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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 153 del 15-7-1998.htm

  
Legge 24 giugno 1997, n. 196 ""Norme in materia di promozione dell'occupazione"". Disciplina delle prestazioni di lavoro temporaneo.   

DIREZIONE CENTRALE

CONTRIBUTI

DIREZIONE CENTRALE

VIGILANZA E RECUPERI

CONTRIBUTIVI

DIREZIONE CENTRALE

RAGIONERIA E FINANZA

 

 

 

Roma, 15 luglio 1998

Circolare n. 153

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALIE PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI

e, per conoscenza,

AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI,GESTIONI E CASSE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

Allegati 4

OGGETTO: Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell’occupazione". Disciplina delle prestazioni di lavoro temporaneo.

 

SOMMARIO:

1) Imprese fornitrici ed imprese utilizzatrici di prestatori di lavoro temporaneo: classificazione previdenziale. Decreti Ministro del Lavoro 3 settembre 1997, n. 381 e n. 382;

2) Adempimenti a cura delle Sedi;

3) Costituzione del rapporto;

4) Obblighi contributivi;

5) Codifica aziende - Modalita’ operative.

6) Istruzioni contabili - Variazione al piano dei conti.

 

1) IMPRESE FORNITRICI ED UTILIZZATRICI DI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO.

La legge 24/6/1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell’occupazione", pubblicata nel S. O. alla G. U. n. 154 del 4/7/1997, Serie generale, all’art. 1, c. 1 istituisce e definisce il contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Per mezzo di questo contratto l’impresa "fornitrice" pone i "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con le modalita’ stabilite dall’art. 3 della legge stessa, a disposizione dell’impresa "utilizzatrice" per le esigenze di carattere temporaneo individuate in base all’art. 1, c. 2 con le limitazioni, relativamente ai settori dell’agricoltura e dell’edilizia, indicate al successivo c. 3.

1.1) DATORI DI LAVORO INTERESSATI.

L’attivita’ di fornitura di lavoro temporaneo puo’ essere esercitata soltanto da societa’ iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo le modalita’ stabilite dall’art. 2, c. 1 della legge n. 196/1997.

Il suddetto Dicastero, con circolare n. 141 del 5/11/1997, allegata alla presente, ha provveduto a diramare, a seguito dell’emanazione dei Decreti 3 settembre 1997 n. 381 e n. 382, disposizioni attuative della legge stessa.

Si evidenziano, fra le altre, quelle relative:

1.2) CLASSIFICAZIONE PREVIDENZIALE.

Dopo aver individuato i requisiti per l’impresa fornitrice, la legge dispone, all’art. 9, c. 1, che la classificazione previdenziale delle imprese fornitrici venga effettuata, ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989, nel settore terziario.

La suddetta classificazione deve essere attribuita all’impresa fornitrice sia relativamente all’obbligo contributivo da soddisfare per i dipendenti assunti dall’impresa per il funzionamento della struttura, sia, come ha precisato il competente Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per i prestatori di lavoro interinale. Per questi ultimi, quindi, e’ ininfluente la classificazione previdenziale attribuita alle imprese utilizzatrici nonche’ il tipo di contratto di assun-zione (tempo determinato- o tempo indeterminato).

Piu’ specificamente, il Codice Statistico Contributivo da attribuire e’ "7.07.08", codice ISTAT 74.50.0 (attivita’ di servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale), con l’indicazione, nel campo "attivita’ economica" dell’impresa, della dicitura "societa’ di fornitura di lavoro temporaneo" prevista dall’art. 2, c. 2, lettera a) della legge n. 196/1997).

2) ADEMPIMENTI DELLE SEDI.

Considerato il contenuto innovativo della legge 24 giugno 1997, n. 196, si sottolinea l’esigenza che le SAP operino in stretta collaborazione con le Direzioni Provinciali del Lavoro per tutti i problemi applicativi che si dovessero presentare.

