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911118
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 260
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Agevolazioni contributive previste dagli artt. 8 e
25 della legge 23.7.1991, n. 223 per i datori di
lavoro che assumono lavoratori in mobilita'.
Contratti di reinserimento. Contratti di formazione
e lavoro.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma 12 novembre 1991    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 260         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Agevolazioni contributive previste dagli artt. 8 e
         25 della legge 23.7.1991, n. 223 per i datori di
         lavoro che assumono lavoratori in mobilita'.
         Contratti di reinserimento. Contratti di formazione
         e lavoro.
     Con  la  presente  circolare si impartiscono istruzioni
per l'applicazione degli art. 8 e 25 della legge  23.7.1991,
n.  223,  ulteriori chiarimenti per l'applicazione dell'art.
20 della stessa legge (contratti di reinserimento),  nonche'
disposizioni   per  l'attuazione  dei  decreti  ministeriali
emanati in materia di contratti di formazione  e  lavoro  ai
sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29.12.1990, n. 407.
1) LAVORATORI IN MOBILITA' ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO
   OVVERO CON CONTRATTO A TERMINE
     Con  la  circolare  n.  215  del  14.8.1991  sono state
illustrate le agevolazioni contributive  previste  dall'art.
20  della legge 23.7.1991, n. 223 per i datori di lavoro che
assumono, con contratto di reinserimento, i  lavoratori  che
fruiscono,  da  almeno dodici mesi, del trattamento speciale
di disoccupazione, nonche' quelli che fruiscono dal medesimo
termine   del   trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale.
     Nella citata circolare questa Direzione Generale si era
riservata  di  impartire  le  istruzioni  operative circa le
agevolazioni contributive previste dagli artt. 8 e 25 della
medesima legge n. 223/91 per i datori di lavoro che assumano
lavoratori in mobilita',  dopo  l'attuazione  da  parte  del
Ministero  del Lavoro e della Previdenza Sociale dei provve-
dimenti e degli atti previsti dalla legge stessa (in  parti-
colare  i DD.MM. di cui all'art. 7, comma 5, ed all'art. 23,
comma 4, e la costituzione della lista di mobilita'  di  cui
all'art. 6, comma 1).
     Peraltro,  il  Ministero suddetto, nelle more attuative
dei provvedimenti di cui sopra, in considerazione dei  tempi
occorrenti  sul  piano  organizzativo per la predisposizione
delle liste di mobilita' di  cui  all'art.  6,  ha  diramato
disposizioni   affinche'  le  sezioni  circoscrizionali  per
l'impiego provvedano al rilascio del nulla-osta, ponendo  in
essere  tutti  gli  interventi del caso per la pronta attua-
zione dell'art. 25, comma 1, al fine di avviare al lavoro  i
soggetti interessati e di consentire il riconoscimento delle
agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro  che
assumono lavoratori in mobilita'.
     Conseguentemente, si precisa quanto segue.
A) L'art. 25, comma 9, e l'art. 8, comma 2, prevedono:
     -  per  ciascun  lavoratore  iscritto  nella  lista  di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la  quota  di  con-
tribuzione  a  carico  del  datore di lavoro e', per i primi
diciotto mesi, quella prevista  per  gli  apprendisti  dalla
legge  19  gennaio  1955,  n.  25 e successive modificazioni
(cfr. art. 25, comma 9).
     - la possibilita' di assumere i lavoratori in mobilita'
con  contratto  a  termine  di durata non superiore a dodici
mesi. La quota di  contribuzione  a  carico  del  datore  di
lavoro  e'  pari a quella prevista per gli apprendisti dalla
legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel
caso  in  cui,  nel  corso  del suo svolgimento, il predetto
contratto  venga  trasformato  a  tempo  indeterminato,   il
beneficio  contributivo  spetta  per  ulteriori  dodici mesi
(cfr. art. 8, comma 2).
     Conformemente a quanto chiarito per altre  fattispecie,
anche  le  aziende  artigiane  sono  tenute  a corrispondere
l'intero importo del  contributo  fisso  stabilito  per  gli
apprendisti delle aziende non artigiane.
