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Versione Testuale
920210
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Circolare n. 29.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
D.L. 21.1.1992, n. 14. Misure urgenti in campo
economico ed interventi in zone terremotate.
Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e
fiscalizzazione degli oneri sociali.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
Roma, 31 gennaio 1992    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 29.         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: D.L. 21.1.1992, n. 14. Misure urgenti in campo
         economico ed interventi in zone terremotate.
         Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e
         fiscalizzazione degli oneri sociali.
All. 1
     La  G.U.  n.  016,  serie generale, parte prima, del 21
gennaio 1992  ha  pubblicato  il  Decreto-legge  n.  14  del
21.1.1992  recante,  fra l'altro, disposizioni in materia di
sgravi contributivi per il Mezzogiorno (art. 1) e di  fisca-
lizzazione degli oneri sociali (art. 2).
     Per  disposizione  dell'art.  10,  il  Decreto entra in
vigore dal giorno successivo (22.1.1992) a quello della  sua
pubblicazione.
     Si  impartiscono  di  seguito  le  prime  direttive  di
applicazione.
1) SGRAVI CONTRIBUTIVI PER IL MEZZOGIORNO
   Art. 1, 1  comma
     L'art.  1,  1  comma, dispone la proroga del termine di
cui all'art. 1 della legge 19.7.1991, n. 214, relativo  agli
sgravi  contributivi di cui all'art. 59 del T.U. delle leggi
sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  D.P.R.
6.3.1978, n. 218, fino a tutto il periodo di paga  in  corso
al  30  novembre  1992,  con  una riduzione, a decorrere dal
1 .12.1991, per quanto riguarda lo sgravio generale  di  cui
ai  commi  1  e  2  del  richiamato  art.  59,  dalla misura
dell'8,50% alla misura del 7,50%.
     Sono confermate le  disposizioni  di  cui  all'art.  6,
commi  9,  10,  11, 12 e 13 del D.L. 9.10.1989, n. 338, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389  e
successive modificazioni ed integrazioni.
Modalita' operative
     Le  aziende  che  non  hanno  provveduto per il mese di
dicembre 1991 ovvero per i mesi di dicembre 1991  e  gennaio
1992,  al  conguaglio  degli  importi  spettanti a titolo di
sgravio degli  oneri  sociali  per  il  Mezzogiorno  possono
effettuare il recupero delle somme spettanti con la denuncia
relativa al mese di  gennaio  (da  presentare  entro  il  20
febbraio  1992) ovvero con quella di febbraio (da presentare
entro  il  20  marzo  1992),   attenendosi   alle   seguenti
modalita':
- esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10/2 l'importo dello sgravio ex L.  1089/68  e  successive
modificazioni,  preceduto  dalla  dizione  "REC.  SGRAVIO DL
14/92" e dal codice "L165";
- esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10/2  l'importo dello sgravio ex L. 183/76 preceduto dalla
dizione "REC. SGRAVIO DL 14/92" e dal codice "L166".
     Le aziende che hanno provveduto, invece, al  conguaglio
degli  sgravi relativi al mese di dicembre 1991 o, eventual-
mente, anche di quelli relativi al  mese  di  gennaio  1992,
nella  misura  prevista dalla precedente normativa, dovranno
effettuare  il  versamento  della  differenza  di  un  punto
percentuale,  relativa allo sgravio generale, utilizzando la
denuncia di competenza del mese di  gennaio  (da  presentare
entro  il  20  febbraio 1992) ovvero  quella di febbraio (da
presentare entro il 20 marzo 1992), maggiorando l'importo da
versare  delle  sanzioni civili, attualmente dovute al tasso
del 29,50% annuo.
     Tali sanzioni devono essere calcolate:
- per lo sgravio indebito relativo al mese di dicembre 1991,
a  decorrere  dal 21 gennaio 1992 e fino alla data di versa-
mento;
- per lo sgravio indebito relativo al mese di gennaio  1992,
a  decorrere dal 21 febbraio 1992 e fino alla data di versa-
mento.
