920210 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Circolare n. 29. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI D.L. 21.1.1992, n. 14. Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate. Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI Roma, 31 gennaio 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 29. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: D.L. 21.1.1992, n. 14. Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate. Sgravi contributivi per il Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali. All. 1 La G.U. n. 016, serie generale, parte prima, del 21 gennaio 1992 ha pubblicato il Decreto-legge n. 14 del 21.1.1992 recante, fra l'altro, disposizioni in materia di sgravi contributivi per il Mezzogiorno (art. 1) e di fisca- lizzazione degli oneri sociali (art. 2). Per disposizione dell'art. 10, il Decreto entra in vigore dal giorno successivo (22.1.1992) a quello della sua pubblicazione. Si impartiscono di seguito le prime direttive di applicazione. 1) SGRAVI CONTRIBUTIVI PER IL MEZZOGIORNO Art. 1, 1 comma L'art. 1, 1 comma, dispone la proroga del termine di cui all'art. 1 della legge 19.7.1991, n. 214, relativo agli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218, fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1992, con una riduzione, a decorrere dal 1 .12.1991, per quanto riguarda lo sgravio generale di cui ai commi 1 e 2 del richiamato art. 59, dalla misura dell'8,50% alla misura del 7,50%. Sono confermate le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del D.L. 9.10.1989, n. 338, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389 e successive modificazioni ed integrazioni. Modalita' operative Le aziende che non hanno provveduto per il mese di dicembre 1991 ovvero per i mesi di dicembre 1991 e gennaio 1992, al conguaglio degli importi spettanti a titolo di sgravio degli oneri sociali per il Mezzogiorno possono effettuare il recupero delle somme spettanti con la denuncia relativa al mese di gennaio (da presentare entro il 20 febbraio 1992) ovvero con quella di febbraio (da presentare entro il 20 marzo 1992), attenendosi alle seguenti modalita': - esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 l'importo dello sgravio ex L. 1089/68 e successive modificazioni, preceduto dalla dizione "REC. SGRAVIO DL 14/92" e dal codice "L165"; - esporre in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 l'importo dello sgravio ex L. 183/76 preceduto dalla dizione "REC. SGRAVIO DL 14/92" e dal codice "L166". Le aziende che hanno provveduto, invece, al conguaglio degli sgravi relativi al mese di dicembre 1991 o, eventual- mente, anche di quelli relativi al mese di gennaio 1992, nella misura prevista dalla precedente normativa, dovranno effettuare il versamento della differenza di un punto percentuale, relativa allo sgravio generale, utilizzando la denuncia di competenza del mese di gennaio (da presentare entro il 20 febbraio 1992) ovvero quella di febbraio (da presentare entro il 20 marzo 1992), maggiorando l'importo da versare delle sanzioni civili, attualmente dovute al tasso del 29,50% annuo. Tali sanzioni devono essere calcolate: - per lo sgravio indebito relativo al mese di dicembre 1991, a decorrere dal 21 gennaio 1992 e fino alla data di versa- mento; - per lo sgravio indebito relativo al mese di gennaio 1992, a decorrere dal 21 febbraio 1992 e fino alla data di versa- mento. A tal fine le aziende interessate devono attenersi alle seguenti modalita': - esporre l'importo della differenza del punto percentuale di sgravio indebito in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "DIFF. SGRAVI DL 14/92" e dal codice di nuova istituzione "M153". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; - esporre l'importo delle sanzioni civili in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "SANZ. CIVILI" e dal codice "Q920". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Art. 1, 2 comma La disposizione introduce un particolare sgravio per i nuovi assunti dal 1 .12.1991 al 30.11.1992, ad incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30.11.1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE (per l'individuazione di tali aziende, vedasi circolare n. 45 G.S. - n. 449 C. e V. - n. 482 DSEAD - n. 129 I.B. dell'11.2.1978). Detto sgravio e' concesso per un periodo di 1 anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, nella misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro dovuti all'INPS sulle retribu- zioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Restano, pertanto, esclusi dall'agevolazione, i diri- genti nonche' il personale iscritto a Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria. Modalita' operative L'importo del nuovo sgravio totale sara' riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "SGRAVIO TOT. DL 14/92" e dal codice di nuova istituzione "L300". Per il recupero del predetto sgravio spettante per il mese di dicembre 1991, ovvero per i mesi di dicembre 1991 e gennaio 1992, le aziende interessate possono utilizzare la denuncia relativa al mese di gennaio (da presentare entro il mese di febbraio 1992) ovvero quella di febbraio (da pre- sentare entro il 20 marzo 1992) attenendosi alle seguenti modalita': - esporre l'importo degli sgravi non operati in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "ARR. SGR. DL 14/92" e dal codice di nuova istituzione "L301"; - esporre l'importo degli sgravi ex L. 1089/68 e successive modifiche, eventualmente operati per gli stessi dipendenti, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "VERS. SGR. 1089" e dal codice di nuova istituzione "M154". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Art. 1, 3 comma La disposizione prevede che il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218, che risultino dovute in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 261, pubblicata sulla G.U. del 12.6.1991, e relative a periodi anteriori alla data di pubblicazione stessa, sia effettuato, previa presenta- zione di apposita domanda, dall'Istituto in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivaluta- zione monetaria o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. La norma stabilisce, altresi', in maniera tassativa, che per tali somme non e' consentita la compensazione con gli importi dovuti all'INPS ed esposti sulle denunce con- tributive mensili. Di conseguenza, l'inosservanza di tale disposizione comportera', oltre all'addebito delle somme sopraindicate, anche l'applicazione delle penalita' previste dalla norma- tiva vigente. Modalita' operative Le imprese interessate potranno applicare, con riferi- mento agli adempimenti correnti, gli sgravi di cui alla legge n. 1089/68 e successive modificazioni, ponendo a conguaglio sulla denuncia contributiva mensile gli importi spettanti secondo le consuete modalita' (rigo 45 del quadro "D" del mod. DM10/2). Per quanto riguarda l'applicazione degli sgravi per i periodi posteriori alla data di pubblicazione della sentenza n.261/91 (periodi pregressi a far tempo dal periodo di paga relativo al mese di giugno 1991), le aziende potranno operare il conguaglio degli importi spettanti con la denun- cia relativa al mese di gennaio (da presentare entro il 20 febbraio 1992) ovvero con quella di febbraio (da presentare entro il 20 marzo 1992), indicando le somme a credito in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "SGR. ARR. SENT. 261/91" e dal codice di nuova istituzione "L179". A scioglimento della riserva contenuta nel messaggio n. 14790 del 30 ottobre 1991, si comunica che gli addebiti emessi dalla procedura di controllo dei modd. DM10, a seguito del mancato riconoscimento degli sgravi eventual- mente gia' operati dalle aziende aventi diritto, relativa- mente a periodi di paga successivi a maggio 1991, potranno essere annullati. Si fa riserva di fornire istruzioni per quanto concerne le modalita' di rimborso degli sgravi spettanti per i periodi anteriori alla data di pubblicazione della citata sentenza n. 261. 2) FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI Art. 2, 1 comma La disposizione introduce, a decorrere dal 1 .1.1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31.12.1993, per le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. 