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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 143 del 16-7-2001.htm

  
Per ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 2 luglio 2000, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi, eventualmente anche pregressi, è riconosciuto, a carico dello Stato, un assegno, erogato dall'INPS, di importo pari a lire 3.000.000, rivalutabili ogni anno a partire dal 2001. -In alcune situazioni l'assegno è riconoscibile anche al padre o adottante o affidatario.-   

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DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI A SOSTEGNO
DEL REDDITO

DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO

DIREZIONE CENTRALE
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E TELECOMUNICAZIONI

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 luglio 2001

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

   

Dirigenti Medici

     

Circolare n. 143

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

   

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

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all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

   

per l’accertamento e la riscossione

   

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 4

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Art. 49, comma 8, della legge 488/99. Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 452, del 21.12.2000.

Assegno di maternità a carico dello Stato, concesso ed erogato dall’INPS.

Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Per ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 2 luglio 2000, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi, eventualmente anche pregressi, è riconosciuto, a carico dello Stato, un assegno, erogato dall’INPS, di importo pari a lire 3.000.000, rivalutabili ogni anno a partire dal 2001.

In alcune situazioni l’assegno è riconoscibile anche al padre o adottante o affidatario.

PREMESSA

Come comunicato con il msg. n. 742 del 27.7.2000, l’art. 49, comma 8, della legge n. 488 del 23.12.99 ha previsto -per ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 2 luglio 2000- l’erogazione alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso della carta di soggiorno, aventi determinati requisiti lavorativi o assicurativi, eventualmente anche pregressi (v. par. A), di un assegno ( d’ora in avanti denominato, per la sua immediata identificazione e distinzione da altre analoghe provvidenze, "assegno di maternità dello Stato") di importo intero (pari a £. 3.000.000 per il 2000 ) nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero di importo pari alla quota differenziale se la prestazione complessiva di maternità in godimento è inferiore a £. 3.000.000 (v. par. C).

L’assegno (intero o in quota differenziale) è posto a carico dello Stato ed è concesso ed erogato dall’INPS anche qualora i requisiti lavorativi siano stati conseguiti presso datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità all’INPS.

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 452, del 21 dicembre 2000, (pubblicato sulla G.U. n. 81 del 6.4.2001 ed entrato in vigore il 7 aprile) è stato emanato il regolamento di attuazione (allegato 1) sulla base del quale, pertanto, si impartiscono le seguenti disposizioni.

Si precisa, comunque, che i richiami legislativi riportati nella presente circolare con riferimento alla legge n. 1204/1971 e ad altre disposizioni normative in materia di maternità, sono quelli contenuti nel suddetto Decreto; gli stessi devono ora intendersi operati con riferimento alle corrispondenti disposizioni del T.U. sulla maternità e sulla paternità (Decreto n. 151 del 26.3.2001, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.4.2001 – Suppl. ordinario n. 93).

 

  1. SOGGETTI RICHIEDENTI.

A seconda dei casi e dei requisiti posseduti (v. punti 1, 2, 3 e 4), l’assegno può essere richiesto da uno dei seguenti soggetti:

  • madre, anche adottante
  • padre, anche adottante
  • affidataria preadottiva
  • affidatario preadottivo
  • adottante non coniugato
  • coniuge della madre adottante o della affidataria preadottiva
  • affidatario/a (non preadottivo/a) in caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

  1. REQUISITI GENERALI

Tutti i soggetti sopra indicati devono risultare:

  1. residenti in Italia;
  2. cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero in possesso della carta di soggiorno, se cittadini extracomunitari.

La residenza nel territorio dello Stato italiano deve essere posseduta al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottivo o in affidamento preadottivo (1).

La cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero il possesso della carta di soggiorno per gli extracomunitari, devono sussistere al momento della domanda di assegno.

La carta di soggiorno, di cui all’art.9 del D. Lgs n. 286/1998, da non confondere con il "permesso di soggiorno", è rilasciata dal Questore su richiesta dello straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni e con un reddito sufficiente per sé e per la sua famiglia.

Per il rilascio della carta di soggiorno ai familiari di chi è già titolare della stessa e per il rilascio della carta alla cittadina extracomunitaria coniugata con un italiano, non sono richiesti i requisiti di cui al citato art. 9 del D.Lgs. 286/98 (tra cui la residenza in Italia da almeno 5 anni).

Il possesso della carta di soggiorno (autocertificabile, secondo la nuova normativa, con una dichiarazione, da allegare alla domanda di assegno, contenente tutti i dati e le notizie essenziali esistenti sulla carta; naturalmente, in alternativa, è possibile presentare la fotocopia della "carta" stessa) è un requisito previsto, al momento della domanda di assegno, anche per il figlio, se il genitore richiedente l’assegno suddetto la possiede (v. par. B, punto 1).

Peraltro, se al momento della domanda di assegno, la carta di soggiorno non è stata ancora rilasciata, può essere provvisoriamente fornita dichiarazione relativa alla richiesta della carta stessa (o fornita copia della richiesta); in tal caso il pagamento dell’assegno viene sospeso, così come il termine di 120 gg. previsto per l’erogazione da parte dell’INPS (v. par. F). L’avvenuto rilascio della carta di soggiorno va comunque dichiarato all’INPS (la carta, come detto, può essere fornita in copia). Se la data del rilascio è molto tardiva rispetto alla domanda di assegno, le Sedi dovranno accertare presso la Questura competente la sussistenza dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno al momento della domanda di assegno all’INPS.

  1. REQUISITI ULTERIORI PER LA MADRE (anche adottante o donna affidataria).

Se sussistono, in aggiunta a quelli generali di cui al punto 1 (residenza al momento della nascita o dell’adozione/affidamento e cittadinanza italiana o comunitaria o carta di soggiorno al momento della domanda), gli ulteriori requisiti di seguito descritti, l’assegno può essere richiesto dalla:

  1. Donna lavoratrice che, alla data del parto o dell’ingresso del bambino in famiglia, ha una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità in corso di godimento (ovvero di diritto al godimento della prestazione alla data suddetta) e può far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso, nella sua famiglia anagrafica, del bambino in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

La norma si riferisce alla donna che ha un rapporto di lavoro in atto alla data del parto o dell’ingresso del bambino in famiglia, eventi per i quali ha diritto ad un trattamento economico, previdenziale o non (v. successivo cpv.) per astensione obbligatoria di maternità (v. ultimo e penultimo capoverso del presente punto 2.1).

Ai trattamenti previdenziali di maternità sono equiparati, in virtù di quanto previsto dall’art. 13, 2° comma, della legge 1204/71, i trattamenti economici dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti pubblici. Sono altresì equiparati i trattamenti economici corrisposti dai datori di lavoro non tenuti al versamento all’INPS dei contributi di maternità.

I 3 mesi di contribuzione, da reperire tra i 18 e i 9 mesi precedenti l’evento (parto o ingresso in famiglia), devono riferirsi ad una attività lavorativa subordinata o parasubordinata per la quale sia stata versata o sia dovuta la contribuzione di maternità. (Per l’attività relativa ad A.S.U./L.P.U., v. punto 2.2, ultimo cpv.).