     A tal fine le aziende  interessate  devono    attenersi
alle seguenti modalita':
-  esporre  l'importo della differenza del punto percentuale
di sgravio indebito in uno dei righi in  bianco  dei  quadri
"B-C"  del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "DIFF. SGRAVI
DL 14/92" e dal codice di nuova istituzione  "M153".  Nessun
dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni";
- esporre l'importo delle sanzioni civili in uno  dei  righi
in  bianco  dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla
dicitura "SANZ. CIVILI" e dal  codice  "Q920".  Nessun  dato
deve  essere  indicato  nelle  caselle  "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni".
   Art. 1, 2  comma
     La  disposizione introduce un particolare sgravio per i
nuovi assunti dal 1 .12.1991 al  30.11.1992,  ad  incremento
delle   unita'   effettivamente   occupate   alla  data  del
30.11.1991 nelle aziende industriali  operanti  nei  settori
indicati  dal  CIPE  (per  l'individuazione di tali aziende,
vedasi circolare n. 45 G.S. - n. 449 C. e V. - n. 482  DSEAD
- n. 129 I.B. dell'11.2.1978). Detto sgravio e' concesso per
un periodo di 1 anno dalla data di  assunzione  del  singolo
lavoratore,  nella  misura  totale  dei  contributi  posti a
carico dei datori di lavoro dovuti all'INPS  sulle  retribu-
zioni  assoggettate  a  contribuzione  per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
     Restano, pertanto, esclusi dall'agevolazione,  i  diri-
genti  nonche'  il  personale  iscritto  a Fondi sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria.
Modalita' operative
     L'importo del nuovo sgravio totale sara'  riportato  in
uno  dei  righi  in  bianco  del  quadro "D" del mod. DM10/2
preceduto dalla dizione "SGRAVIO TOT. DL 14/92" e dal codice
di nuova istituzione "L300".
     Per  il  recupero del predetto sgravio spettante per il
mese di dicembre 1991, ovvero per i mesi di dicembre 1991  e
gennaio  1992,  le aziende interessate possono utilizzare la
denuncia relativa al mese di gennaio (da presentare entro il
mese  di  febbraio  1992) ovvero quella di febbraio (da pre-
sentare entro il 20 marzo 1992)  attenendosi  alle  seguenti
modalita':
-  esporre  l'importo  degli  sgravi  non operati in uno dei
righi in bianco del quadro "D"  del  mod.  DM10/2  preceduto
dalla dizione "ARR. SGR. DL 14/92" e  dal  codice  di  nuova
istituzione "L301";
-  esporre l'importo degli sgravi ex L. 1089/68 e successive
modifiche, eventualmente operati per gli stessi  dipendenti,
in  uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2
preceduto dalla dizione "VERS. SGR. 1089" e  dal  codice  di
nuova  istituzione  "M154". Nessun dato deve essere indicato
nelle  caselle  "numero  dipendenti",  "numero  giornate"  e
"retribuzioni".
   Art. 1, 3  comma
     La disposizione prevede che il rimborso delle  somme  a
titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese
industriali operanti nei territori  di  cui  al  T.U.  delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R.
6.3.1978, n. 218, che risultino dovute in conseguenza  della
sentenza della Corte Costituzionale n. 261, pubblicata sulla
G.U. del 12.6.1991, e relative a periodi anteriori alla data
di  pubblicazione  stessa,  sia effettuato, previa presenta-
zione di  apposita  domanda,  dall'Istituto  in  dieci  rate
annuali  di pari importo, senza alcun aggravio per rivaluta-
zione monetaria o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun
anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992.
     La  norma  stabilisce,  altresi', in maniera tassativa,
che per tali somme non e' consentita  la  compensazione  con
gli  importi  dovuti  all'INPS ed esposti sulle denunce con-
tributive mensili.
     Di conseguenza,  l'inosservanza  di  tale  disposizione
comportera',  oltre  all'addebito delle somme sopraindicate,
anche l'applicazione delle penalita' previste  dalla  norma-
tiva vigente.
Modalita' operative
     Le  imprese interessate potranno applicare, con riferi-
mento agli adempimenti correnti,  gli  sgravi  di  cui  alla
legge  n.  1089/68  e  successive  modificazioni,  ponendo a
conguaglio sulla denuncia contributiva mensile  gli  importi
spettanti  secondo le consuete modalita' (rigo 45 del quadro
"D" del mod. DM10/2).
