Trova in INPS

Versione Testuale
970611
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
970424
Circolare n. 100
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore Generale Medico
   legale e primari medico legali
   e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del
   Consiglio di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati
   Amministratori di Fondi, Gestioni
   e Casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati
   provinciali
Ulteriori istruzioni sulle nuove disposizioni in
materia di condono previdenziale ed assistenziale
introdotte dall'art. 4 del D.L. 28 marzo 1997,
n.79.
DIREZIONE CENTRALE
VIGILANZA E RECUPERI
CONTRIBUTIVI
Roma, 24 aprile 1997   Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 100       Ai Coordinatori generali, centrali e
                          periferici dei Rami professionali
                       Al Coordinatore Generale Medico
                          legale e primari medico legali
                          e, per conoscenza,
Allegati n. 4          Al Presidente
                       Ai Consiglieri di Amministrazione
                       Al Presidente e ai Membri del
                          Consiglio di indirizzo e vigilanza
                       Ai Presidenti dei Comitati
                          Amministratori di Fondi, Gestioni
                          e Casse
                       Ai Presidenti dei Comitati regionali
                       Ai Presidenti dei Comitati
                          provinciali
OGGETTO: Ulteriori istruzioni sulle nuove disposizioni in
         materia di condono previdenziale ed assistenziale
         introdotte dall'art. 4 del D.L. 28 marzo 1997,
         n.79.
     Con messaggio n. 3076 del 2 aprile 1997, (all. 1), sono
stati richiamati gli aspetti salienti delle nuove
disposizioni in tema di condono contributivo previdenziale
ed assistenziale contenute nell' art. 4 del D.L. 28 marzo
1997, n. 79, recante "Misure urgenti per il riequilibrio
della finanza pubblica" , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 74 del 29 marzo 1997, entrato
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (art.15).
     Di seguito si procede ad una piu' compiuta illustrazione
delle disposizioni in parola, che introducono rilevanti
novita' rispetto alle modalita' previste in precedenti
provvedimenti di condono.
                 PARTE PRIMA
1. MODALITA' E SCADENZE DEL CONDONO (art. 4, comma 1)
1.1. SOGGETTI INTERESSATI
     Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in
argomento i soggetti tenuti al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali e dei premi, debitori per
omesso o tardivo pagamento degli stessi (nel caso di tardivo
pagamento dei contributi il condono, ovviamente, riguardera'
le sole sanzioni).
     La regolarizzazione concerne sia i contribuenti gia'
iscritti, che quelli di prima iscrizione. In entrambi i casi
i periodi contributivi che possono formare oggetto di
sistemazione agevolata sono quelli maturati fino a tutto il
mese di dicembre 1996.
     In tal modo,  il D.L. n. 79/1997 in esame, rispetto
alla L. n. 662/1996, tra l' altro, prevede anche un
ampliamento di sei mesi dei periodi condonabili.
1.2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO.
     La richiesta di regolarizzazione puo' essere
presentata, indifferentemente, presso gli appositi sportelli
unificati costituiti presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., Camere di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, Commissioni
provinciali per l'Artigianato, ai sensi del comma 4
dell'art. 14 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, come
modificato dallo art. 1 del Decreto-Legge 15 gennaio 1993,
n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 17 marzo
1993, n. 63.
     Per quanto attiene agli sportelli polifunzionali si
rinvia alle istruzioni diramate in occasione di precedenti
condoni.
2. SCADENZE
   Il 31 maggio 1997 e' l'ultimo giorno utile:
- per effettuare il pagamento, separatamente all' INPS ed
all'INAIL, in unica soluzione, dei contributi e dei premi
dovuti e delle somme aggiuntive (nella misura ridotta
pari al 10 per cento annuo) ovvero il versamento di
entrambe le prime due delle rate previste per chi sceglie
tale forma di pagamento;
- presentare la domanda di condono corredata, nel caso di
soggetti non iscritti, della denuncia di prima iscrizione.
    I soggetti interessati debbono, inoltre, allegare al
modulo di domanda l'attestazione di pagamento di quanto
dovuto (effettuato in unica soluzione ovvero di entrambe le
prime due delle previste trenta ovvero sessanta rate, per le
quali v. in seguito) e la documentazione indicata nel modulo
stesso.
3. PERIODI REGOLARIZZABILI IN FORMA AGEVOLATA.
     Possono formare oggetto del condono in esame i periodi
contributivi, non prescritti, maturati fino a tutto il mese
di dicembre 1996, cosi' differenziati, per le categorie piu'
numerose di soggetti interessati, per quanto attiene al
termine finale:
- mese di dicembre 1996, per i soggetti che versano con il
sistema del DM10 M;
- quarto trimestre 1996, per artigiani, commercianti e
datori di lavoro domestico;
- anno 1992, per i liberi professionisti e i lavoratori
dipendenti e pensionati con altri redditi;
- anno 1991, ovviamente, se non gia' prescritto, per i
cittadini non mutuati;
- anno 1996, per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed
imprenditori agricoli a titolo principale, compartecipanti
familiari e piccoli coloni;
- terzo trimestre 1996, per i datori di lavoro che assumono
operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato.
     Per i soggetti tenuti al versamento del contributo del
10 %, previsto dall' art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto
1995, n. 335, si fa presente che:
a) per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, sono regolarizzabili in forma agevolata i
contributi relativi agli emolumenti corrisposti fino al
31 dicembre 1996;
b) per i liberi professionisti, sono regolarizzabili in
forma agevolata i contributi relativi agli onorari
riscossi entro il 31 dicembre 1996.
4. CALCOLO DELLA SOMMA AGGIUNTIVA RIDOTTA (art.4, comma 1).
     Il calcolo della somma aggiuntiva ridotta - che
l'art.4, comma 1, del D.L. n. 79 in esame stabilisce, in
luogo delle sanzioni civili, negli interessi nella misura
del 10 per cento annuo - deve essere effettuato per il
periodo di tempo compreso tra il giorno successivo al
termine ordinario di versamento dei contributi e la data del
loro effettivo pagamento (questo ultimo, come sopra
precisato, deve essere effettuato entro e non oltre il 31
maggio p.v.).
     Il "tetto delle sanzioni", che l'art. 4, comma 1, del
citato D.L. n. 79/1997 stabilisce nel limite massimo del 40
per cento, va individuato con riferimento non all'importo
dei contributi relativi ai singoli periodi, ma all'ammontare
complessivo dei contributi che formano oggetto di condono
(vale a dire contributi gia' versati, ma in ritardo, e/o
contributi ancora da versare), nei confronti di ciascuno
degli Enti interessati.
     Di seguito si riporta la tabella contenente le aliquote
da applicare per il calcolo della somma aggiuntiva ridotta
pari al 10 per cento annuo.
