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970123
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
970123
Circolare n. 14
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
   E PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
   DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
   CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Art. 3 D.L.vo 16.9.1996, n. 564. Versamento
contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in
aspettativa o distacco sindacale.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 23 gennaio 1997  AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 14        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                          E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                       AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE
                          E PRIMARI MEDICO LEGALI
                          e, per conoscenza,
                       AL PRESIDENTE
                       AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                       AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
                          DI INDIRIZZO E VIGILANZA
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                          AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E
                          CASSE
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                       AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
ALL.1
OGGETTO:   Art. 3 D.L.vo 16.9.1996, n. 564. Versamento
           contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in
           aspettativa o distacco sindacale.
SOMMARIO:
     L'art. 3 del D.L.vo n. 564/1996  prevede  la  facolta'  per
le   organizzazioni   sindacali   di  versare  la  contribuzione
pensionistica  per  i  lavoratori  in  aspettativa  o   distacco
sindacale su somme dalle stesse corrisposte.
     L'art. 3, commi  5  e  6,  del  D.L.vo  16.9.1996,  n.  564
(G.U.  n.  256  -  serie  generale - del 31.10.1996), entrato in
vigore il 15.11.1996, ha introdotto  una  particolare  forma  di
contribuzione  per  i  lavoratori  in  aspettativa  sindacale ai
sensi dell'art. 31 della legge  20.5.1970,  n.  300  ovvero  per
i lavoratori in  distacco  sindacale  con  diritto  alla  retri-
buzione da parte del datore di lavoro.
     In   particolare   il  comma  5  sub  art.  3  del  decreto
attribuisce  alle  organizzazioni  sindacali  la   facolta'   di
versare,  per  i  periodi  che si collocano a decorrere dal mese
successivo  all'entrata  in  vigore  del  decreto  (1   dicembre
1996)  una  contribuzione  aggiuntiva  sull'eventuale differenza
tra le  somme  corrisposte  per  lo  svolgimento  dell'attivita'
sindacale  ai  lavoratori  collocati  in  aspettativa ex art. 31
e la retribuzione di riferimento  per  il  calcolo  del  contri-
buto figurativo.
     La  suddetta  facolta'  puo'  essere  esercitata dall'Orga-
nizzazione sindacale previa  richiesta  di  autorizzazione  alla
competente  Sede  dell'INPS,  mediante  il versamento, entro gli
stessi  termini  previsti  per  le  domande  di   accreditamento
figurativo,  di  una  somma  pari  all'aliquota di contribuzione
del  regime  pensionistico  di   appartenenza   del   lavoratore
applicata  alla  differenza  tra  le  somme corrisposte dall'or-
ganizzazione  sindacale  e  la  retribuzione  figurativa  accre-
ditata.
     Il  comma  6  dello  stesso art. 3 prevede che negli stessi
termini e con  le  stesse  modalita'  le  Organizzazioni  sinda-
cali   hanno  facolta'  di  effettuare  versamenti  contributivi
per gli emolumenti  e  le  indennita'  che  abbiano  corrisposto
ai  lavoratori  collocati  in  distacco  sindacale con diritto a
retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.
     Sull'applicazione delle  predette  norme,  si  impartiscono
le seguenti istruzioni.
1) Misura e caratteristiche della contribuzione aggiuntiva.
     Il  versamento  della  contribuzione  aggiuntiva  ha natura
facoltativa  e  puo'   essere   effettuato   esclusivamente   in
coincidenza  di  periodi  con  diritto  all'accredito  dei  con-
tributi  figurativi  ai   sensi   dell'art.   31   della   legge
20.5.1970,   n.   300  o  caratterizzati  dal  versamento  della
ordinaria contribuzione  da  parte  del  datore  di  lavoro  nei
casi  di  distacco  sindacale  con  diritto  del lavoratore alla
retribuzione a carico del datore di lavoro.
     Questo  comporta  che  la  contribuzione  aggiuntiva   deve
necessariamente  coesistere  con  quella  principale (figurativa
o effettiva) e che non  da'  luogo  di  per  se'  al  riconosci-
mento di anzianita' contributiva.
       La  contribuzione  in  parola  va  determinata applicando
la relativa aliquota pensionistica:
- per i lavoratori collocati in aspettativa senza
  retribuzione (art. 31): sull'eventuale differenza tra le
  somme corrisposte nell'anno per lo svolgimento
  dell'attivita' sindacale e la retribuzione figurativa
  complessivamente accreditata nell'anno medesimo;
-  per  i  lavoratori  con  distacco  sindacale  retribuito  dal
datore  di  lavoro:  sugli  emolumenti  e indennita' corrisposte
dall'organizzazione sindacale.
