dall’applicazione del decreto legislativo n. 196/2003 e successive
integrazioni.
La
Convenzione
ha validità triennale con decorrenza dalla
data di sottoscrizione.
Si precisa che, per consentire il rispetto della normativa è
in fase di predisposizione un disciplinare tecnico, che formerà parte
integrante della Convenzione, e regolamenterà, inizialmente, il flusso
telematico per gli adempimenti connessi allo scambio di comunicazioni tra INPS
e ANIA così come previsto dai commi 2 e 3, dell’articolo 42 della legge n.
183/2010 (recupero indennità di malattia).
Successivamente, il citato disciplinare sarà integrato con
procedure informatiche riguardanti sia l’articolo 41 della citata legge n.
183/10 (invalidità civile), sia l’articolo 14 della legge 222/84 (invalidità e
inabilità).
Ferme
restando le attuali procedure in essere, con successivo messaggio, appena
approvato il citato disciplinare tecnico, saranno impartite le opportune
disposizioni operative volte, peraltro, ad agevolare la trattazione delle
pratiche di surroga emerse tramite segnalazione nel certificato medico.
Il Direttore
Generale
Nori
Allegato N.1