-------------------------------------------------------
IRitardo in giorni I Ritardo in mesi  I Ritardo in anniI
========================================================
I  1 g.  = 0,028%  I  1 mese = 0,833% I  1 anno = 10%  I
I                  I                  I                I
I  2 gg. = 0,056%  I  2 mesi = 1,667% I  2 anni = 20%  I
I                  I                  I                I
I  3 gg. = 0,083%  I  3 mesi = 2,500% I  3 anni = 30%  I
I                  I                  I                I
I  4 gg. = 0,111%  I  4 mesi = 3,333% I  4 anni = 40%  I
I                  I                  I                I
I  5 gg. = 0,139%  I  5 mesi = 4,167% I  5 anni = 50%  I
I                  I                  I                I
I  6 gg. = 0,167%  I  6 mesi = 5,000% I  6 anni = 60%  I
I                  I                  I                I
I  7 gg. = 0,194%  I  7 mesi = 5,833% I  7 anni = 70%  I
I                  I                  I                I
I  8 gg. = 0,222%  I  8 mesi = 6,667% I  8 anni = 80%  I
I                  I                  I                I
I  9 gg. = 0,250%  I  9 mesi = 7,500% I  9 anni = 90%  I
I                  I                  I                I
I 10 gg.= 0,278%   I 10 mesi = 8,333% I 10 anni =100%  I
I                  I                  I                I
I 20 gg.= 0,556%   I 11 mesi = 9,167% I 11 anni =110%  I
========================================================
      Ad esempio, se la regolarizzazione contributiva
avviene con un ritardo di 1 anno, 11 mesi e 20 gg.
l'aliquota e' del 19,723% ; se il ritardo e', invece, di 5
anni, 6 mesi e 4 gg. l'aliquota e' del 55,111%.
5. POSSIBILITA' DI PAGAMENTO RATEALE (art. 4, coma 2, del
   D.L. n. 79/1997).
5.1.  Per la regolarizzazione in argomento, la legge prevede
anche le seguenti facilitazioni:
a) per la generalita' dei soggetti, il pagamento puo' essere
effettuato, oltre che in unica soluzione, anche in 30
rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e
la seconda delle quali da versare entrambe entro il 31
maggio 1997, la terza entro il 31 luglio 1997, la quarta
entro il 30 settembre 1997, e cosi' via (art. 4, co. 2,
del D.L. n.79/1997).
b) esclusivamente per i soggetti operanti nell'ambito delle
aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno
1988, come modificato dal regolamento (CEE) n.2081/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, il pagamento puo' avvenire
anche in 60 rate bimestrali consecutive di uguale
importo, la prima e la seconda delle quali da versare
entrambe entro il 31 maggio 1997; la terza entro il 31
luglio 1997; la quarta entro il 30 settembre 1997, e cosi'
via (v. art. 4, co. 2, del D.L. n.79/1997, che
espressamente conferma quanto disposto dall'art. 10,
comma 13-quinquies, del D.L. n.669/96, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 30/1997, v. anche circolare n.
59 del 13 marzo 1997, Parte Prima, punto 5.2., trasmessa
nella stessa data con messaggio n. 345; per la Regione
Abruzzi, inclusa nell' obiettivo CEE n. 1, v. messaggio
n. 1402 del 20 marzo 1997).
     In entrambe le ipotesi di pagamento rateale (30 e 60
rate), le scadenze delle rate che cadono di giorno festivo
s'intendono prorogate al primo giorno successivo non
festivo.
     Stante la formulazione della norma si fa presente che
non deve essere accertata, per beneficiare della
agevolazione di pagamento in parola, la sussistenza da parte
dei soggetti operanti in tali aree anche delle altre
specifiche condizioni richieste dalla normativa CEE e dai
programmi regionali.
     Dell' opzione di pagamento in 60 rate, le prime due
delle quali da versare entrambe entro il 31 maggio 1997, i
soggetti interessati dovranno dare comunicazione alla
competente Sede dell' I.N.P.S, a tal fine specificando il
territorio in cui operano.
5.2.  MODALITA' DI CALCOLO DELLA RATA BIMESTRALE COSTANTE
     L'importo delle rate, bimestrali consecutive di uguale
importo, comprensivo degli interessi pari al 7% annuo, e'
calcolato applicando al debito il coefficiente indicato:
a) per la generalita' dei soggetti (v. precedente punto 5.1)
il coefficiente 0,039241 indicato alla colonna 4 della
tabella A allegata al D.L. n. 79/1997 (nella presente
circolare e' riportata nell' allegato n. 2 );
b) per i soggetti operanti nelle aree territoriali di cui
agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n.2052/88
del Consiglio del 24 giugno 1988, come modificato dal
regolamento (CEE) n.2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, (v. precedente punto 5.1. il coefficiente
0,021887, indicato alla colonna 4 della tabella,
elaborata in via amministrativa, in conformita' ai
criteri sui quali e' basata quella allegata al D.L.
n.79/1997, riportata nell' allegato n. 3 della presente
circolare.
     Si fa presente che per "debito" si intende l'ammontare
dei contributi non versati, maggiorati delle somme
aggiuntive ridotte, nonche' delle eventuali somme aggiuntive
ridotte relative ai contributi versati tardivamente.
     Per rendere di piu' immediata comprensione il meccanismo
di calcolo delle rate si propongono i seguenti esempi
riferiti, rispettivamente, a pagamenti in trenta ovvero
sessanta rate.
5.3.1. CASO DI PAGAMENTO IN 30 RATE
     Per determinare l'importo di ciascuna rata costante
bimestrale di uguale importo al fine di regolarizzare una
situazione debitoria pari a L. 30.000.000, occorre
moltiplicare tale somma per il coefficiente 0,039241
indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al D.L.
n.79/1997 (v. allegato n. 2 della presente circolare). La
rata bimestrale costante e anticipata per estinguere il
debito in 30 rate, in tal caso, e' pari a:
     L. 1.177.230 (L.30.000.000 x 0,039241).
5.3.2. CASO DI PAGAMENTO IN 60 RATE
     Per stabilire l'importo di ciascuna rata costante
bimestrale, di uguale importo, al fine di regolarizzare una
situazione debitoria pari a L.30.000.000, occorre
moltiplicare tale somma per il coefficiente 0,021887
indicato alla colonna 4 della tabella riportata nello
allegato n. 3 della presente circolare.
     La rata bimestrale costante e anticipata per estinguere
il debito in 60 rate, in tal caso, e' pari a:
     L. 656.610 (L.30.000.000 x 0,021887).
     Con l' occasione, come gia' fatto presente nei
precedenti analoghi condoni, si ribadisce che, considerata
la formulazione della disposizione in argomento ed i
criteri in base ai quali sono state elaborate le TABELLE
previste per l' applicazione del decreto-legge in esame
("Piano di ammortamento a rata costante anticipata
bimestrale al tasso annuo semplice del 7% relativo ad un
capitale unitario"), il pagamento rateale puo' avvenire
solamente in trenta rate ovvero, ricorrendone le condizioni,
in sessanta rate.
     E' comunque possibile l' estinzione anticipata del
debito per la quale v. il successivo  punto 6.
6. POSSIBILITA' DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL DEBITO.
     Come precisato in occasione dei condoni di cui al D.L.
n. 538/1996 e alla L. n. 662/1996, e' possibile l' estinzione
anticipata del debito, per la quale - con gli adattamenti
resi necessari dalla diversita' delle tabelle predisposte per
il D.L. n. 79/1997 in esame - valgono i criteri a suo tempo
indicati con le istruzioni diramate a proposito delle
anzidette regolarizzazioni. Per il condono in esame il
coefficiente da utilizzare e' ovviamente, a seconda del
pagamento rateale di cui e' possibile usufruire
(trenta o sessanta rate), quello di cui alla colonna 5 delle
relative tabelle unite alla presente circolare
(rispettivamente allegati n. 2 e n. 3).
a) Esempio relativo a rateazione in 30 rate.
