940429 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 126 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Regime contributivo per la mensa, il vitto, il trasporto e relativi importi sostitutivi. DD.MM. ex art. 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall'art. 11, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 27 aprile 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 126 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Regime contributivo per la mensa, il vitto, il trasporto e relativi importi sostitutivi. DD.MM. ex art. 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificato dall'art. 11, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537. All. 2 Con circolare n. 15 del 18 gennaio 1994 e' stato illustrato il regime contributivo, introdotto per la mensa ed il trasporto a decorrere dall'1.1.1994 dall'art. 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed e' stata preannunciata l'emissione di DD.MM. per la determinazione, in attuazione dell'art. 11, comma 24, della legge 24 dicem- bre 1993, n.537, dei tetti entro i quali gli esoneri con- tributivi devono essere applicati. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha emesso i DD.MM. 3 marzo 1994 (v. allegati), che stabiliscono quanto segue: a) corrispettivo del servizio mensa, predisposto dai datori di lavoro, attraverso mense aziendali proprie o altrui, o attraverso mense interaziendali: esenzione totale; b) corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi: esenzione totale; c) corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dai datori di lavoro: esenzione totale; d) importo sostitutivo del servizio di mensa e vitto, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi: esenzione entro un valore massimo di L. 2.000 a pasto; e) importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto, previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi: esenzione entro un valore massimo di L. 25.000 mensili; f) buoni pasto: esenzione entro un valore massimo di L. 9.000 a pasto. Si annota che: 1) i valori indicati e le esenzioni trovano applica- zione a decorrere da gennaio 1994; 2) sono stati compresi nell'esonero da gennaio 1994 anche il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi e l'importo sostitutivo di esso nel tetto prefis- sato; 3) e' confermato che l'esclusione, nell'ambito dei tetti fissati, riguarda solo gli importi sostitutivi, la cui erogazione e' prevista in sede di contrattazione, anche integrativa, a favore di chi non usufruisca del servizio predisposto per la generalita' dei dipendenti; 4) resta ferma l'imposizione contributiva per la parte dell'importo eccedente i tetti ed ovviamente, per l'intero importo delle indennita' di mensa e di trasporto, previste dalla contrattazione, senza l'istituzione del servizio. Si rammenta, inoltre, che il controvalore del servizio di trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma 8 ter, della legge n. 236/93 (cfr. circ. n. 188 del 3 agosto 1993) fa parte della retribuzione imponibile per il solo anno 1993; 5) l'importo massimo di L. 9.000 previsto per il buono pasto e' riferito alla quota a carico del datore di lavoro, che non coincide necessariamente con il valore dello stesso, che puo' comprendere anche un contributo a carico del lavoratore. A tale proposito si sottolinea come il decreto ministeriale, nell'equiparare il buono al servizio mensa, ha introdotto per il buono il tetto massimo per l'esenzione. Tale equiparazione, peraltro, non comporta che si debba prescindere dai requisiti previsti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195 del 28.11.1986, richia- mata nella circolare n. 15 del 18.1.1994, i quali vanno verificati con riguardo alle condizioni di emissione dei titoli e non sono inficiati ai fini contributivi dai casi di uso improprio nelle fasi successive dell'utilizzo e della raccolta le cui conseguenze non possono farsi ricadere sul datore di lavoro. Resta ferma l'imposizione contributiva per la parte, a carico del datore di lavoro, eccedente l'importo di L. 9.000 e per l'intero valore dei buoni pasto le cui condizioni di emissione non siano conformi ai requisiti illustrati, da ultimo, nella piu' volte citata circolare n. 15 del 18.1.1994. L'eventuale quota di retribuzione trattenuta al dipen- dente a titolo di concorso di spesa al buono pasto (cosi' come del resto per qualsiasi altro servizio) era e rimane soggetta a contribuzione alla fonte secondo le norme comuni. REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI I datori di lavoro dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali a decorrere dal 1 gennaio 1994. La regolarizzazione relativa ai periodi pregressi, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993 approvata con DM 7.10.1993 (cfr. circo- lare n. 292 del 23.12.1993, punto 1) deve essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Le differenze contributive dovute dal datore di lavoro per effetto dei DD.MM. per i mesi pregressi all'atto della regolarizzazione, da versare entro il predetto termine, saranno maggiorate degli interessi al tasso legale computati dalle rispettive scadenze sino alla data di versamento (1). Eventuali regolarizzazioni successive ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versa- menti. Ai fini della compilazione del mod. DM 10/2, i datori di lavoro dovranno attenersi alle seguenti istruzioni: - determineranno, in base alle disposizioni contenute nei DD.MM. gli imponibili dei mesi oggetto della regolariz- zazione; - calcoleranno le differenze in piu', ovvero in meno, tra i predetti imponibili e quelli gia' assoggettati a contribuzione per gli stessi mesi; - le differenze cosi' determinate saranno portate in aumento, ovvero in diminuzione delle corrispondenti retri- buzioni imponibili del mese, in cui viene effettuata la regolarizzazione, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti; - indicheranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C l'importo relativo agli interessi al tasso legale sulle differenze contributive a debito del datore di lavoro con il codice "Q900", preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI". Ai fini della compilazione del mod. DM 10/S, i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni sopra descrit- te, tenendo presente che l'importo degli interessi al tasso legale deve essere sommato all'importo dei contributi sanitari, da indicare nel campo "IMPORTO CONTRIBUTI SANITARI DOVUTI". L'importo degli interessi dovra' essere riportato nel rigo 40 del quadro "B-C" della denuncia riepilogativa annuale di mod. DM 10/S-R. IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO ------------------------- (1) Gli interessi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 1994 saranno computati dal 21 aprile, giorno successivo alla scadenza del mese contributivo in corso alla data di pubblicazione dei DD.MM. 3.3.1994.