20.1.1990, n. 3, convertito con modificazioni, dalla L. 21.3.1990, n. 52 e per le imprese di cui all'art. 2 bis sub lege 20.3.1991, n. 89 (imprese di installazione di impianti per l'edilizia), operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218, l'ulteriore esonero dal versamento del contributo di cui all'art. 10, comma 1 della legge 11.3.1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Pertanto, le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturiero ed estrattivo, le imprese im- piantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attivita' economiche adottata dall'ISTAT, le imprese armatoriali, le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi ed infine le imprese di installazione di impianti per l'edili- zia, operanti in detti territori, sono destinatarie di ulteriore esonero, rispetto a quello gia' in vigore per il contributo a carico del datore di lavoro per le prestazioni del S.S.N., ammontante a 1,40 punti percentuali; tenuto conto delle precedenti disposizioni in materia, dette imprese, che gia' fruivano dell'esonero dell'8,20%, sono ora totalmente esentate dal versamento del contributo di cui trattasi, in quanto l'aliquota totale ammonta, come noto, al 9,60%. L'esonero globale, tenuto conto delle agevolazioni previste dalla precedente normativa, e' pari, quindi, a 11,62 punti percentuali. Le medesime imprese, se operanti, invece, nel Centro- Nord, sono destinatarie di un ulteriore esonero, rispetto a quello gia' in vigore per il contributo a carico del datore di lavoro per le prestazioni del S.S.N., in misura pari all'1,44%. Pertanto, la riduzione totale del contributo per il S.S.N. ammonta al 3,44%; l'esonero globale al 5,46%. Per il conguaglio degli importi di fiscalizzazione spettanti dal 1 gennaio 1992, le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 52/90 e le imprese di cui all'art. 2 bis della legge n. 89/91 devono attenersi alle modalita' di seguito descritte. a) imprese operanti nei territori del Mezzogiorno: - esporranno l'importo della riduzione contributiva del 9,60% (corrispondente all'esonero del contributo per le prestazioni del S.S.N. a carico del datore di lavoro) in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "RID SSN" e dal codice "S198"; - continueranno ad esporre l'importo della riduzione con- tributiva del 2,02% (corrispondente alla riduzione del contributo Tbc dell'1,66% e all'esonero dei contributi ENAOLI dello 0,16% e addizionale pensionati dello 0,20%) in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "RID TBC/EN./0,20" e dal codice "S199". Nel caso di dipendenti non soggetti al contributo IVS (es. dirigenti di aziende industriali), le aziende esporranno l'importo della riduzione contributiva dell'1,82% (corrispondente alla riduzione del contributo Tbc dell'1,66% e all'esonero del contributo ENAOLI dello 0,16%) utilizzando il previsto codice "S204"; b) imprese operanti nel Centro Nord: - esporranno l'importo della riduzione contributiva di 3,44 punti percentuali del contributo per le prestazioni del S.S.N. a carico del datore di lavoro in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "RID SSN" e dal codice "S196"; - continueranno ad esporre l'importo della riduzione con- tributiva del 2,02% (corrispondente alla riduzione del contributo Tbc dell'1,66% e all'esonero dei contributi ENAOLI dello 0,16% e addizionale pensionati dello 0,20%) in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "RID TBC/EN./0,20" e dal codice "S197". Nel caso di dipendenti non soggetti al contributo IVS (es. dirigenti di aziende industriali), le aziende esporranno l'importo della riduzione contributiva dell'1,82% (corrispondente alla riduzione del contributo Tbc dell'1,66% e all'esonero del contributo ENAOLI dello 0,16%) utilizzando il previsto codice "S204". Art. 2, 2 comma La disposizione stabilisce un ulteriore esonero dal versamento del contributo di cui al citato art. 10, comma 1 della L. 67/88, in misura pari ad un punto percentuale, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 .1.1992 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31.12.1993, per le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della citata legge n. 52/1990. Quindi le imprese alberghiere; le aziende termali; i pubblici esercizi, comprese le imprese di esercizio di sale cinematografiche; le agenzie di viaggio; i complessi turi- stico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla L. 17 maggio 1983, n. 217, loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa; le imprese commerciali, loro consorzi e societa' consortili condotte anche in forma cooperativa, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 30.1.1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 31.3.1979, n. 92; ogni altra impresa con piu' di 15 dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; gli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'art. 22 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; i concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalita' turistiche in zone montane, usufruiscono dell'esonero di 1 punto percen- tuale per il predetto contributo a carico del datore di lavoro per le prestazioni del S.S.N.. Pertanto, per tali imprese l'esonero globale ammonta a 2,82 punti percentuali, considerate anche le quote di contributo Tbc ed ex ENAOLI gia' abbattute o soppresse in base alla normativa di cui alla citata L. 89/1991, se operanti nel Centro-Nord ed a 3,82 punti percentuali se operanti nei territori del Mezzogiorno. Modalita' operative Per il conguaglio degli importi di fiscalizzazione spettanti dal 1 gennaio 1992, le imprese di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 52/90 devono attenersi alle modalita' di seguito descritte. a) imprese operanti nei territori del Mezzogiorno: - esporranno l'importo della riduzione contributiva di 2 punti percentuali del contributo per le prestazioni del S.S.N. a carico del datore di lavoro in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "RID SSN" e dal codice "S202"; - continueranno ad esporre l'importo della riduzione con- tributiva dell'1,82% (corrispondente alla riduzione del contributo Tbc dell'1,66% e all'esonero del contributo ENAOLI dello 0,16%) in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "RID TBC/EN." e dal codice "S201"; b) imprese operanti nel Centro Nord - esporranno l'importo della riduzione contributiva di un punto percentuale del contributo per le prestazioni del S.S.N. a carico del datore di lavoro in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "RID SSN" e dal codice di nuova istituzione "S205"; - continueranno ad esporre l'importo della riduzione con- tributiva dell'1.82% (corrispondente alla riduzione del contributo Tbc dell'1,66% e all'esonero del contributo ENAOLI dello 0,16%) in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "RID TBC/EN." e dal codice "S201". Art. 2, 3 comma Con tale disposizione e' introdotto, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 .1.1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31.12.1993, per le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assisten- ziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonche' per le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02, l'esonero dal versamento del piu' volte citato contributo di cui all'art. 10, comma 1 della legge 11.3.1988, n. 67, nella misura di 1 punto percentuale. Cio' comporta, per le citate imprese commerciali con dimensione aziendale compresa tra 8 e 15 addetti e per le imprese artigiane esercenti: - servizi di pulizia (pulizie all'interno di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, negozi, sedi di istituzioni, studi e residence; pulizia di vetri, camini e caminetti, di fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione di fumi); - servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce, destinati all'uso professionale per imprese, industrie o istituzioni (attivita' delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunita' consistenti nel lavaggio, decontaminazione, stiratura, riparazioni e piccole modifiche apportate ai capi di ve- stiario o di altri articoli tessili eseguite nell'ambito della manutenzione, nel ritiro, consegna noleggio di bian- cheria, di uniformi da lavoro e di articoli simili da parte delle lavanderie industriali); - servizi delle lavanderie a secco, tintorie (consi- stenti nel lavaggio, pulitura a secco, stiratura, ecc. di qualsiasi capo di vestiario comprese le pellicce e di tessuti, a macchina, a mano o mediante macchine self-service a gettone, nel lavaggio di tappeti e moquette, di tessuti e di tendaggi presso il cliente); - servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza (comprendenti i servizi dei saloni di barbiere, dei saloni di parrucchiere, degli istituti di bellezza, di manicure e pedicure); l'ammissione all'esonero dal versamento del contributo a carico del datore di lavoro per le prestazioni del S.S.N. in misura pari all'1%. Modalita' operative Le imprese considerate commerciali ai fini previden- ziali ed assistenziali con numero di dipendenti compreso tra 8 e 15 nonche' le imprese artigiane dei servizi esporranno l'importo della riduzione contributiva di un punto percen- tuale del contributo per le prestazioni del S.S.N. a carico del datore di lavoro, spettante dal 1 gennaio 1992, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "RID