Trova in INPS

Versione Testuale
900529
  SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
  MALATTIA, MATERNITA' E CONTROLLI
  MEDICO-LEGALI
  AVVOCATURA CENTRALE
CIRCOLARE N. 119
AI DIRIGENTI CENTRALI E
   PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza:
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
Contenzioso amministrativo in materia di prestazioni economiche di
malattia e maternita' (legge 9 marzo 1989, n.88).
  SERVIZIO PRESTAZIONI ECONOMICHE DI
  MALATTIA, MATERNITA' E CONTROLLI
  MEDICO-LEGALI
  AVVOCATURA CENTRALE
ROMA, 28 maggio 1990                   AI DIRIGENTI CENTRALI E
                                          PERIFERICI
CIRCOLARE N. 119                       AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                                          PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                                       AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                          PRIMARI MEDICO LEGALI
                                       AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                       e, per conoscenza:
                                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
                                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
OGGETTO: Contenzioso amministrativo in materia di prestazioni economiche di
         malattia e maternita' (legge 9 marzo 1989, n.88).
I - PREMESSA:
    Si fa seguito alla circolare n.61 del 29 marzo 1989 ed al messaggio n.20852
del 7 aprile 1989 con i quali sono state tra l'altro diramate le prime istru-
zioni nella materia in oggetto indicata, per fornire i chiarimenti e le preci-
sazioni che seguono.
    Come e' noto, prima dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n.88,
recante "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e
dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro",
non esisteva, relativamente alle prestazioni economiche di malattia e
maternita' erogate dall'INPS in conseguenza dello scioglimento degli Enti
mutualistici, la possibilita' di un contenzioso amministrativo.
    Conseguenza immediata di tale preclusione e' stata, sinora,
l'impugnabilita' dei provvedimenti negativi (espliciti o meno) nella sola sede
giudiziaria, con tutti gli inevitabili riflessi d'ordine socio-economico, anche
se era comunemente praticato il riesame del provvedimento su istanza
dell'assicurato, alla luce del principio dell'autotutela.
    In relazione a quanto precede, si ritiene utile - nel momento in cui la
legge, colmando una lacuna dell'ordinamento, ha previsto l'obbligo del previo
espletamento del ricorso amministrativo nella particolare materia di cui trat-
tasi - ricapitolare, sia pure in modo succinto, i principi generali, anche di
carattere procedurale, che regolano il contenzioso amministrativo per le pre-
stazioni di competenza dell'Istituto, in quanto applicabili pure alle presta-
zioni in oggetto.
    Nella trattazione che segue, tali principi saranno considerati alla luce
della normativa che disciplina attualmente l'erogazione delle indennita' di
malattia e maternita', tenendo conto, ovviamente, delle novita' appalesate
dalla legge n.88/1989.
II - GENERALITA'.
    Il nuovo contenzioso amministrativo delineato negli articoli 46 e seguenti
della legge n.88/1989 si svolge, come e' noto, in unico grado davanti al rinno-
vato Comitato provinciale, ed e' deciso da speciali Commissioni istituite nel
suo seno, per le prestazioni dovute, rispettivamente, ai lavoratori dipendenti,
ovvero, per la sola maternita', alle lavoratrici autonome (1).
    La pronuncia del Comitato in parola va quindi ritenuta come "definitiva",
nel senso che avverso di essa e' ammessa la sola impugnativa in sede giudizia-
ria.
    Il ricorso al Comitato provinciale deve essere presentato, tramite la SAP
che ha emesso il provvedimento impugnato (2), entro 90 giorni decorrenti dalla
data di ricezione della comunicazione con cui si da' notizia del provvedimento
medesimo (3), o, in mancanza di tale atto, dal 121  giorno (4) successivo alla
conclusione dell'episodio oggetto della richiesta di indennizzo, ovvero succes-
sivo al momento in cui la prestazione economica da anticipare a cura del datore
di lavoro - acconto o saldo - e' concretamente esigibile (5).