     In entrambe le suddette ipotesi  le  somme  imponibili  non
vanno adeguate  ai minimali di legge.
     Si  allega  il  prospetto  delle  aliquote  applicabili dal
1.12.1996  nell'ambito  dei  Fondi  e  Gestioni   pensionistiche
dell'Istituto.  Qualora  l'importo  o  parte  di  esso da assog-
gettare a contribuzione  aggiuntiva  sommato  alla  retribuzione
figurativa   (comma   5)   od  agli  emolumenti  assoggettati  a
contribuzione  dal  datore  di  lavoro  distaccante  (comma   6)
ecceda  l'importo  della  prima  fascia  di retribuzione pensio-
nabile (1)  e'  dovuto  sull'eccedenza  il  contributo  addizio-
nale  dell'1%  di  cui  all'art. 3-ter della legge 14.11.1992 n.
438. Attualmente  tale  contributo  aggiuntivo  si  applica  per
tutti  i  Fondi  di  cui  all'allegato  elenco esclusi: il Fondo
Volo, il  Fondo  abolite  imposte  di  consumo,  l'ex  Fondo  di
previdenza  per  gli  addetti  ai  pubblici servizi di trasporto
limitatamente  in  quest'ultimo   Fondo   ai   lavoratori   gia'
iscritti al 31.12.1995.
     Secondo  i  principi  generali  che informano l'ordinamento
del  sistema  pensionistico  obbligatorio  -  nel  quale  questo
particolare  istituto  si  inserisce  -  ove si renda necessaria
l'attribuzione  temporale  nell'anno  delle  somme  assoggettate
a   contribuzione  aggiuntiva,  le  stesse  sono  imputabili  ai
singoli  periodi  cui  si  riferiscono.  Lo  stesso  dicasi  per
quanto   riguarda   l'aliquota   di   contribuzione  applicabile
qualora la stessa subisca variazioni in corso d'anno.
2) Adempimenti amministrativi e versamento della contri-
   buzione aggiuntiva.
     L'organizzazione  sindacale  che  intende  avvalersi  della
facolta'  di  versare  la  contribuzione  aggiuntiva  deve   ri-
chiedere   alla   Sede   INPS  territorialmente  competente  (in
relazione alla sede  sindacale  od  a  quella  dove  l'organismo
accentra   eventualmente  la  contribuzione)  autorizzazione  in
tal senso in  tempo  utile  per  consentire  l'effettuazione  di
tutti  gli  adempimenti  entro  il  31  marzo  dell'anno succes-
sivo.
     La  richiesta   di   autorizzazione   deve   contenere   le
generalita'  dei  lavoratori  interessati  al  versamento e, per
ciascuno di  essi,  l'ammontare  della  somma  erogata  dall'or-
ganizzazione   sindacale   nonche'  il  Fondo  pensionistico  di
iscrizione. La richiesta non va  ripetuta  ogni  anno;  tuttavia
vanno  comunicate  annualmente  alla  Sede  dell'INPS  eventuali
variazioni  dei  dati  oggetto  della  iniziale   richiesta   di
autorizzazione.
     La   Sede   dell'INPS  competente  rilascera'  l'autorizza-
zione  al  versamento  della  contribuzione   aggiuntiva   asse-
gnando   all'organizzazione  sindacale  una  apposita  posizione
finalizzata  all'esclusivo  versamento  della  contribuzione  in
parola.  La  posizione  dovra'  essere  contrassegnata  dal  CSC
"7.07.03"  e  dal  codice  ISTAT   "91.31.0".   Alla   posizione
stessa  sara'  attribuito  il  nuovo  codice  di  autorizzazione
"4L"  con  il  significato  di  "Posizione  per  il   versamento
della  contribuzione  aggiuntiva  ex  art.  3,  c. 5, del D.L.vo
n. 564/1996". Nel  campo  "attivita'  economica"  dovra'  essere
riportata la dicitura "ART. 3, c. 5 e 6, D.L.vo 564/1996".
     La   denuncia  e  il  versamento  della  contribuzione  ag-
giuntiva  devono  essere  effettuati  con  periodicita'  annuale
entro   il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  cui  si
riferiscono le erogazioni.
