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930706
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Circolare n. 146
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Disciplina del rapporto a tempo parziale nel
pubblico impiego. Legge 29.12.1988, n. 554.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
Roma, 30 giugno 1993     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 146         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: Disciplina del rapporto a tempo parziale nel
         pubblico impiego. Legge 29.12.1988, n. 554.
     La legge 29 dicembre 1988, n. 554 ha previsto, all'art.
7, la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale da
parte delle Amministrazioni civili  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  e delle Amministrazioni ed enti pub-
blici istituzionali e territoriali.
     Inoltre, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri  17.3.1989,  n. 117 (G.U. n. 76 dell'1.4.1989) sono
state emanate  le  norme  regolamentari  d'attuazione  della
predetta legge.
     Considerato che da parte dei competenti Ministeri, piu'
volte  interessati  al  riguardo,  non  sono  state  emanate
particolari disposizioni inerenti l'applicazione delle norme
in  discorso  per  le  categorie  dei  pubblici   dipendenti
iscritti  alle assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS,
si forniscono - per gli aspetti  di  diretta  rilevanza  per
questo  Istituto  - le seguenti istruzioni che sono in linea
con quelle diramate con circolare n. 169 del  25.6.1991  per
il personale a part-time della scuola statale.
1) Minimale di contribuzione ed accredito dei contributi.
     Per l'assolvimento della contribuzione  trova  applica-
zione  la normativa sull'osservanza del minimale di retribu-
zione oraria di cui al comma  5  dell'art.  5  del  D.L.  30
settembre  1984, n. 726 convertito, con modificazioni, nella
legge 19 dicembre 1984, n. 863, come sostituito dal comma  4
dell'art.  1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con
modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.
     Al riguardo, nel richiamare le circolari n. 820  R.C.V.
del 2.1.1987, n. 68 del 10.4.1989 e n. 13 dell'11.1.1991, si
ritiene opportuno rammentare che ai fini dell'osservanza del
minimale  orario la retribuzione oraria effettiva da mettere
a raffronto con il minimale in parola si  ottiene  dividendo
la  retribuzione del periodo di paga per il numero delle ore
retribuite nello stesso periodo di paga.
     Si intende che la contribuzione per  le  categorie  del
personale  interessato  va assolta sulla retribuzione effet-
tiva, ove questa  risulti  superiore  a  quella  determinata
sulla base del minimale orario.
     Ai  fini dell'accredito delle settimane di contribuzio-
ne, si applica il principio stabilito per la generalita' dei
rapporti  di lavoro part-time, secondo cui la concentrazione
delle prestazioni lavorative in alcune delle  settimane  del
mese  comporta il riconoscimento delle sole settimane carat-
terizzate da lavoro (circ. 2.1.1987, n.  820  R.C.V.,  punto
2).
2) Riduzione dell'anzianita' contributiva ai fini della
   misura della pensione.
     Per  i  rapporti  a  tempo  parziale  in esame opera il
meccanismo di computo proporzionale dell'anzianita'  contri-
butiva   ai  fini  della  misura  della  pensione,  previsto
dall'art. 5, 11  comma, del  D.L.  30.10.1984,  n.  863  nei
confronti  dei  dipendenti  del  settore  pubblico  iscritti
all'assicurazione generale  obbligatoria  I.V.S.,  facendosi
conseguentemente    luogo   alla   riduzione   proporzionale
dell'anzianita' contributiva - ai fini  della  misura  della
pensione  -  soltanto in caso di trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo  pieno  in  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale e viceversa e non anche nel caso in cui il rapporto
di lavoro sia sorto a tempo parziale e tale sia rimasto fino
alla sua estinzione.
     Per  il  personale  non iscritto all'assicurazione IVS,
per il quale sono versate  all'INPS  soltanto  contribuzioni
relative  ad  altre  gestioni previdenziali ed assistenziali
non assume rilevanza l'eventuale  trasformazione  nel  corso
dell'anno del rapporto di lavoro (da part-time a tempo pieno
e  viceversa),  comportante  l'applicazione  del  comma   11
dell'art. 5 del D.L. 30.10.1984, n.  726,  convertito  nella
legge 19.12.1984, n. 863.
     In  relazione  a quanto sopra precisato, le Amministra-
zioni interessate, per  quanto  riguarda  il  personale  con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale, nella compilazione
delle denunce contributive mensili (a partire dalla denuncia
relativa  al  mese  di  giugno  1993) e di quella annuale (a
partire dalla denuncia relativa all'anno 1993 da  presentare
nel 1994), devono attenersi alle seguenti modalita'.
A) Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
   iscritto all'assicurazione I.V.S.
     Per quanto concerne la  denuncia  mensile,  le  Ammini-
strazioni esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri B
- C del Mod. DM 10/2 i dati relativi al  personale  in  que-
stione,  secondo i criteri riportati nel Manuale "Istruzioni
per la compilazione delle denunce  DM  10/89",  ediz.  1989,
pagg. 25 e 26.