    A proposito dei predetti 90 giorni di tempo per ricorrere, va ricordato che
il termine in questione non ha carattere perentorio, stante l'esplicito enun-
ciato dell'art.8 della legge 11 agosto 1973, n.533, ai sensi del quale nelle
-----------
(1) In merito si fa osservare che, mentre per i ricorsi concernenti le presta-
    zioni economiche di malattia e maternita' dei lavoratori dipendenti e'
    prevista un'unica Commissione speciale, per quelli attinenti alle
    prestazioni spettanti alle lavoratrici autonome sono previste tre distinte
    Commissioni, a seconda che trattisi di coltivatrici dirette, mezzadre e
    colone, ovvero di lavoratrici artigiane, ovvero ancora di esercenti
    attivita commerciale. In ogni caso, va sottolineato che le Commissioni
    suddette hanno funzioni non meramente istruttorie, bensi' decisorie: ne
    deriva che la loro pronuncia non necessita di alcuna "ratifica" successiva
    da parte del Comitato provinciale. Nelle more del rinnovo di tale ultimo
    organo secondo la nuova composizione prevista dalla legge n.88/1989, si
    rammenta che i ricorsi nel frattempo proposti sono decisi dal Collegio
    esistente, nella sua globalita'.
(2) Qualora il provvedimento in questione sia stato emesso da un Centro Opera-
    tivo, e' tramite esso, in quanto dotato di autonomia funzionale ed operati-
    va, che va presentato il ricorso.
(3) L'art.46 della legge in esame prevede testualmente che il ricorso debba
    essere avanzato entro 90 giorni "dalla data di comunicazione del provvedi-
    mento". La medesima terminologia, usata nel D.P.R. 30 aprile 1970, n.639
    (art.46), e' stata interpretata in sede di "Regolamento delle procedure in
    materia di ricorsi amministrativi" (allegato alla circolare n.1744 SOC/281
    del 22.12.1984) nel senso di far decorrere il termine in questione dalla
    data apposta a mezzo timbro dell'ufficio postale, sull'avviso di ricevimen-
    to della raccomandata con cui si da' notizia al lavoratore del provvedimen-
    to.
(4) I 120 giorni di cui trattasi sono stabiliti dall'art.7 della legge 11 ago-
    sto 1973, n.533 ("Disciplina delle controversie individuali di lavoro e
    delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie")
    quale periodo temporale minimo per la formazione del silenzio-rifiuto sulla
    richiesta agli Istituti previdenziali ed assistenziali. Nel caso di domande
    di maternita' di lavoratrici autonome non corredate dalla prova
    dell'avvenuto pagamento contributivo, per effetto della mancata ricezione
    degli speciali bollettini di versamento in c/c postale, i predetti 120
    giorni decorrono dalla data di acquisizione da parte della SAP dell'intera
    documentazione dovuta.
(5) V. circolare n.134406 AGO - n.386 SL/149 del 23.7.1983, prg.9.
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie "non si
tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi". Per
l'effetto, il ricorso si intende utilmente proposto se inoltrato prima che sia
maturata la prescrizione (6).
    Quanto alla possibilita' di adire la Magistratura, giova far rilevare che a
far tempo dal 28 marzo 1989, data di entrata in vigore della legge n.88/89, la
decorrenza della prescrizione va individuata, in correlazione con l'effetto
interruttivo della stessa prodotto dal ricorso, con riferimento al momento
cognitivo, da parte del lavoratore, del provvedimento dell'Istituto divenuto
definitivo a seguito della decisione negativa assunta dal Comitato provinciale.
Qualora il predetto Comitato non abbia deciso entro i 90 giorni previsti dalla
norma e decorrenti dalla data di proposizione del gravame, il silenzio dell'or-
gano va interpretato come rigetto dell'impugnativa, e da tale momento inizia
nuovamente a decorrere il termine di prescrizione del diritto.
    Appare a questo punto utile precisare che qualora l'interessato adisca la
Magistratura senza previa sperimentazione della fase contenziosa amministrati-
va, il giudice rileva l'improcedibilita' della domanda, sospende il giudizio e
fissa all'attore un termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso ammi-
nistrativo (2 comma dell'art.443 c.p.c., nel testo novellato dalla citata legge
11 agosto 1973, n.533).
