Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 60 del 15-5-2008.htm
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”. Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di “finestre di accesso” per il regime generale e i fondi speciali
Direzione centrale delle Prestazioni
Ai
Dirigenti
centrali e periferici
Ai
Direttori
delle Agenzie
Ai
Coordinatori
generali, centrali e
Roma, 15 Maggio 2008
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore
generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
Circolare n.
60
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti
dei Comitati amministratori
di
fondi, gestioni e casse
Al
Presidente
della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Allegati
n. 4
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitività”. Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina
in materia di “finestre di accesso” per il regime generale e i fondi
speciali
SOMMARIO:
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività”.
Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di
“finestre di accesso” per il regime generale e i fondi speciali
PREMESSA
Sulla G.U. n. 301 del 29
dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n.247, recante
"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza,
lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.”
Con
messaggio n. 30923 del 31
dicembre 2007
è stata fornita una prima informativa sulle
principali novità previste dalla legge in oggetto ed entrate in vigore il 1°
gennaio 2008.
Con la presente circolare,
condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con
nota n.112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, si forniscono ulteriori istruzioni
in merito all’applicazione del provvedimento in oggetto.
Al riguardo si fa
preliminarmente presente che a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero
del Lavoro con la nota citata devono intendersi superate le istruzioni
fornite al paragrafo 3 del messaggio n. 30923 del 2007, limitatamente alle
finestre di accesso applicabili alle pensioni di vecchiaia contributive
conseguite con 40 anni di contribuzione, nonché sciolta la riserva in merito
alle “finestre di accesso” applicabili alle medesime pensioni conseguite
dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009
al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in
concorrenza con almeno 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e di almeno
59 anni di età per i lavoratori autonomi e, dal 1°luglio 2009,
con
il “sistema delle quote”.
La predetta legge n. 247 del
2007 all’articolo 1, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), ha modificato i
requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, nonché alla pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge
23 agosto 2004, n. 243 (allegato 1).
In particolare, tali
disposizioni sostituiscono la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004,
n. 243 con le Tabelle A e B allegate alla legge in oggetto e modificano i
requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, nonché alla pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo ottenibile con 35 anni di anzianità
contributiva, introducendo, inoltre, il c.d. “sistema delle quote” (allegato
2).
Lo stesso articolo 1, al comma
5, stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenze per il
pensionamento di vecchiaia e per coloro che ottengono i trattamenti
pensionistici anticipati con 40 anni di anzianità contributiva (allegati 3 e
4).
Si ricorda che le modifiche
normative in parola non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i
requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007. Tali soggetti
continuano a poter conseguire la pensione di anzianità e di vecchiaia secondo
la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008 (articolo 1, comma
3, della legge n.243 del 2004).
Si richiamano infine la
circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, il
messaggio n. 2970 del 5
febbraio 2008
, il
messaggio n. 5702 del 6
marzo 2008
e la circolare n.31 del 12 marzo 2008, con i quali sono
state fornite indicazioni in merito ad alcune situazioni per le quali la
nuova disciplina in materia di requisiti e/o di “finestre d’accesso” per il
pensionamento di vecchiaia non trova applicazione.
PARTE
PRIMA
DIRITTO
A PENSIONE
1. NUOVI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI
ANZIANITA’
L’articolo 1, comma 2, lettera
a), citato in premessa introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nuovi
requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, in sostituzione della
disciplina stabilita dalla legge n. 243 del 2004, che sarebbe dovuta entrare
in vigore a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2008.
Pertanto,
a decorrere dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità si
consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità
contributiva secondo la progressione indicata nella tabella A (per il periodo
1° gennaio 2008 – 30 giugno 2009) e nella tabella B (per i periodi
successivi), allegate alla citata legge n. 247 del 2007.
In
particolare, la Tabella B ha introdotto, dal 1° luglio 2009, il c.d. “sistema
delle quote” in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in
presenza di un’anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di
una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato.
Resta
fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall’età,
si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi,
al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.
1.1. Lavoratori dipendenti
In
relazione a quanto contenuto nella Tabella A allegata alla legge n. 247 del
2007 i lavoratori dipendenti acquisiscono il diritto a pensione con i
seguenti requisiti:
·
dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità sarà perfezionato al
raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza
con almeno 58 anni di età.
Dal 1°
luglio 2009, si applicano i requisiti di cui alla Tabella B, che introduce il
c.d. “sistema delle quote” in base al quale il diritto alla pensione di
anzianità si consegue al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età
anagrafica e contribuzione posseduta dall’assicurato.
Le
nuove disposizioni richiedono, peraltro, che l’interessato abbia comunque raggiunto
un’età anagrafica minima e
sia in
possesso di almeno 35 anni di contribuzione
.
Le
quote che devono raggiungere i lavoratori dipendenti sono le seguenti:
·
dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010,
quota 95
con un’età minima di
59 anni
;
·
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012
quota 96
con un’età minima di
60 anni
;
·
a decorrere dal 1° gennaio 2013
quota
97
con un’età minima di
61 anni
.