     In  particolare, le Amministrazioni dovranno indicare i
seguenti dati:
     - numero dei dipendenti;
     - numero delle ore retribuite;
     - retribuzioni corrisposte;
     - ammontare dei contributi dovuti
     I  predetti  dati  devono  essere  preceduti dal codice
qualifica "O", per gli operai ovvero  dal  codice  qualifica
"Y"  per  gli  impiegati, seguito, ove ne ricorra l'ipotesi,
dal codice  tipo  contribuzione  previsto  dalle  Istruzioni
sopra richiamate.
     Per  quanto  riguarda la denuncia annuale di Mod. O1/M,
le Amministrazioni  esporranno  nella  casella  "Qual.a"  la
qualifica assicurativa "O" ovvero "Y" e nella casella "Sett.
utili" il numero delle settimane utili per la determinazione
della  misura  della  pensione,  calcolato secondo i criteri
previsti per la generalita' dei lavoratori.
     In particolare,  le  Amministrazioni  procederanno  nel
modo seguente:
     -  determineranno  il numero delle ore complessivamente
retribuite nell'anno solare a tempo parziale;
     - divideranno tale numero di ore per  il  numero  delle
ore  che costituiscono l'orario ordinario settimanale previ-
sto per i dipendenti a tempo pieno;
     - indicheranno nella casella "Sett. utili" il quoziente
risultante   dall'operazione  di  cui  sopra,  eventualmente
arrotondato all'unita' superiore.
     Nell'ipotesi in cui nel corso dell'anno  il  lavoratore
e'  stato  interessato da una trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo  parziale
e  viceversa  (art.  5,  comma  11,  D.L. 30.10.1984, n. 726
convertito nella legge 19.12.1984,  n.  863)  dovra'  essere
barrata la casella "Trasf. Rapp.".
     In  tali  casi  e'  richiesta  la  compilazione  di due
distinti Modd. O1/M, uno per ciascun tipo di rapporto, e  la
casella  "Trasf.  Rapp."  deve  essere barrata in entrambi i
modelli.
     Nei casi di lavoro part-time, con concentrazione  delle
prestazioni  lavorative in alcune settimane o in alcuni mesi
dell'anno  (cosiddetto   part-time   ciclico),   l'accredito
contributivo  a favore del lavoratore deve essere effettuato
soltanto per le settimane nelle quali e' concentrata  l'att-
ivita' lavorativa. Di conseguenza, nel compilare il quadro B
del Mod. O1/M, nella casella  "SETT."  i  datori  di  lavoro
devono  indicare il numero delle settimane retribuite, nelle
quali e' concentrata l'attivita' lavorativa.
     Quanto alla casella relativa al numero  delle  giornate
retribuite,  nella  stessa  va  indicato,  secondo i criteri
generali, il numero dei giorni per i quali e'  stata  corri-
sposta la retribuzione corrente.
B) Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non
   iscritto all'assicurazione IVS.
     Per quanto concerne la  denuncia  mensile,  le  Ammini-
strazioni  esporranno  sul  primo rigo in bianco disponibile
dei quadri B - C del Mod. DM10/2, i seguenti dati:
     - numero dei dipendenti;
     - numero delle ore retribuite;
     - retribuzioni corrisposte;
     - ammontare dei contributi dovuti
     I  predetti  dati  devono  essere  preceduti dai codici
"100P" e dalla dicitura "OP.PT." ovvero dal codice "200P"  e
dalla  dicitura  "IMP.PT.", rispettivamente per gli operai e
per gli impiegati.
     Ove sia necessario, in relazione a  situazioni  contri-
butive particolari, sara' utilizzato, in luogo dei caratteri
"00", uno dei codici tipo contribuzione previsti alle pagine
25  e  26  del Manuale "Istruzioni per la compilazione delle
denunce DM 10/89".
     A  titolo  di  esempio,  i  codici  da  utilizzare  per
l'esposizione  dei  dati  relativi al personale part-time in
questione, soggetto soltanto alle assicurazioni  per  TBC  e
DS,  saranno "172P" e "272P", rispettivamente per gli operai
e per gli impiegati.
     Per quanto riguarda la denuncia annuale di  Mod.  O1/M,
le  Amministrazioni  esporranno  nella  casella  "Qual.a" la
nuova qualifica assicurativa "A", mentre nessun dato  dovra'
essere  indicato,  per  tale personale, nella casella "Sett.
utili".
     Per la compilazione della casella "Sett." del quadro  B
del  mod. O1/M e di quella relativa al numero delle giornate
retribuite (N. GG. Retr.) si  rinvia  a  quanto  detto  alla
lettera A).
     Eventuali sistemazioni di periodi pregressi, successivi
all'entrata in vigore della legge n. 554/1988 e del relativo
regolamento,  dovranno  essere  effettuate  con la procedura
delle regolarizzazioni contributive sia per quanto  riguarda
la modulistica aziendale che per quella individuale.
                              IL DIRETTORE GENERALE
                               F.to D.ssa MANZARA