                                                       o
                                                  o     o
    Il previo esperimento del contenzioso amministrativo si pone come condizio-
ne di procedibilita', sostanziandosi in un onere imposto dalla norma al lavora-
tore al fine di consentire all'Istituto il riesame dei propri provvedimenti
onde adeguarli alla legge e, nel contempo, prevenire i giudizi ed evitarne gli
oneri.
    Dato il grado di (relativa) autonomia tra il procedimento contenzioso ammi-
nistrativo e quello giudiziario, nulla osta, in via di principio, a che il
Comitato adito si pronunci sulla controversia anche oltre i 90 giorni di tempo
ad esso accordati dalla legge.
    Pur prescindendo dall'ovvia preclusione determinata da un eventuale giudi-
cato, e' tuttavia da considerare, in analogia con quanto finora praticato in
materia di altre prestazioni previdenziali, la convenienza, in pendenza dell'a-
zione giudiziaria, di una pronuncia che sarebbe "inutiliter data", se di reie-
zione dell'istanza, ovvero che potrebbe essere suscettibile di contrasto con
l'autonomo accertamento del diritto da parte del giudice, se favorevole al
ricorrente.
    La SAP competente rappresentera' pertanto al Comitato provinciale l'inizia-
tiva assunta dal ricorrente in conseguenza della formazione del silenzio--
rigetto sulla sua istanza, perche tale Organo valuti l'opportunita' di
soprassedere ad ogni successiva decisione di merito. E' ovvio che, in presenza
di elementi nuovi o determinanti forniti dall'interessato, che documentino in
modo inequivocabile il diritto alla prestazione, e' senz'altro proponibile,
anche in tale fase, l'accoglimento del gravame, con il conseguente venir meno
dell'interesse dell'Istituto a resistere in giudizio.
----------
(6) Si ricorda che nel caso degli autoferrotranvieri di cui al R.D. 8 gennaio
    1931, n.148, il predetto termine utile e' decennale, anziche' annuale come
    per la generalita' dei lavoratori dipendenti.
    Legittimato a ricorrere e' il singolo interessato (o i suoi aventi causa),
il quale potra' farsi rappresentare anche da un terzo, purche' fornito di
mandato speciale (7).
    Quanto al datore di lavoro, quale anticipatore "ex lege" della prestazione
economica per conto dell'Istituto, si deve ritenere che lo stesso, nel momento
in cui l'Istituto viene a contestargli l'indebita erogazione della prestazione,
possa similmente avanzare ricorso al Comitato provinciale.
    Se ne deve dedurre che, almeno nei casi di pagamento a conguaglio, il prov-
vedimento dell'Istituto puo essere impugnato dal solo lavoratore, ovvero con-
giuntamente dal prestatore di lavoro e dall'azienda, ovvero ancora dal solo
datore di lavoro. E' ovvio che un ricorso del datore di lavoro, da solo o con-
giuntamente con il lavoratore, deve ritenersi ammissibile allorche' il
provvedimento dell'Istituto venga emanato a seguito di accertamento ispettivo.
    Quanto al termine prescrizionale del diritto applicabile in caso di richie-
ste di restituzione di indennita' indebitamente anticipate dal datore di
lavoro, a scioglimento della riserva di cui al messaggio n.58277 del 4 luglio
1989, si deve distinguere il caso di avvenuta restituzione (come normalmente
accade, sia pure con riserva) del "tamtumdem" da parte dell'azienda, da quello
in cui la richiesta dell'Istituto non sia stata soddisfatta.
    Nel primo caso e' applicabile la prescrizione annuale, decorrente dal
giorno in cui la prestazione economica e' stata restituita all'Istituto
(qualora il ricorso sia stato avanzato dall'azienda), ovvero dal giorno in cui
e' stata operata la relativa trattenuta (se trattasi di ricorso del
lavoratore): per i gravami proposti oltre il termine annuale anzidetto e'
quindi, ovviamente, eccepibile la prescrizione del diritto.