L’incremento previsto a decorrere dal 1° gennaio
2013 può essere, peraltro, differito con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto col Ministero dell’economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 qualora da una verifica dei
risultati finanziari raggiunti con le disposizioni in esame si ritenga
procrastinabile un ulteriore incremento dei requisiti minimi per il diritto
alla pensione di anzianità.
1.2. Lavoratori
autonomi
In
relazione a quanto contenuto nella Tabella A allegata alla legge n. 247 del
2007 i lavoratori autonomi acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti
requisiti:
·
dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità sarà perfezionato al
raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza
con almeno 59 anni di età.
Dal
1°luglio 2009, la Tabella B introduce anche per i lavoratori autonomi il c.d.
“sistema delle quote”, di cui al precedente paragrafo.
Le
quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi, fermo restando il
possesso di
almeno 35 anni di
anzianità contributiva
, sono le seguenti:
·
dal 1°luglio 2009 al 31
dicembre 2010,
quota 96
con un’età
minima di
60 anni
;
·
dal 1° gennaio 2011 al
31 dicembre 2012
quota 97
con
un’età minima di
61 anni
;
·
a decorrere dal 1°
gennaio 2013
quota 98
con un’età
minima di
62 anni
.
Anche
per quanto riguarda i lavoratori autonomi l’incremento previsto a decorrere
dal 1°gennaio 2013 può essere differito con le stesse modalità e alle stesse
condizioni già illustrate nel paragrafo 2.1 per i lavoratori dipendenti.
2. NUOVI REQUISITI PER IL
DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Si ricorda che ai sensi
dell’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 “per i
lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente
secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata
pensione di vecchiaia.”
La legge n. 243 del 2004 era
già intervenuta sui requisiti richiesti per il conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia nel sistema contributivo elevando l’età minima di 57
anni (valida indistintamente per le donne e per gli uomini) a 60 anni di età
per le donne e a 65 anni di età per gli uomini.
Lo stesso provvedimento aveva,
inoltre, esplicitamente confermato la possibilità di accedere alla pensione
di vecchiaia nel sistema contributivo con 40 anni di contribuzione
indipendentemente dall’età e nulla era stato innovato in merito agli altri
requisiti richiesti dalle legge n. 335 del 1995 (5 anni di contribuzione
effettiva, importo minimo pari 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale per
le pensioni conseguite prima dei 65 anni, cessazione del rapporto di lavoro
dipendente).
Peraltro, la stessa legge n.
243 del 2004 ha introdotto un’ulteriore requisito per conseguire il diritto
alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
E’, infatti, stata data
possibilità di conseguire tale trattamento in presenza di 35 anni di
anzianità contributiva al raggiungimento di determinati limiti di età.
I predetti limiti di età sono
stati modificati dalla legge n. 247 del 2007.
2.1. Lavoratori dipendenti
D
al 1°
gennaio 2008, i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata
esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla
pensione di vecchiaia:
·
a 60 anni, se donne, e
a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5
anni;
·
a prescindere dal
requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni;
·
dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35
anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.
Dal
1°luglio 2009, si applica il c.d. “sistema delle quote” già illustrato al
paragrafo 1.1.
Le
quote che devono raggiungere i lavoratori dipendenti per acquisire il diritto
alla pensione di vecchiaia contributiva, purché
siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione
sono le
seguenti:
·
dal 1°luglio 2009 al 31
dicembre 2010,
quota 95
con un’età
minima di
59 anni
;
·
dal 1° gennaio 2011 al
31 dicembre 2012
quota 96
con
un’età minima di
60 anni
;
·
a decorrere dal 1°
gennaio 2013
quota 97
con un’età
minima di
61 anni
.
L’accesso
al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto
alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a
1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge
n. 335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di lavoro
dipendente.
2.2.
Lavoratori autonomi
D
al 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi la cui pensione è
liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono
accedere alla pensione di vecchiaia:
·
a 60 anni, se donne, e
a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5
anni;
·
a prescindere dal
requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni.
·
dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35
anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.
Dal
1°luglio 2009, si applica il più volte citato “sistema delle quote”.
Le
quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi per acquisire il diritto
alla pensione di vecchiaia contributiva, purché
siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione
sono le
seguenti:
·
dal 1°luglio 2009 al 31
dicembre 2010,
quota 96
con un’età
minima di
60 anni
;
·
dal 1° gennaio 2011 al
31 dicembre 2012
quota 97
con
un’età minima di
61 anni
;
·
a decorrere dal 1°
gennaio 2013
quota 98
con un’età
minima di
62 anni
.
L’accesso
al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto
alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a
1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge
n. 335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di lavoro
dipendente.
2.3. Lavoratori assicurati alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
2.3.1. Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria
L’articolo
1, comma 6, lettera d), della legge n. 243 del 2004 (non interessato dalle
nuove norme introdotte dalla legge n. 247 del 2007), stabilisce che “per i
lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non iscritti ad altra forma
pensionistica obbligatoria”, si applicano le disposizioni previste per il
diritto alla pensione e per l’accesso alla pensione stessa previste per i
lavoratori dipendenti.