     Sia  per  le  agevolazioni di cui all'art. 25, comma 9,
che per quelle di cui all'art. 8, comma 2 la riduzione  con-
tributiva  riguarda esclusivamente la contribuzione a carico
del datore di lavoro (nella quale va  ricompresa  l'aliquota
dello  0,50  di  cui  all'art.  3  della legge n. 297/1982);
resta, invece, ferma la quota a carico del dipendente  nelle
misure previste per la generalita' dei lavoratori.
     L'applicazione   di  tale  riduzione  esclude  peraltro
l'azienda dagli sgravi degli oneri  sociali  per  il  Mezzo-
giorno  e dalla fiscalizzazione dei contributi per i lavora-
tori interessati alla riduzione.
     Infatti, analogamente a quanto disposto per i contratti
di  formazione  (cfr.  circ. n. 212 del 19 ottobre 1988), e'
stato ritenuto che l'art. 25, comma 9, e l'art. 8, comma  2,
stabilendo  ridottissime  quote contributive con riferimento
alla legge n. 25/1955 "fiscalizzano" quasi integralmente gli
oneri   sia  previdenziali  che  assistenziali  relativi  ai
lavoratori in questione.
     Le imprese,  quindi,  non  potranno  usufruire,  per  i
lavoratori  interessati,  dei  benefici degli sgravi e della
fiscalizzazione fin quando si avvalgono  delle  agevolazioni
previste dagli articoli citati in epigrafe: alla scadenza di
tali agevolazioni sorge il diritto ai benefici degli  sgravi
e  della  fiscalizzazione  secondo  le norme ed i criteri di
carattere generale.
     Alcune notazioni vanno, altresi', formulate  specifica-
mente per le disposizioni contenute nell'art. 8 (contratti a
termine).
     Il lavoratore in mobilita' puo' essere assunto a  tempo
determinato come anche a part-time e conservare l'iscrizione
nella lista di cui all'art. 6, comma 1  (cfr.  comma  6  del
citato art. 8).
     Ai  fini  del  riconoscimento  dell'ulteriore beneficio
previsto dal comma 2, in caso  di  trasformazione  del  con-
tratto  a  termine  in  contratto  a tempo indeterminato, e'
necessario che detta trasformazione avvenga nel corso  dello
svolgimento  del contratto a termine: e', quindi, esclusa la
possibilita' di usufruire delle  previste  agevolazioni  nel
caso  in  cui il lavoratore venga assunto con un contratto a
tempo indeterminato alla scadenza del contratto a termine.
     E'  poi  necessario  precisare   che   la   fattispecie
dell'assunzione  con contratto a termine, relativamente alla
quale sono applicabili le particolari  agevolazioni  contri-
butive  di  cui  all'art.  8, deve intendersi realizzata nei
casi di contratti a  termine  legittimamente  instaurati  ai
sensi  della  legge  18  aprile  1962,  n.  230 e successive
modifiche ed integrazioni.
     A tale conclusione  si  perviene  considerando  che  il
legislatore  ha  offerto la possibilita' di assumere i lavo-
ratori in mobilita' a tempo determinato,  mantenendo  da  un
lato  l'iscrizione  nella  lista  di  mobilita',  dall'altro
offrendo  al  datore  di  lavoro  particolari   agevolazioni
contributive,  senza  pero'  derogare alle limitazioni poste
dall'ordinamento all'instaurazione del rapporto di lavoro  a
termine.
     Non   sembrerebbe  altrimenti  trovare  spiegazione  un
beneficio contributivo che, nel caso di  trasformazione  del
rapporto  a  termine  in  rapporto a tempo indeterminato, si
presenta di durata superiore rispetto a quello previsto  per
gli assunti direttamente a tempo indeterminato.