In particolare, a seconda dell’attività lavorativa, tre mesi di contribuzione corrispondono a:

    • 90 giorni di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a giornata;
    • 13 settimane di attività lavorativa per i lavoratori retribuiti a settimana;
    • 24 ore (di lavoro alla settimana), moltiplicato per 13 settimane, per i lavoratori retribuiti ad ore (si applicano, infatti, i criteri di calcolo vigenti per i lavoratori domestici, di cui al D.P.R. 31.12.71, n. 1403, come modificato dal D.L. n. 463/83, art. 7, 6° comma, convertito nella legge n. 638/83, che ha elevato da 12 a 24 ore settimanali il numero di ore lavorative valide per l’accreditamento di un contributo settimanale);

    • 3 mensilità della contribuzione dello 0,5% (prevista dall’art. 59 della legge 449/97) per le lavoratrici autonome (c.d. "parasubordinate) iscritte alla gestione separata, da reperire nei 12 mesi che precedono i due anteriori alla data del parto (v. D.M. del 27.5.98 e circ. n. 47 del 1.3.1999).

Ai 3 mesi di attività lavorativa subordinata soggetta alla contribuzione di maternità sono equiparati i periodi di attività lavorativa subordinata svolta presso le pubbliche amministrazioni nonché di quella svolta alle dipendenze dei datori di lavoro non tenuti al versamento all’INPS del contributo di maternità.

Come sopra accennato, la norma riguarda le donne in attività di lavoro, alle quali, spetta, generalmente, un trattamento economico di maternità, o quale prestazione previdenziale (con qualche limite per le lavoratrici domestiche o "parasubordinate" che, pur con un rapporto di lavoro in atto, potrebbero non aver raggiunto, al momento dell’evento, i requisiti contributivi previsti per la prestazione di maternità) o quale retribuzione a carico del datore di lavoro.

Per le donne in attività di lavoro il riconoscimento dell’assegno in misura intera, pertanto, sembra difficilmente ipotizzabile, se non si tratti di parti, adozioni o affidamenti plurimi.

Più probabile appare l’ipotesi del riconoscimento della quota differenziale (v. par. C) quando, cioè, il trattamento economico erogato direttamente dall’INPS o dai datori di lavoro, (compresi quelli non tenuti al versamento dei contributi di maternità all’INPS) risulta di importo contenuto, come, ad esempio, per le lavoratrici parasubordinate con mensilità di contribuzione inferiori a 9 (da 9 a 12 mesi spetta infatti una indennità superiore a 3 milioni), ovvero per le lavoratrici a tempo parziale, ecc..

  1. Donna che ha perduto il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa per almeno tre mesi, a condizione che il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a tali prestazioni e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino non sia superiore a quello di godimento delle suddette prestazioni e comunque non sia superiore a nove mesi (2).

Le prestazioni previdenziali o assistenziali il cui diritto sia stato perduto sono state individuate nelle seguenti:

    1. prestazioni per A.S.U. o L.P.U.;
    2. indennità di mobilità;
    3. indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;
    4. indennità di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria,
    5. indennità di malattia o di maternità.

Come data della perdita del diritto ad una delle suddette prestazioni va considerata in linea di massima quella corrispondente all’ultimo giorno di percezione della prestazione.

Nel caso in cui la data in questione non sia individuabile, si deve fare riferimento al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui cade l’evento che ha dato diritto alla prestazione (come ad es. per le prestazioni "non erogate a giornata", quali l’assegno di parto o di aborto alle lavoratrici parasubordinate) (3).

Analogamente si deve fare riferimento al 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è dovuta la prestazione, se questa, pur corrisposta "a giornata", non è suscettibile, nel suo insieme, di una esatta collocazione temporale (come, ad es. per la indennità di disoccupazione con requisiti ridotti) (4).

Si sottolinea che per avere diritto all’assegno di maternità non è sufficiente il pregresso diritto ad una delle sopraelencate prestazioni previdenziali o assistenziali, ma è necessario, come accennato, che l’attività lavorativa che ne ha costituito il presupposto sia stata svolta per almeno 3 mesi, calcolati come da punto 2.1. Nei 3 mesi di attività va calcolato anche il lavoro prestato nelle attività socialmente utili (A.S.U.) o nei lavori di pubblica utilità (L.P.U.) (lavori per i quali non è prevista la contribuzione), anche qualora sia stata l’unica attività lavorativa svolta.

  1. Donna che durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, a condizione che possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.

Per il calcolo dei 3 mesi di contribuzione sono applicabili i criteri di cui al punto 2.1.

Con l’occasione, mentre si rammenta (v. circ. n. 128 del 5.7.2000) che le dimissioni volontarie, intervenute durante il periodo previsto per il divieto di licenziamento dall’art. 2 della legge 1204/71, possono dare titolo, ai sensi dell’art. 12 della stessa legge, alla indennità di disoccupazione, si fa presente che l’art. 55 del T.U. sulla maternità (articolo sostitutivo del suddetto art. 12 della legge 1204) stabilisce che la stessa disposizione si applica anche nel caso di adozione e affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia. Ne consegue che anche le dimissioni volontarie intervenute entro un anno dall’ingresso del minore nella famiglia adottante o affidataria possono dare titolo alla indennità di disoccupazione. Pertanto, se all’inizio dell’astensione obbligatoria o del periodo di astensione fruibile nei primi tre mesi dall’ingresso del bambino in famiglia, la lavoratrice è in godimento, anche teorico, della indennità di disoccupazione, la stessa ha diritto alla prestazione di maternità in luogo di quella di disoccupazione (ovviamente il problema non si pone se l’astensione inizia entro i 60 giorni corrispondenti al periodo di "protezione assicurativa"). Se l’importo della prestazione di maternità è inferiore all’importo intero dell’assegno dello Stato, può essere richiesto il pagamento della quota differenziale.

 

  1. REQUISITI ULTERIORI PER IL PADRE (anche adottante, ovvero affidatario o coniuge della donna deceduta).

Se sussistono, in aggiunta a quelli generali, di cui al punto 1 (residenza al momento della nascita o dell’adozione/affidamento e cittadinanza italiana o comunitaria o carta di soggiorno al momento della domanda) gli ulteriori requisiti di seguito descritti, l’assegno può essere richiesto dal:

  1. Padre, in caso di abbandono del figlio da parte della madre, o di affidamento esclusivo del figlio al padre (risultante da provvedimento del giudice) (5), sempre che il padre sia in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei requisiti del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro), e sempre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. al momento della nascita anche la madre sia regolarmente soggiornante e residente in Italia;
    2. il figlio, al momento della domanda, sia stato riconosciuto dal padre;
    3. il figlio, al momento della domanda, si trovi presso la famiglia anagrafica del padre, sia soggetto alla sua potestà e non sia in affidamento presso terzi.

In presenza delle suddette condizioni l’assegno spetta "in via esclusiva" al padre e ciò anche qualora la madre abbia a suo tempo beneficiato dell’assegno o di altra prestazione di maternità (6).

3.2 Affidatario preadottivo, nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo secondo quanto previsto dall’art. 25, 5° comma, della legge n. 184/83, sempre che l’affidatario sia in possesso, al momento dell’affidamento, dei requisiti del 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro) e sempre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. il minore si trovi, al momento della domanda, presso la famiglia anagrafica dell’affidatario;
    2. la moglie (ora separata) affidataria non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.

  1. Adottante in caso di adozione senza affidamento (v. art. 44, lett. c), della legge n. 184/83), quando intervenga la separazione dei coniugi ai sensi dell’art. 25, 5° comma, della legge 184/83, sempre che l’adottante sia in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro) e sempre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. il minore si trovi, al momento della domanda, nella famiglia anagrafica dell’adottante;
    2. la moglie (ora separata) adottante non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.