Come
già precisato con la circolare n. 105 del 2005 lo status di “non iscritto” ad
altra forma pensionistica obbligatoria va verificato al momento del
pensionamento.
I
predetti lavoratori conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il
diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 1, comma 19, della
legge n. 335 del 1995 con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi,
fermi
restando gli altri requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 20
, dello
stesso provvedimento:
·
60 anni per le donne e
65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;
·
40 anni di anzianità
contributiva indipendentemente dall’età;
·
58 anni e 35 anni di
contribuzione nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009;
·
al raggiungimento di quota 95 con un’età minima di 59 anni e
un’anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009 - 31
dicembre 2010;
·
al raggiungimento di quota 96 con un’età anagrafica minima di 60 anni
e un’anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011 -
31 dicembre 2012;
·
al
raggiungimento di quota 97 con un’età anagrafica minima di 61 anni e un’anzianità contributiva minima di 35
anni a partire dal 1° gennaio 2013.
2.3.2. Iscritti ad
altra forma pensionistica obbligatoria
Relativamente ai soggetti
assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche
obbligatorie era stata formulata una riserva nella citata circolare n. 105
del 2005, ribadita nel messaggio n. 30923 del 2007 in attesa di un parere dei
Ministeri vigilanti, pervenuto con lettera n. 111629/16/318/13 del 22 gennaio
2008.
Al riguardo, i predetti
Dicasteri hanno precisato che la disposizione contenuta nel richiamato
articolo 1, comma 6, lettera d), della legge n. 243 del 2004 ha carattere di
specialità rispetto al generale ordinamento della gestione separata stabilito
nel DM n.282 del 1996, il quale all’articolo 1 prevede che “gli iscritti alla
gestione pensionistica di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 hanno diritto alla pensione di vecchiaia, …….., secondo le
disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività
commerciali di cui alla 2 agosto 1990, n. 233.”
Ne consegue che ai lavoratori
in esame siano essi pensionati o non pensionati si applica la disciplina in
materia di requisiti per il diritto, nonché di decorrenze della pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i lavoratori iscritti alla
gestione degli esercenti attività commerciali.
Conseguono, quindi, a partire
dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia di con i seguenti
requisiti anagrafici e contributivi,
fermi restando gli altri requisiti
stabiliti dall’articolo 1, comma 20
, della legge n. 335 del 1995:
·
60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con
5 anni di contribuzione effettiva;
·
40 anni di anzianità contributiva
indipendentemente dall’età;
·
59 anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1°
gennaio 2008-30 giugno 2009;
·
al raggiungimento di
quota 96
con un’
età minima di 60 anni e un’anzianità contributiva minima di 35 anni
nel periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2010;
·
al raggiungimento di
quota 97
con un’
età minima di 61 anni e un’anzianità contributiva minima di 35 anni
nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2012;
·
al raggiungimento di
quota 98
con un’
età minima di 61 anni e un’anzianità contributiva minima di 35 anni
a partire dal 1° gennaio 2013.
2.4.
Anzianità contributiva utile per il raggiungimento del requisito contributivo
per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
La
legge 8 agosto 1995, n. 335 aveva previsto che ai fini del computo dei 40
anni di anzianità contributiva utile al raggiungimento della pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo indipendentemente dall’età dovesse
escludersi la contribuzione da riscatto dei periodi di studio e versata a
titolo di prosecuzione volontaria e che i periodi di lavoro precedenti il
raggiungimento del 18° anno di età fossero moltiplicati per 1,5.
La
legge n. 247 del 2007 ha modificato tale normativa, prevedendo che ai fini
del predetto computo dei 40 anni di contribuzione diventano utili anche i
contributi da riscatto dei periodi di studio.
Con il
messaggio n. 29224 del 4
dicembre 2007
era stato, peraltro, reso noto alle Sedi che i
periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli
stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità
contributiva necessari per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia
contributiva con 35 anni di anzianità contributiva in concomitanza con il
requisito anagrafico.
In entrambe
le fattispecie appena illustrate,
continuano a rimanere esclusi dal computo i contributi versati a
titolo di prosecuzione volontaria e la contribuzione accreditata per i
periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età continua ad
essere moltiplicata per 1,5.
I
contributi accreditati per riscatto dei periodi di studio sono utili ai
predetti fini per le pensioni da liquidare con decorrenza successiva al 1°
gennaio 2008.
3. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE
Come
specificato nei paragrafi precedenti a partire dal 1° luglio 2009 il diritto
alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo si raggiunge sia per i lavoratori dipendenti sia per i
lavoratori autonomi con il c.d. “sistema delle quote”.
Il
diritto a pensione viene, infatti, conseguito quando la somma di età
anagrafica e anzianità contributiva raggiunge la quota stabilita dalla
Tabella B allegata alla legge n.247 del 2007.
