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Versione Testuale
970612
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
970612
Circolare n. 134
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Al COORDINATORE  GENERALE MEDICO LEGALE
   E  PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
   CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
   DI FONDI, GESTIONI E CASSE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Articolo 10 della legge 28 febbraio 1997, n.30.
Cumulo con la pensione delle indennita' percepite in
applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.816.
Precisazioni del Ministero del Lavoro.
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 12 giugno 1997   Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 134       Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                          PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       Al COORDINATORE  GENERALE MEDICO LEGALE
                          E  PRIMARI MEDICO LEGALI
                          e, per conoscenza,
                       Al PRESIDENTE
                       Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL
                          CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
                          DI FONDI, GESTIONI E CASSE
                       Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Allegati 1             Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Articolo 10 della legge 28 febbraio 1997, n.30.
Cumulo con la pensione delle indennita' percepite in
applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.816.
Precisazioni del Ministero del Lavoro.
Con messaggio n.5119 del 10 aprile 1997 (allegato 1) sono
state portate a conoscenza delle Sedi le disposizioni del
comma 173-ter, aggiunto all'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n.662, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, in materia di
cumulo delle indennita' percepite in applicazione della legge
27 dicembre 1985, n.816, con le pensioni di anzianita' a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti.
Considerata la diversita' di trattamento che un'applicazione
strettamente letterale delle predette disposizioni veniva a
determinare, con il citato messaggio e' stata fatta riserva di
ulteriori istruzioni allorche' il Ministero del Lavoro, al
quale la situazione era stata rappresentata, avrebbe fatto
conoscere le proprie indicazioni al riguardo.
Con lettera n. 7/60952 del 13 maggio 1997 il predetto Dica-
stero ha precisato, tra l'altro, quanto segue.
Il comma 173-ter in esame e' una norma di interpretazione
autentica, che ha come contenuto la regolamentazione del
cumulo con riguardo alla natura del tutto particolare delle
indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre
1985, n.816, e successive modificazioni.
Nel predetto comma 173-ter il riferimento al comma 189
dell'articolo 1 della legge n.662/1996, concernente il cumulo
con il reddito da lavoro delle pensioni di anzianita' a carico
dell'A.G.O. e delle forme di essa sostitutive ed esclusive,
deve essere valutato in relazione alla portata dell'articolo
10 del decreto-legge n.669/1996, finalizzato all'integrazione
e alla correzione della legge n.662/1996.
Cosi' riguardato, il comma 173-ter, ove non si voglia incor-
rere in palesi e ingiustificati effetti distorsivi, assume una
portata certamente piu ampia.
In proposito occorre considerare che, ove si dovesse accedere
ad un'interpretazione meramente letterale e restrittiva del
citato comma 173-ter, ne deriverebbe l'incongruenza della
cumulabilita' delle indennita' in parola con la pensione di
anzianita' ma non con la pensione di vecchiaia e con i trat-
tamenti di invalidita', secondo una linea certamente inversa a
quella costantemente seguita in materia dal legislatore, di
miglior favore per queste ultime tipologie di prestazioni.
Tale discrasia e' del tutto evidente, a parere del Ministero,
ove si consideri che, allorquando la pensione di anzianita'
viene equiparata, ai fini del cumulo, alla pensione di vec-
chiaia, per effetto del raggiungimento dell'eta' pensionabile
(articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n.503/1992), a
decorrere da tale data, ove si volesse accedere ad un'inter-
pretazione restrittiva del comma 173-ter, ne deriverebbe un
irragionevole peggioramento del regime di cumulo.
La contraddittorieta' di un'interpretazione meramente lette-
rale induce ad un'applicazione estensiva della disposizione,
da intendersi riferita a tutte le ipotesi di cumulo tra
trattamenti pensionistici e redditi da lavoro e non gia' alle
sole pensioni di anzianita' cui fa riferimento il comma 189
dell'articolo 1 della legge n.662/1996.
Ad avviso del Ministero, pertanto, la norma del comma 173-ter
determina una linea d'interpretazione in ordine alle
indennita' percepite ex lege n.816/1985 nel senso della loro
irrilevanza agli effetti del cumulo globalmente inteso.
Il Ministero del Lavoro ha infine osservato che il comma
173-ter, per la sua natura interpretativa, non puo' incontrare
restrizioni relative all'efficacia temporale, dovendosi
ritenere non rilevante, nei confronti delle disposizioni di
detto comma, il disposto del comma 4-bis dell'articolo 10
della legge n.30/1997.
In applicazione delle anzidette indicazioni ministeriali, le
disposizioni dell'articolo 1, comma 173-ter, della legge
n.662/1996, secondo cui le indennita' percepite in appli-
cazione della legge 27 dicembre 1985, n.816, non sono
considerate redditi da lavoro, devono intendersi riferite a
tutte le ipotesi di cumulo con i trattamenti pensionistici.
Per l'individuazione delle indennita' disciplinate dalla legge
n.816 del 1995, si richiamano le indicazioni di cui al citato
messaggio n.5119 del 10 aprile 1997.
Essendo stata riconosciuta alle disposizioni del comma 173-ter
natura interpretativa, la irrilevanza delle anzidette
indennita' ai fini del cumulo non incontra limiti temporali di
efficacia. Pertanto, le indennita' in argomento non devono
essere considerate reddito da lavoro ai fini dell'applicazione
della disciplina del cumulo delle pensioni con i redditi da
lavoro autonomo introdotta dall'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e successive modifica-
zioni.
Con l'occasione si fa presente che e' stata nuovamente
prospettata al Ministero del Lavoro l'opportunita' di un
chiarimento definitivo in ordine alla valutabilita', ai fini
del cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo,
sia di tutte le indennita' comunque connesse allo svolgimento
di cariche pubbliche elettive, attesa l'identita' di natura
con gli emolumenti per i quali la legge n.30 dispone la non
computabilita', sia delle altre indennita' percepite in
relazione a incarichi particolari.