All’atto dell’iscrizione delle ditte fornitrici dovra’ essere richiesta, quale requisito indispensabile, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attivita’ di fornitura di lavoro temporaneo rilasciata dal Ministero del Lavoro contestualmente all’iscrizione della societa’ all’Albo di cui all’art. 2, c. 1 della legge n. 196/1997.

Tale autorizzazione dovra’ essere acquisita agli atti in copia autenticata.

L’accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dalla piu’ volte citata legge n. 196/1997 per il suddetto esercizio e’ di esclusiva competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l’Impiego, che vi provvede attraverso le proprie strutture territoriali, alle quali dovranno pertanto essere tempestivamente segnalate eventuali irregolarita’ rilevate nel corso di accertamenti documentali o diretti da parte delle SAP.

3) COSTITUZIONE DEL RAPPORTO.

La legge dispone norme specifiche per l’assunzione del prestatore di lavoro interinale.

Costui puo’ essere assunto dall’impresa fornitrice:

Il contratto di fornitura di lavoro deve avere la forma scritta.

L’art. 1, c. 4 della legge n. 196/97 esclude che possa essere stipulato per qualifiche di esiguo contenuto professionale individuate come tali dai Contratti Collettivi Nazionali delle categorie di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai Sindacati comparati-vamente piu’ rappresentativi.

Una particolare deroga alla predetta esclusione e’ stata prevista dal Decreto Interministeriale 21.5.1998 (G.U. n. 141 del 19.6.1998) nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all’art. 12, c. 1 del Decreto Legislativo n. 468/1997 (lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili).

I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale, stabilita dai CCNL di categoria, dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice a tempo indeterminato.

Il contratto puo’ essere stipulato nelle seguenti fattispecie:

- a) nei casi previsti dai Ccnl di categoria stipulati dai sindacati

comparativamente piu’ rappresentativi;

Il trattamento retributivo non puo’ essere inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice. Quest’ultima risponde in solido dell’obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall’impresa fornitrice.

Nel caso di assunzione a tempo indeterminato da parte dell’impresa fornitrice, il lavoratore ha diritto, per i periodi nei quali rimane in attesa di assegnazione, ad un’indennita’ mensile di disponibilita’, nella misura stabilita dal CCNL e in base ad importi non inferiori a quelli previsti con apposito decreto del Ministro del Lavoro.

In questo caso i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minima-le.

4) OBBLIGHI CONTRIBUTIVI.

L’obbligo del versamento delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale deve essere assolto dall’impresa fornitrice.

Le contribuzioni dovute sono quelle previste per i dipendenti del settore terziario con riferimento a tutto il personale in essere presso la ditta fornitrice, sia quello impegnato nell’attivita’ propria dell’a-zienda fornitrice che quello occupato presso aziende utilizzatrici indipendentemente dall’inquadramento previdenziale delle aziende presso le quali e’ svolta l’attivita’ lavorativa.

4.1) CONTRIBUTO AL FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Le imprese fornitrici sono, altresi’, tenute a versare sulla retribuzione imponibile, un contributo aggiuntivo, nella misura del 5%, destinato all’apposito Fondo costituito presso il Ministero del Lavoro e finalizzato ad iniziative di formazione professionale (art. 5 c. 1 della legge n. 196/1997).

In caso di omissione anche parziale del predetto contributo, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso ed alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa (rientrante come tale nell’ambito di applicazione della particolare disciplina e procedura della legge 24 novembre 1981 n. 689), di importo pari a quella del contributo omesso (art. 5, c. 6 della legge n. 196/1997).

Gli importi di dette sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la formazione, appositamente costituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi del comma 2 dell’art. 5, per le finalita’ ivi previste.

 

4.2) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE.

In allegato si trasmette la tabella delle aliquote attualmente applicabili nel settore in discorso.

5) CODIFICA AZIENDE E MODALITA’ OPERATIVE.

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi riferiti a tutto il personale, sia per quello assunto per il funzionamento della struttura sia per i prestatori di lavoro interinale, dovra’ essere utilizzata, come precisato al punto 1.2), un’unica posizione contributiva identificata dal CSC 7.07.08, dal codice ISTAT 74.50.0 e contraddistinta dal codice di autorizzazione "9A" avente il significato di "azienda fornitrice di lavoro temporaneo ex L. 196/1997".