    1. Adottante non coniugato in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell’art. 44, 3° comma, della legge 184/83 (l’adozione è consentita anche a chi non è coniugato, se parente entro il 6° grado del bambino, in caso di perdita, da parte del bambino stesso, dei genitori o in caso di constatata impossibilità di suo affidamento preadottivo), sempre che l’adottante non coniugato sia in possesso, al momento dell’adozione, dei requisiti del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro) e sempre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. il minore, al momento della domanda, si trovi nella famiglia anagrafica dell’adottante non coniugato;
    2. il minore, al momento della domanda, sia soggetto alla potestà dell’adottante non coniugato e non sia in affidamento presso terzi.

 

    1. Padre che ha riconosciuto il neonato o coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso, rispettivamente, della madre o della donna che ha avuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo, sempre che sussistano congiuntamente, al momento della domanda, le seguenti condizioni:

    1. regolare soggiorno (compresa anche la carta di soggiorno per gli extracomunitari) e residenza in Italia del padre o coniuge della deceduta;
    2. il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica;
    3. il minore sia soggetto alla sua potestà;
    4. il minore non sia in affidamento presso terzi.
    5. la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.

Non sono necessari per il padre o coniuge di cui si tratta i requisiti del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti ) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro), requisiti da ritenere richiesti, invece, per la madre o donna decedute.

Tuttavia, qualora il padre o il coniuge siano in possesso dei medesimi requisiti previsti per la persona deceduta (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti ovvero perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro), possono percepire l’assegno a proprio titolo, presentando una domanda autonoma, sostitutiva, di quella della donna deceduta, alla stessa Sede INPS dove la donna aveva precedentemente presentato la domanda, ovvero alla Sede territorialmente competente in base all’ultima residenza della donna, nel caso in cui la stessa non avesse presentato la domanda.

 

4. REQUISITI ULTERIORI PER L’AFFIDATARIO/A (NON PREADOTTIVO/A).

In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da entrambi i genitori, l’assegno può essere richiesto dal soggetto che, in aggiunta ai requisiti generali ed a quelli del punto 2.1 (3 mesi di contributi fra i 18 e i 9 mesi precedenti) o del punto 2.2 (perdita del diritto, da non più di 9 mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro), risulti in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

    1. abbia ottenuto in affidamento (ovviamente non preadottivo) il bambino, con provvedimento del giudice;
    2. il neonato si trovi nella sua famiglia anagrafica al momento della domanda di assegno.

  1. OGGETTO DELLA TUTELA (SOGGETTI PER I QUALI SI CHIEDE L’ASSEGNO).

  1. Ogni figlio nato dal 2 luglio 2000 in poi, che sia regolarmente soggiornante e residente in Italia al momento della domanda di assegno.

Se il genitore richiedente è in possesso della carta di soggiorno, anche il figlio convivente deve essere in possesso della carta di soggiorno, qualora non sia nato in Italia o non sia cittadino di uno Stato dell’Unione Europea.

  1. Ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento che sia entrato nella famiglia anagrafica del richiedente dal 2 luglio 2000 in poi e che abbia un’età non superiore a quella prevista dalla vigente legislazione per la fruizione, da parte dell’adottante o affidatario, del congedo di maternità (e della relativa indennità pari all’80% per 3 mesi) vale a dire, non superiore a 6 anni per i minori italiani e non superiore a 18 anni per i minori di nazionalità straniera.

Dalla tutela, peraltro, è escluso il minore di cui all’art. 44, 1° comma, lett. b), della legge 184/83, e cioè il minore adottato dal coniuge quando è figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge.

 

  1. IMPORTO

Per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento preadottivo dal 2 luglio 2000 al 31 dicembre 2000 (per gli anni successivi v. in appresso), l’importo intero dell’assegno è di £. 3.000.000 (€1548,58).

Come sopra accennato (v. punto 2.1), l’assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità, oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno (ipotesi, quest’ultima, che comprende, come detto, le situazioni di parto plurimo: il trattamento economico di maternità, infatti, potrebbe essere inferiore, in quanto, a differenza dell’assegno, non tiene conto del numero di gemelli, di adottati o affidati contemporaneamente).

Si potrebbe verificare, peraltro, che all’atto della concessione dell’assegno (intero) non risulti richiesto o erogato per lo stesso evento nessun altro trattamento economico di maternità, ma che ciò risulti in un momento successivo.

In tal caso, l’assegno dovrà essere recuperato, ovviamente con provvedimento debitamente motivato, per l’importo intero se l’indennità e/o retribuzione è superiore, ovvero per la sola somma eccedente la quota differenziale se l’indennità e/o retribuzione è inferiore.

Precisato quanto sopra, si riportano i seguenti criteri di calcolo della quota differenziale.

In tutti i casi, compresi quelli in cui ne può beneficiare il padre o affidatario o adottante anche non coniugato, la quota differenziale è determinata sottraendo dall’importo intero dell’assegno moltiplicato per il numero dei figli nati o in affidamento/adozione, il trattamento retributivo o previdenziale di maternità (indennità + trattamento retributivo integrativo dell’indennità) erogato per il periodo di astensione obbligatoria (precedente e posteriore al parto, inclusi gli eventuali periodi di prolungamento dell’interdizione anticipata e/o prorogata disposti dalla Direzione provinciale del lavoro), ovvero l’importo del trattamento previdenziale e/o retributivo erogato per adozione o affidamento.

Quando la quota differenziale spetta al coniuge della donna affidataria o adottante deceduta si ha riguardo sia al trattamento di maternità spettante o percepito dalla donna, sia a quello eventualmente percepito (ovviamente in parte) anche dall’uomo richiedente a seguito del decesso della donna. In altri termini dall’importo dell’assegno intero si sottrae la somma dei due trattamenti di maternità. Lo stesso criterio si applica alle adozioni di cui all’art. 44, 3° comma, della legge 184/83 pronunciate nei confronti di più adottanti.

Dalla quota differenziale si detrae anche l’assegno di maternità eventualmente già concesso dal Comune ai sensi dell’art. 66 della legge 448/98 (v. par. D): tanto significa anche che è inutile presentare domanda al Comune per l’assegno di sua pertinenza quando si è acquisita certezza circa il diritto all’assegno di pertinenza dell’INPS. Al contrario, la domanda di assegno respinta dall’INPS per mancanza dei requisiti, sarà trasmessa d’ufficio al Comune competente che la considererà quale richiesta di assegno ex art. 66 della legge 448/98, con data di presentazione uguale a quella della domanda inoltrata all’INPS (v. anche par F).

L’importo dell’assegno in misura intera e l’importo della quota differenziale sono determinati con riferimento alla data del parto o dell’ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente e sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT.

Per le nascite o ingressi in famiglia intervenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001, pertanto, l’importo intero è pari a £. 3.078.000 (€ 1589,65), tenuto conto che l’incremento ISTAT per il 2001 è risultato pari a 2,6%.

 

  1. ASSEGNO DI MATERNITA’ DELLO STATO E ALTRE PROVVIDENZE DI MATERNITA’.

L’assegno di maternità dello Stato, come detto, non è cumulabile con l’assegno concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS ai sensi dell’art. 66 della legge 448/98. Qualora quest’ultimo risulti essere già stato concesso o erogato, l’assegno di maternità dello Stato potrà essere concesso limitatamente alla quota differenziale, sempre che sussistano i necessari requisiti contributivi e lavorativi.