-  Debito complessivo ( contributi piu' sanzioni ) =
   L. 30.000.000
-  Rata bimestrale costante
   (L. 30.000.000 X 0,039241 ) = L. 1.177.230
-  anticipata estinzione del debito dopo aver effettuato il
   pagamento di tredici rate.
     Atteso che il pagamento del debito avviene alla sca-
denza della quattordicesima rata, bisogna aggiungere a
quest'ultima (L 1.177.230) il totale debito residuo,
ottenuto moltiplicando il debito iniziale (L 30.000.000) per
il coefficiente di colonna "5" della tabella "A" allegata al
D.L. n. 79/1997 (nella presente circolare v. all. n. 2 ),
corrispondente alla quattordicesima rata (0,0569715).
     Pertanto il totale da versare a saldo del debito
sarebbe pari a:
L 1.177.230 + (L 30.000.000 X 0,569715) e cioe' L 18.268.680
b) Esempio relativo a rateazione in 60 rate.
-  Debito complessivo ( contributi piu' sanzioni ) =
   L 30.000.000;
-  Rata bimestrale costante:
   (L 30.000.000 X 0,021887) = L  656.610
- anticipata estinzione del debito dopo aver effettuato il
  pagamento di tredici rate.
     Atteso che il pagamento del debito avviene alla
scadenza della quattordicesima rata, bisogna aggiungere a
quest'ultima (L 656.610) il totale del debito residuo,
ottenuto moltiplicando il debito iniziale (L 30.000.000) per
il coefficiente di colonna "5" della tabella "B", v.
allegato n. 3 della presente circolare, corrispondente alla
quattordicesima rata (0,802168).
     Pertanto il totale da versare a saldo del debito
sarebbe pari a:
L 656.610 + ( L 30.000.000 X 0,802168), e cioe' L 24.065.040
6. SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI ( art. 1, co. 230 della
   L. n. 662/1996, confermato dall' art. 4, comma 6, del
   D.L. n. 79/1997).
     Il comma 6 dell' art. 4 del D.L n. 79/1997 in esame
stabilisce che restano confermate le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 228, 230 e 232 della piu' volte citata
L. n.662/1996. Come e' noto, il comma 230  dell' art. 1
della legge teste' citata dispone che la regolarizzazione
estingue:
- i reati previsti da leggi speciali in materia di
versamento di contributi;
- le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni
altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle
norme sul collocamento, nonche' con la denuncia e con il
versamento dei contributi.
     Per quanto concerne, in particolare, le sanzioni
amministrative per mancata o tardiva presentazione delle
denunce contributive e retributive ( art. 30 della Legge
n.843/1978 e art. 4 del Decreto Legge n. 352/1978, conv. in
L. n. 467/1978), si fa presente che, per potere usufruire
dell'esonero dalle predette penalita', le denunce debbono
comunque essere presentate entro il termine ultimo di
scadenza del condono (ora 31 maggio 1997, ai sensi del comma
1 del D.L. n. 79/1997).
     Si richiamano in proposito, con i necessari adattamenti
conseguenti ai diversi riferimenti temporali contenuti nella
sanatoria in esame, i criteri forniti per l'attuazione delle
analoghe disposizioni agevolative previste negli ultimi
condoni, che per comodita' di seguito si riassumono.
1. La presentazione, entro il 31 maggio 1997, dei modelli
   di denuncia DM10, DM10/S, O1M e O3M, a suo tempo omessi,
   e' causa di estinzione delle relative sanzioni
   amministrative previste dall' art. 30 della Legge
   n.843/1978 e dall' art. 4 del D.L. n. 352/1978,
   convertito in Legge n. 467/1978;
2. Non possono, invece, ritenersi estinti, per il semplice
   adempimento formale della presentazione degli
   anzidetti modelli di denuncia, gli illeciti
   amministrativi concernenti l' omesso pagamento dei
   contributi, rientranti nella procedura amministrativa di
   cui alla Legge n. 689/1981. Tali illeciti amministrativi
   potranno formare oggetto di ordinanza di archiviazione
   solo in caso di pagamento, nei termini stabiliti dalle
   attuali norme sul condono ( art. 4 del D.L. n. 79/1997),
   sia dei contributi omessi che delle relative sanzioni
   civili ridotte, regolarizzabili con la presente
   sanatoria (riferite cioe' ai periodi contributivi maturati
   fino a tutto il mese di dicembre 1996).
     Sempre a proposito delle sanzioni amministrative,
tenuto conto del lungo arco temporale in cui si articola il
condono rateale, si fa presente che le Sedi dovranno
adottare le opportune misure al fine di evitare la loro
prescrizione.
     Per i procedimenti di esecuzione in corso di cui allo
art. 1, comma 230, ultimo periodo, si fa rinvio a quanto in
proposito gia' a suo tempo precisato al punto 7. della citata
circolare n. 59 del 13 marzo 1997.
     Con l' occasione, si sottolinea nuovamente che,
verificato il mancato puntuale pagamento delle rate alle
scadenze previste, le Sedi dovranno attivare immediatamente
tutte le procedure legali ed amministrative a tutela delle
ragioni creditorie dell' Istituto.
     Alla Parte Prima dell' anzidetta circolare si fa rinvio
anche per quanto ivi precisato in tema di:
- mantenimento dei benefici di sgravi e fiscalizzazione (v.
  punto 8.);
- procedura di mobilita' ( v. punto 9.);
- rateazioni in corso ( v. punto 10.);
- sanzioni per omesse trattenute ai dipendenti pensionati
  ( v. punto 11.);
- contenzioso in corso ( v. punto 12.).
7.  SOGGETTI CHE SI SONO AVVALSI DEI CONDONI EX L. N.
    662/1996 ED EX DD.LL. NN. 499 E 538 DEL 1996( art. 4,
    comma 3 del D.L. n. 79/1997).
     Il comma 3 dell' art. 4 del D.L. n. 79/1997 in esame
stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello
stesso art. 4 ( vale a dire le piu' favorevoli modalita' e i
nuovi termini previsti per il condono stesso )  possono
applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato
domanda di condono nei termini di cui all' articolo 1, co.
226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti
che abbiano presentato domanda di regolarizzazione
contributiva ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 24
settembre 1996, n. 499 (gia' D.L. n. 166/1997) e dello
articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538,
relativamente alla parte residua del debito.
     In sostanza, la norma sopra menzionata prevede che i
soggetti che si sono avvalsi dei condoni dalla disposizione
stessa indicati ( vale a dire i DD.LL. nn. 499 e 538 e la L.
n. 662, tutti del 1996 ), in via alternativa, possono:
- proseguire nei pagamenti con le modalita' e nei termini
  stabiliti dalle norme sopra menzionate,
ovvero,
- avvalersi del condono ex D.L. n. 79/1997, ma solo, come
  precisa la norma stessa, limitatamente alla parte residua
  del debito.
     Coloro che optino per la seconda delle possibilita'
sopra indicate,per la determinazione del residuo debito,
dovranno procedere nel seguente modo.
     Quanto versato dai contribuenti prima del 29 marzo 1997
(data di entrata in vigore del D.L. n. 79/1997 in
trattazione), deve considerarsi acquisito all' Istituto alle
condizioni tutte previste dai provvedimenti di legge
menzionati dal suindicato comma 3 dell' art. 4 in esame (ad
es. sanzioni ridotte al 17%, "tetto" del 50%).
      L'anzidetta somma gia' versata (dopo aver preliminar
mente scomputato dalla stessa, ove presenti, gli interessi
per il differimento, acquisiti all' Istituto a tale titolo),
dovra' essere proporzionalmente attribuita, a partire dal
periodo piu' remoto che ha formato oggetto di regolarizza
zione agevolata, distintamente a quota capitale e relativa
somma aggiuntiva ridotta.
     Per l' operazione di imputazione in argomento si fa
rinvio ai noti criteri sulla convalida parziale degli
effetti del condono, gia'  seguiti per tutti i condoni
succedutisi nel tempo a partire da quello di cui alla L.
n.166/1991, ( v. le istruzioni a suo tempo fornite  con
circolari n. 71 del 7 marzo 1992, in "Atti Ufficiali " 1992,
pag. 1037; n. 72 del 3 marzo 1994, in "Atti Ufficiali" 1994,
pag. 2051; per artigiani ed esercenti attivita' commerciali
v. anche la circolare n. 85 del 29 marzo 1995, punto 11, in
"Atti Ufficiali" 1995, pag. 2262).
     Per la parte del debito che residua dopo l'anzidetta
operazione di imputazione, gli interessati che intendano
beneficiare del condono alle nuove condizioni previste dal
D.L. n. 79/1997 in argomento debbono presentare, entro il 31
maggio 1997, una nuova domanda di condono ( nella quale
possono eventualmente includere anche periodi contributivi
fino a dicembre 1996, non contemplati dai precedenti condoni
o partite comunque non incluse nel precedente condono ), e
sempre entro e non oltre il 31 maggio 1997, pagare il debito
di cui si chiede la regolarizzazione agevolata: in unica
soluzione ovvero, ove optino per il pagamento rateale, le
prime due delle rate previste.
     Coloro, quindi, che scelgano per la prosecuzione dei
precedenti condoni (quelli indicati dal co. 3 dell' art. 4
in esame), ovviamente alle condizioni e con le scadenze da
questi previste, dovranno presentare domanda di condono ex
D.L. n. 79/1997 ed effettuare il pagamento delle relative
due prime rate, da versare entrambe entro il 31 maggio 1997,
solo per le eventuali partite che non abbiano formato
oggetto della precedente domanda di condono ( quella ai
sensi dei DD.LL. n. 538 e n. 499 e della L. n. 662, tutti
del 1996).
     Le Sedi avranno cura di rendere sollecitamente note ai
contribuenti che si sono avvalsi dei condoni sopra
menzionati, e che hanno in corso il pagamento rateale degli
stessi, le nuove piu' favorevoli opportunita' offerte dal D.L.
n. 79/1997 e le condizioni per usufruirne, previa
naturalmente una nuova domanda di condono.
8. CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 1, COMMI
   228, 230 e 232 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
   (art.4, comma 6, del D.L. n. 79/1997)
     L'art. 4, comma 6, del D.L. n. 79/1997 ha espressamente
stabilito che restano confermate le disposizioni di cui all'
art. 1, commi 228, 230 e 232 della L. n. 662/1997, a tale
riguardo si rammenta che:
- il COMMA 228 citato prevedeva la facolta' per i soggetti,
  che avevano provveduto al versamento delle prime tre rate
  del condono previdenziale ed assistenziale di cui allo
  art. 3 del D.L. n. 499/1996 (gia' D.L. n. 166/1996), alle
  scadenze, gia' previste dal citato articolo 3, comma 3,
  rispettivamente del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e
  del 30 settembre 1996, di procedere, in via alternativa,
  alla regolarizzazione, per la parte residua del debito,
  secondo le disposizioni di cui all' art. 1, commi 226 e
  227 della L. n. 662/1996 ovvero secondo le modalita' e la
  scadenze previste nell' ultima parte del comma 228 in
  esame (in proposito si rinvia alla circolare n. 59/1997
  piu' volte menzionata, Parte Terza);
- il COMMA 230 menzionato stabilisce che la
  regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi
  speciali in materia di versamento dei contributi e di
  premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per
  ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni
  delle norme sul collocamento, nonche' con la denuncia e con
  il versamento dei contributi o dei premi medesimi. In caso
  di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di
  cui all' art. 6, commi 9 e 10, del D.L. 9 ottobre 1989,
  n.538, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre
  1989, n. 389. I provvedimenti di esecuzione in corso, in
  qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della
  regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento
  delle somme determinate agli effetti delle disposizioni
  previste in materia di condono ex d.L. n. 662/1997 alle
  scadenze dallo stesso previste.
- il COMMA 232 ribadiva che i crediti, di importo non
  superiore a lire 50.000, per contributi o premi, dovuti
  agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di
  previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del
  31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di
  legge ed alle eventuali sanzioni, e non si fa luogo alla
  loro riscossione (in proposito v. la circolare n. 59/1997
  piu' volte menzionata, Parte Quinta).
     Per tali aspetti si rinvia a quanto in precedenza detto
nelle presenti istruzioni e alla circolare n. 59/1997
citata.
                     PARTE SECONDA
REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEL SETTORE
AGRICOLO.
     L'art. 4, commi 4 e seguenti, del D.L. n.79/1997
prevede una peculiare procedura di regolarizzazione
agevolata delle posizioni debitorie relative ai contributi
previdenziali del settore agricolo, caratterizzata dalla
entita' delle agevolazioni concesse, quali l'estinzione
totale delle obbligazioni per sanzioni civili,
amministrative e penali,  la facolta' di versamento
dilazionato in 20 rate semestrali dei contributi dovuti e la
possibilita' di pagamento "attualizzato" della sola quota
capitale.
     Si illustrano, di seguito, le disposizioni citate ed i
relativi criteri di attuazione.
1. SOGGETTI INTERESSATI.
     Possono essere ammessi alla regolarizzazione i datori
di lavoro del settore agricolo, i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli imprenditori
agricoli a titolo principale, i concedenti di terreni a
piccola colonia o a compartecipazione familiare, sia nelle
ipotesi di omissione del versamento dei contributi gia'
accertati sia in quelle di omissione delle denunce
contributive.
     La facolta' di condonare e' quindi riconosciuta, alle
medesime condizioni, anche a soggetti sino ad oggi
totalmente sconosciuti all'ordinamento previdenziale del
settore (evasione contributiva totale) ed ai contribuenti
che, pur essendo "censiti" denuncino, in sede di
regolarizzazione, impiego di manodopera o attivita'
lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati.
2.  OGGETTO DELLA REGOLARIZZAZIONE.
    La regolarizzazione si puo' richiedere per i contributi
previdenziali e assistenziali del settore agricolo, gia'
accertati o meno, relativi agli anni 1996 e precedenti
purche' in "naturale" scadenza entro il 29 marzo 1997 (data
di entrata in vigore del D.L. n.79/1997).