     A tal fine deve  essere  utilizzata  la  denuncia  di  mod.
DM10/1  e  DM10/2,  indicando  nel  campo  "mese"  della casella
"periodo"  il  mese  "12",  ovvero  il  mese  corrispondente   a
quello dell'ultima erogazione.
     Nel  caso  in  cui  l'aliquota  contributiva  abbia  subito
variazioni  nel  corso  dell'anno,  dovranno  essere  presentate
separate   denunce   in  relazione  ai  periodi  di  vigenza  di
ciascuna aliquota. In tal  caso  sara'  indicato  quale  periodo
l'ultimo mese di vigenza dell'aliquota stessa.
     La   denuncia  e  il  versamento  della  contribuzione  ag-
giuntiva  possono  anche  essere  effettuati  con   periodicita'
mensile,   corrispondente   alla  cadenza  di  erogazione  delle
somme agli interessati.
     Ai  fini  della  compilazione   delle   denunce   di   mod.
DM10/2,   i   lavoratori  iscritti  al  F.P.L.D.  devono  essere
indicati in  corrispondenza  del  rigo  11  (impiegati),  mentre
per  i  lavoratori  iscritti  ai  Fondi  Speciali  devono essere
utilizzati  i  particolari  codici,  da  riportare  in  uno  dei
righi  in  bianco  della  denuncia,  previsti  in  relazione  al
Fondo di appartenenza del lavoratore.
     Inoltre, per i  lavoratori  stessi  deve  essere  presenta-
ta,   entro  i  previsti  termini,  la  denuncia  annuale  delle
retribuzioni di mod. O1/M.  Tale  denuncia  deve  essere  compi-
lata  con  le  consuete  modalita  e  tenendo presenti le parti-
colari istruzioni in relazione  al  Fondo  di  appartenenza  del
lavoratore.   Al  riguardo  si  fa  presente  che,  trattandosi,
come  sopra  precisato,  di  contribuzione  aggiuntiva  che  non
da'  luogo  di  per  se'  al  riconoscimento  di anzianita' con-
tributiva,  nessun  dato  deve  essere  indicato  nelle  caselle
"SETT."  del  quadro  "B"  e  nelle  caselle  "N.SETT.RETR."   e
"N.GG.RETR." del quadro "C" del mod. O1/M.
     Relativamente  ai  lavoratori  in  aspettativa sindacale ex
art. 31 della  legge  n.  300/1970,  per  determinare  la  quota
differenziale   tra  la  somma  corrisposta  dall'organizzazione
sindacale  e  la  retribuzione  di  riferimento  del  contributo
figurativo,   i   lavoratori  interessati  dovranno  fornire  in
tempo utile  alla  organizzazione  sindacale  la  documentazione
di  rito  gia'  prodotta  o  da  produrre  all'INPS agli effetti
dell'accredito  della  contribuzione   figurativa   per   l'anno
interessato.
     La  coincidenza  temporale  del  31 marzo quale termine per
la presentazione della domanda di  accredito  e  per  il  versa-
mento   della   contribuzione   aggiuntiva   rende   scarsamente
realistica la  possibilita'  che  l'INPS  possa  accreditare  la
contribuzione   figurativa   e   darne  comunicazione  in  tempo
utile per consentire  con  tempestivita'  la  determinazione  ed
il versamento della contribuzione aggiuntiva.
     Questo  non  toglie  che  debba  essere  fornita dalle Sedi
la  propria  fattiva  collaborazione  per   l'assolvimento   dei
relativi  adempimenti  da  parte  delle  organizzazioni sindaca-
li.
     Cio' posto e ravvisata  l'esigenza  che  non  si  creino  e
si   consolidino   situazioni   non   rispondenti   al   dettato
normativo, e' opportuno che  le  organizzazioni  sindacali  dopo
la   scadenza  del  31  marzo  forniscano  alle  Sedi  dell'INPS
presso le quali  sono  incardinate  le  pratiche  amministrative
per  l'accredito  della  contribuzione  figurativa  un prospetto
riepilogativo  indicante  per  ciascun  nominativo   l'ammontare
annuo:   della   somma  erogata  dall'organizzazione  sindacale,
della  retribuzione  "figurativa",  della  quota   differenziale
cui e' stata commisurata la contribuzione aggiuntiva.
