970612 DIREZIONE CENTRALE PENSIONI 970612 Circolare n. 134 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI Al COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Articolo 10 della legge 28 febbraio 1997, n.30. Cumulo con la pensione delle indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.816. Precisazioni del Ministero del Lavoro. DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Roma, 12 giugno 1997 Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 134 Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI Al COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, Al PRESIDENTE Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE Al PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Ai PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI Allegati 1 Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Articolo 10 della legge 28 febbraio 1997, n.30. Cumulo con la pensione delle indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.816. Precisazioni del Ministero del Lavoro. Con messaggio n.5119 del 10 aprile 1997 (allegato 1) sono state portate a conoscenza delle Sedi le disposizioni del comma 173-ter, aggiunto all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.662, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, in materia di cumulo delle indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.816, con le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Considerata la diversita' di trattamento che un'applicazione strettamente letterale delle predette disposizioni veniva a determinare, con il citato messaggio e' stata fatta riserva di ulteriori istruzioni allorche' il Ministero del Lavoro, al quale la situazione era stata rappresentata, avrebbe fatto conoscere le proprie indicazioni al riguardo. Con lettera n. 7/60952 del 13 maggio 1997 il predetto Dica- stero ha precisato, tra l'altro, quanto segue. Il comma 173-ter in esame e' una norma di interpretazione autentica, che ha come contenuto la regolamentazione del cumulo con riguardo alla natura del tutto particolare delle indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n.816, e successive modificazioni. Nel predetto comma 173-ter il riferimento al comma 189 dell'articolo 1 della legge n.662/1996, concernente il cumulo con il reddito da lavoro delle pensioni di anzianita' a carico dell'A.G.O. e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, deve essere valutato in relazione alla portata dell'articolo 10 del decreto-legge n.669/1996, finalizzato all'integrazione e alla correzione della legge n.662/1996. Cosi' riguardato, il comma 173-ter, ove non si voglia incor- rere in palesi e ingiustificati effetti distorsivi, assume una portata certamente piu ampia. In proposito occorre considerare che, ove si dovesse accedere ad un'interpretazione meramente letterale e restrittiva del citato comma 173-ter, ne deriverebbe l'incongruenza della cumulabilita' delle indennita' in parola con la pensione di anzianita' ma non con la pensione di vecchiaia e con i trat- tamenti di invalidita', secondo una linea certamente inversa a quella costantemente seguita in materia dal legislatore, di miglior favore per queste ultime tipologie di prestazioni. Tale discrasia e' del tutto evidente, a parere del Ministero, ove si consideri che, allorquando la pensione di anzianita' viene equiparata, ai fini del cumulo, alla pensione di vec- chiaia, per effetto del raggiungimento dell'eta' pensionabile (articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n.503/1992), a decorrere da tale data, ove si volesse accedere ad un'inter- pretazione restrittiva del comma 173-ter, ne deriverebbe un irragionevole peggioramento del regime di cumulo. La contraddittorieta' di un'interpretazione meramente lette- rale induce ad un'applicazione estensiva della disposizione, da intendersi riferita a tutte le ipotesi di cumulo tra trattamenti pensionistici e redditi da lavoro e non gia' alle sole pensioni di anzianita' cui fa riferimento il comma 189 dell'articolo 1 della legge n.662/1996. Ad avviso del Ministero, pertanto, la norma del comma 173-ter determina una linea d'interpretazione in ordine alle indennita' percepite ex lege n.816/1985 nel senso della loro irrilevanza agli effetti del cumulo globalmente inteso. Il Ministero del Lavoro ha infine osservato che il comma 173-ter, per la sua natura interpretativa, non puo' incontrare restrizioni relative all'efficacia temporale, dovendosi ritenere non rilevante, nei confronti delle disposizioni di detto comma, il disposto del comma 4-bis dell'articolo 10 della legge n.30/1997. In applicazione delle anzidette indicazioni ministeriali, le disposizioni dell'articolo 1, comma 173-ter, della legge n.662/1996, secondo cui le indennita' percepite in appli- cazione della legge 27 dicembre 1985, n.816, non sono considerate redditi da lavoro, devono intendersi riferite a tutte le ipotesi di cumulo con i trattamenti pensionistici. Per l'individuazione delle indennita' disciplinate dalla legge n.816 del 1995, si richiamano le indicazioni di cui al citato messaggio n.5119 del 10 aprile 1997. Essendo stata riconosciuta alle disposizioni del comma 173-ter natura interpretativa, la irrilevanza delle anzidette indennita' ai fini del cumulo non incontra limiti temporali di efficacia. Pertanto, le indennita' in argomento non devono essere considerate reddito da lavoro ai fini dell'applicazione della disciplina del cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro autonomo introdotta dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e successive modifica- zioni. Con l'occasione si fa presente che e' stata nuovamente prospettata al Ministero del Lavoro l'opportunita' di un chiarimento definitivo in ordine alla valutabilita', ai fini del cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sia di tutte le indennita' comunque connesse allo svolgimento di cariche pubbliche elettive, attesa l'identita' di natura con gli emolumenti per i quali la legge n.30 dispone la non computabilita', sia delle altre indennita' percepite in relazione a incarichi particolari. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO ALLEGATO 1 I.N.P.S. MESSAGGIO N.5119 DEL 10.04.1997 D.C. PENSIONI MITTENTE: UFFICIO NORMATIVA AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE URBANE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI OGGETTO: Indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816. Cumulo con la pensione. Con messaggio n.59 del 12 marzo 1997 sono stati forniti chiarimenti per la individuazione dei redditi ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di divieto di cumulo, totale o parziale, della pensione con i redditi da lavoro autonomo, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, modificato dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1993, n.537, e all'articolo 1, commi 189 e 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662. Con l'anzidetto messaggio e' stato precisato che agli anzi- detti fini devono essere considerati redditi da lavoro autonomo anche le indennita' percepite dagli amministratori locali. Al riguardo si fa presente che la legge 28 febbraio 1997, n.30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, al comma 4 dell'articolo 10, recante disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n.662, nel sostituire il comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 662, inserisce, tra l'altro, il comma 173-ter che cosi' dispone: "Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima dispo- sizione le indennita' percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni". Il comma 4-bis dell'articolo 10 della citata legge n.30 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997. Come e' noto, il comma 189 dell'articolo 1 della legge n.662, richiamato dal predetto comma 173-ter, disciplina, con effetto dal 30 settembre 1996, l'incumulabilita' con i redditi da lavoro di qualsiasi natura delle pensioni di anzianita' liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza sostitutive, nonche' dei trattamenti anticipati di anzianita' delle forme di previdenza esclusive, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura. Secondo quanto disposto dal comma 173-ter, aggiunto all'articolo 1 della legge n. 662, agli effetti delle disposizioni, di cui al citato comma 189 non costituiscono reddito le indennita' percepite in applicazione della legge n. 816 del 1985, e successive modificazioni. La legge n. 816 del 1985, concernente le aspettative, i permessi e le indennita' degli amministratori locali, disciplina: - le indennita' di carica dei sindaci e degli assessori comunali, dei presidenti e degli assessori delle amministrazioni provinciali, dei presidenti e dei componenti di organi esecutivi delle aziende speciali di enti territoriali, dei presidenti e dei componenti di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende; - le indennita' di presenza dei consiglieri comunali, dei consiglieri provinciali, dei componenti di organi esecutivi dei comuni, delle province e delle loro aziende e consorzi; - le indennita' di missione corrisposte ai sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comuni- ta' montane, dei comitati di gestione e di assemblea delle unita' sanitarie locali, dei consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili e dei consorzi e associazioni tra comuni, nonche' ai componenti gli organi dei suddetti enti. Per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 173 - ter, della legge n. 662 del 1996 le anzidette indennita', con effetto dal 1 gennaio 1997, non sono da considerare reddito da lavoro ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con le pensioni di anzianita' a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge n.662. Attesa la dizione letterale della disposizione, le stesse indennita' dovrebbero invece continuare a costituire reddito da lavoro autonomo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo parziale con le pensioni di anzianita' a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi disciplinato dall'articolo 1, comma 190, della citata legge n.662, nonche' ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo parziale con le pensioni di vecchiaia e gli assegni di invalidita' a carico sia delle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti che delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi disciplinato dall'articolo 10 del decreto n.503 del 1992, e successive modificazioni. Le anzidette indennita' dovrebbero inoltre essere considerate reddito da lavoro autonomo agli effetti del cumulo anche per le pensioni di anzianita' a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti per i periodi anteriori al 1 gennaio 1997. Considerata la differenziazione di disciplina che si verrebbe in tal modo a determinare con riferimento ai medesimi emolumenti, non valutabili come reddito da lavoro ai fini della disciplina sul cumulo di alcune fattispecie di pensioni a partire dal 1 gennaio 1997, mentre dovrebbero essere valutati per altre tipologie di pensioni, si e' ritenuto necessario rappresentare la situazione al Ministero del Lavoro, per promuovere le opportune iniziative per l'armonizzazione della normativa. Con l'occasione e' stata anche rappresentata l'opportunita' di un chiarimento in ordine alla valutabilita', ai fini del cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, di tutte le indennita' comunque connesse allo svolgimento di cariche pubbliche elettive, attesa l'identita' di natura con gli emolumenti per i quali la legge n.30 dispone la non computabilita'. Si fa riserva di istruzioni non appena il Ministero del Lavoro avra' fatto conoscere in merito le proprie indicazioni. p. IL DIRETTORE GENERALE PRAUSCELLO