     Sono pertanto regolarizzabili i periodi contributivi
fino a tutto il 3  trimestre 1996, per i rapporti di lavoro
subordinato e sino a tutto l'anno 1996,per i lavoratori
autonomi ed associati, gli imprenditori agricoli a titolo
principale ed i rapporti di compartecipazione familiare e
piccola colonia.
      Ai sensi di quanto disposto dal comma 5, possono
essere ricompresi nella regolarizzazione agevolata in
argomento anche le posizioni debitorie che hanno gia'
formato oggetto di precedenti procedure di condono, per la
parte del debito rimasto insoluto, come meglio specificato
di seguito.
3. AGEVOLAZIONI.
     A mente dei commi 4, 5 e 6 del piu' volte citato art.4
la regolarizzazione si attua tramite il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti. Vengono
meno, conseguentemente, in quanto si estinguono con la
regolarizzazione, tutte le obbligazioni per le sanzioni
civili, gli interessi, gli illeciti amministrativi e penali,
conseguenti dalle omissioni della cui sanatoria si tratta,
in materia di accertamento e di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, nonche' dalle violazioni
delle norme sul collocamento.
     Ancorche' non espressamente previsto dalle disposizioni
in esame, devono ritenersi estinte le obbligazioni per gli
interessi, le somme aggiuntive  e le sanzioni amministrative
dovute dalle ditte per inadempienze agli obblighi
contributivi riferiti a periodi pregressi purche'i
contributi stessi siano stati corrisposti entro il 29/3/1997
(ditte che, avendo versato tardivamente i contributi dovuti,
risultano ora debitrici di soli oneri accessori).
     Particolari agevolazioni sono inoltre previste per le
modalita' di pagamento, come indicato al punto 5.
4.  DOMANDE DI REGOLARIZZAZIONE.
    Per essere ammessi alla regolarizzazione gli interessati
devono presentare agli appositi sportelli polifunzionali,
entro il termine del 31 maggio 1997, apposita domanda
corredata dalla ricevuta di quanto versato alla medesima
data (l'intero importo dovuto o la prima delle rate
previste), secondo quanto si riferira' di seguito.
     Nel caso di evasione contributiva totale o di omessa o
incompleta denuncia, alle domande devono essere allegate le
denunce, relative ai rapporti di lavoro o alle attivita', a
suo tempo omesse.
5.  MODALITA' DI PAGAMENTO.
    La regolarizzazione deve essere effettuata in venti rate
semestrali consecutive di uguale importo con la
maggiorazione,per le rate successive alla prima, degli
interessi del 5% annuo  per il periodo di differimento.
    La prima rata deve essere versata entro il 31 maggio
1997 e le successive entro l'ultimo giorno dei mesi di
relativa scadenza (30/11/97, 31/5/98 ecc.).
    Le scadenze che cadono di giorno festivo si intendono
prorogate al primo giorno successivo non festivo.
    L'importo delle rate, comprensivo degli interessi del 5%
annuo, e' calcolato applicando al debito il coefficiente
pari a 0,061026, indicato nella colonna 4 della tabella
allegata circolare (all. n. 4)
    Per "debito" si intende,per quanto rilevato in premessa,
esclusivamente l'ammontare dei contributi non  versati.
     Esempio di calcolo della rata semestrale costante.
    Per determinare l'importo di ciascuna rata costante
semestrale al fine di regolarizzare una situazione debito
ria, ad esempio, pari a L. 30.000.000, occorre moltiplicare
tale somma per il coefficiente 0,061026 indicato alla
colonna 4 della tabella. La rata semestrale costante e
anticipata per estinguere il debito in venti rate e' pari a:
L.1.830.780 (L.30.000.000 x 0,061026).
    La regolarizzazione puo' anche avvenire tramite il
pagamento attualizzato, al tasso del 5% annuo della quota
capitale dovuta con le 20 rate semestrali,in unica
soluzione, entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate
scadenti il 31 maggio,il 31 luglio ed il 30 novembre 1997,
nella misura,rispettivamente, del 10 per cento, del 40 per
cento e del 50 per cento.
    Per usufruire di questa ulteriore agevolazione i
soggetti interessati dovranno applicare all'importo dei
contributi dovuti il coefficiente dello 0,819321 e versare
la somma cosi' determinata in unica soluzione o nelle tre
rate predette.
     Esempio di pagamento attualizzato.
    Per un debito per contributi pari a L.30.000.000
l'importo da corrispondere sara' pari a L.24.579.630
(L.30.000.000 x 0,819321). Tale importo potra' essere
versato in unica soluzione, entro il 31 maggio 1997, ovvero
in tre soluzioni, con pagamento di L. 2.457.963 (10%) al 31
maggio 1997, di L.9.831.852 (40%) al 31 luglio 1997, e di L.
12.289.815 (50%) al 30 novembre 1997.
6. CONTRIBUTI CHE HANNO GIA' FORMATO OGGETTO DI
   REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA AI SENSI DI PRECEDENTI
   DISPOSIZIONI.
     A mente del quinto comma dell'art. 4 del D.L. n.79/1997
possono essere corrisposti, con le modalita' ed i termini
sin qui' esposti, anche i contributi che hanno formato
oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi
di precedenti disposizioni, per la parte del debito
contributivo rimasto insoluto. Nel rinviare, al riguardo,
alle direttive impartite nella parte I , al punto 7, della
presente circolare si evidenzia,in particolare, che per il
settore agricolo detta facolta' non viene riconosciuta
soltanto in riferimento ai condono  ex L.n.662/1996, ed ex
DD.LL. nn.499 e 538 del 1996, ma indistintamente per tutte
le procedure di regolarizzazione agevolata disciplinate
dalla previgente normativa (legge n.724/1994; D.L.
n.40/1995; D.L.n.511/1996 ecc).
    Per la determinazione del debito contributivo rimasto
insoluto alla data di entrata in vigore del D.L. n.79/1997,
si dovra' procedere come segue.
    Dalla somma versata verranno preliminarmente scomputati
gli interessi di differimento, da ritenersi acquisiti
all'Istituto a tale titolo; il residuo importo sara' quindi
attribuito, a partire dal piu' remoto dei periodi oggetto
della regolarizzazione, ai contributi (quota capitale) e,
qualora previste dalla specifica procedura di
regolarizzazione di riferimento, alle somme aggiuntive
ridotte, in misura  proporzionale, secondo i criteri della
convalida parziale degli effetti del condono di cui alle
istruzioni richiamate al punto 7 della PARTE PRIMA.
    Si evidenzia, a tal proposito, che le regolarizzazioni
previste dall'art.18 della legge n.724/1994  e dalle
successive disposizioni modificative e di proroga non
prevedevano il pagamento di somme aggiuntive ridotte.
    Per la parte del debito che residua dalla predetta
operazione di imputazione anche i contribuenti del settore
dovranno:
a) presentare una nuova domanda di condono con le modalita'
   e nei termini previsti dal D.L. n.79/1997,inserendovi,se
   del caso, periodi contributivi che non hanno formato
   oggetto di precedenti condoni:
b) effettuare i richiesti versamenti.