     Per quanto riguarda l'applicazione degli sgravi  per  i
periodi posteriori alla data di pubblicazione della sentenza
n.261/91 (periodi pregressi a far tempo dal periodo di  paga
relativo  al  mese  di  giugno  1991),  le  aziende potranno
operare il conguaglio degli importi spettanti con la  denun-
cia  relativa  al mese di gennaio (da presentare entro il 20
febbraio 1992) ovvero con quella di febbraio (da  presentare
entro il 20 marzo 1992), indicando le somme a credito in uno
dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto
dalla  dicitura  "SGR.  ARR.  SENT.  261/91" e dal codice di
nuova istituzione "L179".
     A scioglimento della riserva contenuta nel messaggio n.
14790  del  30  ottobre  1991,  si comunica che gli addebiti
emessi dalla  procedura  di  controllo  dei  modd.  DM10,  a
seguito  del  mancato  riconoscimento degli sgravi eventual-
mente gia' operati dalle aziende aventi  diritto,  relativa-
mente  a  periodi di paga successivi a maggio 1991, potranno
essere annullati.
     Si fa riserva di fornire istruzioni per quanto concerne
le  modalita'  di  rimborso  degli  sgravi  spettanti  per i
periodi anteriori alla data di  pubblicazione  della  citata
sentenza n. 261.
2) FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
   Art. 2, 1  comma
     La  disposizione introduce, a decorrere dal 1 .1.1992 e
sino a tutto il periodo di paga in corso al 31.12.1993,  per
le  imprese  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del
D.L. 20.1.1990, n. 3, convertito con modificazioni, dalla L.
21.3.1990,  n. 52 e per le imprese di cui all'art. 2 bis sub
lege 20.3.1991, n. 89 (imprese di installazione di  impianti
per  l'edilizia),  operanti  nei territori di cui all'art. 1
del T.U.  delle  leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,
approvato  con  D.P.R. 6.3.1978, n. 218, l'ulteriore esonero
dal versamento del contributo di cui all'art.  10,  comma  1
della  legge  11.3.1988,  n. 67, in misura pari a 1,40 punti
percentuali.
     Pertanto, le imprese industriali ed artigiane  operanti
nei  settori  manifatturiero  ed  estrattivo, le imprese im-
piantistiche del settore  metalmeccanico,  risultanti  dalla
classificazione    delle   attivita'   economiche   adottata
dall'ISTAT, le  imprese  armatoriali,  le  imprese  iscritte
all'Albo  degli autotrasportatori di cose per conto terzi ed
infine le imprese di installazione di impianti per  l'edili-
zia,  operanti  in  detti  territori,  sono  destinatarie di
ulteriore esonero, rispetto a quello gia' in vigore  per  il
contributo  a carico del datore di lavoro per le prestazioni
del S.S.N., ammontante  a  1,40  punti  percentuali;  tenuto
conto   delle  precedenti  disposizioni  in  materia,  dette
imprese, che gia' fruivano dell'esonero dell'8,20%, sono ora
totalmente  esentate  dal  versamento  del contributo di cui
trattasi, in quanto l'aliquota totale ammonta, come noto, al
9,60%.
     L'esonero  globale,  tenuto  conto  delle  agevolazioni
previste  dalla  precedente  normativa,  e'  pari, quindi, a
11,62 punti percentuali.
     Le medesime imprese, se operanti, invece,  nel  Centro-
Nord,  sono destinatarie di un ulteriore esonero, rispetto a
quello gia' in vigore per il contributo a carico del  datore
di  lavoro  per  le  prestazioni  del S.S.N., in misura pari
all'1,44%.
     Pertanto, la riduzione totale  del  contributo  per  il
S.S.N. ammonta al 3,44%; l'esonero globale al 5,46%.
     Per  il  conguaglio  degli  importi  di fiscalizzazione
spettanti dal 1  gennaio 1992, le imprese di cui all'art. 1,
comma  1,  lett. a) della legge n. 52/90 e le imprese di cui
all'art. 2 bis della legge n. 89/91  devono  attenersi  alle
modalita' di seguito descritte.
a) imprese operanti nei territori del Mezzogiorno:
-  esporranno  l'importo  della  riduzione  contributiva del
9,60% (corrispondente  all'esonero  del  contributo  per  le
prestazioni del S.S.N. a carico del datore di lavoro) in uno
dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto
dalla dizione "RID SSN" e dal codice  "S198";
-  continueranno  ad  esporre l'importo della riduzione con-
tributiva  del  2,02%  (corrispondente  alla  riduzione  del
contributo  Tbc  dell'1,66%  e  all'esonero  dei  contributi
ENAOLI dello 0,16% e addizionale pensionati dello 0,20%)  in
uno  dei  righi  in  bianco  del  quadro "D" del mod. DM10/2
preceduto dalla dizione  "RID  TBC/EN./0,20"  e  dal  codice
"S199".  Nel  caso  di dipendenti non soggetti al contributo
IVS (es.  dirigenti  di  aziende  industriali),  le  aziende
esporranno l'importo della riduzione contributiva dell'1,82%
(corrispondente alla riduzione del contributo Tbc dell'1,66%
e all'esonero del contributo ENAOLI dello 0,16%) utilizzando
il previsto codice "S204";
b) imprese  operanti nel Centro Nord:
- esporranno l'importo della riduzione contributiva di  3,44
punti  percentuali  del  contributo  per  le prestazioni del
S.S.N. a carico del datore di lavoro in  uno  dei  righi  in
bianco  del  quadro  "D"  del  mod.  DM10/2  preceduto dalla
dizione "RID SSN" e dal codice  "S196";
- continueranno ad esporre l'importo  della  riduzione  con-
tributiva  del  2,02%  (corrispondente  alla  riduzione  del
contributo  Tbc  dell'1,66%  e  all'esonero  dei  contributi
ENAOLI  dello 0,16% e addizionale pensionati dello 0,20%) in
uno dei righi in bianco  del  quadro  "D"  del  mod.  DM10/2
preceduto  dalla  dizione  "RID  TBC/EN./0,20"  e dal codice
"S197". Nel caso di dipendenti non  soggetti  al  contributo
IVS  (es.  dirigenti  di  aziende  industriali),  le aziende
esporranno l'importo della riduzione contributiva dell'1,82%
(corrispondente alla riduzione del contributo Tbc dell'1,66%
e all'esonero del contributo ENAOLI dello 0,16%) utilizzando
il previsto codice "S204".
   Art. 2, 2  comma
     La disposizione stabilisce  un  ulteriore  esonero  dal
versamento  del contributo di cui al citato art. 10, comma 1
della L. 67/88, in misura pari ad un  punto  percentuale,  a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 .1.1992 e fino a
tutto il periodo di paga in  corso  al  31.12.1993,  per  le
imprese  di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della citata
legge n. 52/1990.
     Quindi le imprese alberghiere; le  aziende  termali;  i
pubblici  esercizi, comprese le imprese di esercizio di sale
cinematografiche; le agenzie di viaggio; i  complessi  turi-
stico-ricettivi  dell'aria  aperta  di cui alla L. 17 maggio
1983, n. 217, loro consorzi e societa'  consortili  condotte
anche  in  forma  cooperativa;  le imprese commerciali, loro
consorzi e  societa'  consortili  condotte  anche  in  forma
cooperativa,  considerate  esportatrici  abituali  ai  sensi
dell'art. 3 bis del D.L. 30.1.1979, n. 20,  convertito,  con
modificazioni, dalla L. 31.3.1979, n. 92; ogni altra impresa
con piu' di 15 dipendenti considerata  commerciale  ai  fini
previdenziali  ed  assistenziali;  gli  enti,  fondazioni ed
associazioni senza fini di lucro che erogano le  prestazioni
assistenziali  di  cui  all'art. 22 del D.P.R. 24.7.1977, n.
