970123 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI 970123 Circolare n. 14 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Art. 3 D.L.vo 16.9.1996, n. 564. Versamento contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 23 gennaio 1997 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 14 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI ALL.1 OGGETTO: Art. 3 D.L.vo 16.9.1996, n. 564. Versamento contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale. SOMMARIO: L'art. 3 del D.L.vo n. 564/1996 prevede la facolta' per le organizzazioni sindacali di versare la contribuzione pensionistica per i lavoratori in aspettativa o distacco sindacale su somme dalle stesse corrisposte. L'art. 3, commi 5 e 6, del D.L.vo 16.9.1996, n. 564 (G.U. n. 256 - serie generale - del 31.10.1996), entrato in vigore il 15.11.1996, ha introdotto una particolare forma di contribuzione per i lavoratori in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 ovvero per i lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retri- buzione da parte del datore di lavoro. In particolare il comma 5 sub art. 3 del decreto attribuisce alle organizzazioni sindacali la facolta' di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore del decreto (1 dicembre 1996) una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ex art. 31 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contri- buto figurativo. La suddetta facolta' puo' essere esercitata dall'Orga- nizzazione sindacale previa richiesta di autorizzazione alla competente Sede dell'INPS, mediante il versamento, entro gli stessi termini previsti per le domande di accreditamento figurativo, di una somma pari all'aliquota di contribuzione del regime pensionistico di appartenenza del lavoratore applicata alla differenza tra le somme corrisposte dall'or- ganizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accre- ditata. Il comma 6 dello stesso art. 3 prevede che negli stessi termini e con le stesse modalita' le Organizzazioni sinda- cali hanno facolta' di effettuare versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennita' che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro. Sull'applicazione delle predette norme, si impartiscono le seguenti istruzioni. 1) Misura e caratteristiche della contribuzione aggiuntiva. Il versamento della contribuzione aggiuntiva ha natura facoltativa e puo' essere effettuato esclusivamente in coincidenza di periodi con diritto all'accredito dei con- tributi figurativi ai sensi dell'art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 o caratterizzati dal versamento della ordinaria contribuzione da parte del datore di lavoro nei casi di distacco sindacale con diritto del lavoratore alla retribuzione a carico del datore di lavoro. Questo comporta che la contribuzione aggiuntiva deve necessariamente coesistere con quella principale (figurativa o effettiva) e che non da' luogo di per se' al riconosci- mento di anzianita' contributiva. La contribuzione in parola va determinata applicando la relativa aliquota pensionistica: - per i lavoratori collocati in aspettativa senza retribuzione (art. 31): sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte nell'anno per lo svolgimento dell'attivita' sindacale e la retribuzione figurativa complessivamente accreditata nell'anno medesimo; - per i lavoratori con distacco sindacale retribuito dal datore di lavoro: sugli emolumenti e indennita' corrisposte dall'organizzazione sindacale. In entrambe le suddette ipotesi le somme imponibili non vanno adeguate ai minimali di legge. Si allega il prospetto delle aliquote applicabili dal 1.12.1996 nell'ambito dei Fondi e Gestioni pensionistiche dell'Istituto. Qualora l'importo o parte di esso da assog- gettare a contribuzione aggiuntiva sommato alla retribuzione figurativa (comma 5) od agli emolumenti assoggettati a contribuzione dal datore di lavoro distaccante (comma 6) ecceda l'importo della prima fascia di retribuzione pensio- nabile (1) e' dovuto sull'eccedenza il contributo addizio- nale dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge 14.11.1992 n. 438. Attualmente tale contributo aggiuntivo si applica per tutti i Fondi di cui all'allegato elenco esclusi: il Fondo Volo, il Fondo abolite imposte di consumo, l'ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto limitatamente in quest'ultimo Fondo ai lavoratori gia' iscritti al 31.12.1995. Secondo i principi generali che informano l'ordinamento del sistema pensionistico obbligatorio - nel quale questo particolare istituto si inserisce - ove si renda necessaria l'attribuzione temporale nell'anno delle somme assoggettate a contribuzione aggiuntiva, le stesse sono imputabili ai singoli periodi cui si riferiscono. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'aliquota di contribuzione applicabile qualora la stessa subisca variazioni in corso d'anno. 2) Adempimenti amministrativi e versamento della contri- buzione aggiuntiva. L'organizzazione sindacale che intende avvalersi della facolta' di versare la contribuzione aggiuntiva deve ri- chiedere alla Sede INPS territorialmente competente (in relazione alla sede sindacale od a quella dove l'organismo accentra eventualmente la contribuzione) autorizzazione in tal senso in tempo utile per consentire l'effettuazione di tutti gli adempimenti entro il 31 marzo dell'anno succes- sivo. La richiesta di autorizzazione deve contenere le generalita' dei lavoratori interessati al versamento e, per ciascuno di essi, l'ammontare della somma erogata dall'or- ganizzazione sindacale nonche' il Fondo pensionistico di iscrizione. La richiesta non va ripetuta ogni anno; tuttavia vanno comunicate annualmente alla Sede dell'INPS eventuali variazioni dei dati oggetto della iniziale richiesta di autorizzazione. La Sede dell'INPS competente rilascera' l'autorizza- zione al versamento della contribuzione aggiuntiva asse- gnando all'organizzazione sindacale una apposita posizione finalizzata all'esclusivo versamento della contribuzione in parola. La posizione dovra' essere contrassegnata dal CSC "7.07.03" e dal codice ISTAT "91.31.0". Alla posizione stessa sara' attribuito il nuovo codice di autorizzazione "4L" con il significato di "Posizione per il versamento della contribuzione aggiuntiva ex art. 3, c. 5, del D.L.vo n. 564/1996". Nel campo "attivita' economica" dovra' essere riportata la dicitura "ART. 3, c. 5 e 6, D.L.vo 564/1996". La denuncia e il versamento della contribuzione ag- giuntiva devono essere effettuati con periodicita' annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le erogazioni. A tal fine deve essere utilizzata la denuncia di mod. DM10/1 e DM10/2, indicando nel campo "mese" della casella "periodo" il mese "12", ovvero il mese corrispondente a quello dell'ultima erogazione. Nel caso in cui l'aliquota contributiva abbia subito variazioni nel corso dell'anno, dovranno essere presentate separate denunce in relazione ai periodi di vigenza di ciascuna aliquota. In tal caso sara' indicato quale periodo l'ultimo mese di vigenza dell'aliquota stessa. La denuncia e il versamento della contribuzione ag- giuntiva possono anche essere effettuati con periodicita' mensile, corrispondente alla cadenza di erogazione delle somme agli interessati. Ai fini della compilazione delle denunce di mod. DM10/2, i lavoratori iscritti al F.P.L.D. devono essere indicati in corrispondenza del rigo 11 (impiegati), mentre per i lavoratori iscritti ai Fondi Speciali devono essere utilizzati i particolari codici, da riportare in uno dei righi in bianco della denuncia, previsti in relazione al Fondo di appartenenza del lavoratore. Inoltre, per i lavoratori stessi deve essere presenta- ta, entro i previsti termini, la denuncia annuale delle retribuzioni di mod. O1/M. Tale denuncia deve essere compi- lata con le consuete modalita e tenendo presenti le parti- colari istruzioni in relazione al Fondo di appartenenza del lavoratore. Al riguardo si fa presente che, trattandosi, come sopra precisato, di contribuzione aggiuntiva che non da' luogo di per se' al riconoscimento di anzianita' con- tributiva, nessun dato deve essere indicato nelle caselle "SETT." del quadro "B" e nelle caselle "N.SETT.RETR." e "N.GG.RETR." del quadro "C" del mod. O1/M. Relativamente ai lavoratori in aspettativa sindacale ex art. 31 della legge n. 300/1970, per determinare la quota differenziale tra la somma corrisposta dall'organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento del contributo figurativo, i lavoratori interessati dovranno fornire in tempo utile alla organizzazione sindacale la documentazione di rito gia' prodotta o da produrre all'INPS agli effetti dell'accredito della contribuzione figurativa per l'anno interessato. La coincidenza temporale del 31 marzo quale termine per la presentazione della domanda di accredito e per il versa- mento della contribuzione aggiuntiva rende scarsamente realistica la possibilita' che l'INPS possa accreditare la contribuzione figurativa e darne comunicazione in tempo utile per consentire con tempestivita' la determinazione ed il versamento della contribuzione aggiuntiva. Questo non toglie che debba essere fornita dalle Sedi la propria fattiva collaborazione per l'assolvimento dei relativi adempimenti da parte delle organizzazioni sindaca- li. Cio' posto e ravvisata l'esigenza che non si creino e si consolidino situazioni non rispondenti al dettato normativo, e' opportuno che le organizzazioni sindacali dopo la scadenza del 31 marzo forniscano alle Sedi dell'INPS presso le quali sono incardinate le pratiche amministrative per l'accredito della contribuzione figurativa un prospetto riepilogativo indicante per ciascun nominativo l'ammontare annuo: della somma erogata dall'organizzazione sindacale, della retribuzione "figurativa", della quota differenziale cui e' stata commisurata la contribuzione aggiuntiva. Le Sedi prenderanno sollecitamente in esame le singole posizioni verificando sulla base delle domande di accredito degli interessati la spettanza dell'accredito dei contributi figurativi e della relativa misura. Qualora dal raffronto emergano versamenti di contribuzione aggiuntiva indebita o differenze contributive da integrare - ferme restande l'adozione e la notifica di formali provvedimenti nei confronti degli interessati - inviteranno le organizzazioni sindacali a provvedere secondo le procedure delle regola- rizzazioni a chiedere in restituzione le contribuzioni versate in eccedenza od a versare quelle ulteriormente dovute. Queste ultime, se corrisposte entro un congruo termine fissato amministrativamente, di norma 60 giorni, comportano il versamento dei soli interessi al tasso legale. L'eventuale ricorso amministrativo dell'interessato avverso il diniego dell'accredito della contribuzione figurativa o in ordine al suo ammontare ha effetto sospen- sivo delle operazioni di rettifica della contribuzione aggiuntiva e di tale circostanza va data informativa all'organizzazione sindacale. In sede di prima applicazione della norma, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993), il versamento della contribuzione aggiuntiva relativa al mese di dicembre 1996 potra' essere eseguito entro il 20 aprile 1997, maggiorando il relativo importo degli interessi legali del 5 per cento computati dal 1 aprile 1997 sino alla data del versamento. L'importo degli interessi sara' riportato in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dal codice "Q900" e della dicitura "Oneri accessori". IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO (1) Per l'anno 1996 L. 60.687.000. 1. FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI: 32,70 % (di cui 8,89% a carico del lavoratore). 2. FONDO ELETTRICI : dal 1.12.1996 - lavoratori iscritti al 31.12.1995: 36,45% (di cui 7,553% a carico del lavoratore); dal 1.1.97 l'aliquota si riduce al 30,813% (7,553% a carico del lavoratore); dal 1.1.1998 l'aliquota e' pari al 31,513% (di cui 7,953% a carico del lavoratore); - lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995: 32,70% (di cui 8,89 a carico del lavoratore). 3. FONDO TELEFONICI: Dal 1.12.1996: 22% (di cui 6,647 a carico del lavoratore) Dal 1.1.1997 : 26,43% (di cui 6,647% a carico del lavoratore) Dal 1.2.1997 : - lavoratori iscritti al 31.12.1995: 26,43%; dal 1.1.1998 27,63% (di cui 7,047 a carico del lavoratore). - lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995: 32,70% (di cui 8,89 a carico del lavoratore). 4. EX FONDO DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO (dal 1 gennaio 1996 il Fondo e' stato soppresso ed e' subentrata una gestione "separata" nell'am- bito del F.P.L.D.): dal 1.12.1996: - lavoratori iscritti al 31.12.1995: 36,46% (di cui 11,219% a carico del lavoratore); - lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995: 35,207% (di cui 8,89 a carico del lavoratore). 5. FONDO VOLO: 36,39% (di cui 13,508% a carico del lavoratore). 6. GESTIONE DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI: 32,70% (di cui 8,89% a carico del lavoratore). 7. FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE ABOLITE IMPOSTE DI CONSUMO: 25,30% (di cui 10,033 a carico del lavoratore).