B) Lavoratori assunti a part-time
     L'art. 8, comma 4, stabilisce:
     "4.  Al  datore  di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma a tempo pieno  e  indeterminato  i
lavoratori  iscritti  nella  lista di mobilita' e' concesso,
per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta  al  lavora-
tore,  un  contributo  mensile  pari  al cinquanta per cento
dell'indennita' di mobilita' che sarebbe  stata  corrisposta
al  lavoratore.  Il  predetto  contributo  non  puo'  essere
erogato per un numero di mesi superiore a dodici  e,  per  i
lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un numero
superiore a ventiquattro mesi ovvero a trentasei mesi per le
aree  di  cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non
trova applicazione per i giornalisti."
     Nel fare  riserva  di  ulteriori  istruzioni  operative
attinenti  l'art.  8,  comma 4, si sottolinea, come il legi-
slatore abbia previsto un ulteriore beneficio per  i  datori
di  lavoro  che  assumano, a tempo pieno ed indeterminato, i
lavoratori posti in mobilita' che non possano far valere  il
diritto  alla  precedenza nella riassunzione presso la mede-
sima azienda entro un anno.
     Il fatto che il beneficio  in  parola  sia  subordinato
all'espressa  condizione  che  l'assunzione sia effettuata a
"tempo pieno ed indeterminato" porta  a  concludere  che  le
riduzioni  contributive  di  cui  all'art.  25,  comma 9, ed
all'art. 8, comma 2, (contributo  per  apprendisti)  debbano
essere  invece  riconosciute, ferme restando le altre condi-
zioni, anche nel caso di lavoro a tempo parziale.
2) ISTRUZIONI OPERATIVE
     Nelle more attuative della lista di  mobilita'  di  cui
all'art.  6, comma 1, e dei conseguenti adempimenti ministe-
riali, i datori di lavoro che hanno  diritto  alle  agevola-
zioni  contributive  di cui all'art. 25, comma 9, e all'art.
8, comma 2, invieranno alle Sedi  competenti  dell'INPS  una
comunicazione attestante la sussistenza delle condizioni per
l'applicabilita'  degli  articoli  citati,   corredata   del
nulla-osta   all'avviamento   al  lavoro,  rilasciato  dalle
sezioni circoscrizionali per l'impiego.
     La documentazione predetta sara' opportunamente  custo-
dita  per  attivare  i  controlli  del caso e per ogni altra
occorrenza.
     Ai datori di lavoro che hanno diritto alle agevolazioni
in  questione sara' assegnato il codice di autorizzazione di
nuova istituzione "5Q" avente  il  significato  di  "Azienda
beneficiaria  delle agevolazioni di cui all'art. 25, comma 9
e all'art. 8, comma 2 della L. 223/91".
     Ai fini della compilazione  del  mod.  DM10/2  dovranno
essere osservate le seguenti modalita'.
2.1. Datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilita'
     con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma
     9, della L. 223/1991
     I  datori  di  lavoro  interessati  si  atterranno alle
seguenti istruzioni:
     a) determineranno i contributi complessivamente  dovuti
per  i  lavoratori  in questione in base all'INTERA ALIQUOTA
CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che
quella  a  carico  del lavoratore prevista per il settore di
appartenenza),  senza  operare  alcuna  riduzione;  i   dati
relativi  saranno  esposti  nel  mod.  DM10/2 utilizzando il
codice tipo contribuzione di nuova istituzione "75",  avente
il  significato  di  "lavoratori  in  mobilita'  assunti con
contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma  9,  legge
n. 223/1991".