L’assegno di maternità dello Stato è cumulabile, invece, con analoghe provvidenze di maternità erogate dalle regioni e dagli enti locali e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

 

 

 

  1. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda per la concessione dell’assegno, per la quale va compilato l’apposito modulo (MOD.ASS. MAT./Stato) (all. 2), deve essere presentata alla Sede INPS del territorio di residenza del soggetto che chiede la prestazione (con la eccezione prevista in caso di decesso della donna e di domanda autonoma dell’uomo: v. punto 3.5) nel termine perentorio di 6 mesi, i quali, a seconda del soggetto richiedente, decorrono come di seguito indicato:

  1. per la madre legittima o naturale che ha riconosciuto il figlio: dalla data di nascita del bambino;
  2. per la donna che ha avuto un minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento: dalla data di ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica;
  3. per l’adottante non coniugato: dalla data di ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica;
  4. per il padre che si trova nelle condizioni del punto 3.1 o del punto 3.5, per l’affidatario preadottivo e per l’adottante che si trovano, rispettivamente, nelle condizioni del punto 3.2 e del punto 3.3, per il coniuge della donna adottante o affidataria che si trova nelle condizioni del punto 3.5, per l’affidatario/a non preadottivo/a che si trova nelle condizioni del punto 4: dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna adottante o affidataria.

Peraltro, il padre che si trova nelle condizioni del punto 3.1 o del punto 3.5 può presentare la domanda anche durante il termine concesso alla madre qualora risulti che l’assegno spetta a lui in via esclusiva, ovvero sia documentato il decesso della madre. Analoga possibilità è prevista per il coniuge che si trova nelle condizioni del punto 3.5, qualora sia documentato il decesso della donna adottante o affidataria.

In sede di prima attuazione, la domanda di assegno per gli eventi avvenuti dal 2.7.2000 al 6.4.2001 può essere presentata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè entro il 7 ottobre 2001.

Il richiedente è tenuto a fornire le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda e ad allegare le ulteriori dichiarazioni/autocertificazioni indicate al quadro 6 del modulo stesso, per le domande riguardanti minori in affidamento o in adozione e per quelle relative a casi di abbandono da parte della madre nonché per quelle relative a cittadini extracomunitari (7).

Nell’ipotesi di incapacità di agire del genitore, la domanda e le relative dichiarazioni sono presentate dal legale rappresentante dell’incapace.

 

F) ADEMPIMENTI DELLE SEDI

La Sede INPS che ha concesso l’assegno è tenuta ad erogarlo entro 120 giorni dalla data di presentazione di una regolare domanda corredata della necessaria documentazione. Il termine è sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea.

Ai fini della concessione e della erogazione, le Sedi dovranno accertare preliminarmente che per lo stesso evento non sia già stato richiesto, concesso o erogato l’assegno dello Stato o altro trattamento economico (indennità e/o retribuzione) di maternità; in caso di assegno indebitamente erogato provvederanno alla revoca del beneficio ed al recupero della corrispondente somma. Dovranno inoltre verificare, con controlli anche a campione, la veridicità delle situazioni dichiarate, in particolare quella familiare, e la sussistenza degli altri requisiti previsti.

Nel caso in cui la domanda venga respinta dalla Sede INPS per mancanza dei requisiti previsti, la stessa Sede provvederà a trasmetterla d’ufficio al Comune di residenza del richiedente perché il Comune prenda a riferimento la relativa data di presentazione (e non quella in cui la domanda è stata respinta dall’INPS) quale data di richiesta di assegno ex art. 66 della legge 448/98.

Le Sedi dell’INPS, inoltre, sono tenute a fornire ai Comuni, unitamente ad un sufficiente quantitativo di moduli ASS. MAT./Stato, la scheda informativa (all. 3) che i Comuni provvederanno a consegnare agli interessati all’atto della iscrizione anagrafica dei minori (conseguente alla nascita o all’adozione o all’affidamento preadottivo).

L’approntamento tipografico del modulo di domanda, ASS. MAT./Stato, compresa la pagina con le "ricevuta/avvertenze", sarà curato dalle Sedi. Dovrà essere utilizzato il formato A3 (cm. 29,7 x 42), in modo che il foglio con le prime 4 pagine, ripiegato, assuma le dimensioni del formato A4 (cm. 21 x 29,7). In sostanza, sulla facciata anteriore (da ripiegare) dovranno essere stampate, a sinistra la pag. 4 e a destra la pag. 1, e sulla facciata posteriore a sinistra la pag. 2 e a destra la pag. 3. A parte sarà stampato il foglio (formatoA4) contenente la ricevuta e le avvertenze.

Come può rilevarsi dall’esemplare consultabile nel sito INTERNET/INTRANET, i riquadri sono variamente colorati. Ovviamente il modulo può essere stampato da P.C., per singola pagina, in formato A4, utilizzando il "file" scaricabile dal predetto sito INTERNET/INTRANET.

 

  1. MODALITA’ PROCEDURALI DI PAGAMENTO

Nelle more dell’integrazione della procedura di pagamento diretto delle prestazioni di malattia e maternità, gli assegni dovranno essere pagati con la procedura dei "Pagamenti Vari" che dovrà essere utilizzata osservando le seguenti regole:

  • creare una collezione con il nome "ASSMATINPSnn" dove "nn" è un elemento variabile a disposizione dell’operatore che può impostare, ad esempio, con il codice della struttura operativa che deve liquidare gli assegni;
  • inizializzare la collezione impostando la causale con la dicitura "Assegno di maternità concesso dall’INPS (L. 488/99)". I campi "Nomi/Conti" possono essere definiti a piacere;
  • acquisire le posizioni e l’importo dell’assegno lasciando il campo "agg.to archivio fiscale (S/N)" impostato ad "N".

 

H) ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile dell'assegno per maternità di che trattasi è stato istituito il conto GAT 30/50 il quale sarà assistito, nell’ambito della procedura dei flussi di cassa, dalla causale di mod. FL02: 21608 "MATERNITA’ ART. 49 C.8 L.488/99".

Eventuali recuperi della suddetta prestazione dovranno essere imputati al conto GAT 24/41, di nuova istituzione.

A tal fine la procedura "recupero crediti per prestazioni" sarà aggiornata con il codice di bilancio "86" in corrispondenza del predetto conto GAT 24/41.

Gli importi relativi alle partite in questione, che alla fine dell’esercizio risultino ancora da definire, verranno imputati, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dalla suddetta procedura, al conto di credito esistente GAT 00/30.

Il codice di bilancio di cui sopra è cenno dovrà essere utilizzato, ovviamente, anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA 00/69 e con la denominazione di seguito riportata, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:

86 - Assegno per maternità art. 49, c.8, L.488/99

Inoltre, per quanto riguarda le modalità di evidenziazione nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31 di eventuali somme non riscosse dai beneficiari, è stato istituito il nuovo codice di bilancio 66 "Somme non riscosse dai beneficiari – Maternità art. 49, c.8, L.488/99" con il quale le stesse dovranno essere contraddistinte.

Le partite in argomento che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputate al conto di nuova istituzione GAT 10/38.

Nell'allegato n. 4 si riportano i sopra citati conti GAT 10/38, GAT 24/41 e GAT 30/50.