7. FISCALIZZAZIONE.
    Per effetto del richiamo del comma 6 dell'articolo 4
piu' volte citato al comma 230 dell'art.1 della legge 23
dicembre 1996,n.662, i soggetti che si avvarranno del
condono in argomento potranno in ogni caso regolarizzare le
loro posizioni debitorie tramite il versamento dei
contributi nelle misure ridotte previste, per i territori
del Centro-Nord dalla legge n.89/1991 (fiscalizzazione) e
per i territori del Mezzogiorno, dalla legge n.48/1988 e
successive modifiche ed integrazioni.
     A mente delle disposizioni citate,infatti, in caso di
regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui
all'art.6, commi 9 e 10 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito con modificazioni  dalla legge 7 dicembre 1989,
n.389.
8. PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE IN CORSO.
     Sempre a seguito del richiamo al comma 230 dell'art.1
della legge 23 dicembre 196,n.662, sono sospesi, per effetto
della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al
puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti
della regolarizzazione ed alle relative scadenze, i
provvedimenti di esecuzione in corso,in qualsiasi fase o
grado.
     A tal riguardo, con particolare riferimento al settore
agricolo, si evidenzia che tra le procedure esecutive vanno
ricomprese anche quelle promosse dai Concessionari per il
recupero dei contributi iscritti nei ruoli "emissione
novembre 1994". Conseguentemente le Sedi, a ricezione delle
domande di regolarizzazione contenenti anche contributi
iscritti nei predetti ruoli, provvederanno, con la massima
urgenza, ad inviare ai Concessionari le note di sospensione
degli atti esecutivi, in caso di pagamento parziale, oppure
il provvedimenti di discarico amministrativo, in caso di
pagamento totale.
     Le Sedi dovranno altresi' controllare, ai fini
dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca,la
regolarita' dei pagamenti in argomento alla quale e'
subordinato, come gia' rilevato, il diritto alla
sospensione. Su detto controllo da parte delle Sedi si fa
comunque riserva di ulteriori comunicazioni.
                   PARTE TERZA
MODULISTICA E DISPOSIZIONI OPERATIVE
1. MODULISTICA
     Per il condono in argomento e' in corso di
predisposizione apposita modulistica, che tiene conto delle
innovazioni introdotte dal D.L. n. 79/1997 in trattazione,
che verra' inviata, nel piu' breve tempo possibile, alle
Sedi Regionali, e riguardera', come di consueto, le
categorie di contribuenti piu' numerose.
     Per i residui casi, stante l' esiguo numero degli
interessati, le domande di condono potranno essere
presentate anche informalmente, utilizzando se del caso lo
schema del modulo di domanda piu' similare e bollettini di
conto corrente postale recanti nella causale di versamento
la indicazione della categoria di appartenenza, il numero di
iscrizione all' INPS ed il codice fiscale.
    Le Sedi - che non dovranno in alcun modo ritardare le
operazioni di regolarizzazione - potranno richiedere agli
interessati, e cio' anche dopo la scadenza della domanda di
condono stesso, eventuali ulteriori indicazioni ritenute
necessarie per la sistemazione delle partite che hanno
formato oggetto di sanatoria.
     Al fine di agevolare le operazioni di regolarizzazione,
nelle more della consegna della nuova modulistica, potra'
essere utilizzata quella predisposta per il condono ex D.L.
n. 538/1996, e cio' con i necessari adattamenti di cui vanno
avvertiti i contribuenti ( ad es. sanzioni al 10%, "tetto"
del 40 per cento, versamento per chi sceglie per il
pagamento rateale di entrambe le prime due rate entro il 31
maggio p.v., ecc.).
     Per i principali aspetti concernenti la modulistica
si fa rinvio a quanto in proposito precisato nei piu' recenti
condoni, per il settore agricolo v. appresso.
     In proposito si richiama l' attenzione delle Sedi sui
seguenti aspetti:
- ARTIGIANI E COMMERCIANTI. Per quanto riguarda Il modulo
  intercalare per esporre i dati contributivi di eventuali
  collaboratori - gia' previsto in precedenti condoni e
  fornito, in tali occasioni, tramite le Sedi Regionali - le
  SAP dovranno correggere l' importo delle somme aggiuntive
  in 10 % annuo, laddove nelle precedenti versioni e'
  contenuta l' indicazione  17 % annuo.
- DATORI DI LAVORO DOMESTICO. Come si ricordera', in
  occasione del condono di cui al D.L. n. 538/1996 e della
  L. n. 662/1996, e' stata prevista un' "Avvertenza
  importante" da allegare, come intercalare, al
  modulo di domanda per la categoria di contribuenti in
  argomento. Anche tale modulo dovra' essere modificato dalle
  SAP correggendo sia la parte relativa alle somme
  aggiuntive ridotte ( ora 10% annuo ), sia al "tetto"
  (ora 40 %).
2.  SETTORE AGRICOLO.
    Per la gestione del condono e' stato predisposto un
nuovo modello di domanda semplificato rispetto a quelli in
uso per precedenti procedure di regolarizzazione ed e' stato
opportunamente adattato il bollettino di c/c postale 8045.
2.1. DOMANDA
    La domanda contiene tre prospetti uno per i datori di
lavoro e i concedenti a compartecipazione familiare e
piccola colonia, uno per i lavoratori autonomi ed associati
e gli IATP ed uno, il prospetto n.3 per la specifica dei
contributi dovuti al SSN dai datori di lavoro ed assimilati.
     Per ogni categoria di contribuzione (OTI e OTD;
PC/CF;CD;CM; IATP) deve essere prodotta una specifica
domanda, similmente, deve essere prodotta una domanda per
ogni comune di contribuzione e per ogni azienda condotta
nello stesso comune.
2.2. BOLLETTINI DI VERSAMENTO.
     Per i primi versamenti, in attesa delle direttive che
saranno impartite in ordine ai conti correnti postali gia'
istituiti per ogni Sede provinciale, (cfr.messaggio n.30817
del 19.02.1997) dovranno essere utilizzati i
bollettini c/c p. 8045 appositamente rimodulati e
contraddistinti dalla specie "978".
     I nuovi modelli di domanda ed i nuovi bollettini
saranno forniti a breve a tutte le Sedi dell'Istituto.
     Si sottolinea che per la compilazione della modulistica
bisogna attenersi alle istruzioni stampate sul retro della
domanda.
     A dette istruzioni ed avvertenze si fa rinvio  quali
istruzioni operative per le Sedi.
3. BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE.
     Per quanto concerne i bollettini di conto corrente
postale, la nuova fornitura conterra' il riferimento al D.L.
n. 79/1997 in trattazione, ma per il versamento potranno
essere utilizzate anche le eventuali residue scorte recanti
il riferimento al D.L. n. 538/1996.
     In prosieguo - ove necessario - potranno essere
effettuate ulteriori forniture di bollettini, ma sono gia' in
fase avanzata iniziative per il periodico invio dei
bollettini stessi direttamente a coloro che si avvarranno
del condono rateale. In proposito si fa riserva di
successive piu' dettagliate comunicazioni.