616, comprese  le  istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e
beneficenza;  i  concessionari  di impianti di trasporto con
fune in servizio pubblico, aventi  finalita'  turistiche  in
zone  montane,  usufruiscono dell'esonero di 1 punto percen-
tuale per il predetto contributo  a  carico  del  datore  di
lavoro per le prestazioni del S.S.N..
     Pertanto,  per tali imprese l'esonero globale ammonta a
2,82  punti  percentuali,  considerate  anche  le  quote  di
contributo  Tbc  ed  ex ENAOLI gia' abbattute o soppresse in
base alla normativa  di  cui  alla  citata  L.  89/1991,  se
operanti  nel  Centro-Nord  ed  a  3,82 punti percentuali se
operanti nei territori del Mezzogiorno.
Modalita' operative
     Per il  conguaglio  degli  importi  di  fiscalizzazione
spettanti dal 1  gennaio 1992, le imprese di cui all'art. 1,
comma 1, lett. c) della legge n. 52/90 devono attenersi alle
modalita' di seguito descritte.
a) imprese operanti nei territori del Mezzogiorno:
- esporranno l'importo della  riduzione  contributiva  di  2
punti  percentuali  del  contributo  per  le prestazioni del
S.S.N. a carico del datore di lavoro in  uno  dei  righi  in
bianco  del  quadro  "D"  del  mod.  DM10/2  preceduto dalla
dizione "RID SSN" e dal codice  "S202";
- continueranno ad esporre l'importo  della  riduzione  con-
tributiva  dell'1,82%  (corrispondente  alla  riduzione  del
contributo  Tbc  dell'1,66%  e  all'esonero  del  contributo
ENAOLI  dello  0,16%)  in uno dei righi in bianco del quadro
"D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "RID TBC/EN."  e
dal codice "S201";
b) imprese operanti nel Centro Nord
-  esporranno  l'importo  della riduzione contributiva di un
punto percentuale del  contributo  per  le  prestazioni  del
S.S.N.  a  carico  del  datore di lavoro in uno dei righi in
bianco del  quadro  "D"  del  mod.  DM10/2  preceduto  dalla
dizione "RID SSN" e dal codice  di nuova istituzione "S205";
-  continueranno  ad  esporre l'importo della riduzione con-
tributiva  dell'1.82%  (corrispondente  alla  riduzione  del
contributo  Tbc  dell'1,66%  e  all'esonero  del  contributo
ENAOLI dello 0,16%) in uno dei righi in  bianco  del  quadro
"D"  del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "RID TBC/EN." e
dal codice "S201".
   Art. 2, 3  comma
     Con  tale  disposizione  e' introdotto, a decorrere dal
periodo di paga in corso al 1 .1.1992  e  sino  a  tutto  il
periodo  di  paga  in  corso  al  31.12.1993, per le imprese
considerate commerciali ai fini previdenziali  ed  assisten-
ziali  con  un  numero  di  dipendenti  compreso tra 8 e 15,
nonche' per le imprese  artigiane  dei  servizi  di  cui  ai
codici  ISTAT  1991:  74.70.1,  93.01 e 93.02, l'esonero dal
versamento del piu' volte citato contributo di cui  all'art.
10,  comma 1 della legge 11.3.1988, n. 67, nella misura di 1
punto percentuale.