Nel determinare l’anzianità
contributiva per il diritto alla pensione di anzianità nel “sistema delle
quote” deve essere comunque esclusa la contribuzione non utile per il
diritto.
Si ricorda, invece, che ai
fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva
(40 anni) deve essere computata tutta la contribuzione, utile e non utile per
il diritto a pensione di anzianità, fermo restando che, in ogni caso, deve
risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di
contribuzione utile per il diritto a pensione di anzianità.
Per determinare, invece,
l’anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione di vecchiaia nel
sistema contributivo, si rinvia anche per il “sistema delle quote” a quanto
precisato nel precedente paragrafo 2.4.
Per il
raggiungimento della quota, purché si sia comunque in presenza del requisito
contributivo minimo di 35 anni e dell’età minima prevista nei diversi periodi
dalla citata Tabella B, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità
contributiva.
Pertanto,
un lavoratore dipendente che il 31 luglio 2009 abbia raggiunto l’età di 59
anni e 6 mesi e sia in possesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni e
6 mesi (1846 settimane) ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità
alla predetta data del 31 luglio 2009.
Al
riguardo, bisogna tenere conto delle frazioni di età e di anzianità
contributiva secondo le seguenti modalità:
età
:
l’età
del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e
giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni
devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e
fino al giorno di verifica del diritto compreso. Devono poi essere
trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365.
anzianità
contributiva
:
l’anzianità
contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane in anni
dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo
decimale.
Nel
caso delle pensioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, calcolate in
base ad anni, mesi e giorni, l’anzianità complessiva deve essere considerata
determinando la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con
lo stesso criterio utilizzato per l’età, dividendo tuttavia il numero di
giorni per 360 (anno commerciale) anziché per 365.
Sempre
per le prestazioni riferite al Fondo FS, restano fermi i criteri di
arrotondamento dell’anzianità al mese, previsti dall’articolo 59, comma 1,
della legge n. 449 del 1997.
·
Esempio 1
verifica
dell’età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:
l’età
del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a (59 + 133/365) = 59,364 anni
Al 30
settembre 2010 ha un’anzianità contributiva di 1854 settimane pari a 1854/52
= 35,654 anni.
La
somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari
a 59,364 + 35,654 = 95,018.
Il
lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre
2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di
59 anni di età e 35 anni di contribuzione.
·
Esempio 2: iscritti al
Fondo Ferrovie dello Stato
verifica
dell’età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:
l’età
del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a (59 + 133/365) = 59,364 anni.
Al 30
settembre 2010 ha un’anzianità contributiva di 35 anni, 8 mesi e 10 giorni,
arrotondata a 35 anni e 8 mesi.
L’anzianità è quindi di 35 anni e 240 giorni ed è pari
a 35,667 (35 + 240/360).
La
somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari
a 59,364 + 35,667 = 95,031.
Il
lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre
2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di
59 anni di età e 35 anni di contribuzione.
PARTE
SECONDA
DECORRENZE
DELLA PENSIONE (C.D. FINESTRE DI ACCESSO)
L’articolo
1, comma 5, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 247, citato in premessa –
in attesa che venga stabilita, come disposto dal precedente comma 4, una
disciplina definitiva entro il 31 dicembre 2011 - prevede un regime
“transitorio” di decorrenze
per i soggetti che accedono
al:
-
pensionamento anticipato
con 40 anni di contribuzione
;
-
pensionamento di
vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti
.
1. NUOVA DISCIPLINA DELLE
DECORRENZE (C.D. FINESTRE DI ACCESSO) DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’
Le
disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di
decorrenze della pensione di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione
sostituiscono quanto previsto in materia, sempre a decorrere dal 1° gennaio
2008, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
1.1.
Lavoratori dipendenti
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n.247 del 2007 i
lavoratori che risultino in possesso dei
40
anni di contribuzione
:
·
entro il primo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello
stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno;
·
entro il secondo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello
stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre;
·
entro il terzo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
dell’anno successivo;
·
entro il quarto
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile
dell’anno successivo.
Le
finestre di accesso per la pensione di anzianità per coloro che acquisiscono
il diritto con una
anzianità
contributiva inferiore ai 40 anni
sono le stesse stabilite dall’articolo
1, comma 6, lettera c) della suddetta legge n. 243 del 2004 già illustrate
con la circolare n. 105 del 2005 e che di seguito di riportano.
I
lavoratori dipendenti che conseguono i requisiti richiesti:
·
entro il primo semestre
dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno
successivo;
·
entro il secondo
semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno
successivo.
1.2.
Lavoratori autonomi
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c) della legge n.247 del 2007 i
lavoratori autonomi che risultino in possesso dei
40 anni di contribuzione
:
·
entro il primo trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso
anno;
·
entro il secondo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
dell’anno successivo;
·
entro il terzo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile
dell’anno successivo;
·
entro il quarto
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio
dell’anno successivo.