                               IL DIRETTORE GENERALE
                                     TRIZZINO
                                              ALLEGATO 1
     I.N.P.S.             MESSAGGIO N.5119 DEL 10.04.1997
D.C. PENSIONI
MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA
                             AI DIRETTORI DELLE SEDI
                             AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                             AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBANE
                             AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
                             e, per conoscenza,
                             AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
OGGETTO: Indennita' percepite in applicazione della legge 27
dicembre 1985, n. 816. Cumulo con la pensione.
Con messaggio n.59 del 12 marzo 1997 sono stati forniti
chiarimenti per la individuazione dei redditi ai fini
dell'applicazione della disciplina in materia di divieto di
cumulo, totale o parziale, della pensione con i redditi da
lavoro autonomo, di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.503, modificato
dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1993, n.537, e
all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre
1996, n.662.
Con l'anzidetto messaggio e' stato precisato che agli anzi-
detti fini devono essere considerati redditi da lavoro
autonomo  anche le indennita' percepite dagli amministratori
locali.
Al riguardo si fa presente che la legge 28 febbraio 1997,
n.30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n.669, al comma 4 dell'articolo 10, recante disposizioni
correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996,
n.662, nel sostituire il comma 173 dell'articolo 1 della
legge n. 662, inserisce, tra l'altro, il comma 173-ter che
cosi' dispone:
"Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono
considerati redditi da lavoro ai fini della medesima dispo-
sizione le indennita' percepite in applicazione della legge
27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni".
Il comma 4-bis dell'articolo 10 della citata legge n.30
stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4 hanno
efficacia a decorrere dal 1  gennaio 1997.
Come e' noto, il comma 189 dell'articolo 1 della legge
n.662, richiamato dal predetto comma 173-ter, disciplina,
con effetto dal 30 settembre 1996, l'incumulabilita' con i
redditi da lavoro di qualsiasi natura delle pensioni di
anzianita' liquidate a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di
previdenza sostitutive, nonche' dei trattamenti anticipati
di anzianita' delle forme di previdenza esclusive, con i
redditi da lavoro di qualsiasi natura.
Secondo quanto disposto dal comma 173-ter, aggiunto
all'articolo 1 della legge n. 662, agli effetti delle
disposizioni, di cui al citato comma 189 non costituiscono
reddito le indennita' percepite in applicazione della legge
n. 816 del 1985, e successive modificazioni.
La legge n. 816 del 1985, concernente le aspettative, i
permessi  e le indennita' degli amministratori locali,
disciplina:
- le indennita' di carica dei sindaci e degli assessori
comunali, dei presidenti e degli assessori delle
amministrazioni provinciali, dei presidenti e dei componenti
di organi esecutivi delle aziende speciali di enti
territoriali, dei presidenti e dei componenti di organi
esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende;
- le indennita' di presenza dei consiglieri comunali, dei
consiglieri provinciali, dei componenti di organi esecutivi
dei comuni, delle province e delle loro aziende e consorzi;
- le indennita' di missione corrisposte ai sindaci, ai
presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comuni-
ta' montane, dei comitati di gestione e di assemblea delle
unita' sanitarie locali, dei consigli di amministrazione
delle aziende municipali, provinciali e consortili e dei
consorzi e associazioni tra comuni, nonche' ai componenti
gli organi dei suddetti enti.
Per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 173 - ter,
della legge n. 662 del 1996 le anzidette indennita', con
effetto dal 1  gennaio 1997, non sono da considerare reddito
da lavoro ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo
con le pensioni di anzianita' a carico delle gestioni
previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo
1, comma 189, della legge n.662.
Attesa la dizione letterale della disposizione, le stesse
indennita' dovrebbero invece continuare a costituire reddito
da lavoro autonomo ai fini dell'applicazione del divieto di
cumulo parziale con le pensioni di anzianita' a carico delle
gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi disciplinato
dall'articolo 1, comma 190, della citata legge n.662,
nonche' ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo
parziale con le pensioni di vecchiaia e gli assegni di
invalidita' a carico sia delle gestioni previdenziali dei
lavoratori dipendenti che delle gestioni previdenziali dei
lavoratori autonomi disciplinato dall'articolo 10 del
decreto n.503 del 1992, e successive modificazioni.
Le anzidette indennita' dovrebbero inoltre essere
considerate reddito da lavoro autonomo agli effetti del
cumulo anche per le pensioni di anzianita' a carico delle
gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti per i
periodi anteriori al 1  gennaio 1997.
Considerata la differenziazione di disciplina che si
verrebbe in tal modo a determinare con riferimento ai
medesimi emolumenti, non valutabili come reddito da lavoro
ai fini della disciplina sul cumulo di alcune fattispecie di
pensioni a partire dal 1  gennaio 1997, mentre dovrebbero
essere valutati per altre tipologie di pensioni, si e'
ritenuto necessario rappresentare la situazione al Ministero
del Lavoro, per promuovere le opportune iniziative per
l'armonizzazione della normativa.
Con l'occasione e' stata anche rappresentata l'opportunita'
di un chiarimento in ordine alla valutabilita', ai fini del
cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, di
tutte le indennita' comunque connesse allo svolgimento di
cariche pubbliche elettive, attesa l'identita' di natura con
gli emolumenti per i quali la legge n.30 dispone la non
computabilita'.
Si fa riserva di istruzioni non appena il Ministero del
Lavoro avra' fatto conoscere in merito le proprie
indicazioni.
                            p. IL DIRETTORE GENERALE
                                    PRAUSCELLO