Ai fini della compilazione del modello DM10/2 le aziende in argomento si atterranno alle seguenti modalita’:

(anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo).

A tal fine osserveranno le seguenti modalita’:

 

5.1) INDICAZIONE SUL MOD. DM10/2 DEI LAVORATORI INTERINALI DA PARTE DELLE AZIENDE UTILIZZATRICI

Le aziende utilizzatrici dovranno indicare sul mod.DM10/2 il numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati, nel mese di riferimento, attenendosi alle seguenti modalita’: riporteranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 il numero dei prestatori di lavoro occupati facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "Z000";

6) ISTRUZIONI CONTABILI - VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI.

Ai fini della rilevazione contabile dei fatti di gestione connessi con l’accertamento e la riscossione del contributo di cui al precedente punto 3.2) della presente circolare, e’ stata istituita, nell’ambito della "Gestione per la riscossione dei contributi per conto terzi", la contabilita" separata "GTV - Gestione per la riscossione dei contributi del Fondo per la formazione professionale di cui all’art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196".

Il contributo di che trattasi verra" imputato dalla procedura di ripartizione dei modd. DM 10/2 al conto GTV 21/10 (1) ovvero al conto GTV 21/70, entrambi di nuova istituzione (v. allegato n. 2), a seconda che il contributo stesso sia di competenza, rispettivamente, degli anni precedenti oppure dell’anno in corso.

___

(1) Tale conto potra’ essere movimentato a partire dall’esercizio 1999.

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Allegato n. 1

Terziario

Attivita’ di servizi di fornitura di lavoro temporaneo

CSC = 7.07.08 con CA = 9A

ISTAT = 74.50.0 attivita’ di servizi

Assunti per il funzionamento della struttura

=============================I Operai/Impiegati I Dirigenti I

I CODICE I 10/11 I 300 I

I-----------------------------------------------------------I

I MINIMALE GIORNALIERO Lire I 66.282 I 183.360 I

I-----------------------------------------------------------I

I VOCI CONTRIBUTIVE I % I % I

I-----------------------------------------------------------I

I Fondo Pensioni I 32,70 I (*)32,63 I

I Asili Nido (L. 1044/71) I 0,10 I 0,10 I

I Tubercolosi I 0,21 I 0,21 I

I Disoccupazione I 1,61 I 1,61 I

I Contr. Ex ENAOLI (**) I 0,16 I 0,16 I

I Fondo garanzia (L. 297/82) I 0,20 I 0,20 I

I Contributo ANF I 2,48 I 2,48 I

I TOTALE contr. prev. I 37,46 I 37,39 I

I-----------------------------------------------------------I

I Ind. Econ. Malattia I 2,44 I - I

I Ind Econ. Maternita’ I 0,44 I - I

I Gescal I 0,35 I 0,35 I

I TOTALE contr. Ass. I 3,23 I 0,35 I

I-----------------------------------------------------------I

I TOTALE GENERALE I 40,69 I 37,74 I

I di cui a carico lavoratore I 8,89 I 8,89 I

=============================================================

(*) Da 1/1/1999 ultimo aumento dello 0,07%.

(**) Per le aziende con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti

il contributo e’ fiscalizzato qualora ne ricorrano i presupposti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Allegato n. 2