     I numeri di conto corrente postale sono quelli
utilizzati in occasione del condono di cui al D.L. n.
538/1996
     Con l' occasione si raccomanda un' attenta prestampa
del c.d. " quinto campo ".
     Si fa comunque presente che i contribuenti interessati
possono avvalersi per le operazioni di pagamento, oltre che
del canale postale, anche degli sportelli bancari.
4.  DISPOSIZIONI OPERATIVE.
     La presentazione del modulo da parte del contribuente
sara' effettuata in un' unica copia, per cui lo sportello
polifunzionale ricevente, nel caso in cui la
regolarizzazione contributiva riguardi entrambi gli Enti
previdenziali interessati, dovra' curarne l' invio in
fotocopia all' Ente di pertinenza.
     Tale adempimento dovra' essere effettuato con la massima
tempestivita'.
4.1. CONSEGNA E DISTRIBUZIONE DELLA MODULISTICA.
    In relazione alla nuova modulistica, nella fornitura
della quale si e' tenuto conto sia degli esiti dei precedenti
condoni, sia - per quanto possibile - dei fabbisogni
segnalati, le Sedi Regionali dovranno curare tutte le
iniziative necessarie per l' immediata ricezione e
distribuzione della stessa nel proprio ambito territoriale a
tutte le Sedi autonome di produzione ed ai Centri Operativi
interessati alla riscossione dei contributi.
     In proposito si raccomanda vivamente una gestione molto
accorta dei moduli in questione, al fine di evitare sprechi.
     Le Sedi Regionali dovranno dare immediata comunicazione
alla Direzione Centrale Vigilanza e Recuperi Contributivi
(fax 06/59054578 ovvero 06/59054603 ) della avvenuta
ricezione e distribuzione della modulistica.
    Le SAP ed i Centri Operativi, a loro volta, dovranno
aver cura di prendere opportuni contatti con i locali uffici
dell'INAIL, oltre che, come in passato, per il reciproco
scambio dei bollettini, anche al fine di concordare una
congrua fornitura dei moduli in questione anche agli
sportelli polifunzionali operanti presso gli Uffici diversi
dagli Enti previdenziali.
     Come si e' avuto modo di evidenziare con la presente
circolare, il condono di cui al D.L. n. 79/1997 contiene
condizioni molto favorevoli per coloro che intendono
definire la loro posizione debitoria nei confronti
dell'Istituto. Di tali aspetti, come proficuamente fatto in
precedenti analoghe occasioni, le Sedi avranno cura di dare
la massima diffusione utilizzando i consueti canali e
assicurando agli interessati ogni utile collaborazione per
la corretta compilazione delle domande di regolarizzazione.
                  IL DIRETTORE GENERALE
                         TRIZZINO
N.B. Per l' allegato n. 1 della presente circolare si fa
     rinvio al supporto cartaceo.
                                     ALLEGATO N. 2
     P A G A M E N T O  I N  T R E N T A   R A T E
TABELLA "A" - PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICI-
PATA BIMESTRALE AL TASSO ANNUO SEMPLICE DEL 7% RELATIVO AD
UN CAPITALE UNITARIO
(ALLEGATA AL D.L. N.79 DEL 28.3.97 IN G.U. N.74 DEL 29.3.97
E PREVISTA DALL'ART. 4, COMMA 2 DEL D.L. STESSO)
====================================================
IN.RATEI QUOTA    I   QUOTA  I   RATA   I  DEBITO  I
I      I CAPITALE I INTERESSEIANTICIPATAI  RESIDUO I
I------I----------I----------I----------I----------I
ICOL.1 I  COL.2   I   COL.3  I  COL.4   I   COL.5  I
I------I----------I----------I----------I----------I
I  1   I 0,039241 I        - I 0,039241 I 0,960759 I
I  2   I 0,028032 I 0,011209 I 0,039241 I 0,932727 I
I  3   I 0,028359 I 0,010882 I 0,039241 I 0,904368 I
I  4   I 0,028690 I 0,010551 I 0,039241 I 0,875678 I
I  5   I 0,029024 I 0,010217 I 0,039241 I 0,846654 I
I  6   I 0,029363 I 0,009878 I 0,039241 I 0,817291 I
I  7   I 0,029705 I 0,009536 I 0,039241 I 0,787586 I
I  8   I 0,030052 I 0,009189 I 0,039241 I 0,757534 I
I  9   I 0,030403 I 0,008838 I 0,039241 I 0,727131 I
I 10   I 0,030757 I 0,008484 I 0,039241 I 0,696374 I
I 11   I 0,031116 I 0,008125 I 0,039241 I 0,665258 I
I 12   I 0,031479 I 0,007762 I 0,039241 I 0,633779 I
I 13   I 0,031846 I 0,007395 I 0,039241 I 0,601933 I
I 14   I 0,032218 I 0,007023 I 0,039241 I 0,569715 I
I 15   I 0,032594 I 0,006647 I 0,039241 I 0,537121 I
I 16   I 0,032974 I 0,006267 I 0,039241 I 0,504147 I
I 17   I 0,033359 I 0,005882 I 0,039241 I 0,470788 I
I 18   I 0,033748 I 0,005493 I 0,039241 I 0,437040 I
I 19   I 0,034142 I 0,005099 I 0,039241 I 0,402898 I
I 20   I 0,034540 I 0,004701 I 0,039241 I 0,368358 I
I 21   I 0,034943 I 0,004298 I 0,039241 I 0,333415 I
I 22   I 0,035351 I 0,003890 I 0,039241 I 0,298064 I
I 23   I 0,035763 I 0,003478 I 0,039241 I 0,262301 I
I 24   I 0,036180 I 0,003061 I 0,039241 I 0,226121 I
I 25   I 0,036602 I 0,002639 I 0,039241 I 0,189519 I
I 26   I 0,037030 I 0,002211 I 0,039241 I 0,152489 I
I 27   I 0,037462 I 0,001779 I 0,039241 I 0,115027 I
I 28   I 0,037899 I 0,001342 I 0,039241 I 0,077128 I
I 29   I 0,038341 I 0,000900 I 0,039241 I 0,038787 I
I 30   I 0,038787 I 0,000454 I 0,039241 I 0,000000 I
       I----------I----------I----------I
       I 1,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 I 0
,177230 I 1,177230 I                                             --------------
--------------------
                              ALLEGATO N. 3
TABELLA "B" - PAGAMENTO IN SESSANTA RATE
(PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICIPATA
BIMESTRALE AL TASSO ANNUO SEMPLICE DEL 7% RELATIVO AD
UN CAPITALE UNITARIO).