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 2 (documento compresso in formato xls)

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Allegato 3 (documento compresso in formato word)

 

  1. Alla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona affidataria è equiparata la data di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo. Ciò è riferito, peraltro, solo ai casi eccezionali in cui il minore non può essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario per particolari misure di tutela stabilite dalla autorità competente.
  2. Esempio: una lavoratrice agricola a tempo determinato, non iscritta negli elenchi agricoli del 2000, ha fruito della prestazione di maternità relativa al parto del 15.1.2000, in quanto iscritta negli elenchi del 1999, con un numero di giornate di iscrizione pari a 90 (se fosse stato inferiore a 90 la norma del presente punto 2.2 non sarebbe applicabile).
  3. I periodi di godimento della prestazione sono stati i seguenti:

    dal 15.10.99 al 15.3.2000 per astensione obbligatoria;

    dal 1.7.2000 al 31.12.2000 per astensione facoltativa.

    La data della perdita del diritto alla prestazione di maternità, quindi, è il 1.1.2001.

    Il periodo totale di godimento della prestazione di maternità nell’anno 2000 è pari a 8 mesi più 15 gg..

    La data entro la quale può essere esercitato il diritto all’assegno dello Stato (intero o parziale) è il 15.9.2001. Pertanto, la lavoratrice in questione ne avrebbe diritto qualora un nuovo parto (o ingresso del bambino in famiglia) avvenisse entro il 15.9.2001.

  4. Es.: la data del parto di una lavoratrice parasubordinata è il 16 luglio 2000; la data di perdita del diritto al relativo assegno di parto è il 1.1.2001; il diritto alla percezione dell’assegno dello Stato (intero o parziale) può essere esercitato per un (altro) figlio nato o entrato in famiglia entro il 30 settembre 2001.
  5. Es.: una lavoratrice si trova in stato di disoccupazione nel corso del 2000; ha diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, da liquidare, quindi, nel 2001, (indipendentemente, cioè, dall’ultimo giorno di lavoro effettuato nel 2000); la data di perdita del diritto alla indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è il 1° gennaio 2001; il diritto all’assegno dello Stato è esercitabile per i figli nati (o entrati in famiglia) entro il 30 settembre 2001.
  6. La situazione di abbandono (diversa da quella di "non riconoscimento") del figlio da parte della madre e l’affidamento esclusivo possono essere dichiarati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà): la dichiarazione, da allegare alla domanda, deve contenere tutti i dati e le notizie essenziali per le possibili verifiche dell’INPS.
  7. Considerata la formulazione della norma e tenuto conto che la condizione di non fruizione dell’assegno, da parte della madre, è stata espressamente prevista soltanto per le situazioni sub 3.2 e 3.3, si ritiene che in caso di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio al padre, quest’ultimo abbia comunque diritto all’assegno anche qualora la madre ne abbia fruito in precedenza. Si ritiene, invece, che alla madre non possa essere riconosciuto l’assegno dopo che ha abbandonato il figlio o che il figlio sia stato affidato esclusivamente al padre.
  8. La carta di soggiorno è redatta sul mod. 207 bis - P.S. ed è contraddistinta da apposita numerazione, preceduta dalla lettera I.; sulla "carta" stessa è prevista anche la trascrizione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno è redatto invece sul mod. 207 e presenta un tracciato simile all’altro; lo stesso è però privo di numerazione e di codice fiscale.

Pertanto la numerazione della "carta" dovrà essere riportata nella "dichiarazione" da allegare alla domanda di assegno.

Allegato 1

DECRETO 21 dicembre 2000, n. 452 (Pubblicato sulla G.U. n.81 del 6 aprile 2001)

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per

il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22

dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre

1998, n. 448.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

e con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE

ECONOMICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente

disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela della

maternità;

Visto, in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che

stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà

sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale

e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate

le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del medesimo

articolo 49;

Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternità;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con

i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, 15 luglio 1999, n. 306, come

rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, che detta

disposizioni regolamentari attuative dei citati articoli 65 e 66 della

legge n. 448 del 1998;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e 14 della

legge n. 488 del 1999, si rende necessario apportare modificazioni alla

disciplina prevista nel suddetto decreto del Ministro per la solidarietà

sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che è opportuno dettare altresì

ulteriori disposizioni al fine di chiarire, precisare ed integrare alcuni

aspetti della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare e di

maternità ed assicurare l'uniformità nei procedimenti di concessione dei

benefici;

Considerato, altresì, che, a norma dell'articolo 10 del decreto

legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, gli assegni per il nucleo familiare

e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998

continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti disposizioni del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti

attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi che ne disciplinano

l'erogazione in conformità con le disposizioni del citato decreto

legislativo n. 130 del 2000;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva

per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.

DAS/870/UL/648 del 20 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

TITOLO I

CONTRIBUTI DI MATERNITA'

Art. 1

(Ridefinizione dei contributi di maternità)

    1. Per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di
    2. previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei

      contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità

      avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dai Ministeri

      vigilanti.

    3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli enti
    4. presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la

      situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

    5. Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, per le prestazioni di maternità di cui al medesimo articolo 49,

comma 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo

periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.

TITOLO II

ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS

Art. 2

(Disposizioni generali)

    1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n.

488 del 1999 è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o

in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

L'assegno è concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49,

comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si

verifica uno dei seguenti casi:

    1. quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi
    2. forma di tutela previdenziale della maternità e può far valere almeno

      tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi

      antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3;

    3. quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto
    4. ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti dallo

      svolgimento per almeno tre mesi di attività lavorativa, e la data di

      uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia

      superiore a quello del godimento delle suddette prestazioni, e

      comunque non sia superiore a nove mesi;

    5. quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di

lavoro durante il periodo di gravidanza, può far valere tre mesi di

contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti

ad uno degli eventi di cui al comma 3.

    1. La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento
    2. dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in

      affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere

      residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno

      dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

    3. L'assegno è concesso per uno dei seguenti eventi:
      1. per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che sia
      2. regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;

        quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso

        della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo

        n. 286 del 1998, il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti

        cittadino di uno Stato dell'Unione europea, deve altresì essere in

        possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;

      3. per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2 luglio

      2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in

      affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della

      legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, con

      esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera b),

      della stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non

      ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione

      senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma

      1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e

      le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo

      39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del

      1983.

    4. Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di
    5. maternità sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui

      all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e

      successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di

      maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei

      contributi di maternità.

    6. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non
    7. possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa

      di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti

      dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia

      anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è

      equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto

      affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative

      all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi

      riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli

      atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

    8. L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può

essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternità

erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di

cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive

modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n.

448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente

articolo è concesso limitatamente alla quota differenziale.

Art. 3

(Periodo di contribuzione)

    1. I tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere relativi ad
    2. attività lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori

      subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternità ai sensi

      delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90

      giorni di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a

      settimana, si calcolano 13 settimane di attività lavorativa retribuita;

      per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui

      al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

    3. Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
    4. 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al

      versamento del contributo per la maternità, la tutela previdenziale

      della maternità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente

      regolamento, si considera in corso di godimento qualora all'interessata

      risultino attribuite le mensilità di contribuzione di cui all'articolo

      1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

      sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24

      luglio 1998, n. 171.

    5. Ai periodi di attività lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i

periodi di attività lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche

amministrazioni, nonché i periodi di attività lavorativa subordinata

retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al versamento di

contributi di maternità.

Art. 4

(Individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)

    1. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le
    2. seguenti:

      1. prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
      2. indennità di mobilità;
      3. indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;
      4. indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
      5. indennità per malattia o maternità.
    3. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della

perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1° gennaio

dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla

prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a

quello per il quale è dovuta la prestazione.