Terziario

Societa’ di fornitura di lavoro temporaneo

CSC = 7.07.08 con CA = 9A

ISTAT = 74.50.0 attivita’ di servizi

Prestatori di lavoro interinale

===========================I Op./Imp. I Dir. I Op./Imp. I Dir. I

I CODICE I 83/97 I 383/397 I 97T I 397T I

I----------------------------------------------------------------------I

I MINIMALE GIORN. Lire I 66.282 I 183.360 I (**) I (**) I

I----------------------------------------------------------------------I

I VOCI CONTRIBUTIVE I % I % I % I % I

I----------------------------------------------------------------------I

I Fondo Pensioni I 32,70 I (*)32,63 I 32,70 I (*)32,63 I

I Asili Nido (L. 1044/71) I 0,10 I 0,10 I 0,10 I 0,10 I

I Tubercolosi I 0,21 I 0,21 I 0,21 I 0,21 I

I Disoccupazione I 1,61 I 1,61 I 1,61 I 1,61 I

I Contr. Ex ENAOLI (***) I 0,16 I 0,16 I 0,16 I 0,16 I

I TFR (L. 297/82) I 0,20 I 0,20 I 0,20 I 0,20 I

I Contributo ANF I 2,48 I 2,48 I 2,48 I 2,48 I

I Contr.art.5,c.1,L.196/97 I 5,00 I 5,00 I 5,00 I 5,00 I

I----------------------------------------------------------------------I

I TOTALE contr. prev. I 42,46 I 42,39 I 42,46 I 42,39 I

I----------------------------------------------------------------------I

I Ind. Econ. Malattia I 2,44 I - I 2,44 I - I

I Ind. Econ. Maternita’ I 0,44 I - I 0,44 I - I

I Gescal I 0,35 I 0,35 I 0,35 I 0,35 I

I----------------------------------------------------------------------I

I TOTALE contr. Ass. I 3,23 I 0,35 I 3,23 I 0,35 I

I----------------------------------------------------------------------I

I TOTALE GENERALE I 45,69 I 42,74 I 45,69 I 42,74 I

I di cui a carico lav. I 8,89 I 8,89 I 8,89 I 8,89 I

========================================================================

(*) Da 1/1/1999 ultimo aumento dello 0,07%.

(**) In deroga alla normativa sui minimali.

(***) Per le aziende con forza occupazionale superiore a 15 dipendenti

il contributo e’ fiscalizzato qualora ne ricorrano i presupposti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Allegato n. 3

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione : I

Codice conto : GTV 21/10

Denominazione completa : Contributo di cui all’art. 5, comma 1,

della legge n. 196/1997 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al

versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza

degli anni precedenti

Denominazione abbreviata: CTR. ART. 5 C. 1 Legge n. 196/1997 da AZ.

EX D.M. 5.2.69-A.P.

Tipo variazione : I

Codice conto : GTV 21/70

Denominazione completa : Contributo di cui all’art. 5, comma 1,

della legge n. 196/1997 dovuto dalle aziende tenute alla denuncia ed al

versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza

dell’anno in corso

Denominazione abbreviata: CTR. ART. 5 C. 1 Legge n. 196/1997 da AZ.

EX D.M. 5.2.69-A.C.

 

Allegato n. 4

Ministero del Lavoro - Direzione generale per l’impiego - Div. I -

Circolare 5 novembre 1997 n. 141 / 97.

OGGETTO: Art. 2, legge 24/06/97, n. 196. Istituzione dell’albo delle societa’ che esercitano l’attivita’ di fornitura di lavoro temporaneo. Autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attivita". Campo di operativita".

L’introduzione nell’ordinamento italiano del lavoro temporaneo comporta, come e’ ovvio, numerosi problemi applicativi, che si intende affrontare gradualmente, valorizzando la dimensione dichiaratamente sperimentale del primo biennio (si consideri quanto stabilito al riguardo dall’art. 11, comma 6, della legge). La presente circolare, in argomento, si limita ad affrontare tre questioni preliminari: a) l’istituzione dell’albo, ex art. 2, comma 1, primo periodo; b) il rilascio dell’autorizzazione provvisoria, ex art. 2; c) il campo di operativita’. Con successive direttive si affronteranno le ulteriori problematiche.