    Nel secondo caso, allorquando cioe' la ripetizione dell'indebito non abbia
avuto esito, considerato che e' riconosciuto all'INPS un periodo di tempo di
dieci anni per il compimento degli atti necessari al recupero del credito,
qualora prima degli atti in questione venga avanzato dall'interessato eventuale
ricorso amministrativo, questo sara' ugualmente sottoposto all'esame del
Comitato provinciale.
    Sempre rimanendo nell'ipotesi di pagamento a conguaglio, puo' verificarsi
il caso che la SAP che ha adottato il provvedimento impugnabile sia diversa da
quella presso cui l'azienda versa i contributi, ovvero che le Sedi in questione
facciano capo a province diverse. In tali fattispecie, ad evitare disfunzioni e
incertezze operative, si rende necessaria l'adozione di determinate cautele che
di seguito si illustrano, distinguendo tra l'ipotesi in cui l'organo ammini-
strativo giustiziale da adire sia comunque il medesimo (caso delle Sedi ubicate
nella stessa provincia) o meno.
    Preliminarmente va rilevato che nei casi di specie non esiste una SAP com-
petente, di per se', ad emettere il provvedimento, potendo quest'ultimo, in
astratto, essere indifferentemente adottado dalla Sede di residenza del lavora-
tore (presso la quale affluisce la certificazione sanitaria), o dalla Sede di
immatricolazione dell'azienda, che, a seguito di accertamento ispettivo, conte-
-----------
(7) Nel caso di rappresentanza da parte di Ente di Patronato, non occorre un
    "mandato di assistenza" diverso da quello gia' eventualmente rilasciato per
    la trattazione amministrativa della pratica, contrariamente a quanto ri-
    chiesto per la rappresentanza in sede processuale.
sta al datore di lavoro le prestazioni indebitamente erogate e lo invita for-
malmente a procedere ai dovuti recuperi.
    Tale circostanza induce a ritenere che l'Unita' funzionale competente alla
istruttoria del ricorso e' quella che di volta in volta ha effettivamente adot-
tato il provvedimento oggetto di impugnativa, e, parallelamente, che il Colle-
gio provinciale abilitato a pronunciarsi su tale impugnativa e' lo stesso cui
fa capo l'anzidetta Unita'.
    Tanto precisato, e' peraltro quanto mai opportuno, anche in vista dei ri-
scontri successivi, che la Sede che ha emesso il provvedimento e presso la
quale deve essere presentato il ricorso, curi i dovuti raccordi con l'altra SAP
solo potenzialmente coinvolta, in tutti casi, ovviamente, in cui non ci sia
coincidenza tra Sede di residenza del lavoratore e Sede di immatricolazione
dell'azienda.
    Allo scopo, in calce al cennato provvedimento degli Uffici dovra' sempre
essere indicato il Comitato provinciale davanti al quale e' possibile proporre
gravame nei termini di legge, cosi' come, contestualmente, dovra' essere
sottolineata la necessita' che il ricorso stesso contenga gli estremi
identificativi dell'atto impugnato o, in alternativa, che al gravame sia
allegata copia del medesimo atto.
    Qualora dopo la decisione negativa del ricorso (avanzato dal lavoratore o
dall'azienda) il provvedimento della SAP venga impugnato dalla parte inizial-
mente non ricorrente, la stessa SAP competente evidenziera' gli elementi cono-
scitivi necessari per la conferma della precedente decisione da parte del Comi-
tato provinciale, salva ovviamente l'ipotesi che siano prodotti elementi nuovi
o non valutati in precedenza, tali da consentire la riforma della decisione
stessa.
                                                      o
                                                  o     o
    Per quanto concerne la trattazione dei ricorsi per prestazioni che presup-
pongono la soluzione di pregiudiziali questioni contributive (8), si richiama
la disposizione di cui all'art.22 del citato "Regolamento delle procedure in
materia di ricorsi amministrativi" che, per quanto qui rileva, affida alla
competenza dello stesso Comitato provinciale, pur con talune eccezioni tassati-
vamente indicate, la decisione sulle anzidette pregiudiziali contributive.