     In particolare le aziende:
     a)  esporranno  i  dati  in uno dei righi in bianco dei
quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, riportando:
     - nella casella COD i codici
       175 preceduto dalla dicitura "OP. L.223/91", per gli
           operai;
       275 preceduto dalla dicitura "IMP. L. 223/91", per
           gli impiegati;
       075 preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L.223/91", per
           gli operai con contratto di lavoro part-time;
       Y75 preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L.223/91" per
           gli impiegati con contratto di lavoro part-time;
     - nella casella "N. DIPEND." il numero  dei  lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato;
     -   nella   casella  "RETRIBUZIONI"  l'ammontare  delle
retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori;
     - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle  giornate
retribuite  ovvero  il  numero  delle  ore  per i lavoratori
assunti con contratto di lavoro part-time;
     - nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE  DI  LAVORO"
l'importo dei contributi come sopra determinato;
     b)  calcoleranno l'importo dei contributi previdenziali
ed assistenziali  limitatamente  alla  quota  a  carico  del
datore  di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco
del quadro "D" del mod.  DM10/2,  preceduto  dalla  dicitura
zione "L180";
     c) calcoleranno l'importo dei contributi  nella  misura
fissa  prevista  per  gli apprendisti e lo esporranno in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2  prece-
duto:
     -  dalla  dicitura "CTR. APPR/20" e dal codice di nuova
istituzione "S164" nel caso di contributo comprensivo  della
quota INAIL (nel 1991 L. 3.936);
     -  dalla  dicitura "CTR. APPR/21" e dal codice di nuova
istituzione "S165" nel caso di  contributo  non  comprensivo
della quota INAIL (nel 1991 L. 3.756).
2.2. Datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilita'
     con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della L.
     223/1991
     I  datori  di  lavoro  interessati  si  atterranno alle
seguenti istruzioni:
     a) determineranno i contributi complessivamente  dovuti
per  i  lavoratori  in questione in base all'INTERA ALIQUOTA
CONTRIBUTIVA (sia la quota a carico del datore di lavoro che
quella  a  carico  del lavoratore prevista per il settore di
appartenenza),  senza  operare  alcuna  riduzione;  i   dati
relativi  saranno  esposti  nel  mod.  DM10/2 utilizzando il
codice tipo contribuzione di nuova istituzione "76",  avente
il  significato  di  "lavoratori  in  mobilita'  assunti con
contratto a termine ex art. 8, comma 2 legge n. 223/1991".
     In particolare, le aziende esporranno i dati in uno dei
righi  in  bianco  dei  quadri  "B"  e  "C" del mod. DM10/2,
riportando:
     - nella casella COD i codici
       176 preceduto dalla dicitura "OP. L.223/91", per gli
           operai;
       276 preceduto dalla dicitura "IMP. L. 223/91", per
           gli impiegati;
       076 preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L.223/91", per
           gli operai con contratto di lavoro part-time;
       Y76 preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L.223/91" per
           gli impiegati con contratto di lavoro part-time;
     - nella casella "N. DIPEND." il numero  dei  lavoratori
assunti con contratto a termine;
     -   nella   casella  "RETRIBUZIONI"  l'ammontare  delle
retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori;
     - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle  giornate
retribuite  ovvero  il  numero  delle  ore  per i lavoratori
assunti con contratto di lavoro part-time;
     - nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE  DI  LAVORO"
l'importo dei contributi come sopra determinato;
     b)  calcoleranno l'importo dei contributi previdenziali
ed assistenziali  limitatamente  alla  quota  a  carico  del
datore  di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco
del quadro "D" del mod.  DM10/2,  preceduto  dalla  dicitura
"Rid.  art. 8, c. 2 L. 223/91" e dal codice di nuova istitu-
zione "L180";
     c) calcoleranno l'importo dei contributi  nella  misura
fissa  prevista  per  gli apprendisti e lo esporranno in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2  prece-
duto:
     -  dalla  dicitura "CTR. APPR/20" e dal codice di nuova
istituzione "S164" nel caso di contributo comprensivo  della
quota INAIL (nel 1991 L. 3.936);
     -  dalla  dicitura "CTR. APPR/21" e dal codice di nuova
istituzione "S165" nel caso di  contributo  non  comprensivo
della quota INAIL (nel 1991 L. 3.756).
     In  caso  di  trasformazione  del  rapporto di lavoro a
termine in rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  i
datori di lavoro, alla documentazione a suo tempo inoltrata,
aggiungeranno copia di quella attestante tale trasformazione
e,  comunque, copia della comunicazione inviata alla sezione
circoscrizionale  per  l'impiego  della  trasformazione  del
contratto stipulato.