Anche
per i lavoratori autonomi le finestre di accesso per coloro che acquisiscono
il diritto con una
anzianità
contributiva inferiore ai 40 anni
sono le stesse già stabilite
dall’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004.
Pertanto,
i lavoratori autonomi che conseguono i requisiti richiesti:
·
entro il primo semestre
dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno
successivo;
·
entro il secondo
semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del
secondo anno successivo.
2. NUOVA DISCIPLINA DELLE
DECORRENZE (C.D. FINESTRE DI ACCESSO) DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
L’articolo
1, comma 6, lettera c) della legge n.243 del 2004 e l’articolo 1, comma 5,
lettere b) e c) della legge n.247 del 2007 hanno introdotto anche le finestre
di accesso per i pensionamenti di vecchiaia, che, invece, fino al 1° gennaio
2008 avevano decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione
di tutti i requisiti richiesti, ovvero dal primo giorno del mese successivo
alla presentazione della domanda, sempre, ovviamente, in presenza di tutti i
requisiti per il diritto alla prestazione.
A
partire dal 1° gennaio 2008 tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti
anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia a partire
dalla citata data del 1° gennaio 2008 potranno accedere al pensionamento alle
decorrenze fissate in materia dalle predette leggi.
Anche
per la pensione di vecchiaia le finestre di accesso sono diversificate fra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.
Si
ribadiscono, peraltro, due punti già chiariti con il messaggio n. 30923 del 31
dicembre 2007:
1.
le “finestre di accesso” non si applicano ai soggetti
che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla
pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2007;
2.
per l’apertura della finestra è sufficiente aver maturato
il requisito anagrafico e contributivo, mentre nel medesimo trimestre non è
necessario cessare l’attività lavorativa dipendente (ulteriore requisito, che
permane, per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia).
Si richiamano, al riguardo, la
circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, il messaggio n. 2970 del 5 febbraio 2008,
nonché il messaggio n. 5702 del 6 marzo 2008, con i quali sono state fornite
indicazioni in merito ad alcune situazioni per le quali la nuova disciplina
in materia di “finestre d’accesso” per il pensionamento di vecchiaia non
trova applicazione.
2.1. PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA
RETRIBUTIVO O MISTO
2.1.1. Lavoratori dipendenti
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n.247 del 2007 i
lavoratori dipendenti che risultino in possesso dei requisiti previsti per
l’accesso al pensionamento di vecchiaia:
·
entro il primo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio
dell’anno medesimo;
·
entro il secondo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre
dell’anno medesimo;
·
entro il terzo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
dell’anno successivo;
·
entro il quarto
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile
dell’anno successivo.
2.1.2.
Lavoratori autonomi
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c) della legge n.247 del 2007 i
lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti previsti per
l’accesso al pensionamento di vecchiaia:
·
entro il primo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre
dell’anno medesimo;
·
entro il secondo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
dell’anno successivo;
·
entro il terzo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo;
·
entro il quarto
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio
dell’anno successivo.
2.2.
PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Come
noto, nel sistema contributivo esiste una sola prestazione, denominata
pensione di vecchiaia, che ha sostituito le pensioni di vecchiaia, di
anzianità e di vecchiaia anticipata.
Peraltro,
come specificato al precedente paragrafo 2 della parte prima, il diritto a
tale prestazione si consegue, tra l’altro, in presenza dei seguenti
requisiti:
·
a 60 anni, se donne, e
a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5
anni;
·
a prescindere dal
requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40
anni;
·
dal 1° gennaio 2008 al
30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35
anni in concorrenza con almeno 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e
di almeno 59 anni di età per i lavoratori autonomi. Dal 1°luglio 2009, si
applica il più volte citato “sistema delle quote”.
Il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto del parere
espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito con la citata nota n.
112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, che, in caso di pensione di vecchiaia
contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne
di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla
legge n.243 del 2004 (articolo 1, comma 6, lettera c)), illustrate al
paragrafo 3.1.2. della
circolare n.105 del 19
settembre 2005
.
Pertanto,
relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le nuove
“finestre di accesso” previste dalla legge n. 247 del 2007 trovano
applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a
60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la
disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004.
Si
illustrano di seguito, in maniera analitica, le decorrenze previste dalle
predette disposizioni.
2.2.1.
Lavoratori dipendenti e lavoratori assicurati presso la gestione separata e
non iscritti, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica
obbligatoria
2.2.1.1. Lavoratori con almeno 60 anni di età se
donne e 65 se uomini
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n.247 del 2007 i
lavoratori in esame che risultino in possesso del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini
previsto per l’accesso al
pensionamento di vecchiaia nel sistema contributivo:
·
entro il primo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio
dell’anno medesimo;
·
entro il secondo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre
dell’anno medesimo;
·
entro il terzo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
dell’anno successivo;
·
entro il quarto
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile
dell’anno successivo.
2.2.1.2. Lavoratori di età inferiore a 60 anni se
donne e 65 se uomini
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n.243 del 2004 i
lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo
raggiunto l’età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso
dei requisiti richiesti, in alternativa, per tale prestazione:
·
entro il primo semestre
dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno
successivo se di età pari o superiore a 57 anni;
·
entro il secondo
semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno
successivo.
