Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 6 del 14/01/2011
Direzione Centrale Entrate
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
14/01/2011
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n.
6
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Al
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza
Al
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei
Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati
provinciali
Allegati n. 2
OGGETTO:
Decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2010 “ Modifica del
saggio di interesse legale”.
SOMMARIO
:
Variazione
all’1,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2011. Riflessi sul
calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
.
Sulla
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2010 è stato
pubblicato il Decreto 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle
Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è stata fissata
all’1,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del
codice civile.
L’art.
116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000 n.388 ha disciplinato l’ipotesi di
riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla
misura prevista per gli interessi legali
1
.
Al
riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento
dei contributi dovuti.
In
presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a
seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il
rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti
dovuti.
La
misura dell’1,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con
scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2011.
Per
le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle
variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il
calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle
rispettive decorrenze (allegato 2).
Il Direttore
Generale
Nori
1.
Circolare n. 88 del 9 maggio 2002
Allegato 1)
Gazzetta Ufficiale N. 292
del 15 Dicembre 2010
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 dicembre 2010
Misura del saggio di
interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011. (10A15099)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di
cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il
Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura
sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 4 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009, con il quale la misura del
tasso di interesse legale e' stata fissata all'1 per cento in ragione
d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli
di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:
Art.1 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo
1284 del codice civile e' fissata all'1,5% in ragione d'anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2010
Il Ministro: Tremonti
Allegato 2)
Tasso interessi
legali
Periodo di
validità
5%
fino
al 15/12/1990
10%
dal
16/12/1990
al
31/12/1996
5%
dal
1/1/1997
al
31/12/1998
2,5%
dal
1/1/1999
al
31/12/2000
3,5%
dal
1/1/2001
al
31/12/2001
3,0%
dal
1/1/2002
al
31/12/2003
2,5%
dal
1/1/2004
al
31/12/2007
3,0%
dal
1/1/2008
al
31/12/2009
1,0%
dal
1/1/2010
al
31/12/2010
1,5%
dal
1/1/2011