A. ISTITUZIONE DELL’ALBO

 

Sulla base della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia

di promozione dell’occupazione", art. 2, comma 1, si e’ provveduto alla istituzione, presso la Direzione Generale per l’Impiego - Divisione I, di un apposito albo ove saranno iscritte le societa’ che possono esercitare l’attivita’ di fornitura di lavoro temporaneo (si veda il Decreto 3/9/1997, n. 381, pubblicato sulla G.U. del 4/11/1997). Poiche’ l’art. 2, che disciplina i soggetti abilitati all’attivita’ di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, prevede, fra i requisiti, richiesti, "la costituzione della societa’ nella forma di societa’ di capitali ovvero cooperativa", si ritiene che debba trovare applicazione, nei confronti di tali societa’, la disciplina del codice civile e delle leggi speciali in materia, per tutti quegli aspetti che non sono diversamente disciplinati. In particolare, il regime di pubblicita’ legale degli atti, realizzato dalle norme del codice civile mediante lo strumento della registrazione, da cui derivano rilevanti conseguenze sul piano giuridico, anche sotto il profilo sanzionatorio (v. artt. 35, 2194 e 2626 cod. civ.), quali, tra l’altro, il principio della opponibilita’ ai terzi dei fatti iscritti nel registro, quello della responsabilita’ personale e solidale degli amministratori per la violazione dei propri doveri, nonche’ quello dell’assoggettamento a sanzione degli amministratori che omettano di richiedere le iscrizioni prescritte, costituisce un complesso organico di norme da tempo pienamente attuato, e che non si ritiene possa essere validamente sostituito. Le suesposte considerazioni hanno indotto questa Amministrazione a delimitare prudentemente la funzione dell’istituendo albo alla finalita’ di realizzare, attraverso il sistema della cosiddetta pubblicita’-notizia, il principio della trasparenza riguardo ai principali fatti amministrativi (rappresentanza legale, struttura, modificazioni) delle societa’ soggette all’iscrizione, a favore di chiunque sia interessato alla conoscenza dell’attivita’ delle stesse. Pertanto, il citato Regolamento e’ articolato sulla falsariga della omologa normativa codicistica, specie per quanto attiene alla tenuta dei registri ed alle relative partizioni (art. 2, commi da 1 a 7), tenuto conto anche del D.P.R. 07/12/95 "Regolamento in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c.".

B. AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA

B.1. Presentazione delle domande e requisiti.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, comma 5 della legge 24/06/97, n.196, l’Amministrazione ha altresi’ emanato il provvedimento, ivi previsto, con il quale vengono disciplinate le modalita’ di presentazione delle domande di autorizzazione provvisoria (si veda il Decreto 3/9/1997, n. 382, pubblicato sulla G.U. del 4/11/97). Le modalita’ di presentazione della domanda e la documentazione da produrre sono chiaramente indicate agli artt. 1 e 2 del citato Regolamento e vengono puntualmente riproposte nel modello di domanda allegato alla presente circolare. A tale proposito si formulano, con la presente, le prime direttive illustrative dei criteri con i quali si procedera’ a rilasciare dette autorizzazioni, previo accertamento dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, della legge. Per quanto riguarda l’art. 2, comma 2, lett. a)

si precisa che le imprese fornitrici devono essere italiane e appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione Europea; in tale ultimo caso dovra’ peraltro essere indicata l’esatta ubicazione della sede principale stabilita nel territorio italiano come dipendenza della societa’ straniera. La societa’ inoltre dovra’ avere un capitale versato di almeno un miliardo, considerato condizione tecnica irrinunciabile per il necessario livello organizzativo richiesto alle societa’ fornitrici di lavoro temporaneo. Per quel che concerne l’art. 2, comma 2, lett. b) si veda piu’ avanti l’apposito paragrafo. Riguardo all’art. 2, comma 2, lett. c) si precisa che per il deposito cauzionale ivi previsto di 700 milioni di lire non puo’ essere utilizzato il capitale sociale versato ai sensi della precedente lett. a). Per quanto riguarda l’art. 2, comma 2, lett. d), si precisa che, nel caso di societa’ appartenenti a Stati membri della UE con dipendenza in Italia, i dati vanno riferiti alla struttura dirigenziale della predetta dipendenza. In linea generale, poi per tutte le imprese, si sottolinea che i dati vanno riferiti, tra l’altro, a tutti i dirigenti muniti di rappresentanza, ancorche’ operanti nelle sedi periferiche. Relativamente alle cooperative di produzione e lavoro l’art. 2, comma 3, della legge prevede gli ulteriori necessari requisiti che le stesse devono avere.