     Le  Sedi  prenderanno  sollecitamente  in  esame le singole
posizioni verificando sulla  base  delle  domande  di  accredito
degli  interessati  la  spettanza  dell'accredito dei contributi
figurativi  e  della  relativa  misura.  Qualora  dal  raffronto
emergano  versamenti  di  contribuzione  aggiuntiva  indebita  o
differenze  contributive   da   integrare   -   ferme   restande
l'adozione   e   la   notifica   di  formali  provvedimenti  nei
confronti degli  interessati  -  inviteranno  le  organizzazioni
sindacali  a    provvedere  secondo  le  procedure delle regola-
rizzazioni  a  chiedere   in   restituzione   le   contribuzioni
versate   in   eccedenza   od  a  versare  quelle  ulteriormente
dovute.  Queste  ultime,  se  corrisposte   entro   un   congruo
termine   fissato   amministrativamente,  di  norma  60  giorni,
comportano il versamento dei soli interessi al tasso legale.
     L'eventuale   ricorso    amministrativo    dell'interessato
avverso    il   diniego   dell'accredito   della   contribuzione
figurativa o in ordine  al  suo  ammontare  ha  effetto  sospen-
sivo   delle   operazioni   di   rettifica  della  contribuzione
aggiuntiva  e  di   tale   circostanza   va   data   informativa
all'organizzazione sindacale.
     In  sede  di  prima  applicazione  della  norma,  ai  sensi
della   delibera   del   Consiglio   di   Amministrazione    del
26.3.1993,  approvata  con  D.M.  7.10.1993  (cfr.  circolare n.
292  del  23.12.1993),   il   versamento   della   contribuzione
aggiuntiva  relativa  al  mese  di  dicembre  1996 potra' essere
eseguito entro  il  20  aprile  1997,  maggiorando  il  relativo
importo  degli  interessi  legali  del 5 per cento computati dal
1 aprile 1997 sino alla data del versamento.
     L'importo  degli  interessi  sara'  riportato  in  uno  dei
righi  in  bianco  dei  quadri  "B-C" del mod. DM10/2  preceduto
dal codice "Q900" e della dicitura "Oneri accessori".
                              IL DIRETTORE GENERALE
                                     TRIZZINO
(1) Per l'anno 1996 L. 60.687.000.
1. FONDO PENSIONI  LAVORATORI  DIPENDENTI:    32,70  %  (di  cui
8,89% a carico del lavoratore).
2. FONDO ELETTRICI :
dal 1.12.1996
- lavoratori iscritti al 31.12.1995: 36,45%  (di  cui  7,553%  a
carico  del  lavoratore);  dal  1.1.97  l'aliquota  si riduce al
30,813%  (7,553%  a  carico  del  lavoratore);    dal   1.1.1998
l'aliquota  e'  pari  al  31,513%  (di  cui  7,953% a carico del
lavoratore);
-  lavoratori  iscritti  successivamente  al  31.12.1995: 32,70%
(di cui 8,89 a carico del lavoratore).
3. FONDO TELEFONICI:
Dal 1.12.1996: 22% (di cui 6,647 a carico del lavoratore)
Dal 1.1.1997 : 26,43% (di cui 6,647% a carico del
               lavoratore)
Dal 1.2.1997 :
- lavoratori iscritti al 31.12.1995: 26,43%; dal 1.1.1998
  27,63% (di cui 7,047 a carico del lavoratore).
- lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995: 32,70%
  (di cui 8,89 a carico del lavoratore).
4.  EX  FONDO  DI  PREVIDENZA  PER  GLI  ADDETTI   AI   PUBBLICI
SERVIZI  DI  TRASPORTO  (dal  1  gennaio  1996 il Fondo e' stato
soppresso ed e'  subentrata  una  gestione  "separata"  nell'am-
bito del F.P.L.D.):
dal 1.12.1996:
- lavoratori iscritti al  31.12.1995:  36,46%  (di  cui  11,219%
a carico del lavoratore);
- lavoratori  assunti  successivamente  al  31.12.1995:  35,207%
(di cui 8,89 a carico del lavoratore).
5. FONDO VOLO: 36,39% (di cui 13,508% a carico del
   lavoratore).
6. GESTIONE DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI: 32,70% (di cui
   8,89% a carico del lavoratore).
7.   FONDO   DI   PREVIDENZA  PER  IL  PERSONALE  DELLE  ABOLITE
IMPOSTE
   DI CONSUMO: 25,30% (di cui 10,033 a carico del
   lavoratore).