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Versione Grafica

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 6 del 14/01/2011


Direzione Centrale Entrate
 
 
 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
14/01/2011
 
periferici dei Rami professionali
 
Al
Coordinatore generale Medico legale e
 
 
Dirigenti Medici
 
 
 
Circolare n.
6
 
 
e, per conoscenza,
 
 
 
 
Al
Presidente
 
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
 
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n. 2
 
 
 
 
OGGETTO:
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre  2010 “ Modifica del saggio di interesse legale”.
 
SOMMARIO
:
Variazione all’1,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2011. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
.
 
Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 292 del 15 dicembre 2010 è stato pubblicato il Decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011,  è stata fissata all’1,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile.
 
L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n.388 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali
1
.
 
Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle  condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
 
La misura dell’1,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2011.
 
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
 
 
 
 
 
 
Il Direttore Generale
                       Nori      
 
 
1. Circolare n. 88 del 9 maggio 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 1)
Gazzetta Ufficiale N. 292 del 15 Dicembre 2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2010
Misura del  saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. (10A15099)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di
cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 4 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, con il quale la misura del
tasso di interesse legale e' stata fissata all'1 per cento in ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art.1 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo
1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2010
Il Ministro: Tremonti
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 2)
 
  
Tasso interessi  legali
 
 
Periodo di validità
 
5%
 
 
fino al 15/12/1990
 
10%
dal 16/12/1990
 
al 31/12/1996
 
5%
dal 1/1/1997
 
al 31/12/1998
 
2,5%
dal 1/1/1999
 
al 31/12/2000
 
3,5%
dal 1/1/2001
 
al 31/12/2001
 
3,0%
dal 1/1/2002
 
al 31/12/2003
 
 
2,5%
 
dal 1/1/2004
 
al 31/12/2007
 
 
3,0%
 
dal 1/1/2008
 
al 31/12/2009
 
 
1,0%
 
 
dal 1/1/2010
 
 al 31/12/2010
 
 
1,5%
 
 
dal 1/1/2011