====================================================
IN.RATEI QUOTA    I   QUOTA  I   RATA   I  DEBITO  I
I      I CAPITALE I INTERESSEIANTICIPATAI  RESIDUO I
I------I----------I----------I----------I----------I
ICOL.1 I  COL.2   I   COL.3  I  COL.4   I   COL.5  I
I------I----------I----------I----------I----------I
I  1   I 0,021887 I 0,000000 I 0,021887 I 0,978113 I
I  2   I 0,012964 I 0,008923 I 0,021887 I 0,965149 I
I  3   I 0,013054 I 0,008833 I 0,021887 I 0,952095 I
I  4   I 0,013145 I 0,008742 I 0,021887 I 0,938950 I
I  5   I 0,013238 I 0,008649 I 0,021887 I 0,925712 I
I  6   I 0,013332 I 0,008555 I 0,021887 I 0,912380 I
I  7   I 0,013428 I 0,008459 I 0,021887 I 0,898952 I
I  8   I 0,013524 I 0,008363 I 0,021887 I 0,885428 I
I  9   I 0,013623 I 0,008264 I 0,021887 I 0,871805 I
I 10   I 0,013722 I 0,008165 I 0,021887 I 0,858083 I
I 11   I 0,013823 I 0,008064 I 0,021887 I 0,844260 I
I 12   I 0,013926 I 0,007961 I 0,021887 I 0,830334 I
I 13   I 0,014030 I 0,007857 I 0,021887 I 0,816304 I
I 14   I 0,014136 I 0,007751 I 0,021887 I 0,802168 I
I 15   I 0,014243 I 0,007644 I 0,021887 I 0,787925 I
I 16   I 0,014352 I 0,007535 I 0,021887 I 0,773573 I
I 17   I 0,014463 I 0,007424 I 0,021887 I 0,755110 I
I 18   I 0,014575 I 0,007312 I 0,021887 I 0,744535 I
I 19   I 0,014689 I 0,007198 I 0,021887 I 0,729846 I
I 20   I 0,014805 I 0,007082 I 0,021887 I 0,715041 I
I 21   I 0,014923 I 0,006964 I 0,021887 I 0,700118 I
I 22   I 0,015043 I 0,006844 I 0,021887 I 0,685075 I
I 23   I 0,015164 I 0,006723 I 0,021887 I 0,669911 I
I 24   I 0,015288 I 0,006599 I 0,021887 I 0,654623 I
I 25   I 0,015413 I 0,006474 I 0,021887 I 0,639210 I
I 26   I 0,015541 I 0,006346 I 0,021887 I 0,623669 I
I 27   I 0,015671 I 0,006216 I 0,021887 I 0,607998 I
I 28   I 0,015803 I 0,006084 I 0,021887 I 0,592195 I
I 29   I 0,015937 I 0,005950 I 0,021887 I 0,576258 I
I 30   I 0,016074 I 0,005813 I 0,021887 I 0,560184 I
I 31   I 0,016213 I 0,005674 I 0,021887 I 0,543971 I
I 32   I 0,016354 I 0,005533 I 0,021887 I 0,527617 I
I 33   I 0,016498 I 0,005389 I 0,021887 I 0,511119 I
I 34   I 0,016644 I 0,005243 I 0,021887 I 0,494475 I
I 35   I 0,016793 I 0,005094 I 0,021887 I 0,477682 I
I 36   I 0,016945 I 0,004942 I 0,021887 I 0,460737 I
I 37   I 0,017099 I 0,004788 I 0,021887 I 0,443638 I
I 38   I 0,017257 I 0,004630 I 0,021887 I 0,426381 I
I 39   I 0,017417 I 0,004470 I 0,021887 I 0,408964 I
I 40   I 0,017580 I 0,004307 I 0,021887 I 0,391384 I
I 41   I 0,017746 I 0,004141 I 0,021887 I 0,373638 I
I 42   I 0,017916 I 0,003971 I 0,021887 I 0,355722 I
I 43   I 0,018088 I 0,003799 I 0,021887 I 0,337634 I
I 44   I 0,018265 I 0,003622 I 0,021887 I 0,319369 I
I 45   I 0,018444 I 0,003443 I 0,021887 I 0,300925 I
I 46   I 0,018627 I 0,003260 I 0,021887 I 0,282298 I
I 47   I 0,018814 I 0,003073 I 0,021887 I 0,263484 I
I 48   I 0,019005 I 0,002882 I 0,021887 I 0,244479 I
I 49   I 0,019199 I 0,002688 I 0,021887 I 0,225280 I
I 50   I 0,019398 I 0,002489 I 0,021887 I 0,205882 I
I 51   I 0,019600 I 0,002287 I 0,021887 I 0,186282 I
I 52   I 0,019807 I 0,002080 I 0,021887 I 0,166475 I
I 53   I 0,020019 I 0,001868 I 0,021887 I 0,146456 I
I 54   I 0,020235 I 0,001652 I 0,021887 I 0,126221 I
I 55   I 0,020455 I 0,001432 I 0,021887 I 0,105766 I
I 56   I 0,020681 I 0,001206 I 0,021887 I 0,085085 I
I 57   I 0,020912 I 0,000975 I 0,021887 I 0,064173 I
I 58   I 0,021148 I 0,000739 I 0,021887 I 0,043025 I
I 59   I 0,021389 I 0,000498 I 0,021887 I 0,021636 I
I 60   I 0,021636 I 0,000251 I 0,021887 I 0,000000 I
       I----------I----------I----------I
       I 1,000000 I 0,313220 I 1,313220 I
       ----------------------------------
                                      ALLEGATO N. 4
              S E T T O R E  A G R I C O L O
Piano di ammortamento a rata costante anticipata
semestrale al tasso annuo semplice del 5% relativo ad un
capitale unitario
-----------------------------------------------------
IQuota I  Quota   I   Rata   I  Debito   I          I
Irata  I capitale Iinteresse I anticipataI  residuo I
Icol.1 I   col.2  I  col.3   I   col.4   I   col.5  I
I------I----------I----------I-----------I----------I
I 1    I 0,061026 I 0,000000 I  0,061026 I 0,938974 I
I 2    I 0,041374 I 0,019652 I  0,061026 I 0,897600 I
I 3    I 0,042087 I 0,018939 I  0,061026 I 0,855513 I
I 4    I 0,042825 I 0,018201 I  0,061026 I 0,812688 I
I 5    I 0,043590 I 0,017436 I  0,061026 I 0,769098 I
I 6    I 0,044383 I 0,016643 I  0,061026 I 0,724715 I
I 7    I 0,045204 I 0,015822 I  0,061026 I 0,679511 I
I 8    I 0,046057 I 0,014969 I  0,061026 I 0,633454 I
I 9    I 0,046943 I 0,014083 I  0,061026 I 0,586511 I
I 10   I 0,047864 I 0,013162 I  0,061026 I 0,538647 I
I 11   I 0,048821 I 0,012205 I  0,061026 I 0,489826 I
I 12   I 0,049817 I 0,011209 I  0,061026 I 0,440009 I
I 13   I 0,050855 I 0,010171 I  0,061026 I 0,389154 I
I 14   I 0,051937 I 0,009089 I  0,061026 I 0,337217 I
I 15   I 0,053066 I 0,007960 I  0,061026 I 0,284151 I
I 16   I 0,054245 I 0,006781 I  0,061026 I 0,229906 I
I 17   I 0,055478 I 0,005548 I  0,061026 I 0,174428 I
I 18   I 0,056768 I 0,004258 I  0,061026 I 0,117660 I
I 19   I 0,058121 I 0,002905 I  0,061026 I 0,059539 I
I 20   I 0,059539 I 0,001487 I  0,061026 I 0,000000 I
I------I----------I----------I-----------I----------I
I      I 1,000000 I 0,220520 I  1,220520 I          I
I------I----------I----------I-----------I----------I