Art. 5

(Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti)

    1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono

beneficiare dell'assegno, i seguenti soggetti che si trovino in possesso

di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 1, lettere

a) e b):

    1. il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente,
    2. cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno

      ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in

      caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento

      esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti

      regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al

      momento del parto, e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre,

      si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua

      potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette

      condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;

    3. l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore
    4. nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o

      comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo

      9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga

      separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n.

      184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a

      condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria

      preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso

      la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica

      anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza

      affidamento;

    5. l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario

o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata

solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della

legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la

famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e

comunque non sia in affidamento presso terzi.

    1. In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto
    2. il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e

      qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti soggetti,

      l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto

      può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha

      riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che

      questi soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel

      territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia

      anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in

      affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in

      possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona

      deceduta e di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1,

      lettere a) e b), presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni

      effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio

      titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla

      concessione dell'assegno è sempre la sede dell'INPS del territorio di

      ultima residenza della persona deceduta.

    3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei

genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino

italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi

dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione

che, al momento della nascita del minore, si trovi in possesso dei

requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente

regolamento, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento

del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

Art. 6

(Misura dell'assegno)

    1. L'importo dell'assegno è determinato ai sensi dell'articolo 49, commi 8
    2. e 11, della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella

      spettante alla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di

      adozione senza affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia

      anagrafica del richiedente.

    3. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui
    4. all'articolo 5 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio,

      moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia

      anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza

      affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità

      spettanti o percepiti dal richiedente per l'intero periodo di astensione

      obbligatoria.

    5. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per
    6. il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento

      previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre

      anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

    7. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coniuge in
    8. occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza

      affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo

      anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o

      percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio

      si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma,

      della legge n. 184 del 1983 pronunciate nei confronti di più adottanti.

    9. Dalla quota spettante ai sensi del presente articolo è detratta la

misura dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66

della legge n. 448 del 1998.

Art. 7

(Domanda per la concessione dell'assegno)

    1. La domanda per l'assegno è presentata in carta semplice, nel termine
    2. perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di

      ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve

      in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede

      dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre

      legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio,

      ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo

      o in adozione senza affidamento.

    3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e
    4. 3, la domanda è presentata alla sede dell'INPS competente per il

      territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo

      comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a

      decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna

      che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza

      affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine

      concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso

      ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

    5. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), la domanda è
    6. presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del

      minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

    7. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente è tenuto a

dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive

modificazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 20

ottobre 1998, n. 403, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti

sulla base di specifica documentazione:

    1. i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;
    2. l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del
    3. presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici

      di maternità per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;

    4. l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per

l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

    1. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione

sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per

conto di lui.

Art. 8

(Funzioni dell'INPS)

    1. L'assegno di cui all'articolo 2 è concesso ed erogato dall'INPS, previo
    2. accertamento che il beneficio non sia già stato concesso o erogato per

      lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di

      regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine è

      sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS

      predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e

      fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare

      agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in

      detta scheda è contenuta, altresì, l'informativa di cui all'articolo 10

      della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

    3. L'INPS controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e
    4. la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento.

      I controlli possono essere effettuati anche a campione.

    5. L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla
    6. revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a

      far data dal momento dell'indebita corresponsione.

    7. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti
    8. possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalità di

      interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati

      sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini

      statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione.

      L'INPS può comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle

      dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i

      controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di

      effettuare i pagamenti.

    9. L'INPS può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui
    10. all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive

      modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto

      ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle

      domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti

      in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di

      abbandono, l'esercizio della potestà genitoria, le adozioni e gli

      affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità

      all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le

      operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,

      modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,

      blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione,

      elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con

      l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS è tenuto a rendere pubblica con

      proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono

      essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei

      dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità

      statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.

    11. A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge

n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarietà sociale provvede

annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini

dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio

successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte

rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli

assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto

consuntivo.

TITOLO III

ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE CONCESSI DAI COMUNI

CAPO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 9

(Disciplina dell'ISE)

    1. Fino all'entrata in vigore di ulteriori disposizioni di adeguamento

della disciplina degli assegni per il nucleo familiare e di maternità al

decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, compatibilmente con gli

equilibri di bilancio programmati, gli assegni di cui agli articoli 65 e

66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dalla legge 17

maggio 1999, n. 144, continuano ad essere erogati sulla base della

previgente disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE),

di cui il al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ai relativi

provvedimenti di attuazione.

CAPO II

ASSEGNO DI MATERNITA'

Art. 10

(Disposizioni generali)

    1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del
    2. 1998 è concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonché, per

      gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.

    3. A decorrere dal 1° luglio 2000, l'assegno di maternità è concesso alle

donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di

soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del

1998, per uno dei seguenti eventi:

    1. per ogni figlio nato in data non anteriore al 1° luglio 2000, che sia
    2. regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;

      quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso

      della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo

      n. 286 del 1998, il figlio che non sia nato in Italia o non risulti

      cittadino di uno Stato dell'Unione europea deve altresì essere in

      possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;

    3. per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 1°

luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in

affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della

legge n. 184 del 1983, con esclusione del caso di cui all'articolo 44,

primo comma, lettera b), della stessa legge. Il beneficio può essere

concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento

preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai

sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n. 903,

ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore

età, ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della

citata legge n. 184 del 1983.

    1. Per gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la richiedente deve
    2. essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del

      figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di

      un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza

      affidamento.

    3. L'assegno è concesso alle condizioni previste dall'articolo 66 della
    4. legge n. 448 del 1998 e dal presente Titolo; il figlio o il minore in

      affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento deve essere

      regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

    5. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non

possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa

di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti

dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia

anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è

equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto

affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative

all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi

riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli

atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

Art. 11

(Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti)

    1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono

beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:

    1. il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente,
    2. cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno

      ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in

      caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento

      esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti

      regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al

      momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si

      trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua

      potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette

      condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;

    3. l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore
    4. nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o

      comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo

      9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga

      separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n.

      184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a

      condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria

      preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso

      la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica

      anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza

      affidamento;

    5. l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario

o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata

solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della

legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la

famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e

comunque non sia in affidamento presso terzi.

    1. In caso di decesso della madre del neonato o, ai sensi dell'articolo 10,
    2. comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in affidamento

      preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non

      sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe

      spettato alla madre o alla donna aventi diritto ai sensi del presente

      Titolo può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha

      riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che

      questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello

      Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia

      soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso

      terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei

      medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona

      deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto

      quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo;

      nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione

      dell'assegno è sempre il comune di ultima residenza della persona

      deceduta.

    3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei

genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino

italiano o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, comunitario o in

possesso di carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto

legislativo n. 286 del 1998, a condizione che si trovi in possesso dei

requisiti previsti dal presente Titolo, il minore medesimo gli sia stato

affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia

anagrafica dell'affidatario.

Art. 12

(Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno)

    1. Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere
    2. posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione

      dell'intero nucleo familiare, secondo le prescrizioni del decreto

      legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi, nonché di

      quanto previsto dal presente regolamento.