    Per l'ipotesi che il Comitato in parola non possa decidere al riguardo -
perche' ad esempio, la pronuncia sulla pregiudiziale questione di natura
contributiva rientra nella competenza di organi estranei all'Istituto, ovvero
di altro organo dell'Istituto medesimo - e' chiaro che il gravame proposto
contro il diniego della prestazione viene, di fatto, tenuto in sospeso fino a
quando non sia stata risolta la questione pregiudiziale, salva comunque la
facolta' per il lavoratore di adire l'autorita' giudiziaria quando siano
trascorsi i termini per la formazione del silenzio-rigetto.
----------
(8) Tipico, al riguardo, il caso dell'indennita' prevista a favore delle
    lavoratrici autonome.
    L'impugnazione in sede amministrativa del provvedimento adottato dalla SAP
non ha effetto sospensivo dello stesso (art.46, comma 8, legge n,88 citata):
cio' comporta che se, ad esempio, e' stato proposto gravame avverso la commina-
zione della sanzione prevista per assenza ingiustificata a controllo, la san-
zione medesima potra' operare immediatamente - con conseguente recupero
aziendale degli importi anticipati, ove del caso - senza bisogno di attendere
la comclusione della fase contenziosa.
    Analogamente a quanto gia' avviene per altre prestazioni previdenziali,
anche per quelle economiche di malattia e maternita' e' stata contemplata la
possibilita', da parte del Dirigente la SAP - o il Centro Operativo - competen-
te, di sospendere l'esecuzione della decisione del Comitato provinciale favore-
    L'adozione del predetto provvedimento di sospensione deve avvenire entro i
cinque giorni successivi alla pronuncia del Comitato provinciale: la circo-
stanza sara' motivatamente comunicata allo stesso Comitato ed ai ricorrenti, ai
quali ultimi detto provvedimento sara' notificato insieme alla decisione, cosi'
come precisato con la richiamata circolare n.61/1989. In pari tempo il provve-
dimento in questione dovra' essere trasmesso a questa Direzione Generale,
Servizio PMMC, per essere sottoposto al Comitato Amministratore della Gestione
Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti, che avra' a sua volta 90
giorni di tempo - decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di
sospensione - per decidere la conferma della pronuncia del Comitato
provinciale, ovvero l'annullamento della medesima.
    La decisione del Comitato amministratore e' definitiva e, ove non sia
intervenuta nei 90 giorni anzidetti, si intende confermativa della pronuncia
del Comitato provinciale, che a tal punto diventa esecutiva.
III - DISPOSIZIONI OPERATIVE E FINALI.
    Il provvedimento con cui si denega il diritto all'indennizzo, o se ne limi-
ta il contenuto patrimoniale, e' comunicato al lavoratore mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno, dalla SAP che ne da' contestualmente notizia, nei casi
di pagamento a conguaglio, al datore di lavoro perche' ne tenga il debito conto
ai fini erogativi, ovvero del conseguente recupero (9).
    I provvedimenti in parola devono essere adeguatamente motivati e completi:
gli stessi devono contenere tutti i possibili motivi di contestazione deducibi-
li nel caso di specie, anche se, secondo quanto dispone l'art.10, 2 comma, del
citato "Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi", e'
prevista la possibilita di emettere - in sede di istruttoria del ricorso - un
nuovo provvedimento contenente la contestazione del fatto (determinante) in
precedenza non rilevato: in tal caso, e' ovvio, il termine per ricorrere
decorre dal nuovo provvedimento.
    A ricezione del ricorso la SAP competente provvedera', una volta posti in
essere i necessari adempimenti istruttori, a trasmettere con la massima solle-
citudine alla Segreteria del Comitato provinciale tutta la documentazione di
pertinenza, unitamente ad una relazione a firma del Dirigente della Sede  inte-
-------------
(9) L'addebito contestato all'azienda in sede di vigilanza non necessita, in
    linea di massima, di notifica ai lavoratori da parte della SAP; e' ovvio
    peraltro che in sede di recupero dell'indennita' indebitamente erogata, il
    datore di lavoro rendera' noti all'interessato i motivi per i quali
    l'Istituto ha richiesto la restituzione.
ressata, nella quale saranno esposte le osservazioni o controdeduzioni di meri-
to.
