Trova in INPS

Versione Testuale
940429
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 126
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Regime contributivo per la mensa, il vitto, il
trasporto e relativi importi sostitutivi.
DD.MM. ex art. 17 del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, modificato dall'art. 11,
comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 27 aprile 1994     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 126         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Regime contributivo per la mensa, il vitto, il
         trasporto e relativi importi sostitutivi.
         DD.MM. ex art. 17 del Decreto Legislativo 30
         dicembre 1992, n. 503, modificato dall'art. 11,
         comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537.
All. 2
     Con circolare n.  15  del  18  gennaio  1994  e'  stato
illustrato  il  regime contributivo, introdotto per la mensa
ed il trasporto a decorrere dall'1.1.1994 dall'art.  17  del
Decreto  Legislativo  30  dicembre 1992, n. 503, ed e' stata
preannunciata l'emissione di DD.MM. per  la  determinazione,
in  attuazione dell'art. 11, comma 24, della legge 24 dicem-
bre 1993, n.537, dei tetti entro i quali  gli  esoneri  con-
tributivi devono essere applicati.
     Il  Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di
concerto con il Ministro del Tesoro, ha emesso  i  DD.MM.  3
marzo 1994 (v. allegati), che stabiliscono quanto segue:
     a)  corrispettivo  del  servizio mensa, predisposto dai
datori di  lavoro,  attraverso  mense  aziendali  proprie  o
altrui, o attraverso mense interaziendali: esenzione totale;
     b)  corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende
appartenenti  al  settore  dei  pubblici  esercizi  e  degli
alberghi: esenzione totale;
     c) corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto
dai datori di lavoro: esenzione totale;
     d)  importo  sostitutivo del servizio di mensa e vitto,
previsto in sede  contrattuale  o  da  accordi  integrativi:
esenzione entro un valore massimo di L. 2.000 a pasto;
     e)   importo  sostitutivo  del  servizio  di  trasporto
predisposto, previsto in  sede  contrattuale  o  da  accordi
integrativi:  esenzione entro un valore massimo di L. 25.000
mensili;
     f) buoni pasto: esenzione entro un valore massimo di L.
9.000 a pasto.
     Si annota che:
     1)  i  valori  indicati e le esenzioni trovano applica-
zione a decorrere da gennaio 1994;
     2) sono stati compresi  nell'esonero  da  gennaio  1994
anche il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende
appartenenti  al  settore  dei  pubblici  esercizi  e  degli
alberghi  e  l'importo sostitutivo di esso nel tetto prefis-
sato;
     3) e'  confermato  che  l'esclusione,  nell'ambito  dei
tetti fissati, riguarda solo gli importi sostitutivi, la cui
erogazione e' prevista  in  sede  di  contrattazione,  anche
integrativa,  a  favore  di  chi non usufruisca del servizio
predisposto per la generalita' dei dipendenti;
     4) resta ferma l'imposizione contributiva per la  parte
dell'importo  eccedente  i tetti ed ovviamente, per l'intero
importo delle indennita' di mensa e di  trasporto,  previste
dalla contrattazione, senza l'istituzione del servizio.
Si rammenta, inoltre, che il controvalore  del  servizio  di
trasporto, ai sensi dell'art. 6, comma 8 ter, della legge n.
236/93 (cfr. circ. n. 188 del 3 agosto 1993) fa parte  della
retribuzione imponibile per il solo anno 1993;
     5)  l'importo massimo di L. 9.000 previsto per il buono
pasto e' riferito alla quota a carico del datore di  lavoro,
che non coincide necessariamente con il valore dello stesso,
che puo'  comprendere  anche  un  contributo  a  carico  del
lavoratore.  A  tale proposito si sottolinea come il decreto
ministeriale, nell'equiparare il buono al servizio mensa, ha
introdotto per il buono il tetto massimo per l'esenzione.