B.2. Programma dell’impresa.

A proposito del programma richiesto all’art. 2, primo comma, punto 7) del Regolamento relativo ai requisiti indicati nell’art. 2, comma 2, lett. b), della legge, e’ necessario fornire i seguenti chiarimenti. Quello che si ritiene indispensabile conoscere non e’ tanto il modello organizzativo che ciascuna impresa e’ libera di adottare, quanto quell’entita’ minima di capacita’ tecniche che la legge impone per garantire il buon fine dell’autorizzazione, al di la’ delle garanzie societarie e finanziarie. Ci si riferisce quindi alla necessita’ di fornire almeno i dati relativi alla individuazione dell’ufficio e dell’organico della sede centrale e delle sedi periferiche (indicando i dipendenti gia’ assunti o da assumere); per le cooperative di produzione e lavoro dovra’ essere indicato distintamente il numero dei soci e quello dei lavoratori dipendenti. Si ritiene, in tale fase di prima applicazione, che il livello minimo di organico, nel senso di lavoratori dipendenti direttamente, con rapporto di lavoro subordinato, dalla societa’, ovvero di lavoratori soci della cooperativa di produzione e lavoro, debba essere di almeno quattro unita’ nella sede centrale e di almeno due in un ufficio per ciascuna regione (come e’ noto, la societa’ deve poter operare in almeno quattro regioni). Ovviamente la sede centrale assorbe in se’ il requisito minimo richiesto per la regione ove e’ ubicata. Per quanto riguarda l’idoneita’ delle competenze professionali, sempre in tale fase di prima applicazione, si ritiene che almeno uno dei quattro dipendenti della sede centrale debba avere svolto per non meno di quattro anni, esperienza professionale documentata di elevata responsabilita’ nel campo della gestione del personale o dei servizi per l’impiego o di formazione professionale o nel campo delle relazioni sindacali; inoltre, almeno uno dei due dipendenti negli altri uffici regionali dovra’ aver svolto per almeno due anni esperienza professionale documentata nella gestione del personale, nei servizi per l’impiego o della formazione professionale, nelle relazioni sindacali.

E’ ammissibile che i richiamati requisiti di professionalita’, per il caso della sede centrale, siano posseduti dall’amministratore delegato della societa’, fermo restando il minimo di quattro dipendenti. Il Ministero del lavoro si riserva di valutare situazioni differenziate caratterizzate da equivalenza professionale. Si precisa che i predetti

requisiti minimi, relativi agli uffici nelle regioni, dovranno essere rispettati ogni qualvolta, durante il biennio di validita’ dell’autorizzazione provvisoria, si intende procedere all’ampliamento delle attivita’ in altre regioni, dandone preventiva comunicazione alla scrivente.

B.3. Fase istruttoria.

La Direzione Generale per l’Impiego - Div. I - procede all’esame delle richieste di autorizzazione provvisoria secondo l’ordine di presentazione delle stesse.

Nell’ambito della procedura, si potranno richiedere alle Direzioni regionali del lavoro - Servizio ispettivo, accertamenti ispettivi, da completarsi nell’arco dei trenta giorni dalla eventuale richiesta, stante il tempo complessivo di sessanta giorni stabilito dalla legge. Si informa inoltre che la Commissione Centrale per l’Impiego ha deciso la istituzione di una Sottocommissione per l’espletamento degli adempimenti istruttori di cui all’art. 2, comma 1, della legge 196. Successivamente si comunichera’ la specifica composizione della predetta Sottocommissione. Al termine della fase istruttoria, fatta salva la necessita’ di ulteriori accertamenti o salvo esito negativo, verra’ rilasciata l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attivita’ di fornitura di lavoro temporaneo e contestualmente iscritta la societa’ all’albo di cui all’art. 2, comma 1, della legge 196/97. Entro trenta giorni dal ricvimento del provvedimento la societa’ interessata dovra’ far pervenire copia delle comunicazioni, di cui all’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 1’ ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28/11/1996, n. 608, inerenti i dipendenti indicati nel programma di cui al precedente punto B.1, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 24/6/97, n. 196. Man mano che verranno rilasciate le autorizzazioni, la predetta Divisione I ne dara’ tempestiva informazione alle Direzioni Regionali del Lavoro. Con una successiva circolare verranno fornite ulteriori direttive in ordine alle azioni di vigilanza e controllo sull’attivita’ dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