    3. I valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, relativi
    4. all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di

      maternità, sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in

      caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi

      dell'articolo 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella

      famiglia anagrafica del richiedente.

    5. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui
    6. all'articolo 11 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio

      complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati

      o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo

      o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o

      economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal

      richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

    7. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per
    8. il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento

      previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre

      anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

    9. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal coniuge in

occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza

affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo

anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o

percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio

si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma,

della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di più adottanti.

Art. 13

(Domanda per la concessione dell'assegno)

    1. La domanda per l'assegno di maternità è presentata al comune di
    2. residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del

      figlio o, ai sensi dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore

      nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento

      preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o

      dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla

      donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione

      senza affidamento.

    3. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e commi 2
    4. e 3, la domanda è presentata al comune di residenza del richiedente,

      ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel

      termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine

      concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in

      affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può

      essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla

      donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno

      spetti al padre in via esclusiva.

    5. Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), la domanda è
    6. presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore

      nella famiglia anagrafica dell'adottante.

    7. Nella domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge
    8. n. 15 del 1968, e successive modificazioni, e del DPR n. 403 del 1998,

      salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di

      specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione

      dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali

      di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto

      nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale

      per lo stesso evento, nonché l'eventuale presentazione, per lo stesso

      evento, di domanda per l'assegno di maternità di cui all'articolo 49,

      comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

    9. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i
    10. trattamenti economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2,

      della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,

      nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da

      datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

    11. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo 66,
    12. comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti

      previdenziali o economici di maternità di cui ai commi 4 e 5 del

      presente articolo, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della

      legge n. 15 del 1968 e del DPR n. 403 del 1998, la somma

      complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro

      che è tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di

      maternità, ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo.

    13. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione

sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per

conto di lui.

CAPO III

ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI

Art. 14

(Disposizioni generali)

    1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio
    2. dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65

      della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del

      nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori

      nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato

      successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese

      in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno

      del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito

      relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio

      dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31

      marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del

      valore dell'indicatore della situazione economica.

    3. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli
    4. adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'articolo 44

      della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai

      genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito

      della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se

      alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia

      anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi

      dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983.

    5. Il richiedente dichiara, a norma della legge n. 15 del 1968, anche
    6. contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il

      requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è

      tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che

      determini la variazione del nucleo familiare.

    7. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare

previo accertamento che, in relazione al componenti del nucleo, il

beneficio non sia già stato concesso.

Art. 15

(Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti)

    1. Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del
    2. beneficio, è stata accertata, ai sensi del decreto del Presidente della

      Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni,

      l'irreperibilità del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del

      procedimento che il richiedente è stato escluso dall'esercizio della

      potestà genitoria su alcuno dei tre figli minori o nei suoi confronti

      sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice

      civile, il comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in

      favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può provvedere

      in via alternativa alla concessione dell'assegno, che al richiedente

      medesimo sarebbe spettato, in favore di altro componente la famiglia

      anagrafica nella quale si trovano i tre minori, dichiarando il

      richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già concesso.

    3. Quando il genitore avente diritto è deceduto prima dell'erogazione del

beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è

avvenuto il decesso può essere concesso, in luogo del genitore deceduto,

su domanda dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori

componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto,

ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella famiglia anagrafica

del genitore deceduto, ad altro componente la famiglia anagrafica nella

quale si trovano i tre minori.

Art. 16

(Domanda per l'assegno per il nucleo familiare)

    1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni
    2. anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il

      termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il

      quale è richiesto il beneficio.

    3. La domanda è presentata da uno dei genitori, cittadino italiano
    4. residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi

      figli minori sui quali esercita la potestà genitoria e a condizione che

      alcuno dei tre figli minori non risulti in affidamento presso terzi ai

      sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983.

    5. L'esercizio della potestà genitoria non è richiesto quando il genitore
    6. non la eserciti a causa delle incapacità disciplinate dagli articoli 414

      e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda è presentata dal

      tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.

    7. La domanda può essere presentata a condizione che i requisiti previsti
    8. dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della

      presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma

      1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a

      quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai

      requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

    9. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli

interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2,

della legge n. 448 del 1998.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17

(Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici)

    1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la
    2. dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto

      legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la

      dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta

      dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo

      decreto legislativo. Ai fini della determinazione dell'indicatore della

      situazione economica del nucleo familiare, è consentito dichiarare

      l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare,

      quando questi nell'anno solare precedente alla presentazione della

      dichiarazione sostitutiva non abbia percepito alcun reddito. Il

      richiedente può, altresì, presentare, unitamente alla domanda di

      assegno, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista

      dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai

      relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della

      situazione economica del nucleo familiare.

    3. Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai
    4. componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto

      del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti

      considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei

      componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2,

      della legge n. 448 del 1998, il nucleo familiare di riferimento per la

      concessione dell'assegno di maternità è composto dai suddetti

      componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è

      richiesto.

    5. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione
    6. economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998

      per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano

      applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 dei decreto

      legislativo n. 109 dei 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo

      di cui all'allegato A.

    7. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da

applicare per la concessione dei benefìci, comprensivo della valutazione

del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di

detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del

nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.

Art. 18

(Funzioni dei comuni)

    1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui al presente
    2. Titolo sono concessi con provvedimento del comune.

    3. Salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 2, se il richiedente muta la
    4. residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al

      procedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza,

      per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio

      è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca,

      anche se l'interessato ha mutato residenza.

    5. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione
    6. risiede il richiedente è considerato "ente erogatore" agli effetti della

      disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 dei

      1998 e dai relativi decreti attuativi.

    7. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni
    8. con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta

      compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 17,

      comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie,

      anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.

    9. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998, i
    10. comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli

      interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei

      requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

    11. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio
    12. comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo

      quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n.

      109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

    13. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogare, alla

revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita

corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le

conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

Art. 19

(Cumulo dei benefici)

    1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 non
    2. costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere

      cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS,

      salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge medesima.

    3. L'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 non spetta

se è stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di cui all'articolo

49, comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al

citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento

di erogazione dandone segnalazione al comune per l'adozione del

conseguente provvedimento di revoca.

Art. 20

(Pagamento degli assegni)

    1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS,
    2. attraverso le proprie strutture.

    3. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso

istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico

ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:

    1. l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno:
    2. cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e

      indirizzo del beneficiario;

    3. la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione
    4. della pratica del comune concedente il beneficio;

    5. la data della presentazione della domanda;
    6. l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;
    7. il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto
    8. l'assegno;

    9. le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto

corrente.

    1. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto
    2. ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di

      variazioni successivamente intervenute.

    3. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con
    4. cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni

      almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

    5. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di
    6. maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi

      dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura

      mensile vigente alla data del parto.

    7. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi
    8. 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei

      dati da parte del comune.

    9. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili

ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee

strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste

all'Istituto con modalità tradizionali.

Art. 21

(Trattamento dei dati)

    1. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni sostitutive di cui
    2. al presente Titolo possono essere scambiati tra i comuni e l'INPS, che

      possono trattarli in relazione alle finalità di interesse pubblico

      perseguite per la concessione degli assegni; i dati sono trattati in

      forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di

      studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. I comuni e l'INPS

      possono comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni

      ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli di

      rispettiva competenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al

      fine di effettuare i pagamenti. L'INPS effettua il trattamento a fini

      statistici secondo le indicazioni del Ministro per la solidarietà

      sociale, e trasmette a questi i risultati della rilevazione. I risultati

      della rilevazione possono essere resi pubblici ed ulteriormente trattati

      a fini statistici.