SSN" e dal codice di nuova istituzione "S206". Ai fini del riconoscimento alle suddette imprese del beneficio della fiscalizzazione, si precisa quanto segue: - alle imprese inquadrate nel ramo commercio con CSC 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX, 7.04.XX, 7.05.XX non deve essere attribuito uno specifico codice di autorizzazione, in quanto la procedura di controllo provvedera', con riferimento al numero dei dipendenti occupati riportati nel quadro A del mod. DM10 ed in assenza del codice di autorizzazione "4T" ovvero del nuovo codice "4W" di cui al successivo punto, a riconoscere o meno il beneficio; - alle stesse imprese, ove il numero di dipendenti (compreso tra 8 e 15) si realizzi computando i lavoratori in forza presso altre dipendenze della stessa azienda, deve essere attribuito il nuovo codice di autorizzazione "4W" con il significato di "impresa commerciale avente titolo alla fiscalizzazione art. 2, comma 3, DL 14/92"; - alle imprese inquadrate nel ramo commercio con CSC 7.07.XX dovra', invece, essere attribuito il codice di autorizza- zione "4N". Anche in questo caso la procedura di controllo provvedera' a riconoscere o meno il beneficio con riferi- mento al numero dei dipendenti occupati in assenza dei codici di autorizzazione "4T" o "4W". Tale ultimo codice dovra' essere attribuito anche alle aziende con CSC 7.07.XX qualora il numero di dipendenti (compreso tra 8 e 15) si realizzi computando i lavoratori in forza presso altre dipendenze; - infine, il riconoscimento del beneficio alle imprese artigiane dei servizi, sara' effettuato sulla base dei CSC 4.18.01, 4.18.02 e 4.18.03. Modalita' di recupero della fiscalizzazione relativa al mese di gennaio 1992 Le imprese gia' beneficiarie della fiscalizzazione che non hanno potuto applicare per il mese di gennaio 1992 le ulteriori riduzioni per le prestazioni del S.S.N. di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del D.L. in oggetto nonche' le imprese di cui al comma 3 dello stesso articolo che non hanno potuto operare per detto mese la riduzione di 1 punto percentuale del contributo per il S.S.N. possono effettuare il recupero delle somme spettanti con la denuncia relativa al mese di febbraio da presentare entro il 20 marzo 1992. A tal fine le imprese esporranno l'importo delle riduzioni contributive non operate in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2 facendolo precedere dalla dizione "REC FISC SSN DL14/92" e dal codice "R150". Art. 2, 4 comma La disposizione introduce, limitatamente all'anno 1993 per le imprese edili di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese sub. art. 2 bis introdotto con L. 20.3.1991, n. 89 di conversione del D.L. 19.1.1991, n. 18 (imprese di installazione di impianti per l'edilizia in quanto usufruiscono delle agevolazioni previ- ste dal comma 1, precedentemente illustrato), l'esonero dal versamento del predetto contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali. Le imprese interessate a tale agevolazione sono quelle esercenti le attivita' seguenti: 45 - COSTRUZIONI 45.1. - Preparazione del cantiere edile 45.11 - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno 45.12 - Trivellazioni e perforazioni 45.2 - Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile 45.21 - Lavori generali di costruzioni di edifici e lavori di ingegneria civile 45.22 - Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici 45.23 - Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione ed impianti sportivi 45.24 - Costruzione di opere idrauliche 45.25 - Altri lavori speciali di costruzione 45.4 - Lavori di completamento di edifici 45.41 - Intonacatura 45.42 - Posa in opera di infissi in legno o in metallo 45.43 - Rivestimento di pavimenti e di muri 45.44 - Tinteggiatura e posa in opera di vetrate 45.45 - Altri lavori di completamento degli edifici Le imprese in questione sono individuate dai c.s.c. da 1/4.13.01 a 1/4.13.05. Poiche' i benefici di fiscalizzazione previsti per le imprese edili decorrono dal 1.1.1993, si fa riserva di fornire successive istruzioni. Art. 2, 5 comma La disposizione conferma l'applicazione della normativa prevista dall'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. ni, ai fini della concessione del beneficio, quale condizione di ammissibilita' delle agevolazioni ed in merito alla sanzione in caso di inadempimento. Si allega in calce una tabella riepilogativa