     Cio' comporta, per le citate  imprese  commerciali  con
dimensione  aziendale  compresa  tra 8 e 15 addetti e per le
imprese artigiane esercenti:
     - servizi di pulizia (pulizie all'interno  di  immobili
di  ogni  tipo,  compresi uffici, fabbriche, negozi, sedi di
istituzioni, studi e residence; pulizia di vetri,  camini  e
caminetti,  di  fornaci,  inceneritori, caldaie, condotti di
ventilazione e dispositivi di evacuazione di fumi);
     - servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura  di
articoli tessili e pellicce, destinati all'uso professionale
per  imprese,  industrie  o  istituzioni  (attivita'   delle
lavanderie   per  alberghi,  ristoranti,  enti  e  comunita'
consistenti  nel  lavaggio,   decontaminazione,   stiratura,
riparazioni  e  piccole  modifiche  apportate ai capi di ve-
stiario o di altri  articoli  tessili  eseguite  nell'ambito
della  manutenzione,  nel ritiro, consegna noleggio di bian-
cheria, di uniformi da lavoro e di articoli simili da  parte
delle lavanderie industriali);
     -  servizi  delle  lavanderie a secco, tintorie (consi-
stenti nel lavaggio, pulitura a secco,  stiratura,  ecc.  di
qualsiasi  capo  di  vestiario  comprese  le  pellicce  e di
tessuti, a macchina, a mano o mediante macchine self-service
a  gettone, nel lavaggio di tappeti e moquette, di tessuti e
di tendaggi presso il cliente);
     - servizi dei saloni di parrucchiere e  degli  istituti
di  bellezza (comprendenti i servizi dei saloni di barbiere,
dei saloni di parrucchiere, degli istituti di  bellezza,  di
manicure e pedicure);
l'ammissione  all'esonero  dal  versamento  del contributo a
carico del datore di lavoro per le prestazioni del S.S.N. in
misura pari all'1%.
Modalita' operative
     Le  imprese  considerate  commerciali ai fini previden-
ziali ed assistenziali con numero di dipendenti compreso tra
8  e  15 nonche' le imprese artigiane dei servizi esporranno
l'importo della riduzione contributiva di un  punto  percen-
tuale  del contributo per le prestazioni del S.S.N. a carico
del datore di lavoro, spettante dal 1  gennaio 1992, in  uno
dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto
dalla dizione "RID SSN" e dal codice  di  nuova  istituzione
"S206".
     Ai  fini  del  riconoscimento alle suddette imprese del
beneficio della fiscalizzazione, si precisa quanto segue:
-  alle  imprese  inquadrate  nel  ramo  commercio  con  CSC
7.01.XX,  7.02.XX, 7.03.XX, 7.04.XX, 7.05.XX non deve essere
attribuito uno specifico codice di autorizzazione, in quanto
la  procedura  di  controllo provvedera', con riferimento al
numero dei dipendenti occupati riportati nel  quadro  A  del
mod.  DM10  ed  in assenza del codice di autorizzazione "4T"
ovvero del nuovo codice "4W" di cui al successivo  punto,  a
riconoscere o meno il beneficio;
- alle stesse imprese, ove il numero di dipendenti (compreso
tra 8 e 15) si realizzi computando  i  lavoratori  in  forza
presso  altre  dipendenze  della stessa azienda, deve essere
attribuito il nuovo codice di  autorizzazione  "4W"  con  il
significato    di  "impresa  commerciale  avente titolo alla
fiscalizzazione art. 2, comma 3, DL 14/92";
- alle imprese inquadrate nel ramo commercio con CSC 7.07.XX
dovra',  invece,  essere  attribuito il codice di autorizza-
zione "4N". Anche in questo caso la procedura  di  controllo
provvedera'  a  riconoscere  o meno il beneficio con riferi-
mento al numero  dei  dipendenti  occupati  in  assenza  dei
codici  di  autorizzazione  "4T"  o "4W". Tale ultimo codice
dovra' essere attribuito anche alle aziende con CSC  7.07.XX
qualora  il  numero  di dipendenti  (compreso tra 8 e 15) si
realizzi computando  i  lavoratori  in  forza  presso  altre
dipendenze;
-  infine,  il  riconoscimento  del  beneficio  alle imprese
artigiane dei servizi, sara' effettuato sulla base  dei  CSC
4.18.01, 4.18.02 e 4.18.03.
Modalita' di recupero della fiscalizzazione relativa al mese
di gennaio 1992
     Le imprese gia' beneficiarie della fiscalizzazione  che
non  hanno  potuto  applicare per il mese di gennaio 1992 le
ulteriori riduzioni per le prestazioni del S.S.N. di cui  ai
commi  1  e  2  dell'art.  2  del D.L. in oggetto nonche' le
imprese di cui al comma 3  dello  stesso  articolo  che  non
hanno  potuto operare per detto mese la riduzione di 1 punto
percentuale del contributo per il S.S.N. possono  effettuare
il  recupero  delle somme spettanti con la denuncia relativa
al mese di febbraio da presentare entro il 20 marzo 1992.