    Le decisioni dei Comitati sono notificate ai ricorrenti secondo quanto
previsto dalla vigente regolamentazione in materia: ai datori di lavoro che non
abbiano proposto ricorso, l'esito dello stesso sara' comunicato solo
nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnativa prodotta dal lavoratore, a
conseguente modifica delle istruzioni di recupero precedentemente impartite
(10).
    Si conferma per il momento la riserva, di cui alla citata circolare
n.61/1989, in ordine alla ammissibilita' del ricorso al Comitato provinciale
per controversie riguardanti aspetti di rilevanza sanitaria o medico-legale.
    Si fa peraltro presente che l'espressione suddetta si deve intendere rife-
rita alle sole problematiche attinenti al riacquisto (e relativa decorrenza)
dell'idoneita' al lavoro, stabilita in sede di controllo sanitario disposto
dalla USL o dall'INPS.
    Nell'attesa, pertanto, i ricorsi a contenuto sanitario nel senso di cui si
e' detto non potranno essere sottoposti al Comitato provinciale.
    Quanto precede vale anche per le eventuali controversie sulla determinazio-
ne del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternita'.
                              o
                                            o           o
    Le disposizioni sopra richiamate in ordine alla impugnabilita' degli atti
relativi alle prestazioni economiche di malattia e maternita' si applicano
anche alle eventuali controversie in tema di prestazioni dovute ai donatori di
sangue e di riposi giornalieri per le lavoratrici madri di cui all'art.8 della
legge n.903/1977. Si applicano altresi' a tutte le categorie di assicurati, ivi
compresi quindi i lavoratori dello spettacolo nonche' gli autoferrotranvieri di
cui al citato (vds. nota 6) R.D. n.148/1931. Per cio' che concerne invece i
lavoratori marittimi soggetti alla disciplina del R.D. 23 settembre 1937,
n.1918 e successive modificazioni ed integrazioni, si fa riserva di successive
istruzioni.
    Per tutto cio' che non e' diversamente precisato si richiamano, in quanto
compatibili con le nuove norme della legge in esame, le disposizioni che rego-
lano in via generale la materia dei ricorsi ai Comitati periferici dell'Istitu-
to, con particolare riferimento al piu' volte citato "Regolamento delle proce-
dure in materia di ricorsi amministrativi".
----------
(10) Tanto vale anche per la decisione emessa dal Comitato amministratore della
     gestione in ordine al cennato provvedimento sospensivo del Direttore, la
     quale sara' portata a conoscenza - a cura di questa Direzione Generale
     Servizio PMMC - della Sede periferica interessata, per la ulteriore comu-
     nicazione al ricorrente ed al Comitato provinciale e per gli adempimenti
     conseguenti.
    Si richiama altresi' l'attenzione dei Dirigenti le Sedi Regionali sulla
necessita' di curare la rilevazione degli indirizzi assunti, relativamente alle
prestazioni economiche di malattia e maternita', dai diversi Comitati
provinciali presenti nel territorio, al fine di attivare idonee iniziative per
una corretta ed uniforme applicazione della normativa che presiede
all'erogazione delle prestazioni di interesse, ovvero al fine di segnalare a
questa Direzione Generale - Servizio PMMC, l'eventuale permanere di
impostazioni diverse.
    Da ultimo, si sottolinea che per quanto concerne le controversie in materia
di sussistenza del rapporto di lavoro, le stesse non rientrano nella competenza
del Comitato provinciale, bensi' in quella del Comitato regionale, che decide
anch'esso in via definitiva (11).
    A tale riguardo e' appena il caso di osservare che, ove la controversia
inerisca al rapporto lavorativo di talune categorie di lavoratori - per es.,
braccianti agricoli - relativamente alle quali speciali norme di legge prevedo-
no una particolare procedura contenziosa nei casi di specie, e' tale disciplina
che deve essere seguita, per modo che nessun gravame e' conseguentemente propo-
nibile al predetto Comitato regionale.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.to Prof.G. BILLIA
--------------
(11) Regole particolari valgono per i ricorsi relativi alla sussistenza del
     rapporto di lavoro degli appartenenti ai fondi speciali di previdenza
     (art.43 legge n.88/1989).