Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 128 del 5-7-2000.htm
Indennità ordinaria di disoccupazione in favore delle lavoratrici madri in caso di dimissioni. Chiarimenti.
PROGETTO PRESTAZIONI A
SOSTEGNO DEL REDDITO
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
Roma,
5 luglio 2000
periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 128
e, per conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti. Lavoratrici madri. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.
SOMMARIO
:
Indennità ordinaria di disoccupazione in favore delle lavoratrici madri in caso di dimissioni. Chiarimenti.
Con circolare n. 27 del 10 febbraio 1999 sono state fornite disposizioni in materia di indennità ordinaria di disoccupazione in attuazione dell’art.34, comma 5, della legge n.448 del 23 dicembre 1998. Tale norma ha stabilito, come è noto, che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione dell’indennità ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali e con requisiti ridotti.
Con messaggio n.000522 del 24 maggio 2000 è stato precisato, tra l’altro, che le dimissioni per maternità intervenute successivamente al 31.12.1998 non danno titolo al riconoscimento dell’indennità in questione. Tale aspetto è stato peraltro ulteriormente approfondito in considerazione del fatto che l’art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, riguardante le lavoratrici madri, dispone espressamente che " in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento".
Su tale problematica è stato, da ultimo, chiesto il parere dell’Avvocatura Centrale che ha espresso l’avviso che l’art. 34, comma 5, non può ritenersi che abbia modificato quanto specificamente stabilito in merito dal citato art.12 della legge n.1204/1971, con la conseguenza che le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento possono aver titolo all'indennità di disoccupazione.
In tal senso pertanto deve considerarsi superato quanto disposto al riguardo con messaggio n.000522 del 24.5.2000, punto 2. Di conseguenza dovranno essere riesaminate le domande eventualmente definite in modo difforme dal criterio contenuto nella presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO