Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

bada.gif (3563 byte)

Servizi_M.JPG (6618 byte)

bada.gif (3563 byte)


Circolare numero 128 del 5-7-2000.htm

  
Indennità ordinaria di disoccupazione in favore delle lavoratrici madri in caso di dimissioni. Chiarimenti.   

DocumentoZip.gif (1425 byte)

 
 

PROGETTO PRESTAZIONI A

SOSTEGNO DEL REDDITO

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 5 luglio 2000

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 128

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

   

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti. Lavoratrici madri. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.

SOMMARIO:

Indennità ordinaria di disoccupazione in favore delle lavoratrici madri in caso di dimissioni. Chiarimenti.

 

Con circolare n. 27 del 10 febbraio 1999 sono state fornite disposizioni in materia di indennità ordinaria di disoccupazione in attuazione dell’art.34, comma 5, della legge n.448 del 23 dicembre 1998. Tale norma ha stabilito, come è noto, che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione dell’indennità ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti.

Con messaggio n.000522 del 24 maggio 2000 è stato precisato, tra l’altro, che le dimissioni per maternità intervenute successivamente al 31.12.1998 non danno titolo al riconoscimento dell’indennità in questione. Tale aspetto è stato peraltro ulteriormente approfondito in considerazione del fatto che l’art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, riguardante le lavoratrici madri, dispone espressamente che " in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento".

Su tale problematica è stato, da ultimo, chiesto il parere dell’Avvocatura Centrale che ha espresso l’avviso che l’art. 34, comma 5, non può ritenersi che abbia modificato quanto specificamente stabilito in merito dal citato art.12 della legge n.1204/1971, con la conseguenza che le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento possono aver titolo all'indennità di disoccupazione.

In tal senso pertanto deve considerarsi superato quanto disposto al riguardo con messaggio n.000522 del 24.5.2000, punto 2. Di conseguenza dovranno essere riesaminate le domande eventualmente definite in modo difforme dal criterio contenuto nella presente circolare.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

DocumentoZip.gif (1425 byte)