920424 DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER LA POLITICA ORGANIZZATIVA Circolare n. 102. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Denuncia annuale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti anno 1991. DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PER LA POLITICA ORGANIZZATIVA Roma, 6 aprile 1992 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 102. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Denuncia annuale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti anno 1991. Termine di presentazione I modelli O1/M ed O3/M di competenza dell' anno 1991 dovranno essere presentati entro il termine del 30 giugno 1992 . Le aziende che si avvalgono di supporti magnetici dovranno provvedere alla presentazione delle denunce individuali entro il termine del 31 luglio 1992 . Resta confermato , per le Amministrazioni dello Stato , il termine del 31 dicembre 1992 ( Art. 2, comma 17 del D.L. 12 settembre 1983 , n. 638 - V. "Atti ufficiali" , pag. 2961 ). Si ricorda che i singoli termini fissati per la presentazione all' Istituto dei modd. O1/M devono essere osservati anche per la consegna ai lavoratori , da parte dei datori di lavoro , delle copie delle denunce di cui trattasi . A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 8 dell' 11/1/1992 , riguardante la sospensione dei termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13/12/1990 nella Sicilia orientale , si precisa che la presentazione delle denunce annuali di competenza dell' anno 1991 da parte dei soggetti beneficiari della sospensione va effettuata entro il 1 luglio 1992. Resta valido il termine del 31 luglio 1992 per le aziende che si avvalgono di supporti magnetici. * * * Si rammenta che , entro i termini sopra indicati , dovranno essere presentate anche le denunce integrative per i periodi di integrazione salariale relativi ad anni precedenti (mo- delli O3/M-int ed O1/M.int ). Per le modalita' di compilazione e presentazione dei suddetti modelli - la cui fornitura alle SAP e' stata gia' effettuata nel corso dell' anno 1991 - si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 148 del 10 giugno 1991 . * * * I modelli O1/M ed O3/M per la denuncia annuale delle retri- buzioni dei lavoratori dipendenti per l' anno 1991 sono in distribuzione presso le Sedi regionali. Nel comunicare che entrambi i modelli risultano identici, nel contenuto e nel tracciato, a quelli dello scorso anno, si richiamano, qui di seguito, alcuni aggiornamenti delle istru- zioni per la compilazione dei modelli O1/M. Quadro B Casella "Qualifica assicurativa" A partire dalle denunce di competenza 1991 e' stato istituito il nuovo codice qualifica : A = personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo parziale non iscritto all' assicurazione IVS (v. cir- colare n. 169 del 26/6/1991). Casella "Assicurazioni coperte" A modifica di quanto disposto nelle "Istruzioni per la compi- lazione delle denunce O1/M - O3/M , edizione Aprile 1990 , pag. 13 , per i lavoratori apprendisti dipendenti da aziende artigiane dovranno essere barrate le caselle "IVS" e "TBC". Casella "Tipo rapporto" Nel corso dell' anno 1991 sono stati istituiti i nuovi codici tipo contribuzione che dovranno essere utilizzati , a decor- rere dalle date sottoindicate , per le seguenti categorie di lavoratori : a decorrere dal 1 gennaio 1991: - 57 per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro , aventi titolo alle agevolazioni di cui all' art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; - 58 per i lavoratori assunti ai sensi dell' art. 8, com- ma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi ti- tolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro; - 59 per i lavoratori assunti ai sensi dell' art 8, com- ma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, aventi ti- tolo alla esnzione totale dei contributi a carico dei datori di lavoro; a decorrere dal 1 agosto 1991: - 75 per i lavoratori in mobilita' assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; - 76 per i lavoratori in mobilita' assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; - 77 per i lavoratori in mobilita' assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato. - 84 per i lavoratori assunti con contratto di reinseri- mento ex art. 20 della legge 23 luglio 1991 , n. 223 , ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro; - 85 per i lavoratori assunti con contratto di reinseri- mento ex art. 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contri- buti a carico del datore di lavoro; a decorrere dal 1 ottobre 1991: - 78 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell' art. 5 , comma1 , della legge 15 ottobre 1991 , n. 344 (profughi) . Si fa presente che per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro , con decorrenza successiva al 31/12/1990, nelle circoscrizioni del Lazio (individuate con D.M.14 marzo 1991), dell' Emilia Romagna (D.M. 5 settembre 1991) e dell' Umbria (D.M. 18 settembre 1991) , di cui alle circolari n. 125 del 16 maggio 1991 , punto 2 e n. 260 del 12 novembre 1991 , punto 4 , dovra' essere indicato , per l' intero anno 1991 , il codice "Tipo rapporto" = "53" . QUADRO C Caselle "Periodo dal" "al" Per quanto riguarda i conguagli di retribuzione , relativi ad anni precedenti , che taluni Fondi speciali hanno necessita' di indicare in detto quadro (v. circ. n. 278 del 22 dicembre 1990) , si ribadisce che , qualora gli arretrati interessino piu' anni , dovranno essere fatte piu' registrazioni , una per ogni anno . Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio previsto dalla legge 26 luglio 1984, n. 413. Tenuto conto del particolare sistema con il quale si procede all' accreditamento dei contributi figurativi nei confronti del personale di cui trattasi, le Societa' armatoriali, che com' e' noto erano state autorizzate in via provvisoria a non compilare il quadro D del mod. O1/M per i lavoratori marit- timi iscritti al regime obbligatorio previsto dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, sono definitivamente esentate da tale adempimento . Enti pubblici creditizi Facendo seguito alla circolare n. 6 dell' 8 gennaio 1991, si forniscono le istruzioni in merito alla compilazione delle denunce annuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dagli Enti pubblici creditizi indicati nella circolare stessa, iscritti all' assicurazione generale obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 1991. L' Azienda compilera' il modello O1/M osservando le istru- zioni di carattere generale contenute nel manuale di "Istru- zioni per la compilazione delle denunce O1/M - O3/M" , edi- zione Aprile 1990 . Ai fini dell' individuazione dei lavoratori di cui trattasi, dovra' essere indicato , nella casella "Tipo" del quadro C, il codice "05" (zero cinque) , lasciando in bianco tutte le altre caselle contenute nella stessa riga . Per eventuali registrazioni di periodi di altro tipo ( es. periodi di preavviso ) che dovessero essere fatte nello stesso quadro C , dovranno essere utilizzate altre righe . Il Direttore Generale BILLIA