     I  dati  retributivi  e  contributivi  successivi  alla
trasformazione del rapporto a termine in  rapporto  a  tempo
indeterminato  saranno  indicati  utilizzando il codice tipo
contribuzione di nuova istituzione "77" avente  il  signifi-
cato  di  "lavoratori  in  mobilita' assunti con contratto a
termine ex art. 8, comma 2, legge n.  223/1991"  trasformato
nel  corso  del suo svolgimento in rapporto a tempo indeter-
minato.
     In particolare le aziende:
     a) esporranno i dati in uno dei  righi  in  bianco  dei
quadri "B" e "C" del mod. DM10/2, riportando:
     - nella casella COD i codici
       177 preceduto dalla dicitura "OP. L.223/91", per gli
           operai;
       277 preceduto dalla dicitura "IMP. L. 223/91", per
           gli impiegati;
       077 preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L.223/91", per
           gli operai con contratto di lavoro part-time;
       Y77 preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L.223/91" per
           gli impiegati con contratto di lavoro part-time;
     -  nella  casella "N. DIPEND." il numero dei lavoratori
assunti con contratto a termine e  trasformatosi  nel  corso
del loro svolgimento in rapporto a tempo indeterminato;
     -   nella   casella  "RETRIBUZIONI"  l'ammontare  delle
retribuzioni complessive corrisposte a tali lavoratori;
     - nella casella "N. GIORNATE" il numero delle  giornate
retribuite  ovvero  il  numero  delle  ore  per i lavoratori
assunti con contratto di lavoro part-time;
     - nella casella "SOMME A DEBITO DEL DATORE  DI  LAVORO"
l'importo dei contributi come sopra determinato;
     b)  calcoleranno l'importo dei contributi previdenziali
ed assistenziali  limitatamente  alla  quota  a  carico  del
datore  di lavoro e lo esporranno in uno dei righi in bianco
del quadro "D" del mod.  DM10/2,  preceduto  dalla  dicitura
"Rid.  art. 8, c. 2 L. 223/91" e dal codice di nuova istitu-
zione "L180";
     c) calcoleranno l'importo dei contributi  nella  misura
fissa  prevista  per  gli apprendisti e lo esporranno in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2  prece-
duto:
     -  dalla  dicitura "CTR. APPR/20" e dal codice di nuova
istituzione "S164" nel caso di contributo comprensivo  della
quota INAIL (nel 1991 L. 3.936);
     -  dalla  dicitura "CTR. APPR/21" e dal codice di nuova
istituzione "S165" nel caso di  contributo  non  comprensivo
della quota INAIL (nel 1991 L. 3.756).
     Qualora,  per eventi che ne comportino la necessita', i
datori di lavoro debbano esporre nei quadri "B - C" del mod.
DM10/2  i  dati  relativi  alla  contribuzione previdenziale
separatamente da quelli relativi  alla  contribuzione  assi-
stenziale, questi ultimi dati, per i lavoratori di cui sopra
devono  essere  esposti  unitamente  a  quelli  degli  altri
dipendenti  per  i  quali  detta contribuzione viene esposta
separatamente, mentre saranno esposti con  i  codici  "175",
"275",  "075"  e  Y75" ovvero "176", "276", "076" e "Y76" o,
infine, "177", "277", "077" e "Y77" i  contributi  previden-
ziali.
     Nel caso di esposizione separata della contribuzione di
malattia, qualora siano presenti  dipendenti  part-time,  si
rammenta  che,  ai  fini dell'esposizione di detta contribu-
zione, al numero delle giornate  retribuite  dei  dipendenti
comuni,  dovra'  essere  sommato  non  il  numero  delle ore
retribuite dei lavoratori a tempo parziale bensi' il  numero
delle giornate nelle quali dette ore sono collocate.
3) LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI REINSERIMENTO (ART.