     A  tal  fine  le  imprese  esporranno  l'importo  delle
riduzioni  contributive  non  operate  in  uno  dei righi in
bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2  facendolo  precedere
dalla dizione "REC FISC SSN DL14/92" e dal codice "R150".
   Art. 2, 4  comma
     La  disposizione introduce, limitatamente all'anno 1993
per le imprese edili di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al
45.45.2,  con  esclusione  delle  imprese  sub.  art.  2 bis
introdotto con L. 20.3.1991, n. 89 di conversione  del  D.L.
19.1.1991,  n.  18 (imprese di installazione di impianti per
l'edilizia in quanto usufruiscono delle agevolazioni  previ-
ste  dal comma 1, precedentemente illustrato), l'esonero dal
versamento del predetto contributo di cui all'art. 10, comma
1,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40
punti percentuali.
     Le imprese interessate a tale agevolazione sono  quelle
esercenti le attivita' seguenti:
45 - COSTRUZIONI
45.1. - Preparazione del cantiere edile
        45.11 - Demolizione di edifici e sistemazione del
                terreno
        45.12 - Trivellazioni e perforazioni
45.2 - Costruzione completa o parziale di edifici; genio
       civile
       45.21 - Lavori generali di costruzioni di edifici e
               lavori di ingegneria civile
       45.22 - Posa in opera di coperture e costruzione di
               ossature di tetti di edifici
       45.23 - Costruzione di autostrade, strade, campi di
               aviazione ed impianti sportivi
       45.24 - Costruzione di opere idrauliche
       45.25 - Altri lavori speciali di costruzione
45.4 - Lavori di completamento di edifici
       45.41 - Intonacatura
       45.42 - Posa in opera di infissi in legno o in
               metallo
       45.43 - Rivestimento di pavimenti e di muri
       45.44 - Tinteggiatura e posa in opera di vetrate
       45.45 - Altri lavori di completamento degli edifici
     Le  imprese in questione sono individuate dai c.s.c. da
1/4.13.01 a 1/4.13.05.
     Poiche' i benefici di fiscalizzazione previsti  per  le
imprese  edili  decorrono  dal  1.1.1993,  si  fa riserva di
fornire successive istruzioni.
   Art. 2, 5  comma
     La disposizione conferma l'applicazione della normativa
prevista dall'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del  D.L.
9.10.1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla L.
ni,   ai   fini   della  concessione  del  beneficio,  quale
condizione di ammissibilita' delle agevolazioni ed in merito
alla sanzione in caso di inadempimento.
     Si  allega  in  calce  una  tabella riepilogativa delle
attuali misure delle detrazioni per le categorie di  imprese
interessate.
     Si rammenta che la riduzione prevista per le donne ed i
lavoratori  nuovi  assunti di eta' non superiore ai 29 anni,
con contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato,  da  parte
delle  imprese  di  cui  all'art. 1, commi 1 e 7 del D.L. n.
536/1987, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48/1988
successivamente  alla  data  del  30.11.1988, in aggiunta ai
lavoratori occupati alla medesima data, scaduta  al  termine
del  periodo  di  paga  in corso al 30.11.1991, non e' stata
prorogata.
     Le  aziende  che,  cio'  nonostante,  hanno  effettuato
indebitamente  il conguaglio per il mese di dicembre 1991 o,
eventualmente, anche, per il mese  di  gennaio  1992,  della
riduzione  prevista per le donne ed i giovani nuovi assunti,
scaduta, come detto, con il 30  novembre  1991  (codici  del
quadro  "D"  del  mod. DM10/2  V872 e V873), dovranno effet-
tuare la relativa regolarizzazione utilizzando  la  denuncia
di competenza del mese di gennaio (da presentare entro il 20
febbraio 1992) ovvero  quella  di  febbraio  (da  presentare
entro  il  20  marzo 1992), maggiorando l'importo da versare
delle sanzioni  civili,  attualmente  dovute  al  tasso  del
29,50% annuo.