    3. Al fine di semplificare le procedure per l'erogazione dei benefici,
    4. l'INPS predispone e rende disponibile ai comuni il necessario supporto

      informatico per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni e delle

      domande, per il calcolo dei benefici e per la trasmissione dei dati di

      cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11. La procedura di

      calcolo del beneficio è resa disponibile previa approvazione della

      Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari

      sociali.

    5. I comuni e l'INPS possono effettuare il trattamento dei dati sensibili,

di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e

successive modificazioni ed integrazioni, che ad essi eventualmente

pervengono ai sensi del presente regolamento, in particolare in

relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni

relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero

concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potestà

genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono

essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo

11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione,

organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto,

utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le

operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili

sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; i comuni e

l'INPS sono tenuti a rendere pubblica con proprio atto la lista dei

soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base

alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili può essere

effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche, di studio, di

informazione e di ricerca.

Art. 22

(Trasferimento delle risorse all'INPS)

    1. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448

del 1998, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al

trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del

conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del

pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri

sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle

risultanze del proprio conto consuntivo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

(Province autonome di Trento e di Bolzano)

    1. Ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli

assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli articoli

65 e 66 della legge n. 448 del 1998 sono concessi ed erogati, per gli

aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e

di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi

statuti e delle relative norme di attuazione, nell'ambito del livello e

dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e

dai relativi regolamenti attuativi.

Art. 24

(Efficacia delle disposizioni del regolamento)

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il
    2. decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306.

      Sono fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo.

    3. Le disposizioni del Titolo III si applicano, salvo quanto stabilito dai
    4. commi successivi, anche ai procedimenti di concessione degli assegni per

      il nucleo familiare e di maternità di competenza dei comuni in corso

      alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non

      sia intervenuto il provvedimento di concessione del beneficio ai sensi

      del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n.

      306.

    5. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e 16, comma 2, relative
    6. ai minori in affidamento presso terzi, si applicano per le domande per

      l'assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001.

    7. L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del
    8. 1998 può essere richiesto, per i figli nati entro la data del 30 giugno

      2000, dal soggetto, cittadino italiano residente, di cui all'articolo

      11, comma 1, lettera a), e comma 3, alle condizioni ivi previste, sempre

      che l'assegno spetti ai predetti soggetti e non sia già stato concesso

      alla madre ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in

      vigore del presente regolamento. La domanda è presentata al comune di

      residenza del richiedente nel termine perentorio di cui all'articolo 13,

      ovvero, se detto termine è spirato, nel termine perentorio di trenta

      giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    9. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno di maternità, per

gli eventi di cui agli articoli 2, comma 3, e 10, comma 2, del presente

regolamento può essere comunque presentata entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25

(Entrata in vigore)

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro per la solidarietà sociale

TURCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

VISCO

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 36

 

Allegato A

    1. Ai fini della riparametrazione dei valore della situazione economica per

un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base

negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 o per il quale

debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto

legislativo n. 109 dei 1998, si procede come segue:

    1. si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del
    2. decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei

      componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge

      n. 448 del 1998, come denominatore costante per ottenere la nuova

      scala riparametrata;

    3. il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto
    4. legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti

      effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella

      medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza

      corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;

    5. il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento al
    6. centesimo superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore

      a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione

      economica del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge

      n. 448 del 1998, come rideterminato per gli anni successivi al 1999

      sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di

      operai e impiegati, secondo le seguenti formule:

      "assegno per il nucleo familiare:

      (valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)* x 36.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      2,85

      assegno di maternità:

      (valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)* x 50.000.000 (e successive rivalutazioni ISTAT)

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      2,04

      (*) il valore della divisione deve essere arrotondato al centesimo

    7. l'assegno è concesso, nella misura stabilita dagli articoli 65 e 66

della legge, se il valore della situazione economica del nucleo

familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 2,

non è superiore al valore dell'indicatore della situazione economica

risultante dall'operazione di cui alla lettera c).

    1. Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo

familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66

della legge n. 448 del 1998, come riparametrati ai sensi del precedente

punto 1, è calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini

della determinazione del patrimonio del nucleo e della misura degli

assegni, si osservano i seguenti criteri unificati:

    1. nel patrimonio immobiliare non è calcolata l'abitazione di proprietà
    2. nella quale risiede il nucleo familiare;

    3. dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del
    4. nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al

      patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;

    5. l'indicatore della situazione patrimoniale (mobiliare e immobiliare) è
    6. assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali;

    7. per la determinazione della misura degli assegni, si osserva la

seguente procedura di calcolo:

    1. assegno per il nucleo familiare:
      1. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma
      2. dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e

        dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella

        misura del venti per cento dei valori patrimoniali

      3. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per
      4. il nucleo base

      5. beneficio mensile di legge per intero
      6. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85
      7. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e
      8. maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto

        legislativo n. 109 del 1998)

      9. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E / D)* x B
      10. (*) valore arrotondato al centesimo

        il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore

        al valore di F; per la sua determinazione si procede come di

        seguito:

      11. valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno
      12. in misura intera = F - (26 x C)

      13. beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di
      14. A è uguale o inferiore al valore di G

      15. beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di

(F-A)/26, se il valore di A è superiore al valore di G

    1. 13^ mensilità: indicare il valore di H/12 x numero di mesi per i

quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile

concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 x

numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di

assegno mensile concesso in misura ridotta

    1. assegno di maternità:
    1. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma
    2. dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e

      dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella

      misura del venti per cento dei valori patrimoniali

    3. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per
    4. il nucleo base

    5. beneficio complessivo di legge per intero, moltiplicato per il
    6. numero figli nati (o affidati o adottati dal 1° luglio 2000)

    7. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,04
    8. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e
    9. maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto

      legislativo n. 109 del 1998)

    10. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata =
    11. (E / D)* x B

      (*) valore arrotondato al centesimo

      il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di F;

      per la sua determinazione si procede come di seguito:

    12. trattamento previdenziale o economico di maternità complessivo già
    13. spettante o percepito nel periodo di astensione obbligatoria

    14. beneficio complessivo da attribuire: C - G.

 

 

 

 

Allegato n. 4

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

I

   

Codice conto

GAT 10/38

   

Denominazione completa

Debiti per somme non riscosse dai beneficiari per assegno per maternità ai sensi dell'art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999

   

Denominazione abbreviata

DEB.V/BENEF.ASSEGNO MATERNITA' ART.49 C.8 L.488/99

   

Tipo variazione

I

   

Codice conto

GAT 24/41

   

Denominazione completa

Entrate varie – Recuperi e reintroiti dell’assegno per maternità di cui all'art. 49, comma 8, della legge n. 488/1999

   

Denominazione abbreviata

E.V.-RECUP.ASSEGNO MATERNITA' ART.49 C.8 L.488/99

   

Tipo variazione

I

   

Codice conto

GAT 30/50

   

Denominazione completa

Assegno per maternità ai sensi dell'articolo 49, comma 8, della legge n. 488/1999

   

Denominazione abbreviata

ASSEGNO PER MATERNITA' ART.49 C.8 L.488/99

   

 

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