2.2.2.
Lavoratori autonomi e lavoratori assicurati presso la gestione separata e
iscritti, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica
obbligatoria
2.2.2.1.Lavoratori con almeno 60 anni di età se
donne e 65 se uomini
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c) della legge n.247 del 2007, i
lavoratori in esame che risultino in possesso del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini previsto
per l’accesso al pensionamento di vecchiaia:
·
entro il primo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre
dell’anno medesimo;
·
entro il secondo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio
dell’anno successivo;
·
entro il terzo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo;
·
entro il quarto
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio
dell’anno successivo.
2.2.2.2.Lavoratori di età inferiore a 60 anni se
donne e 65 se uomini
Ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n.243 del 2004, i
lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo
raggiunto l’età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso
dei requisiti richiesti in alternativa per tale prestazione:
·
entro il primo semestre
dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno
successivo;
·
entro il secondo
semestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del
secondo anno successivo.
2.3.
PENSIONE SUPPLEMENTARE
Le
“finestre di accesso” introdotte dalla legge n. 247 del 2007 devono trovare
applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia
supplementare.
2.4.
ASPETTI PARTICOLARI
L’introduzione
delle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia richiede una
riflessione su alcuni aspetti al fine di raccordare alcune specificità della
normativa vigente con il nuovo sistema di decorrenza introdotto dalla più
volte citata legge n. 247 del 2007.
2.4.1.
Articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155
L’introduzione
delle finestre per il pensionamento di vecchiaia produce i propri effetti
nell’applicazione del citato articolo 6 della legge n. 155 del 1981, il cui
primo comma recita:
“l
a pensione di vecchiaia a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale
l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale
data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e
contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i
requisiti suddetti vengono raggiunti.”
A
partire dal 1° gennaio 2008 nel retrodatare la pensione di vecchiaia al primo
giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti
indipendentemente dal mese di presentazione della domanda, si dovrà tenere
conto del momento di apertura della finestra corrispondente al periodo di
raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.
Qualora,
peraltro, una domanda di pensione di vecchiaia sia presentata nel periodo
intercorrente tra la data di maturazione dei requisiti (ivi compreso quello
della cessazione del rapporto di lavoro dipendente) e la data di apertura
della finestra di accesso, la decorrenza della pensione non potrà essere
anteriore a quest’ultima data.
2.4.2.
Età per il pensionamento di vecchiaia raggiunto dopo l’”apertura della
finestra di accesso” per la pensione di anzianità
In
caso di lavoratore che abbia conseguito il diritto alla pensione di anzianità
e al quale si sia aperta la relativa “finestra di accesso”, ma presenti
domanda di pensione dopo aver raggiunto l’età per il pensionamento di
vecchiaia, non devono essere applicate le “finestre di accesso” per la
pensione di vecchiaia, ma può essere collocato in pensione sin dal primo
giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione
del rapporto di lavoro dipendente.
2.4.3.
Trasformazione d’ufficio dell’assegno ordinario di invalidità
Le
nuove finestre di accesso per la pensione di vecchiaia si applicano anche nei
casi di trasformazione d’ufficio degli assegni ordinari di invalidità.
Si
precisa, al riguardo, che anche in questa fattispecie, si rendono applicabili
i casi di esclusione dall’applicazione delle “finestre di accesso” richiamati
al punto 2 della presente circolare.
PARTE TERZA
FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
Le innovazioni introdotte
dalla legge n. 247 del 2007, illustrate nella presente circolare, trovano
applicazione nei confronti degli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Clero e
Ferrovie dello Stato ed ai soppressi Fondi elettrici, telefonici, marittimi,
autoferrotranvieri, nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi
– gas, esattoriali, Porto di Genova e Trieste – in quanto assicurati
nell’assicurazione generale obbligatoria.
Tuttavia, per quanto riguarda
gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle
Confessioni religiose diverse dalla cattolica non trova applicazione il comma
5 dell’articolo 1 della predetta legge n. 247, in quanto le funzioni svolte
dagli iscritti non risultano riconducibili né al lavoro dipendente, né a
quello autonomo.
Va altresì tenuto presente
che, con riferimento alle specifiche normative dei Fondi che contemplano
inferiori limiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i
soggetti che svolgono particolari attività, l’eventuale svolgimento di attività diversa successivamente alla data
di compimento dell’età e fino alla decorrenza della prima finestra utile – e
non oltre - non incide sulla maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia stessa, già intervenuta al raggiungimento dell’età.
In altri termini, la verifica
dell’effettivo svolgimento delle mansioni richieste dai rispettivi
ordinamenti,
va effettuata da
parte delle preposte strutture dell’Istituto con riferimento alla data del
compimento dell’età prevista.