   20)
     Illustrate  le agevolazioni contributive previste dagli
artt. 8 e 25,  e'  opportuno  fare  alcune  puntualizzazioni
rispetto  alle  riduzioni  contributive  di  cui all'art. 20
della legge n. 223/1991, per le quali sono state diramate le
istruzioni  operative con la circ. n. 215 del 14 agosto 1991
e consistenti  in  una  riduzione  del  75%  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro:
     -  per  i  primi dodici mesi, nell'ipotesi di effettiva
disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a due
anni;
     -  per  i  primi  ventiquattro  mesi,  nell'ipotesi  di
effettiva  disoccupazione  del  lavoratore  per  un  periodo
superiore a due anni ed inferiore a tre anni;
     - per i primi trentasei mesi, nell'ipotesi di effettiva
disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre
anni.
     Il  datore di lavoro puo' pero' optare per la riduzione
del 37,5% (50% del  75%)  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali  a  proprio  carico,  per  un  periodo pari al
doppio di quello di effettiva disoccupazione e non  superio-
re, in ogni caso, a settantadue mesi.
     A tale proposito giova sottolineare che, ferme restando
le  condizioni  e  l'espletamento  degli  adempimenti   gia'
illustrati  nella circolare citata, sono diversi i requisiti
essenziali  richiesti  dalla  norma  perche'  i   lavoratori
possano  essere assunti con il contratto di reinserimento ex
art. 20  rispetto  alle  assunzioni  di  cui  al  precedente
paragrafo 1.
     I  lavoratori  assunti  con  contratto di reinserimento
infatti:
     - devono trovarsi in stato di disoccupazione  assistita
da  almeno  dodici  mesi  dal  trattamento  straordinario di
disoccupazione o  dal  trattamento  straordinario  di  cassa
integrazione;
     -   devono   essere  assunti  nominativamente  mediante
chiamata dalla lista di cui all'art. 8, comma 9, della legge
29 dicembre 1990, n. 407.
     Anche  per  tali  lavoratori, come per quelli di cui al
paragrafo 1, non possono essere cumulate le agevolazioni  ex
art.  20 della legge n. 223/1991 con i benefici della fisca-
lizzazione dei contributi e degli sgravi degli oneri sociali
per il Mezzogiorno.
     Sulla  questione,  comunque,  e'  stato  interessato il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
4) LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
   (art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407)
     Con  il  D.M.  5  settembre 1991 (G.U., serie generale,
parte prima, del 30.9.1991) e con il D.M. 18 settembre  1991
(G.U.,  serie  generale,  parte  prima  del 12.10.1991) sono
state individuate rispettivamente circoscrizioni non  ricom-
prese  nei  territori  del  Mezzogiorno della Regione Emilia
Romagna  e  dell'Umbria  che  presentano  un  rapporto   tra
iscritti  alla  prima  classe  delle liste di collocamento e
popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media
nazionale.
     Dette   circoscrizioni   sono   quelle   di:   Codigoro
(Ferrara), Lugo (Ravenna), Riccione (Forli'), Terni.
     Pertanto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, dalle imprese operanti nelle suddette
circoscrizioni, per i lavoratori assunti  con  contratto  di
formazione e lavoro con decorrenza successiva al 31.12.1990,
la quota dei contributi previdenziali ed  assistenziali  per
la  parte  a carico del datore di lavoro e' dovuta in misura
fissa corrispondente a quella prevista per  gli  apprendisti
dalla  legge  19  gennaio 1955, n. 25 e successive modifica-
zioni.
     La suddetta agevolazione e' prevista per il periodo dal
1  gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.
     Le  imprese  in questione (diverse da quelle artigiane,
che  hanno  comunque  titolo  all'agevolazione  contributiva
indipendentemente dalla circoscrizione in cui operano) che -
nelle more dell'emanazione dei DD.MM. che hanno  individuato
le  circoscrizioni  di  cui  sopra  - abbiano effettuato gli
adempimenti contributivi, usufruendo delle riduzioni  previ-
ste  dal  comma  1  o  dal  comma  3 dell'art. 8 della legge
29.12.1990, n. 407 (riduzione del 25 per  cento  sulle  cor-
renti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti ovvero del 40 per cento se trattasi  di  imprese  del
settore  commerciale  turistico  con  meno di 15 dipendenti)
possono operare il  conguaglio  dei  contributi  versati  in
eccedenza  con  la denuncia di mod. DM10 relativa al mese di
ottobre 1991 da presentare entro il 20 novembre 1991  ovvero
con  quella  di  novembre  1991  da  presentare  entro il 20
dicembre 1991.