     Tale equiparazione, peraltro, non comporta che si debba
prescindere  dai  requisiti  previsti  dalla  delibera   del
Consiglio  di Amministrazione n. 195 del 28.11.1986, richia-
mata nella circolare n. 15  del  18.1.1994,  i  quali  vanno
verificati  con  riguardo  alle  condizioni di emissione dei
titoli e non sono inficiati ai fini contributivi dai casi di
uso  improprio  nelle  fasi successive dell'utilizzo e della
raccolta le cui conseguenze non possono farsi  ricadere  sul
datore di lavoro.
     Resta  ferma l'imposizione contributiva per la parte, a
carico del datore di lavoro, eccedente l'importo di L. 9.000
e  per  l'intero valore dei buoni pasto le cui condizioni di
emissione non siano conformi  ai  requisiti  illustrati,  da
ultimo,   nella  piu'  volte  citata  circolare  n.  15  del
18.1.1994.
     L'eventuale quota di retribuzione trattenuta al  dipen-
dente  a  titolo  di concorso di spesa al buono pasto (cosi'
come del resto per qualsiasi altro servizio)  era  e  rimane
soggetta a contribuzione alla fonte secondo le norme comuni.
REGOLARIZZAZIONE DEI PERIODI PREGRESSI
     I datori di lavoro dovranno adeguarsi alle disposizioni
contenute  nei  decreti  ministeriali  a  decorrere  dal  1
gennaio 1994.
     La regolarizzazione relativa ai periodi  pregressi,  ai
sensi  della  deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 5 del 26.3.1993 approvata con DM 7.10.1993  (cfr.  circo-
lare  n. 292 del 23.12.1993, punto 1) deve essere effettuata
entro il giorno 20 del terzo mese  successivo  a  quello  di
emanazione della presente circolare.
     Le  differenze contributive dovute dal datore di lavoro
per effetto dei DD.MM. per i mesi pregressi  all'atto  della
regolarizzazione,  da  versare  entro  il  predetto termine,
saranno maggiorate degli interessi al tasso legale computati
dalle rispettive scadenze sino alla data di versamento (1).
     Eventuali  regolarizzazioni successive ricadranno sotto
la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati  versa-
menti.
     Ai  fini  della compilazione del mod. DM 10/2, i datori
di lavoro dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
     - determineranno, in base alle  disposizioni  contenute
nei  DD.MM. gli imponibili dei mesi oggetto della regolariz-
zazione;
     - calcoleranno le differenze in piu', ovvero  in  meno,
tra  i  predetti  imponibili  e  quelli  gia' assoggettati a
contribuzione per gli stessi mesi;
     - le differenze cosi' determinate  saranno  portate  in
aumento,  ovvero  in diminuzione delle corrispondenti retri-
buzioni imponibili del mese,  in  cui  viene  effettuata  la
regolarizzazione,  calcolando i contributi dovuti sui totali
ottenuti;
     - indicheranno in uno dei righi in  bianco  dei  quadri
B-C  l'importo relativo agli interessi al tasso legale sulle
differenze contributive a debito del datore di lavoro con il
codice "Q900", preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESSORI".
     Ai  fini  della compilazione del mod. DM 10/S, i datori
di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni sopra  descrit-
te,  tenendo presente che l'importo degli interessi al tasso
legale  deve  essere  sommato  all'importo  dei   contributi
sanitari, da indicare nel campo "IMPORTO CONTRIBUTI SANITARI
DOVUTI". L'importo degli interessi dovra'  essere  riportato
nel  rigo  40  del quadro "B-C" della denuncia riepilogativa
annuale di mod. DM 10/S-R.
                             IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                    TRIZZINO
-------------------------
(1) Gli interessi relativi ai mesi di gennaio e febbraio
    1994 saranno computati dal 21 aprile, giorno successivo
    alla scadenza del mese contributivo in corso alla data
    di pubblicazione dei DD.MM. 3.3.1994.