delle attuali misure delle detrazioni per le categorie di imprese interessate. Si rammenta che la riduzione prevista per le donne ed i lavoratori nuovi assunti di eta' non superiore ai 29 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da parte delle imprese di cui all'art. 1, commi 1 e 7 del D.L. n. 536/1987, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48/1988 successivamente alla data del 30.11.1988, in aggiunta ai lavoratori occupati alla medesima data, scaduta al termine del periodo di paga in corso al 30.11.1991, non e' stata prorogata. Le aziende che, cio' nonostante, hanno effettuato indebitamente il conguaglio per il mese di dicembre 1991 o, eventualmente, anche, per il mese di gennaio 1992, della riduzione prevista per le donne ed i giovani nuovi assunti, scaduta, come detto, con il 30 novembre 1991 (codici del quadro "D" del mod. DM10/2 V872 e V873), dovranno effet- tuare la relativa regolarizzazione utilizzando la denuncia di competenza del mese di gennaio (da presentare entro il 20 febbraio 1992) ovvero quella di febbraio (da presentare entro il 20 marzo 1992), maggiorando l'importo da versare delle sanzioni civili, attualmente dovute al tasso del 29,50% annuo. Tali sanzioni devono essere calcolate: - per la riduzione indebita relativa al mese di dicembre 1991, a decorrere dal 21 gennaio 1992 e fino alla data di versamento; - per la riduzione indebita relativa al mese di gennaio 1992, a decorrere dal 21 febbraio 1992 e fino alla data di versamento. A tal fine le aziende interessate devono attenersi alle seguenti modalita': - esporranno l'importo delle somme indebitamente congua- gliate, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dizione "VERS. FISC" e dal codice di nuova istituzione "M155". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; - esporranno l'importo delle sanzioni civili in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dizione "SANZ. CIVILI" e dal codice "Q920". Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". IL DIRETTORE GENERALE F.to BILLIA ALLEGATO 1 PERIODO: DAL 1 GENNAIO 1992 ------------------------------------------------------------ DESTINATARI - AMMONTARE DESTRAZIONE IN - PERCENTUALE SULLA - RETRIBUZIONE IMPONIBILE ------------------------------------------------------------ - A)-Imprese manifatturiere- CENTRO NORD ed estrattive - (industriali ed - artigiane) -1,66% + 0,16% + 0,20% +3,44%=5,46% -Imprese impiantistiche- tbc enaoli ass.pens. ssn del settore metalmec- - canico - SUD -Imprese armatoriali - -Imprese di autrotra- - sporto per c/t.(1) -1,66% + 0,16% + 0,20%+9,60%=11,62% -Imprese di installa- - tbc enaoli ass.pens. ssn zione di impianti per - l'edilizia (2) - ----------------------------------------------------------- - B)-Imprese alberghiere - CENTRO NORD -Pubblici esercizi, - compresi gli esercizi - cinematografici - -Agenzie di viaggio -1,66% + 0,16% + 1% = 2,82% -Complessi turistico - tbc enaoli ssn ricettivi dell'aria - aperta - -Imprese commerciali - esportatrici abituali - SUD -Aziende termali - -Imprese considerate - commerciali ai fini -1,66% + 0,16% + 2% = 3,82% previdenziali ed assi-- tbc enaoli ssn stenziali con piu' di - 15 dipendenti - -Enti, fondazioni, as- - sociazioni senza fini - di lucro, comprese le - IPAB - -Imprese di trasporto - con fune in zone mon- - tane aventi finalita' - turistiche - ------------------------------------------------------------ - - CENTRO NORD (op. ed imp.) - 5,62% - C) Imprese agricole - SUD -Riduzione pari al 60% dei contri- -buti previd. ed assist. ------------------------------------------------------------ - D) Imprese considerate - commerciali ai fini pre- - videnziali ed assisten- - ziali con un numero di- - CENTRO NORD pendenti compreso tra 8 - e e 15 - SUD - Imprese artigiane eser- - centi servizi di pulizia,- servizi di lavanderia, - 1% pulitura a secco e tintu-- S.S.N. ra di articoli tessili e - pellicce, servizi dei sa-- loni di parrucchiere e - degli istituti di bellez-- za - ----------------------------------------------------------- (1) La riduzione e' concessa secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello tra trattore e veicoli rimorchiati indicato nel 4 c. dell'art. 41 del- la L. 6.6.1974, n. 298 e successive modifiche (rapporto da 1 a 5). (2) Indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici e previdenziali e sempreche' applichino il CCNL del settore metalmeccanico.