     A tal  fine  le  imprese  in  questione  esporranno  le
differenze  di  contribuzione da recuperare in uno dei righi
in bianco del quadro  "D"  del  mod.  DM10/2  preceduto  dal
codice "L176" e dalla dicitura "REC ART. 8, C. 2 L. 407/90".
     Ai   fini  della  determinazione  delle  differenze  di
contribuzione da recuperare va tenuto presente che  dall'im-
porto  dei contributi versati per i periodi pregressi (quota
ridotta a carico del datore  di  lavoro)  vanno  detratti  i
contributi a carico del datore di lavoro dovuti nella misura
fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti.
     Nessun conguaglio deve essere operato  sulla  quota  di
contributi  a  carico  del  lavoratore  che resta confermata
nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori.
     Si precisa, infine, che per l'esposizione sul  mod.  DM
10/2  dei  dati  relativi  ai  periodi  correnti, le imprese
operanti nelle predette Circoscrizioni osserveranno,  per  i
dipendenti  assunti  con  contratto  di  formazione e lavoro
successivamente al 31 dicembre 1990, le modalita' di  compi-
lazione  riportate  nel  manuale "Istruzioni per la compila-
zione delle denunce DM 10/89 - Edizione gennaio 1989 -  alle
pagg.  18, 19 (Codici 153, 253, 053, Y53, S140, S150 e S142)
ed a pag. 29, ove ricorra l'ipotesi ivi prevista.
     Per il recupero delle differenze dei contributi versati
in  eccedenza  per  i lavoratori di cui trattasi iscritti al
Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici  servizi  di
telefonia  ovvero  al  Fondo  di previdenza per i dipendenti
dalle Aziende elettriche private, si precisa che le  aziende
interessate potranno utilizzare la denuncia relativa al mese
quella  relativa  al mese di novembre da presentare entro il
20 dicembre, attenendosi alle seguenti modalita':
     -  esporranno  l'importo  delle  differenze  a  proprio
credito  riguardanti  la  contribuzione  al Fondo in uno dei
righi in bianco del quadro "D"  del  mod.  DM10/2  facendolo
precedere dalla dicitura "REC F.P. art. 8, c. 2 L. 407/90" e
dai codici "L168" e "L169", rispettivamente per il personale
iscritto  al  Fondo elettrici e per il personale iscritto al
Fondo telefonici;
     -  esporranno  l'importo  delle  differenze  a  proprio
credito  riguardanti le altre contribuzioni in un successivo
rigo del quadro "D", facendolo precedere dalla dicitura "REC
art.  8, c. 2 L. 407/90" e dal codice "L176" previsto per la
generalita' delle aziende.
     Ai  fini  della  determinazione  delle  differenze   di
contribuzione   da   recuperare,   va  tenuto  presente  che
dall'importo dei contributi versati per i periodi  pregressi
vanno  detratti  i  contributi a carico del datore di lavoro
nella misura fissa corrispondente a quella prevista per  gli
apprendisti.
     Piu'  precisamente,  la  quota  del contributo fisso di
pertinenza  del  F.P.L.D.  dovuta  al  Fondo  di  previdenza
elettrici   o  telefonici  sara'  detratta  dall'importo  da
portare a conguaglio, rispettivamente, con il codice  "L168"
o  "L169",  mentre la restante quota sara' portata in detra-
zione dell'importo da conguagliare con il codice "L176".
     Nessun conguaglio deve essere operato sulla  quota  dei
contributi  a  carico  del  lavoratore  che resta confermata
nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori.
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                     F.TO BILLIA