Inoltre, fermo restando quanto
evidenziato nella parte prima, punto 3 “Determinazione delle quote” della
presente circolare per quanto riguarda le prestazioni a carico del Fondo
Ferrovie dello Stato, si ritiene opportuno segnalare, con riferimento alle prestazioni a carico
dei sottoindicati Fondi, quanto segue.
1.1. Fondo volo
Ai
fini della riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi stabiliti per
l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, nonché ai fini della
determinazione dell’età pensionabile e dell’applicazione dei coefficienti di
trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6 della legge n. 335/1995 –
benefici previsti rispettivamente dal comma 3 e dal comma 11 dell’articolo 3
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 – occorre tener conto, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, dei nuovi requisiti stabiliti
dalla citata legge n. 247/2007.
Per
quanto concerne le modalità per il riconoscimento dei medesimi benefici dal
1° luglio 2009, data di introduzione del sistema delle quote, si fa riserva
di fornire ulteriori indicazioni in merito.
1.2.
Soppresso Fondo autoferrotranvieri
Le
disposizioni di che trattasi trovano applicazione anche nei confronti degli
iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri con qualifica di personale
viaggiante.
1.3.
Fondo Gas
Per quanto riguarda gli
iscritti al Fondo Gas, con riferimento alle finestre che fissano la
decorrenza delle pensioni di vecchiaia introdotte dalla recente legge n.
247/07, si ribadisce il principio generale in base al quale la soluzione di
continuità della contribuzione integrativa
che si determina in corrispondenza del periodo compreso fra la
cessazione e la decorrenza della prestazione (circostanza che precluderebbe
il diritto alla pensione a cario del Fondo Gas), non assume rilevanza quando
sia riconducibile all'applicazione delle norme in materia di accesso al
pensionamento (finestre di uscita) e sempre che l'iscritto abbia maturato
alla data di cessazione dal servizio il diritto alla prestazione sia nel FPLD
sia nel Fondo Gas (vedi
circ.
27 gennaio 2005, n. 6).
PARTE QUARTA
SOGGETTI AUTORIZZATI AI VERSAMENTI VOLONTARI
ENTRO IL 20 LUGLIO 2007
Come
già sottolineato nel messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007, la legge 24
dicembre 2007, n. 247 non ha apportato nessuna modifica alle norme c.d. di
“salvaguardia del diritto a pensione” contenute nella legge n. 243 del 2004.
Peraltro,
il provvedimento in oggetto ha esplicitamente previsto ulteriori ipotesi in
cui gli assicurati possono continuare a beneficiare della normativa in vigore
fino al 31 dicembre 2007.
In
particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera c), ha esteso il termine entro il
quale i lavoratori devono essere stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria per mantenere il diritto alla pensione di anzianità con le norme
in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.
La
legge n. 243 del 2004 prevedeva, infatti, che tale termine fosse il 1° marzo
2004, mentre per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento di
legge in oggetto possono continuare a beneficiare della normativa in materia
di pensionamento di anzianità in vigore fino al 31 dicembre 2007 i
soggetti autorizzati entro il 20 luglio
2007.
Si
precisa, peraltro, che, nel caso in esame, la salvaguardia, per esplicita
previsione normativa, è limitata alle sole pensioni di anzianità.
Pertanto,
essa non riguarda né i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema
contributivo, né le pensioni di vecchiaia retributive o miste. In
quest’ultimo caso, quindi, qualora i requisiti per l’accesso al pensionamento
vengono raggiunti dopo il 31 dicembre 2007, dovranno applicarsi le finestre
di accesso precedentemente descritte anche ai lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.
PARTE QUINTA
REGIME SPECIALE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI E
AUTONOME
L’articolo 1, comma 9, della
legge n. 243 del 2004 ha previsto, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008
al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici in possesso di un’anzianità
assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e che abbiano raggiunto un’età
anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere
al pensionamento di anzianità, a condizione che scelgano di avere liquidata
la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Con tale disciplina il
legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva
al 31 dicembre 1995, di ottenere la pensione di anzianità con un’età
anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alle
legge n.243 del 2004, come sostituita, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge n.247 del 2007, dalle tabelle A e B allegate alla legge stessa.
Per avvalersi del beneficio,
peraltro, è necessario che le anzidette lavoratrici scelgano, per la
determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema di calcolo
contributivo.
Ai fini dell’applicazione
della normativa in argomento si richiamano le istruzioni fornite al paragrafo
5 della circolare n.105 del 19 settembre 2005.
Si ritiene comunque utile
ribadire che a tutte le lavoratrici in questione si
applicano le “finestre di accesso” illustrate nella parte seconda della
presente circolare, ai punti 1.1 e 1.2, rispettivamente per i lavoratori
dipendenti e per i lavoratori autonomi.
Il
Direttore generale
Crecco
ALLEGATO 1
Legge
24 dicembre 2007, n. 247
"Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per
favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale"
(
Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n.301 del 29 dicembre )
Articolo
1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c)
Articolo
1
1. La Tabella A allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute
nell’Allegato 1 alla presente legge.
2. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il
comma 6 è così modificato:
1) la lettera
a)
è sostituita dalla seguente:
a)
il
diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i
lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale
obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo
restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque
anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il
periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla
presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di
anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti
indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al
pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un
requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»;
2) alla lettera
b)
, il numero 2 è
sostituito dal seguente:
«2) con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al
raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal
1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente
legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità
contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
Tabella B allegata alla presente legge»;
3) l’ultimo periodo della lettera
c)
è sostituito dal seguente: «Per il personale del comparto scuola resta fermo,
ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal
servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico,
con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso
di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell’anno avendo
come riferimento per l’anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre
dell’anno»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«
7.
Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre
dell’anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza
dell’incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità
contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B
allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da
effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti
dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato,
risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall’applicazione
della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento
ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella
medesima Tabella B»;
c) al comma 8, le parole: «1º
marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»
ALLEGATO
2
REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI
ANZIANITÀ NEL SISTEMA RETRIBUTIVO E DI VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
TABELLA A
REQUISITO CONTRIBUTIVO
- 35 anni -
ETÀ
ANAGRAFICA
LAVORATORI
DIPENDENTI
LAVORATORI
AUTONOMI
01/01/2008 –30/06/2009
58
59
TABELLA B
REQUISITO CONTRIBUTIVO
MINIMO: 35 ANNI
PERIODO
Lavoratori
dipendenti
Lavoratori
autonomi
DAL
AL
Somma
di età anagrafica e anzianità contributiva
Età
anagrafica minima per la maturazione del requisito
Somma
di età anagrafica e anzianità contributiva
Età
anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/07/2009
31/12/2010
95
59
96
60
01/01/2011
31/12/2012
96
60
97
61
01/01/2013
97
61
98
62
ALLEGATO
3
Legge
24 dicembre 2007, n. 247
"Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per
favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale"
(
Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
n. 301 del 29 dicembre )
Articolo 1, comma 5, lettere a), b) e c)
Articolo
1
Omissis
5. In attesa della definizione
del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al
pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di
vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali,
sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è
stabilito quanto segue:
a)
coloro ai quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato
con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base
del regime delle decorrenze stabilito dall’articolo 1, comma 29, della legge
8 agosto 1995, n. 335;
b)
coloro ai quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento di
vecchiaia entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1º luglio dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso
dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al
pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesimo; qualora risultino in
possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell’anno, possono
accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo; qualora
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile dell’anno
successivo;
c)
coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a
carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori
diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo
trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre
dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio
dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º
aprile dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al
pensionamento dal 1º luglio dell’anno successivo
ALLEGATO
4
FINESTRE PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA
RETRIBUTIVO E NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO CON ALMENO
60 ANNI
DI ETA’ PER LE DONNE E 65 ANNI DI ETA’ PER GLI
UOMINI
PERFEZIONAMENTO
REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO
DECORRENZA
PENSIONE
LAVORATORI
DIPENDENTI
LAVORATORI
AUTONOMI
31
marzo
1°
luglio
1°
ottobre
30
giugno
1°
ottobre
1°
gennaio dell’anno successivo
30
settembre
1°
gennaio dell’anno successivo
1°
aprile dell’anno successivo
31
dicembre
1°
aprile dell’anno successivo
1°
luglio dell’anno successivo
FINESTRE
PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA
CONTRIBUTIVO
CON MENO DI 60 ANNI DI ETA’
PER LE
DONNE E CON MENO DI 65 ANNI DI ETA’ PER GLI UOMINI
DATA
ENTRO LA QUALE E’ PERFEZIONATO IL REQUISITO
DECORRENZA
PENSIONE
LAVORATORI
DIPENDENTI
LAVORATORI
AUTONOMI
30
giugno
1° gennaio
dell’anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni entro il 31
dicembre
1°
luglio dell’anno successivo
31
dicembre
1°
luglio dell’anno successivo
1°
gennaio del secondo anno successivo
FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ CON 40
ANNI DI CONTRIBUZIONE
PERFEZIONAMENTO
REQUISITO CONTRIBUTIVO
DECORRENZA
PENSIONE
LAVORATORI
DIPENDENTI
LAVORATORI
AUTONOMI
31
marzo
1°
luglio se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno
1°
ottobre
30
giugno
1°
ottobre se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre
1°
gennaio dell’anno successivo
30
settembre
1°
gennaio dell’anno successivo
1°
aprile dell’anno successivo
31
dicembre
1°
aprile dell’anno successivo
1°
luglio dell’anno successivo
FINESTRE PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ CON MENO
DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE
PERFEZIONAMENTO
REQUISITO CONTRIBUTIVO
DECORRENZA
PENSIONE
LAVORATORI
DIPENDENTI
LAVORATORI
AUTONOMI
30
giugno
1°
gennaio dell’anno successivo
1°
luglio dell’anno successivo
31
dicembre
1°
luglio dell’anno successivo
1°
gennaio del secondo anno successivo