C. CAMPO DI OPERATIVITA’.

Il campo di operativita’ delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo provvisoriamente autorizzate per un primo biennio, e’ condizionato dalla contrattazione collettiva, cui la legge fa rinvio per numerosi aspetti tra i quali, in particolare, la percentuale di lavoratori temporanei utilizzabili rispetto ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice e l’individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali e’ fatto divieto di ricorrere al lavoro temporaneo.

C.1. Campo di operativita’ immediato.

Innanzitutto, l’art. 1, comma 2, individua i casi in cui puo’ essere concluso un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, in attesa della contrattazione collettiva (lettere b) e c). Si precisa, al riguardo, che per qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, si devono intendere "le mansioni" effettivamente svolte nell’arco degli ultimi 6 mesi nell’attivita’ aziendale, secondo valutazioni relative all’oggettivo processo di produzione dei beni o dei servizi e non alle competenze formali del soggetto. Inoltre, il normale assetto produttivo aziendale va riferito anche alla dislocazione delle unita’ produttive, che dovranno essere considerate autonomamente, quando siano territorialmente ubicate a distanza superiore a 50 km o ad un’ora di percorrenza con i mezzi pubblici, e quando le qualifiche (mansioni) di che trattasi siano concretamente riferibili alla specifica unita’ produttiva e non all’impresa nel suo complesso (ad esempio le attivita’ tipiche delle funzioni direttive di un’impresa sono normalmente concentrate nella sede centrale e non possono essere attribuite ad unita’ periferiche). Per quanto riguarda poi la sostituzione dei lavoratori assenti, si precisa che essa e’ consentita in qualsiasi caso di assenza, compresa la malattia o le ferie, con le uniche esclusioni tassativamente indicate nel comma 4: lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; lavoratori sospesi o con orario ridotto, con diritto al trattamento di integrazione salariale. Per quanto riguarda il personale avente qualifica di dirigente (dimostrabile con attestati aventi valore legale, ivi compresa l’attestazione del datore di lavoro) per i quali, a mente dell’ art. 11, comma 1, non esistono le ricordate limitazioni di impiego di cui all’art. 1, comma 2, l’individuazione delle mansioni per le quali il lavoro dei dirigenti puo’ essere utilizzato, dovra’ essere riferita al normale assetto produttivo dell’impresa utilizzatrice. In altri termini si possono utilizzare temporaneamente dirigenti per svolgere mansioni che, nell’azienda utilizzatrice, in funzione della sua specifica organizzazione e dimensione, sarebbero state assegnate a dirigenti. Anche il campo di operativita’ per i dirigenti e’ naturalmente soggetto alle limitazioni di cui all’art. 1, comma 4.

C.2. Limitazioni al campo di operativita’.

Per quel che concerne l’esclusione delle imprese che hanno proceduto a riduzioni di personale o abbiano sospensioni in corso (lett. c) e d) si puo’ fare riferimento alle prassi gia’ collaudate in materia di non assimilata con contratto di formazione e lavoro. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, l’impresa che utilizza lavoratori temporanei, deve averla gia’ eseguita e deve essere in grado di darne immediatamente la prova documentale, in caso di visita ispettiva, o su richiesta delle rappresentanze sindacali, ovvero organizzazioni sindacali, di cui all’art. 7, comma 4, per il tramite del rappresentante per la sicurezza. Infine per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per altri lavori particolarmente pericolosi, il Ministero del lavoro provvedera’ all’emanazione del prescritto decreto di individuazione in tempi coerenti con la concreta possibilita’ di avvio della operativita’ delle imprese fornitrici.

