930706 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Circolare n. 146 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Disciplina del rapporto a tempo parziale nel pubblico impiego. Legge 29.12.1988, n. 554. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI DIREZIONE CENTRALE PENSIONI Roma, 30 giugno 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 146 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Disciplina del rapporto a tempo parziale nel pubblico impiego. Legge 29.12.1988, n. 554. La legge 29 dicembre 1988, n. 554 ha previsto, all'art. 7, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale da parte delle Amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Amministrazioni ed enti pub- blici istituzionali e territoriali. Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.3.1989, n. 117 (G.U. n. 76 dell'1.4.1989) sono state emanate le norme regolamentari d'attuazione della predetta legge. Considerato che da parte dei competenti Ministeri, piu' volte interessati al riguardo, non sono state emanate particolari disposizioni inerenti l'applicazione delle norme in discorso per le categorie dei pubblici dipendenti iscritti alle assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, si forniscono - per gli aspetti di diretta rilevanza per questo Istituto - le seguenti istruzioni che sono in linea con quelle diramate con circolare n. 169 del 25.6.1991 per il personale a part-time della scuola statale. 1) Minimale di contribuzione ed accredito dei contributi. Per l'assolvimento della contribuzione trova applica- zione la normativa sull'osservanza del minimale di retribu- zione oraria di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, come sostituito dal comma 4 dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. Al riguardo, nel richiamare le circolari n. 820 R.C.V. del 2.1.1987, n. 68 del 10.4.1989 e n. 13 dell'11.1.1991, si ritiene opportuno rammentare che ai fini dell'osservanza del minimale orario la retribuzione oraria effettiva da mettere a raffronto con il minimale in parola si ottiene dividendo la retribuzione del periodo di paga per il numero delle ore retribuite nello stesso periodo di paga. Si intende che la contribuzione per le categorie del personale interessato va assolta sulla retribuzione effet- tiva, ove questa risulti superiore a quella determinata sulla base del minimale orario. Ai fini dell'accredito delle settimane di contribuzio- ne, si applica il principio stabilito per la generalita' dei rapporti di lavoro part-time, secondo cui la concentrazione delle prestazioni lavorative in alcune delle settimane del mese comporta il riconoscimento delle sole settimane carat- terizzate da lavoro (circ. 2.1.1987, n. 820 R.C.V., punto 2). 2) Riduzione dell'anzianita' contributiva ai fini della misura della pensione. Per i rapporti a tempo parziale in esame opera il meccanismo di computo proporzionale dell'anzianita' contri- butiva ai fini della misura della pensione, previsto dall'art. 5, 11 comma, del D.L. 30.10.1984, n. 863 nei confronti dei dipendenti del settore pubblico iscritti all'assicurazione generale obbligatoria I.V.S., facendosi conseguentemente luogo alla riduzione proporzionale dell'anzianita' contributiva - ai fini della misura della pensione - soltanto in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa e non anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia sorto a tempo parziale e tale sia rimasto fino alla sua estinzione. Per il personale non iscritto all'assicurazione IVS, per il quale sono versate all'INPS soltanto contribuzioni relative ad altre gestioni previdenziali ed assistenziali non assume rilevanza l'eventuale trasformazione nel corso dell'anno del rapporto di lavoro (da part-time a tempo pieno e viceversa), comportante l'applicazione del comma 11 dell'art. 5 del D.L. 30.10.1984, n. 726, convertito nella legge 19.12.1984, n. 863. In relazione a quanto sopra precisato, le Amministra- zioni interessate, per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, nella compilazione delle denunce contributive mensili (a partire dalla denuncia relativa al mese di giugno 1993) e di quella annuale (a partire dalla denuncia relativa all'anno 1993 da presentare nel 1994), devono attenersi alle seguenti modalita'. A) Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale iscritto all'assicurazione I.V.S. Per quanto concerne la denuncia mensile, le Ammini- strazioni esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri B - C del Mod. DM 10/2 i dati relativi al personale in que- stione, secondo i criteri riportati nel Manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM 10/89", ediz. 1989, pagg. 25 e 26. In particolare, le Amministrazioni dovranno indicare i seguenti dati: - numero dei dipendenti; - numero delle ore retribuite; - retribuzioni corrisposte; - ammontare dei contributi dovuti I predetti dati devono essere preceduti dal codice qualifica "O", per gli operai ovvero dal codice qualifica "Y" per gli impiegati, seguito, ove ne ricorra l'ipotesi, dal codice tipo contribuzione previsto dalle Istruzioni sopra richiamate. Per quanto riguarda la denuncia annuale di Mod. O1/M, le Amministrazioni esporranno nella casella "Qual.a" la qualifica assicurativa "O" ovvero "Y" e nella casella "Sett. utili" il numero delle settimane utili per la determinazione della misura della pensione, calcolato secondo i criteri previsti per la generalita' dei lavoratori. In particolare, le Amministrazioni procederanno nel modo seguente: - determineranno il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare a tempo parziale; - divideranno tale numero di ore per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previ- sto per i dipendenti a tempo pieno; - indicheranno nella casella "Sett. utili" il quoziente risultante dall'operazione di cui sopra, eventualmente arrotondato all'unita' superiore. Nell'ipotesi in cui nel corso dell'anno il lavoratore e' stato interessato da una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa (art. 5, comma 11, D.L. 30.10.1984, n. 726 convertito nella legge 19.12.1984, n. 863) dovra' essere barrata la casella "Trasf. Rapp.". In tali casi e' richiesta la compilazione di due distinti Modd. O1/M, uno per ciascun tipo di rapporto, e la casella "Trasf. Rapp." deve essere barrata in entrambi i modelli. Nei casi di lavoro part-time, con concentrazione delle prestazioni lavorative in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno (cosiddetto part-time ciclico), l'accredito contributivo a favore del lavoratore deve essere effettuato soltanto per le settimane nelle quali e' concentrata l'att- ivita' lavorativa. Di conseguenza, nel compilare il quadro B del Mod. O1/M, nella casella "SETT." i datori di lavoro devono indicare il numero delle settimane retribuite, nelle quali e' concentrata l'attivita' lavorativa. Quanto alla casella relativa al numero delle giornate retribuite, nella stessa va indicato, secondo i criteri generali, il numero dei giorni per i quali e' stata corri- sposta la retribuzione corrente. B) Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non iscritto all'assicurazione IVS. Per quanto concerne la denuncia mensile, le Ammini- strazioni esporranno sul primo rigo in bianco disponibile dei quadri B - C del Mod. DM10/2, i seguenti dati: - numero dei dipendenti; - numero delle ore retribuite; - retribuzioni corrisposte; - ammontare dei contributi dovuti I predetti dati devono essere preceduti dai codici "100P" e dalla dicitura "OP.PT." ovvero dal codice "200P" e dalla dicitura "IMP.PT.", rispettivamente per gli operai e per gli impiegati. Ove sia necessario, in relazione a situazioni contri- butive particolari, sara' utilizzato, in luogo dei caratteri "00", uno dei codici tipo contribuzione previsti alle pagine 25 e 26 del Manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM 10/89". A titolo di esempio, i codici da utilizzare per l'esposizione dei dati relativi al personale part-time in questione, soggetto soltanto alle assicurazioni per TBC e DS, saranno "172P" e "272P", rispettivamente per gli operai e per gli impiegati. Per quanto riguarda la denuncia annuale di Mod. O1/M, le Amministrazioni esporranno nella casella "Qual.a" la nuova qualifica assicurativa "A", mentre nessun dato dovra' essere indicato, per tale personale, nella casella "Sett. utili". Per la compilazione della casella "Sett." del quadro B del mod. O1/M e di quella relativa al numero delle giornate retribuite (N. GG. Retr.) si rinvia a quanto detto alla lettera A). Eventuali sistemazioni di periodi pregressi, successivi all'entrata in vigore della legge n. 554/1988 e del relativo regolamento, dovranno essere effettuate con la procedura delle regolarizzazioni contributive sia per quanto riguarda la modulistica aziendale che per quella individuale. IL DIRETTORE GENERALE F.to D.ssa MANZARA