     Tali sanzioni devono essere calcolate:
-  per  la  riduzione  indebita relativa al mese di dicembre
1991, a decorrere dal 21 gennaio 1992 e fino  alla  data  di
versamento;
-  per  la  riduzione  indebita  relativa al mese di gennaio
1992, a decorrere dal 21 febbraio 1992 e fino alla  data  di
versamento.
     A  tal  fine  le  aziende interessate devono  attenersi
alle seguenti modalita':
- esporranno l'importo  delle  somme  indebitamente  congua-
gliate, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod.
DM10/2, preceduto dalla dizione "VERS. FISC" e dal codice di
nuova  istituzione  "M155". Nessun dato deve essere indicato
nelle  caselle  "numero  dipendenti",  "numero  giornate"  e
"retribuzioni";
- esporranno l'importo delle  sanzioni  civili  in  uno  dei
righi  in  bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto
dalla dizione  "SANZ. CIVILI" e dal  codice  "Q920".  Nessun
dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e "retribuzioni".
                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                        F.to BILLIA
                                               ALLEGATO 1
              PERIODO: DAL 1  GENNAIO 1992
------------------------------------------------------------
    DESTINATARI          -     AMMONTARE DESTRAZIONE IN
                         -        PERCENTUALE SULLA
                         -     RETRIBUZIONE IMPONIBILE
------------------------------------------------------------
                         -
A)-Imprese manifatturiere-            CENTRO NORD
   ed estrattive         -
   (industriali ed       -
   artigiane)            -1,66% + 0,16% + 0,20% +3,44%=5,46%
  -Imprese impiantistiche- tbc   enaoli  ass.pens. ssn
   del settore metalmec- -
   canico                -               SUD
  -Imprese armatoriali   -
  -Imprese di autrotra-  -
   sporto per c/t.(1)    -1,66% + 0,16% + 0,20%+9,60%=11,62%
  -Imprese di installa-  - tbc   enaoli ass.pens. ssn
   zione di impianti per -
   l'edilizia (2)        -
-----------------------------------------------------------
                         -
B)-Imprese alberghiere   -            CENTRO NORD
  -Pubblici esercizi,    -
   compresi gli esercizi -
   cinematografici       -
  -Agenzie di viaggio    -1,66% + 0,16% + 1% = 2,82%
  -Complessi turistico   - tbc    enaoli ssn
   ricettivi dell'aria   -
   aperta                -
  -Imprese commerciali   -
   esportatrici abituali -               SUD
  -Aziende termali       -
  -Imprese considerate   -
   commerciali ai fini   -1,66% + 0,16% + 2% = 3,82%
   previdenziali ed assi-- tbc    enaoli  ssn
   stenziali con piu' di -
   15 dipendenti         -
  -Enti, fondazioni, as- -
   sociazioni senza fini -
   di lucro, comprese le -
   IPAB                  -
  -Imprese di trasporto  -
   con fune in zone mon- -
   tane aventi finalita' -
   turistiche            -
------------------------------------------------------------
                         -
                         -    CENTRO NORD (op. ed imp.)
                         -             5,62%
                         -
C) Imprese agricole      -              SUD
                         -Riduzione pari al 60% dei contri-
                         -buti previd. ed assist.
------------------------------------------------------------
                         -
D) Imprese considerate   -
commerciali ai fini pre- -
videnziali ed assisten-  -
ziali con un numero di-  -           CENTRO NORD
pendenti compreso tra 8  -                e
e 15                     -               SUD
                         -
Imprese artigiane eser-  -
centi servizi di pulizia,-
servizi di lavanderia,   -                1%
pulitura a secco e tintu--              S.S.N.
ra di articoli tessili e -
pellicce, servizi dei sa--
loni di parrucchiere e   -
degli istituti di bellez--
za                       -
-----------------------------------------------------------
(1) La riduzione e' concessa secondo un rapporto
    autista-dipendenti che non superi quello tra trattore e
    veicoli rimorchiati indicato nel 4  c. dell'art. 41 del-
    la L. 6.6.1974, n. 298 e successive modifiche (rapporto
    da 1 a 5).
(2) Indipendentemente dalla loro classificazione ai fini
    statistici e previdenziali e sempreche' applichino il
    CCNL del settore metalmeccanico.