C.3. Contratto collettivo dipendenti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.

L’art. 11, comma 5, prevede la stipula di un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.

In ogni caso, le imprese fornitrici dovranno inquadrare il personale da esse direttamente dipendente, non destinato ad essere oggetto di fornitura di lavoro temporaneo, nel settore terziario, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1, ove viene stabilito che le imprese fornitrici siano inquadrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in tale settore. Tale inquadramento varra’ anche per i versamenti contributivi relativi ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, per essere successivamente oggetto di fornitura temporanea, limitatamente ai periodi per i quali ad essi spetta l’indennita’ di disponibilita’ di cui all’art. 4, comma 3, della legge in oggetto.

D. RILEVAZIONI STATISTICHE.

Ai fini di quanto previsto all’art. 2, commi 1 e 7 della legge 196/97, la scrivente fara’ pervenire, alle societa’ titolari di autorizzazione provvisoria, un modulo statistico, predisposto dalla Direzione Generale dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro, concernente i flussi dei lavoratori temporali destinati alla fornitura alle imprese utilizzatrici, che dovra’ essere periodicamente compilato e restituito.

SCHEMA DI DOMANDA di autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attivita’ di fornitura di lavoro temporaneo

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO - DIV. I

Via Flavia, 6 00187 ROMA

La societa’ di fornitura di lavoro temporaneo ______________________ con sede in ______________________ Comune di _______________________ Prov. di _____________ Regione ______________ Stato ________________ chiede l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attivita’ di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196. A tal fine fornisce i seguenti dati:

1) data di costituzione ________________________________________________

2) estremi iscrizione registro imprese: n. ______ data ____ prov. __ (o copia della ricevuta di richiesta di iscrizione)

3) capitale sociale versato ___________________________ al _____________

4) deposito cauzionale _________________________________________________

5) sedi secondarie _____________________________________________________

6) cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante _________________

7) (per le coop.ve di produzione e lavoro) e’ in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, art. 2, l.196/97 8) n. lavoratori dipendenti _____

________________________________________

9) n. soci iscritti nel libro soci _____________________________________

10) socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31/1/92, n. 59) __________________________________________________ Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all’albo delle societa’ di fornitura di lavoro temporaneo (art. 2, comma 1, legge 24/06/97, n.196). Si allega la seguente documentazione: (in duplice copia di cui una in originale od autentica)

a) copia dell’atto costitutivo, dello statuto e delle eventuali successive modificazioni deliberate e omologate sino al giorno di presentazione della domanda;

b) programma di cui all’art. 2, primo comma n. 7, del Regolamento 3/9/97, dal quale si evincano gli elementi richiesti dalla circolare n.

141/97 in ordine all’individuazione degli uffici, alla consistenza ed alle competenze professionali del personale, assunto o da assumere,indicato nell’organico;

c) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, con l’indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la rappresentanza dell’ente e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

d) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;

e) documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale di cui all’art. 2, comma 2, lett. c) della legge n. 196/97;

f) certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al DPR 7/12/1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi ovvero copia della ricevuta di richiesta di iscrizione.

Data ______________________

FIRMA AUTENTICA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE

(ai sensi dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

_________________________

 

NOTE __________________________________________________

. Compilare a macchina o a carattere stampatello.

. La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un origi-nale in bollo.

SCHEMA DI DOMANDA di iscrizione all’albo delle societa’ di fornitura di

lavoro temporaneo

AL MINISTERO LAVORO E P.S.

DIR. GEN. IMPIEGO - DIV. I

Via Flavia, 6 00187 ROMA

La societa’ di fornitura di lavoro temporaneo _________________________ con sede in ______________________ Comune di __________________________ Prov. di _______________ Regione ______________ Stato _________________ chiede di essere iscritta all’Albo delle societa’ di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196. La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attivita’ di fornitura di lavoro temporaneo.

Data ______________________

FIRMA AUTENTICA

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE

(ai sensi dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

_________________________

 

NOTE __________________________________________________

. Compilare a macchina o a carattere stampatello.

. La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.